AMBITO DI APPLICAZIONE
|
|
- Bernadetta Di Stefano
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ravenna, 12 Novembre 2012 Circolare n. 20/12 OGGETTO: Nuove norme per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari Dal 24 ottobre 2012 scorso sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell art. 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Le disposizioni previste dal citato articolo 62 mirano ad una maggiore trasparenza dei rapporti all interno della filiera. Le novità riguardano: - la previsione dell obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari; - il divieto di pratiche commerciali sleali; - i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari. AMBITO DI APPLICAZIONE La normativa in esame si applica alle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio italiano. Sono escluse, pertanto: - le cessioni nei confronti dei privati consumatori, cioè soggetti che acquistano i prodotti per il proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale (ad es. una macelleria deve redigere il contratto in forma scritta quando cede le carni a un ristorante); - cessioni effettuate dai soci di cooperative agricole alle cooperative stesse; - cessioni effettuate ai soci di organizzazioni di produttori; - cessioni di prodotti istantanee: vendite con il pagamento contemporaneo alla consegna. In relazione al riferimento territoriale introdotto nella norma, sono da ritenersi escluse le esportazioni dirette, triangolari, congiunte (quando i beni vengono preventivamente lavorati in Italia) e le cessioni intracomunitarie. Poiché la norma disciplina le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, si può ipotizzare che la nuova disciplina si applichi, anche quando si ricevano forniture di prodotti da società estere. Considerando l ambito soggettivo, sono coinvolti tutti i protagonisti della filiera agroalimentare: dal produttore agricolo, all industria trasformatrice, al commerciante, compreso il dettagliante. Nello specifico sono tenuti al rispetto dell art. 62: - agricoltori, - produttori, - industrie di trasformazione, - centrali di acquisto, - grande distribuzione, - grossisti, - intermediari, - dettaglianti. FORMA SCRITTA I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e prodotti alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità: la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento.
2 Tale adempimento non si applica ai contratti conclusi con il consumatore finale. Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico. È dunque necessaria una sottoscrizione, in grado di dimostrare in modo in equivoco la riferibilità del documento scritto a un determinato soggetto. In caso di ordine di acquisto spedito dall agente del fornitore al fornitore stesso, è necessaria anche la sottoscrizione dell acquirente. Gli strumenti alternativi alla sottoscrizione autografa dei documenti sono quelli per legge idonei a dimostrare in modo in equivoco la riferibilità di un documento scritto a un determinato soggetto. Vale a dire Posta Elettronica Certificata, firma elettronica e digitale. Forma dell accordo di cessione Tutti gli elementi di cui sopra da indicare, a pena di nullità, possono essere contenuti: - sia in contratti o accordi classici, come contratto quadro, accordo quadro, contratto di base o ancora accordi interprofessionali; - sia nei documenti seguenti, ma a condizione che riportino gli estremi ed il riferimento dei corrispondenti contratti o accordi: o contratti di cessione dei prodotti; o documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; o ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. I documenti di trasporto, o di consegna e le fatture devono riportare la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Si specifica che nel caso in cui ci sia un contratto già precedentemente sottoscritto è sufficiente questa descrizione, al contrario anche la fattura o documento di trasporto devono essere siglati da entrambe le parti. Le disposizioni del presente Decreto Legge entrano in vigore dal 24 ottobre 2012, e per i contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012, l art. 8 del DM 19 ottobre 2012 stabilisce che debbano essere adeguati alle disposizioni contenute nel comma 1 entro il 31 dicembre 2012.
3 Fac-simile di contratto
4 Fac-simile di fattura
5 DIVIETO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Il comma 2 dell articolo 62 vieta le pratiche commerciali sleali che potrebbero riguardare i suddetti contratti. Sul piano delle relazioni commerciali tra operatori economici, dunque nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni quali i prodotti agricoli e alimentari, è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Il divieto di pratiche commerciali sleali ha la funzione di evitare qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose, vengono così individuate quelle condizioni vietate che: prevedono servizi e/o prestazioni accessorie senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto ; escludono l applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti; determinano prezzi sotto costo alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli; impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. Sul punto la lett. c) del citato comma 2 precisa che è fatto salvo: il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese.
6 TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: - per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni; - e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni. In entrambi i casi: il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo; il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile. Il termine di pagamento varia al variare della natura deteriorabile dell alimento. I prodotti alimentari deteriorabili, per i quali il pagamento deve essere effettuato nei 30 giorni, sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: - aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure - aw superiore a 0,91 oppure - ph uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte, compresi, quindi, il latte UHT, sterilizzato o in polvere. Si specifica che rientrano nei prodotti alimentari deteriorabili i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione. Non ne rientrano, invece, i mangimi per animali da compagnia, i quali scontano un termine di pagamento pari a 60 giorni. Sono escluse dalla normativa in esame le cessioni di prodotti alcolici, quindi birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e l alcol etilico. Per tali prodotti continua a valere l art. 22 della Legge n. 28/1999 in base al quale i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. Solo per il calcolo degli interessi di mora va fatto riferimento alla data di ricezione della fattura. Inoltre va tenuto conto che: - la fatturazione va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto: il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti, dunque per cessioni sia di prodotti deperibili che non deperibili, oppure di generi agroalimentari e generi diversi; - in caso di ritardato pagamento al fine dell individuazione del calcolo degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. In merito il Decreto attuativo in esame prevede che: tale data è validamente certificata soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto in una delle seguenti modalità: o consegna a mani ; o raccomandata A.R., o posta elettronica certificata o sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente; se vi è incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento alla data di consegna dei prodotti, data del DDT.
7 Interessi di mora Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, quindi dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura o della consegna dei prodotti. Per determinare gli interessi dovuti il creditore è chiamato, quindi, a certificare validamente la data di ricevimento. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. Si chiarisce che nessuna disposizione dell articolo 62, né del suo decreto attuativo, impone un obbligo per il creditore di riscuotere gli interessi dovuti al mancato pagamento del corrispettivo entro i termini stabiliti dal contratto. REGIME SANZIONATORIO Il mancato rispetto della predetta disciplina comporta ingenti sanzioni, in particolare, quanto segue: 1. in caso di violazione dell obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi di cui al citato comma 1, è applicabile la sanzione da 516 a determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione; 2. in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da 516 a determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti; 3. in caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da 500 a determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo. SOGGETTO CHE COMMETTE LA VIOLAZIONE CONTRAENTE CONTRAENTE DEBITORE VIOLAZIONE Non dà forma scritta al contratto e/o non include tutti gli elementi prescritti Impone condizioni contrattuali vietate Effettua il pagamento oltre i 30/60 gg. SANZIONE APPLICABILE Euro Euro Euro Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.
Bosin & Maas & Stocker
Wirtschaftsberatung Steuerrecht Arbeitsrecht Revisoren dottori commercialisti consulenti del lavoro revisori dr. F. J. S c h ö n w e g e r dr. M a n f r e d B o s i n dr. G o t t f r i e d M a a s dr.
DettagliContratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari
Contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari Normativa di riferimento Art. 62 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo2012n.27 Decreto del Ministro
DettagliTempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli
CIRCOLARE A.F. N. 114 del 26 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Premessa Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo tecnico ha introdotto alcune
DettagliArticolo 62: ambito di applicazione, caratteristiche di forma dei contratti, entrata in vigore. Trieste, 25 ottobre 2012
Articolo 62: ambito di applicazione, caratteristiche di forma dei contratti, entrata in vigore Trieste, 25 ottobre 2012 L articolo 62 disciplina tre materie: I requisiti di forma dei contratti nella filiera
DettagliCSA CONSULTING. Ai gentili clienti Loro sedi
Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è pronto il decreto attuativo dell articolo 62 della legge 27/2012 dedicato alle relazioni commerciali in materia
DettagliNOTA INFORMATIVA. I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità:
NOTA INFORMATIVA Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Art. 62 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 E uscito di recente in Gazzetta Ufficiale il provvedimento
DettagliFederazione Provinciale COLDIRETTI REGGIO EMILIA
OGGETTO: Art.62 D.L. 1/2012 conv. L. n.27/2012. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. D.M. recante norme attuative. AMBITO DI APPLICAZIONE
DettagliDisciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari
ESTRATTO DAL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 71 DEL 24/03/2012 Art. 62 1 1. Per prodotti alimentari deteriorabili si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
DettagliSettore agroalimentare: attenzione alle nuove norme in vigore!
Settore agroalimentare: attenzione alle nuove norme in vigore! Data Articolo: 30 Ottobre 2012 Autore Articolo: Nicolò Cipriani Un approfondimento chiaro e veloce sulle principali novità per gli operatori
DettagliCircolare del 14 luglio 2015
Circolare del 14 luglio 2015 Oggetto: Art. 62 del decreto-legge n. 1/2012 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) - Ritardo nel pagamento nelle
DettagliArticolo 62: ambito di applicazione, caratteristiche di forma dei contratti, entrata in vigore Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
Articolo 62: ambito di applicazione, caratteristiche di forma dei contratti, entrata in vigore Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo www.beplex.com 1 L articolo 62 disciplina tre materie: I requisiti
DettagliNuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di
Nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Il D.L. 1/2012, e la successiva L. 27/2012, hanno introdotto una dettagliata normativa per i contratti
DettagliWorkshop AIDEPI Art. 62 e decreto applicativo ai sensi del comma 11 bis: la nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di
Workshop AIDEPI Art. 62 e decreto applicativo ai sensi del comma 11 bis: la nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari Milano, 19 settembre 2012
DettagliNOVITA PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DECORRENZA DAL 24 OTTOBRE 2012
Ai Signori Clienti Loro sedi Vignola, 8 ottobre 2012 Circolare n. 18 Gentili Clienti, NOVITA PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DECORRENZA DAL 24 OTTOBRE 2012 L art. 62 del D.L. 1/2012
DettagliTempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli. (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)
CIRCOLARE A.F. N. 142 del 12 Ottobre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Premessa Con l articolo
DettagliCircolare N.142 del 12 Ottobre Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli
Circolare N.142 del 12 Ottobre 2012 Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Gentile
DettagliTransazioni commerciali Ritardi nei pagamenti. Federica Bonafaccia
Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti Federica Bonafaccia Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE
DettagliConfindustria Marche Ancona, 9 novembre L articolo 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Profili applicativi
Confindustria Marche Ancona, 9 novembre 2012 L articolo 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Profili applicativi www.beplex.com Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo luciano.divia@beplex.com
DettagliRag. Giovanni Di Filippo COMMERCIALISTA REVISORE UFFICIALE DEI CONTI Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno
Salerno, 2 novembre 2012 Rag. Giovanni Di Filippo Spett/li Sigg. CLIENTI Loro sedi OGGETTO: I nuovi obblighi per i contratti agroalimentari Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che il
DettagliArticolo 62 D.L. Liberalizzazioni:
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni: AMBITO DI APPLICAZIONE, FORMA DEI CONTRATTI E TERMINI DI PAGAMENTO A cura del Servizio Legale Dott.sa Barbara Bertoletti 22/10/2012 1 ITER NORMATIVO Introdotto con il
DettagliDisposizioni sulla fornitura di prodotti agricoli e alimentari, relativi contratti e termini di pagamento
Domenica 28/10/2012 Disposizioni sulla fornitura di prodotti agricoli e alimentari, relativi contratti e termini di pagamento A cura di: Studio Valter Franco Entrata in vigore: 24 ottobre 2012 Riferimenti:
DettagliArticolo 62 D.L. Liberalizzazioni
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali e pagamenti nel settore agroalimentare Massimo Maggiore Maschietto Maggiore studio legale Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
DettagliDOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI. Telef.: Fax: Telef.: Fax:
DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI Dott. Mauro ROVIDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Luca GIACOMETTI Dott. Dott. Barbara MARINI Dott. Micaela MARINI Dott. Paolo PICCARDO STUDIO CIDDA GRONDONA DOTTORI
DettagliCESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ed ALIMENTARI
Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 7 Mantova, lì 26/11/2012 Circolare N. 42/2012 Alle Aziende Clienti - Loro Sedi CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ed ALIMENTARI Come già esposto nella ns. circolare
DettagliPosta elettronica certificata: La nuova disciplina in materia di cessione di prodotti agroalimentari. Quadro normativo. Quadro normativo STUDIO LEGALE
STUDIO LEGALE Posta elettronica certificata: AVVOCATI D'AGOSTINI La nuova disciplina in materia di cessione di prodotti agroalimentari Decreto Liberalizzazioni (cresci Italia) D. l. 1/12 convertito nella
DettagliARTICOLO 62 RELAZIONI COMMERCIALI NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL
ARTICOLO 62 RELAZIONI COMMERCIALI NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12 Avv. Dario Dongo Food law expert Roma- Milano- Bruxelles Gsm+39 335 7313 726 dario.dongo@me.com FONTI
Dettagli1 NdR. Si riporta il testo dell'art. 62
DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199: Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
DettagliRiportiamo alcune ultime disposizioni di legge che interessano direttamente l attività degli imprenditori apistici:
aggiornato al 9 gennaio 2012 Riportiamo alcune ultime disposizioni di legge che interessano direttamente l attività degli imprenditori apistici: - Tariffe controlli sanitari - Obbligo di contratto in forma
DettagliArticolo 62 D.L. Liberalizzazioni Le nuove disposizioni applicabili ai contratti di cessione di prodotti agroalimentari. Avv.
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Le nuove disposizioni applicabili ai contratti di cessione di prodotti agroalimentari Avv. Massimo Maggiore Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni L art. 62 disciplina tre
Dettagli(1). (2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Leggi d'italia Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali D.M. 19-10-2012 n. 199 Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199 Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti
DettagliArticolo 62 Decreto Cresci Italia: disciplina e profili di criticità
Articolo 62 Decreto Cresci Italia: disciplina e profili di criticità Il 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
Dettagli2 I principi informativi della nuova disciplina della cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
www.dcesrl.com DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO ALIMENTARI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA PORTATA DALL ART. 62 DELLA LEGGE 27/2012 E DEL DECRETO
DettagliOGGETTO: Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina
Ravenna, 19 Dicembre 2012 Circolare n. 27/12 OGGETTO: Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina Con il DLgs. 9.10.2002 n. 231 è stata recepita la direttiva
DettagliWorkshop AIDEPI Milano 19 settembre 2012
Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione DG Politica Industriale e Competitività Divisione XII - Politiche delle Industrie Alimentari Workshop AIDEPI Milano 19 settembre 2012 Art. 62 e decreto applicativo
DettagliArticolo 62 D.L. Liberalizzazioni. Nuove disposizioni sui pagamenti
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti Massimo Maggiore Maschietto Maggiore studio legale Art. 62: Disposizioni normative sui termini di pagamento Direttiva 2000/35/CE DLGS
Dettagliwww.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012
CIRCOLARE n. 21/2012 NOVITA IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI INTRODOTTE DALL ART. 62 DEL DL 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012. INDICE 1 PREMESSA 2 SOGGETTI
DettagliPordenone, Spett. li Cooperative Associate LORO SEDI
Confcooperative Unione Provinciale Cooperative Friulane - Codice Fiscale 80009050933 e-mail: pordenone@confcooperative.it www.pordenone.confcooperative.it V.le Grigoletti, 72/E 33170 Pordenone Tel. +39
DettagliLE NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
S T U D I O B O N I C A L Z I D O T T O R I C O M M E R C I A L I S T I - R E V I S O R I C O N T A B I L I - A V V O C A T I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A - S O C I E T A R I A - C O N T R A
DettagliR O S S I & A S S O C I A T I
R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 NEWS SETTIMANALE Dicembre 2012 nr.
DettagliSALVADOR BERGAMO PADRONE
rag. MARIO SALVADOR rag. ANTONIO BERGAMO dott. FRANCESCO PADRONE DOCENTE DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE dott. ANNA MARIA SALVADOR dott. CLAUDIA SALVADOR Portogruaro,
Dettagli"Comportamenti sleali nella filiera agroalimentare: i
"Comportamenti sleali nella filiera agroalimentare: i nuovi poteri dell'agcm" Avv. Francesca Sutti Workshop AIDEPI Art. 62 e decreto applicativo ai sensi del comma 11 bis: la nuova disciplina delle relazioni
DettagliI CONTRATTI TIPICI DI CESSIONE LA GESTIONE DEL CREDITO NELL'AZIENDA AGROALIMENTARE LA PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN ITALIA
I CONTRATTI TIPICI DI CESSIONE LA GESTIONE DEL CREDITO NELL'AZIENDA AGROALIMENTARE LA PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN ITALIA Avv. Marco Giuri marcogiuri@studiogiuri.it www.avvocatodivino.it La Gestione
DettagliI nuovi poteri dell Autorit. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avv. Silvia Marelli 19 giugno 2012
I nuovi poteri dell Autorit Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Avv. Silvia Marelli 19 giugno 2012 Agenda 1. Introduzione 2. Diritto della Concorrenza 3. Codice del Consumo 4. Altre nuove
DettagliCircolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli
Circolare N.114 del 26 Luglio 2012 Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è pronto
DettagliGli impatti sui processi aziendali in seguito all entrata in vigore dell Art.62 della legge n. 27 / 2012
Gli impatti sui processi aziendali in seguito all entrata in vigore dell Art.62 della legge n. 27 / 2012 Verona, 14 novembre 2012 Alberto Roncallo 1 Group Structure Ghirardelli Canada Lindt USA UK Poland
DettagliL ART. 62 D. L. 1/2012. Avv. Franco Vinai Studio Vinai - Torino. Avv. Elena Maldera
L ART. 62 Avv. Franco Vinai Studio Vinai - Torino D. L. 1/2012 Avv. Elena Maldera Studio Vinai - Torino LE FONTI DEL DIRITTO Legge Decreto legge Decreto legislativo Fonti primarie Decreto ministeriale
DettagliNovità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)
Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Premessa Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 (C.D. Decreto Liberalizzazioni) il
DettagliDISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FONTI NORMATIVE -Art. 62, D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 -D.M attuativo dell art. 62
DettagliLa nuova disciplina in materia di cessione di prodotti agro-alimentari
La nuova disciplina in materia di cessione di prodotti agro-alimentari Le considerazioni di seguito svolte costituiscono commento dell'art.62 del Decreto Legge n.1 del 2012, alla luce del Decreto ministeriale
DettagliIl contratto, elemento base della relazione Idm/Gdo: applicazione dell art. 62 nella negoziazione 2013 Massimo Maggiore
Il contratto, elemento base della relazione Idm/Gdo: applicazione dell art. 62 nella negoziazione 2013 Massimo Maggiore Studio Legale Maschietto Maggiore Articolo 62 Principi ispiratori «( ) necessità
DettagliTASSO D INTERESSE RITARDATI PAGAMENTI TRANSAZIONI COMMERCIALI
Estratto notiziario n 02 del 15/02/2007 TASSO D INTERESSE RITARDATI PAGAMENTI TRANSAZIONI COMMERCIALI Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2007 il Ministero dell Economia
DettagliInformativa per la clientela di studio Lettera d informazione n OGGETTO: CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI - ART. 62 D.L. N.
Informativa per la clientela di studio Lettera d informazione n. 9-2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI - ART. 62 D.L. N. 1/2012 Gentile Cliente, con la
DettagliArt. 62 del decreto liberalizzazioni e disciplina attuativa
Art. 62 del decreto liberalizzazioni e disciplina attuativa Come ben sapete, dal 24 ottobre 2012 è entrato in vigore l articolo di legge in oggetto che, in particolare, fissa nuove regole in merito al
DettagliStudio Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro
Studio Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro partners Renato Meneghini - dott. commercialista Luisa Moroso - consulente del lavoro Dott associati Enrico Povolo - dott. commercialista Marco Giaretta
DettagliSANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
TMG COMMERCIALISTI rag. Sergio Corrente Numero circolare 5 Data 11/10/2012 SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Abstract: Rif.to normativo: Dal 24 ottobre 2012
DettagliEstensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM
Circolare informativa n. 31 Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 e del DM 27.6.2017 1 PREMESSA L art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50,
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:
Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.
DettagliApprofondimento. 11 febbraio Le Guide del Fisco in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale a soli 8,50 euro in più. Cod.
1 Approfondimento IN EVIDENZA: Interpello disapplicativo per le società di comodo Conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni ai fini delle imposte indirette Detrazione Iva relativa
DettagliNuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari
Circolare n. 9 - pagina 1 di 8 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Dottore Commercialista Dottore Commercialista Ragioniere
DettagliTempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli
Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Con la presente desideriamo informarla che è pronto il decreto attuativo dell articolo 62
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 45 del 19 novembre 2012 Cessione di prodotti agricoli e alimentari - Forma e contenuto dei contratti - Termini di pagamento e interessi di mora - Contrasto alle
DettagliReg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it
Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza dottore commercialista - revisore legale CLAUDIO
DettagliART. 62 D.L. n 1 del 24 gennaio 2012 (convertito con modificazioni
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI SGUERSO Via Roma 3/3 16121 Genova Avv. Mario Sguerso Avv. Chiara Sguerso Avv. Filippo Sguerso Avv. Elisabetta Menegazzi Avv. Cristina Mori Avv. Luca Maria Paganucci Avv.
Dettagli*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Articolo 62 Tutte le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni Consumatore finale: persona
DettagliART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli
CS 71/2012 Foggia 22/10/2012 ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli L art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha introdotto nuove norme che disciplinano
DettagliCessione di terreno edificabile da parte dell'agricoltore in regime di esonero: i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate
Cessione di terreno edificabile da parte dell'agricoltore in regime di esonero: i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 18 aprile 2007 E soggetta ad IVA la vendita di
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
DettagliSTUDIO BOIDI & PARTNERS
& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott.
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199 Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti
DettagliGazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 274 del
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 274 del 23-11-2012 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199 Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge
DettagliProdotti agricoli: confermata la decorrenza al delle nuove regole sui termini di pagamento
CIRCOLARE A.F. N. 155 del 7 Novembre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Prodotti agricoli: confermata la decorrenza al 24.10.2012 delle nuove regole sui termini di pagamento Premessa Con l articolo 62 del
Dettaglisi stipula e conviene quanto segue
CONTRATTO 1 TIPO PER LA VENDITA DI LEGUMI DA GRANELLA SECCHI PER ALIMENTAZIONE UMANA A CONSEGNA IMMEDIATA Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, TRA con sede in via n. C.F.,
DettagliNewsletter del 6 Novembre 2012 I NUOVI OBBLIGHI PER I CONTRATTI AGROALIMENTARI (DL Decreto Liberalizzazioni, D.L. n.
Newsletter 2012 20 del 6 Novebre 2012 I NUOVI OBBLIGHI PER I CONTRATTI AGROALIMENTARI (DL Decreto Liberalizzazioni, D.L. n.1/2012) La Novità Il c.d. Decreto Liberalizzazioni, D.L. n.1/2012 ha introdotto
DettagliLe istruzioni per scaricare i file sono a pag. 269
L azienda agricola di Mario Frascarelli IMPORTANTE Tutte le formule riportate nel Formulario sono disponibili on line e sono personalizzabili. Le istruzioni per scaricare i file sono a pag. 269 N.B.: Nelle
DettagliCircolare N.155 del 7 Novembre 2012
Circolare N.155 del 7 Novembre 2012 Prodotti agricoli. Confermata la decorrenza al 24.10.2012 delle nuove regole sui termini di pagamento Prodotti agricoli: confermata la decorrenza al 24.10.2012 delle
DettagliCONTRATTO 1 TIPO PER LA VENDITA DI SEMI OLEOSI A CONSEGNA IMMEDIATA
CONTRATTO 1 TIPO PER LA VENDITA DI SEMI OLEOSI A CONSEGNA IMMEDIATA Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, TRA con sede in via n. C.F., P.IVA, in persona del titolare (se
DettagliEstensione dell ambito applicativo dello split payment. Novità.
10.2017 Luglio Estensione dell ambito applicativo dello split payment. Novità. Sommario PREMESSA...... 2 DECORRENZA........ 2 AMBITO OGGETTIVO..... 2 AMBITO SOGGETTIVO......... 3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
DettagliInteressi di mora. Se vuoi acquistare questo file clicca qui...
Interessi di mora INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore dal 7 novembre 2002, dispone che nell ambito di una transazione commerciale chi subisce ingiustificatamente un ritardo
DettagliNews per i Clienti dello studio
del 7 Novembre 2012 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Prodotti agricoli: confermata la decorrenza al 24.10.2012 delle nuove regole sui termini di pagamento Gentile cliente, con
DettagliCircolare n. 169 del 7 Dicembre 2017
Circolare n. 169 del 7 Dicembre 2017 Gli ultimi chiarimenti ministeriali in materia di split payment Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circolare n. 27 del 7.11.2017, l
DettagliSTUDIO LEGALE ALBICINI. Modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle
Modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali A distanza di circa 10 anni dall introduzione della normativa dedicata ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali
DettagliLa Fatturazione elettronica verso Privati e verso PA
La Fatturazione elettronica verso Privati e verso PA Casi e questioni: esame di fattispecie concrete, soluzioni possibili e problemi aperti Roberto Longo 18.02.2019 1 Fattura B2B/B2C VS Fattura P.A. Restano
Dettagli' VINOTIZIARIO ' ***
FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111.1 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: Sottoazione B) Informazione in campo agricolo L Europa investe nelle zone rurali ' VINOTIZIARIO
DettagliEstensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM
Verona, 4 Luglio 2017 CIRCOLARE TEMATICA Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 e del DM 27.6.2017 DISCLAIMER: La presente circolare
DettagliCIRCOLARE N. 19 /E. Roma, 06/05/2016. Alle Direzioni regionali e provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 19 /E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Iva Roma, 06/05/2016 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici dell Agenzia delle Entrate OGGETTO: Articolo 1,
DettagliCircolare n.18 del Estensione dell ambito applicativo dello split payment
Circolare n.18 del 18.07.2017 Estensione dell ambito applicativo dello split payment Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 1 del DL 24.4.2017, n. 50, ha modificato l'art. 17-ter
DettagliArt. 10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3
DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni
DettagliLa fattura elettronica Come si presenta
La fattura elettronica Come si presenta Il documento valido ai fini fiscali, non è più la fattura cartacea bensì un file elettronico con estensione. xml; Non sarà più possibile personalizzare il formato
DettagliOggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale
A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere
Dettaglidi concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA
DettagliInnalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo
CIRCOLARE A.F. N.60 del 26 Aprile 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo Gentile cliente, con la presente desideriamo
DettagliAttuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Dettagli