NOVITA PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DECORRENZA DAL 24 OTTOBRE 2012
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1 Ai Signori Clienti Loro sedi Vignola, 8 ottobre 2012 Circolare n. 18 Gentili Clienti, NOVITA PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DECORRENZA DAL 24 OTTOBRE 2012 L art. 62 del D.L. 1/2012 c.d. decreto liberalizzazioni ha introdotto una specifica disciplina RIGUARDANTE ESCLUSIVAMENTE LA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI finalizzata a favorire maggiore trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare volendo evitare strumentalizzazioni con utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l applicazione da parte di chi dispone di una maggiore forza commerciale, di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Il comma 11 bis del medesimo articolo ha previsto l emanazione di un apposito DM attuativo con l ausilio del quale andiamo ora a tracciare le modalità operative di quest altro cavillo burocratico. Preliminarmente riteniamo doveroso precisare che la normativa in illustrazione NON è destinata a tutte le cessioni agroalimentari, ma presenta le seguenti esclusioni: - Essendo applicabile alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana sono escluse quindi le esportazioni e le cessioni comunitarie; - sono altresì escluse le cessioni di prodotti agricoli / alimentari effettuate : o alle cooperative da parte dei soci delle stesse, o alle organizzazioni di produttori (cd OP) da parte dei soci delle organizzazioni stesse, o nei confronti dei consumatori finali. Tenuto conto delle esclusioni di cui sopra, di seguito Vi illustriamo le novità introdotte per tutte le transazioni intercorrenti con tutti gli operatori economici pubblici e privati, indipendentemente dalla loro dimensione (GDO, GO, Food service, grossisti, macellerie, negozi di generi alimentari, ortofrutticoli, ristoranti, mense ospedaliere-scolastiche, ecc..):
2 Studio+com segue pagina 2 a) L obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/agroalimentari; b) Condotte sleali: penalizzazioni per applicazione di pratiche commerciali definite scorrette ; c) La revisione dei termini di pagamento, a seconda delle caratteristiche del prodotto. a) OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA Ai sensi dell art. 1 del citato art. 62, i contratti aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, a pena di nullità devono: 1) Essere stipulati in forma scritta, e in merito a ciò il decreto attuativo specifica che per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione 2) Riportare i seguenti elementi essenziali: durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento In merito ai predetti elementi essenziali il Decreto attuativo ha specificato che possono essere contenuti: - nei contratti / accordi quadri o di base, conclusi a livello di centrali d acquisto; - nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento a corrispondenti contratti /accordi: contratti di cessione di prodotti documenti di trasporto /consegna (DDT) o fatture diversamente, se questi documenti integrano tutti gli elementi essenziali, va apposta la seguente annotazione: assolve agli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 ordini di acquisto - negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti la consegna dei prodotti
3 Studio+com segue pagina 3 Tali contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. B) CONDOTTE SLEALI Il comma 2 del citato art. 62 individua le 5 seguenti ipotesi di condotta sleale, decretando VIETATO: - imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive. - Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. - Subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto degli uni e delle altre. - Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. - Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. In relazione a quest ultimo aspetto di condotta commerciale sleale, si vuole evitare qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose, individuando tali condizioni contrattuali abusive: a) previsione di servizi e prestazioni accessorie senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto ; b) esclusione di applicazione di interessi di mora o esclusione del risarcimento delle spese di recupero crediti; c) apposizione di clausole di dumping ovvero imporre prezzi sotto-costo agli imprenditori agricoli; d) posticipare la fatturazione oltre un mese ovvero imposizione al cliente, dopo la consegna del prodotto, di un maggior termine minimo prima di poter emettere la fattura; e) nascondere informazioni essenziali rilevanti nella trattativa che l altro si attenderebbe; f) condividere con terzi, senza autorizzazione, informazioni sensibili ottenute in forma confidenziale in modo da ottenere vantaggio competitivo;
4 Studio+com segue pagina 4 C) TERMINI E DECORRENZA DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO In riferimento ai termini di pagamento, il decreto stabilisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: - per i prodotti deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni - per i prodotti non deteriorabili entro il termine di 60 giorni Il termine di pagamento decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; se la fattura risulta ricevuta il , il termine dei 30 o 60 giorni decorre dal quindi il pagamento sarà da effettuare entro il (30 gg) o entro il (60 gg). La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo in caso di fattura consegnata a mano, di invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di posta elettronica certificata (pec) o impiego sistema Edi (electronic data interchange) o altro mezzo equivalente; se NON è certa la data di ricevimento della fattura, RILEVA LA DATA DI CONSEGNA DEI BENI. Il comma 2 dell art. 5 del decreto attuativo impone al cedente di emettere fatture separate per prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; il saggio è maggiorato di ulteriori due punti percentuali al tasso degli interessi legali di mora ed è inderogabile. Inoltre, per evitare sperequazioni è previsto il divieto di trattenere l intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali. Ai sensi del comma 4 del art. 62 del decreto, si intendono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico-chimiche: - aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 - aw superiore a 0,91 - ph uguale o superiore a 4,5 d) tutti i tipi di latte
5 Studio+com segue pagina 5 Si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che le carni in scatola, le carni surgelate e le carni congelate possedendo le caratteristiche fisico chimiche predetta alla precedente lettera c) sono da considerarsi deteriorabili ipso facto ovvero indipendentemente dalla data di scadenza o dal TMC riportato sul prodotto e dal processo di trasformazione subito, anche se di fatto invece caratterizzati da una elevata durabilità. Vi rammentiamo infine che queste novità si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012; i contratti già in essere alla data del 24 ottobre dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre Eventuali contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, dovranno essere adeguati per la campagna agricola successiva. CESSIONI CON PREZZI DA DETERMINARE (D.M. 15/11/1975) Ai sensi di quanto stabilito dal DM 15/11/1975 le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato determinato. Si precisa che il Decreto Attuativo al comma 1 dell art 5 prevede. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale, richiamando così di fatto tutta la normativa IVA applicabile fatturazione delle operazioni, ivi compreso il DM 15/11/1975 che disciplina appunto modalità e termini di fatturazione relativi a cessioni di beni con prezzi da determinare ai fini iva. Le disposizioni dettate dall art. 62 DL 1/2012 e dal successivo Decreto Attuativo, rilevano infatti solo nella fase di contrattazione antecedente alla fatturazione e nella fase di pagamento successiva alla fatturazione, mentre modalità e termini di pagamento sono lasciate alla normativa IVA vigente. Si ritiene che l indicazione obbligatoria nel contratto (a pena di nullità) del PREZZO potrebbe essere superata dalla redazione di una clausola che determini in modo obiettivo gli elementi ed il metodo di calcolo su cui si baserà il prezzo finale, ritenendo in tal modo di definire il metodo di valorizzazione dell operazione e quindi il relativo PREZZO a cui verranno scambiati i beni. Visto poi che, come sopra illustrato, il decreto attuativo ha disposto che la documentazione richiesta in forma scritta può essere costituita anche dalle fatture integrate (o ddt) con tutti gli elementi essenziali e dalla dicitura assolve agli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, con
6 Studio+com segue pagina 6 l emissione della fattura secondo le disposizioni del DM 15/11/1975 così integrata l importo del prezzo verrebbe definito in modo certo al momento dell emissione della fattura, ma per essere in linea con le nuove disposizioni dell art. 62 occorrerebbe preventivamente la clausola scritta tra le parti della modalità sulla determinazione del prezzo. SANZIONI Le violazioni alla normativa sopra illustrata vengono punite con le seguenti sanzioni: o Contravvenzione all obbligo della forma scritta e del contenuto relativo agli elementi essenziali (di cui alla precedente lettera a) di pagina 2): SANZIONE DA 516 A EURO, determinata in riferimento al valore dei beni o Violazione delle norme sulla correttezza delle pratiche commerciali e condotta sleale (di cui alla precedente lettera b) a pagina 3) : SANZIONE DA 516 A EURO determinata facendo riferimento al beneficio illecitamente ricevuto o Mancato rispetto dei termini di pagamento (di cui alla precedente lettera c) a pagina 4): SANZIONE DA 500 A EURO, determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo L autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull applicazione delle predette disposizioni ed all irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge 689/1981 ed a tal fine può avvalersi del supporto operativo della guardia di Finanza; in ogni caso all accertamento delle violazioni relative alla presente norma l autorità provvede d ufficio o può provvedervi su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Rimanendo a Vostra disposizione, cordialmente salutiamo Studio+Com COMMERCIALISTI ASSOCIATI
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