Articolo 62 Decreto Cresci Italia: disciplina e profili di criticità

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1 Articolo 62 Decreto Cresci Italia: disciplina e profili di criticità Il 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. interessante procedere a una succinta analisi del nuovo testo normativo al fine di meglio comprenderne la portata e i possibili profili di criticità. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 62 del Decreto Cresci Italia (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) interessano, in parte, tutti gli operatori economici e non soltanto, come molti possono essere portati a credere, le imprese operanti nel settore agro-alimentare. Infatti, sebbene tale articolo sia rubricato Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari contiene disposizioni che riguardano la generalità degli operatori economici (anche non operanti nel settore agro-alimentare) oltre a previsioni, queste si, destinate ai soli imprenditori che operano nel mercato dei prodotti alimentari o agricoli. 1. Disposizioni applicabili a tutti gli operatori economici Il secondo comma del citato art. 62, stabilisce che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione di beni di cui al comma 1 (ossia, la cessione dei prodotti agricoli e alimentari), quindi in tutte le transazioni commerciali (per beni o servizi) anche non aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, sarà vietato: * a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive * b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti * c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre * d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali * e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

2 Le disposizioni ora sinteticamente riportate presentano svariati profili d'incertezza interpretativa. Ci si chiede, ad esempio, cosa debba intendersi per condizioni extracontrattuali (v. supra, lettera a). Inoltre, il divieto di discriminazione (lettera b) appare incompatibile con la normativa preesistente, sia a livello nazionale che europeo. E' infatti pacifico che l'impresa che non disponga di una posizione dominante sia libera di trattare in modo differenziato le proprie controparti contrattuali, senza doversi giustificare in alcun modo. La nuova norma potrebbe quindi aprire la via a richieste volte ad ottenere condizioni equivalenti a quelle di altri acquirenti con evidenti rischi di controversie e di richieste di risarcimento del danno. Il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 62 (Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico, del 17 luglio 2012), che avrebbe dovuto fugare i dubbi e le lacune lasciate dal testo dell'art. 62 ha, invece, introdotto ulteriori aspetti di contraddittorietà, rendendo, per esempio, difficilmente identificabile il campo di applicazione della norma. Cosi, ad esempio, sebbene l'art. 62, secondo comma, definisca in modo chiaro il proprio ambito di applicazione: relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione di beni di cui al comma 1 (ossia, la cessione dei prodotti agricoli e alimentari), l'art. 1, primo comma del decreto attuativo erroneamente lo limita al solo settore agro-alimentare. Un ulteriore elemento di incertezza viene poi introdotto dal decreto attuativo, laddove precisa che l'art. 62 si applica ai contratti la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Come dovrà infatti interpretarsi la nozione di consegna nell'ipotesi di contratti internazionali? Si dovrà far riferimento alla consegna prevista nel contratto (es. ex works stabilimento venditore tedesco), ovvero alla consegna materiale al destinatario finale della merce (es. stabilimento dell'acquirente italiano)? Inoltre, l'art. 62 dovrà comunque trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano contrattualmente previsto l'applicazione di una legge diversa da quella italiana? Trattasi di aspetti di non scarsa importanza, che dovranno essere chiariti e ben valutati, in vista dell'applicazione della norma. In ogni caso, per l'ipotesi di violazione delle predette norme, il responsabile sarà tenuto a risarcire l'eventuale danno patito dalla controparte contrattuale e sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.

3 2. Disposizioni applicabili al solo settore dei prodotti agricoli e alimentari Come già accennato, oltre alle previsioni di cui al comma secondo (sopra descritte), giunte del tutto inattese nella loro portata, anche tenuto conto della rubrica dell'articolo 62, tale articolo contiene specifiche disposizioni applicabili al solo settore dei prodotti agro-alimentari. Forma e contenuto dei contratti di vendita L'articolo 62 contiene specifiche disposizioni cui dovranno conformarsi tutti gli operatori del mercato agro-alimentare, cioè coloro che producono o commercializzano prodotti agricoli (come definiti all'allegato 1 al Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea) o prodotti alimentari (come definiti all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002). Rimangono, peraltro, escluse le cessioni di prodotti agro-alimentari da operatori economici professionali a consumatori, le cessioni a consorzi o cooperative di imprenditori agricoli o ittici, nonché le ipotesi in cui il pagamento del prezzo sia contestuale alla consegna. Tali contratti dovranno essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (rilevabile d'ufficio dal giudice): per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti. Inoltre, dovranno essere indicati in forma scritta (non necessariamente nel contratto di cui sopra), a pena di nullità, anche i seguenti elementi essenziali del negozio: * durata del contratto * quantità di prodotto venduto * caratteristiche del prodotto venduto * prezzo di vendita * modalità di consegna e di pagamento. Questi elementi obbligatori possono essere contenuti nei contratti di vendita, in contratti quadro (ad es. di distribuzione o somministrazione, anche a livello di centrali di acquisto), o in scambi di ordini e conferme d'ordine antecedenti alla consegna dei prodotti. Possono altresi essere contenuti nelle fatture, nei documenti di trasporto, o nelle bolle di consegna (od altri documenti dalle funzioni equivalenti), a condizione che sia in essi riportata la dicitura: Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.

4 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (cfr. art. 3 Decreto attuativo). Pare opportuno precisare, al riguardo, che il legislatore distingue i due aspetti sopra indicati; ossia richiede, da un lato, che il contratto sia obbligatoriamente concluso per iscritto e dall'altro che contenga gli elementi essenziali sopra indicati (che potranno anche essere contenuti in documenti successivi alla conclusione del contratto, purché vi facciano espresso riferimento). Poiché nella maggior parte dei casi i contratti di vendita si concludono mediante ordine inviato dall'acquirente, al quale segue un'accettazione da parte del venditore, è essenziale che tale accettazione avvenga per iscritto (anche solo con fax o privo di sottoscrizione, secondo quando previsto dal Decreto attuativo). Al contrario, in tutti i casi in cui il venditore accetta senza una conferma scritta (ad esempio, semplicemente inviando all'acquirente la merce ordinata), il requisito della forma scritta non sarà soddisfatto. Altro e diverso aspetto riguarda gli elementi essenziali del contratto: anche questi dovranno essere indicati obbligatoriamente, a pena di nullità, ma potranno anche essere menzionati in documenti che vengono scambiati tra venditore ed acquirente in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto (v. ad esempio, la fattura o il d.d.t). Il rilievo non pare di poco conto poiché il contratto di vendita di prodotti agro-alimentari potrebbe essere ritenuto nullo, per assenza di forma scritta, anche nel caso in cui il venditore invii all'acquirente le fatture e/o i d.d.t. contenenti gli elementi essenziali del contratto indicati al comma primo dell'art. 62. In caso di violazione delle predette norme, ciascuna delle parti contrattuali sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro ,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Tasso di interesse in caso di ritardato pagamento L'articolo 62 del citato Decreto Legge interviene anche in materia di termini di pagamento e di tassi di interesse legali moratori applicabili in caso di ritardi di pagamento di prodotti agro-alimentari, cosi modificando le disposizioni del D.lgs. 231/2002 in materia. Il termine entro il quale è obbligatorio effettuare il pagamento di prodotti agro-alimentari deteriorabili non può essere superiore a 30 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il termine entro il quale è obbligatorio effettuare pagamento degli altri prodotti agro-alimentari (esclusi quelli deteriorabili) non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

5 In entrambi i casi, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si farà riferimento alla data di consegna dei prodotti. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto attuativo infatti: la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In caso di pagamento ritardato rispetto a tali termini, saranno inderogabilmente applicati interessi di mora, maggiorati di 2 punti percentuali. Tale maggiorazione dovrà essere applicata al tasso degli interessi legali di mora, di cui D.lgs. 231/2002, oppure al tasso degli interessi concordato contrattualmente tra le parti, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore (art. 5 decreto attuativo). In ogni caso, il debitore che non provvede al tempestivo pagamento potrà essere passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro ,00. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in esame e l'applicazione delle relative sanzioni sono affidate all'autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. Le nuove disposizioni normative, ora brevemente accennate, saranno automaticamente applicabili a tutti i contratti stipulati successivamente al 24 ottobre Per i contratti già in corso a tale data (per es.: i contratti di fornitura periodica) i contraenti avranno tempo sino al 31 dicembre 2012 per apportare le necessarie modifiche (indicazioni obbligatorie, termini di pagamento, ecc.). Conclusioni Sebbene, al momento, risulti difficile delineare l'ambito applicativo della nuova norma e, in particolare, le modalità e le procedure in base alle quali l'autorità potrà procedere all'irrogazione delle sanzioni sopra indicate, parrebbe prudente che tutte le imprese, ed in particolare quelle operanti sul mercato agro-alimentare, procedano a una approfondita analisi dei propri modelli contrattuali (nonché dei contratti già in vigore) al fine di verificarne la conformità al nuovo dettato normativo e, ove necessario, procedere alla loro modificazione. Avv. Silvia Bortolotti, Avv. Nicolò Maggiora, Dott. Emilio Villano

6 Newsletter n ottobre 2012

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