Articolo 62 Decreto Cresci Italia: disciplina e profili di criticità
|
|
- Liliana Serafini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Articolo 62 Decreto Cresci Italia: disciplina e profili di criticità Il 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. interessante procedere a una succinta analisi del nuovo testo normativo al fine di meglio comprenderne la portata e i possibili profili di criticità. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 62 del Decreto Cresci Italia (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) interessano, in parte, tutti gli operatori economici e non soltanto, come molti possono essere portati a credere, le imprese operanti nel settore agro-alimentare. Infatti, sebbene tale articolo sia rubricato Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari contiene disposizioni che riguardano la generalità degli operatori economici (anche non operanti nel settore agro-alimentare) oltre a previsioni, queste si, destinate ai soli imprenditori che operano nel mercato dei prodotti alimentari o agricoli. 1. Disposizioni applicabili a tutti gli operatori economici Il secondo comma del citato art. 62, stabilisce che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione di beni di cui al comma 1 (ossia, la cessione dei prodotti agricoli e alimentari), quindi in tutte le transazioni commerciali (per beni o servizi) anche non aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, sarà vietato: * a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive * b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti * c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre * d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali * e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
2 Le disposizioni ora sinteticamente riportate presentano svariati profili d'incertezza interpretativa. Ci si chiede, ad esempio, cosa debba intendersi per condizioni extracontrattuali (v. supra, lettera a). Inoltre, il divieto di discriminazione (lettera b) appare incompatibile con la normativa preesistente, sia a livello nazionale che europeo. E' infatti pacifico che l'impresa che non disponga di una posizione dominante sia libera di trattare in modo differenziato le proprie controparti contrattuali, senza doversi giustificare in alcun modo. La nuova norma potrebbe quindi aprire la via a richieste volte ad ottenere condizioni equivalenti a quelle di altri acquirenti con evidenti rischi di controversie e di richieste di risarcimento del danno. Il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 62 (Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico, del 17 luglio 2012), che avrebbe dovuto fugare i dubbi e le lacune lasciate dal testo dell'art. 62 ha, invece, introdotto ulteriori aspetti di contraddittorietà, rendendo, per esempio, difficilmente identificabile il campo di applicazione della norma. Cosi, ad esempio, sebbene l'art. 62, secondo comma, definisca in modo chiaro il proprio ambito di applicazione: relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione di beni di cui al comma 1 (ossia, la cessione dei prodotti agricoli e alimentari), l'art. 1, primo comma del decreto attuativo erroneamente lo limita al solo settore agro-alimentare. Un ulteriore elemento di incertezza viene poi introdotto dal decreto attuativo, laddove precisa che l'art. 62 si applica ai contratti la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Come dovrà infatti interpretarsi la nozione di consegna nell'ipotesi di contratti internazionali? Si dovrà far riferimento alla consegna prevista nel contratto (es. ex works stabilimento venditore tedesco), ovvero alla consegna materiale al destinatario finale della merce (es. stabilimento dell'acquirente italiano)? Inoltre, l'art. 62 dovrà comunque trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano contrattualmente previsto l'applicazione di una legge diversa da quella italiana? Trattasi di aspetti di non scarsa importanza, che dovranno essere chiariti e ben valutati, in vista dell'applicazione della norma. In ogni caso, per l'ipotesi di violazione delle predette norme, il responsabile sarà tenuto a risarcire l'eventuale danno patito dalla controparte contrattuale e sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.
3 2. Disposizioni applicabili al solo settore dei prodotti agricoli e alimentari Come già accennato, oltre alle previsioni di cui al comma secondo (sopra descritte), giunte del tutto inattese nella loro portata, anche tenuto conto della rubrica dell'articolo 62, tale articolo contiene specifiche disposizioni applicabili al solo settore dei prodotti agro-alimentari. Forma e contenuto dei contratti di vendita L'articolo 62 contiene specifiche disposizioni cui dovranno conformarsi tutti gli operatori del mercato agro-alimentare, cioè coloro che producono o commercializzano prodotti agricoli (come definiti all'allegato 1 al Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea) o prodotti alimentari (come definiti all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002). Rimangono, peraltro, escluse le cessioni di prodotti agro-alimentari da operatori economici professionali a consumatori, le cessioni a consorzi o cooperative di imprenditori agricoli o ittici, nonché le ipotesi in cui il pagamento del prezzo sia contestuale alla consegna. Tali contratti dovranno essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (rilevabile d'ufficio dal giudice): per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti. Inoltre, dovranno essere indicati in forma scritta (non necessariamente nel contratto di cui sopra), a pena di nullità, anche i seguenti elementi essenziali del negozio: * durata del contratto * quantità di prodotto venduto * caratteristiche del prodotto venduto * prezzo di vendita * modalità di consegna e di pagamento. Questi elementi obbligatori possono essere contenuti nei contratti di vendita, in contratti quadro (ad es. di distribuzione o somministrazione, anche a livello di centrali di acquisto), o in scambi di ordini e conferme d'ordine antecedenti alla consegna dei prodotti. Possono altresi essere contenuti nelle fatture, nei documenti di trasporto, o nelle bolle di consegna (od altri documenti dalle funzioni equivalenti), a condizione che sia in essi riportata la dicitura: Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
4 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (cfr. art. 3 Decreto attuativo). Pare opportuno precisare, al riguardo, che il legislatore distingue i due aspetti sopra indicati; ossia richiede, da un lato, che il contratto sia obbligatoriamente concluso per iscritto e dall'altro che contenga gli elementi essenziali sopra indicati (che potranno anche essere contenuti in documenti successivi alla conclusione del contratto, purché vi facciano espresso riferimento). Poiché nella maggior parte dei casi i contratti di vendita si concludono mediante ordine inviato dall'acquirente, al quale segue un'accettazione da parte del venditore, è essenziale che tale accettazione avvenga per iscritto (anche solo con fax o privo di sottoscrizione, secondo quando previsto dal Decreto attuativo). Al contrario, in tutti i casi in cui il venditore accetta senza una conferma scritta (ad esempio, semplicemente inviando all'acquirente la merce ordinata), il requisito della forma scritta non sarà soddisfatto. Altro e diverso aspetto riguarda gli elementi essenziali del contratto: anche questi dovranno essere indicati obbligatoriamente, a pena di nullità, ma potranno anche essere menzionati in documenti che vengono scambiati tra venditore ed acquirente in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto (v. ad esempio, la fattura o il d.d.t). Il rilievo non pare di poco conto poiché il contratto di vendita di prodotti agro-alimentari potrebbe essere ritenuto nullo, per assenza di forma scritta, anche nel caso in cui il venditore invii all'acquirente le fatture e/o i d.d.t. contenenti gli elementi essenziali del contratto indicati al comma primo dell'art. 62. In caso di violazione delle predette norme, ciascuna delle parti contrattuali sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro ,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Tasso di interesse in caso di ritardato pagamento L'articolo 62 del citato Decreto Legge interviene anche in materia di termini di pagamento e di tassi di interesse legali moratori applicabili in caso di ritardi di pagamento di prodotti agro-alimentari, cosi modificando le disposizioni del D.lgs. 231/2002 in materia. Il termine entro il quale è obbligatorio effettuare il pagamento di prodotti agro-alimentari deteriorabili non può essere superiore a 30 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il termine entro il quale è obbligatorio effettuare pagamento degli altri prodotti agro-alimentari (esclusi quelli deteriorabili) non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
5 In entrambi i casi, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si farà riferimento alla data di consegna dei prodotti. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto attuativo infatti: la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In caso di pagamento ritardato rispetto a tali termini, saranno inderogabilmente applicati interessi di mora, maggiorati di 2 punti percentuali. Tale maggiorazione dovrà essere applicata al tasso degli interessi legali di mora, di cui D.lgs. 231/2002, oppure al tasso degli interessi concordato contrattualmente tra le parti, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore (art. 5 decreto attuativo). In ogni caso, il debitore che non provvede al tempestivo pagamento potrà essere passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro ,00. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in esame e l'applicazione delle relative sanzioni sono affidate all'autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. Le nuove disposizioni normative, ora brevemente accennate, saranno automaticamente applicabili a tutti i contratti stipulati successivamente al 24 ottobre Per i contratti già in corso a tale data (per es.: i contratti di fornitura periodica) i contraenti avranno tempo sino al 31 dicembre 2012 per apportare le necessarie modifiche (indicazioni obbligatorie, termini di pagamento, ecc.). Conclusioni Sebbene, al momento, risulti difficile delineare l'ambito applicativo della nuova norma e, in particolare, le modalità e le procedure in base alle quali l'autorità potrà procedere all'irrogazione delle sanzioni sopra indicate, parrebbe prudente che tutte le imprese, ed in particolare quelle operanti sul mercato agro-alimentare, procedano a una approfondita analisi dei propri modelli contrattuali (nonché dei contratti già in vigore) al fine di verificarne la conformità al nuovo dettato normativo e, ove necessario, procedere alla loro modificazione. Avv. Silvia Bortolotti, Avv. Nicolò Maggiora, Dott. Emilio Villano
6 Newsletter n ottobre 2012
SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
TMG COMMERCIALISTI rag. Sergio Corrente Numero circolare 5 Data 11/10/2012 SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Abstract: Rif.to normativo: Dal 24 ottobre 2012
DettagliReg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it
Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo
DettagliCircolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli
Circolare N.114 del 26 Luglio 2012 Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è pronto
DettagliNovità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)
Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Premessa Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 (C.D. Decreto Liberalizzazioni) il
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
DettagliTempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli
Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Con la presente desideriamo informarla che è pronto il decreto attuativo dell articolo 62
Dettagliwww.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012
CIRCOLARE n. 21/2012 NOVITA IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI INTRODOTTE DALL ART. 62 DEL DL 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012. INDICE 1 PREMESSA 2 SOGGETTI
Dettaglidi concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività
Dettagli*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Articolo 62 Tutte le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni Consumatore finale: persona
DettagliNOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 NOTA Il Decreto 19 ottobre 2012, emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nella G.U.R.I.
DettagliG.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
Sulla G.U. n. 274, del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 ottobre 2012, Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge
DettagliDISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FONTI NORMATIVE -Art. 62, D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 -D.M attuativo dell art. 62
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza dottore commercialista - revisore legale CLAUDIO
DettagliNuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari
Circolare n. 9 - pagina 1 di 8 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Dottore Commercialista Dottore Commercialista Ragioniere
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 45 del 19 novembre 2012 Cessione di prodotti agricoli e alimentari - Forma e contenuto dei contratti - Termini di pagamento e interessi di mora - Contrasto alle
DettagliLa disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari
La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari L art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una disciplina specifica in materia
DettagliCONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE
. Azienda certificata in Sistema di Qualità n 50 100 7754 ISO 9001 LINEE GUIDA CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE Applicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 art. 62 Disciplina delle relazioni
DettagliArticolo 62 Decreto legge 24.1. 2012
Studio Legale MM & PARTNERS Viale Majno n 7 Milano Avv. Maria Sorbini m.sorbini@mmjus.it Tel. 02/76280777 02/76280776 Fax. 02/76407336 Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012 INDICE: 1. QUADRO NORMATIVO 2.
DettagliDisciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 20121117 12:59:12 L articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, meglio noto come Decreto
DettagliLA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27
Forlì, 04 aprile 2013 Prot. n. 56/2013 LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano alle
DettagliART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli
CS 71/2012 Foggia 22/10/2012 ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli L art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha introdotto nuove norme che disciplinano
DettagliAVVOCATO LORENZO BIANCHI
AVVOCATO LORENZO BIANCHI IMPORTANTI NOVITA NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Dal prossimo 24 ottobre, si applicheranno le disposizioni dell art. 62 del decreto legge n. del 24.1.2012. Dette
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Circolare Informativa n. 10 n. 52 del del 1512 dicembre 2012 Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2
DettagliVinitaly 2013-7 Aprile 2013 -
La riforma dei pagamenti e dei contratti Art. 62 D.L. 1/2012 Adempimenti e sanzioni per l'azienda Vitivinicola Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - Avv. Marco Giuri www.studiogiuri.it studio@studiogiuri.it Articolo
DettagliCessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo.
Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012,
DettagliSTUDIO MANENTI RAYNERI
DOTTORI COMMERCIALISTI Sede: corso Re Umberto n 65-10128 TORINO Telefono: (+39) 011.19702231 r.a. - Fax: (+39) 011.19702371 e.mail: info@studiomrv.it ANDREA MANENTI Commercialista Collaboratori: CINZIA
DettagliD.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani
Consulenza fiscale, amministrativa e societaria P.le Martesana, 10-20128 Milano - Tel. (02) 2552761 r.a. - Fax. (02) 2552692 E MAIL studio.professionale@apiesse.com www.apiesse.com Via Della Valle, 46B
DettagliPAGAMENTI RITARDATI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. INTERESSI MORATORI. ASPETTI CONTABILI E FISCALI
Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 27/11/2012. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario
Dettaglinella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante
CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento
DettagliDisciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
DettagliCos'è la posta elettronica certificata, a cosa serve e come funziona
Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia Cos'è la posta elettronica certificata, a cosa serve e come funziona Avv. David D'Agostini Avv. Luca Zenarolla Sommario 1) Introduzione 2) PEC: il quadro
DettagliCause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE
DettagliAllegato A - Relazione sul Controllo interno di regolarita amministrativa Anno 2013
Allegato A - Relazione sul Controllo interno di regolarita amministrativa Anno 2013 Il D. Lgs. 33/2013, entrato in vigore lo scorso 20 aprile 2013, riordina interamente la disciplina riguardante gli obblighi
DettagliAttività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge
DettagliD.M. 18 marzo 2010 (1).
D.M. 18 marzo 2010 (1). Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (3). (2) --------------------------------------------------------------------------------
DettagliRitardi di Pagamento
Ritardi di Pagamento Recepimento Direttiva Late Payments Direttiva 2011/7/UE (Late Payments) Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre
DettagliServizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della
DettagliArt. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione
DettagliIl pagamento degli interessi negli appalti di lavori pubblici di Avv.Vittorio Miniero toto@appaltiamo.it
Il pagamento degli interessi negli appalti di lavori pubblici di Avv.Vittorio Miniero toto@appaltiamo.it Nell ambito degli appalti di lavori pubblici si registrano, sempre più frequentemente, vistosi ritardi
DettagliArt. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)
Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 2 maggio 2011 n.73
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 2 maggio 2011 n.73 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto
DettagliNOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.
NOTA OPERATIVA N. 9/2014 OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo. - Introduzione Per le imprese si profilano importanti novità relativamente ai crediti divenuti
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA 1. VALIDITA Salvo diversa pattuizione espressa, per tutti i negozi giuridici tra Pierre Lang Europe Società commerciale a responsabilità limitata (di seguito abbreviato
DettagliDisciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.
Allegato alla Delib.G.R. n. 45/19 del 12.11.2012 Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale. Art. 1 (Soggetti titolari del
DettagliDiritto dei mezzi di comunicazione. Indice. 1 Gli scopi della disciplina del c.d. commercio elettronico ----------------------------------------- 3
INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE VIII IL CONTRATTO TELEMATICO PROF. SIMONE OREFICE Indice 1 Gli scopi della disciplina del c.d. commercio elettronico -----------------------------------------
DettagliInteressi di mora più cari dal 1 maggio 2013.
Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013. Sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate. L art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce che Con decreto del Ministro dell
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO. IMPRESA: codice fiscale
SCHEMA DI CONTRATTO OGGETTO: Affidamento del servizio di distribuzione e prestito per le sedi del Servizio Biblioteche Civiche da effettuarsi nel periodo 10/06/2013 31/08/2013. IMPRESA: codice fiscale
DettagliChi è soggetto al controllo antimafia Sono sottoposti ai controlli antimafia i soggetti di seguito indicati (articolo 85 del codice antimafia)
La disciplina della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiornata al D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (codice antimafia) Sommario Premessa.... 2 Documentazione
DettagliFOGLIO INFORMATIVO CO-FINANZIAMENTO (E LOCAZIONE FINANZIARIA) FONDO DI ROTAZIONE PER L IMPRENDITORIALITA (FRIM) LINEA DI INTERVENTO 7 COOPERAZIONE
FOGLIO INFORMATIVO CO-FINANZIAMENTO (E LOCAZIONE FINANZIARIA) FONDO DI ROTAZIONE PER L IMPRENDITORIALITA (FRIM) LINEA DI INTERVENTO 7 COOPERAZIONE Numero 2 Data ultimo aggiornamento 1 ottobre 2015 Sezione
DettagliISCRIZIONE ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
Foglio 1 di 6 ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI QUALIFICATI Il sottoscritto..... nato a.... prov il.. / / residente a in via...... in qualità di Legale Rappresentante della ditta... con sede legale in... (Prov...
DettagliAzienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO Sede Legale Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.
Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO Sede Legale Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827 Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti Tel. 091.7808305
DettagliFOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., SEPA SDD, M.AV., Titoli cambiari, Fatture
FOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., SEPA SDD, M.AV., Titoli cambiari, Fatture INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Sant Angelo Corso Vittorio Emanuele n. 10-92027
DettagliCOMUNE DI BUDONI. Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI
COMUNE DI BUDONI Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 24.09.2015 I N D I C E Art.
DettagliLa trasmissione del documento
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La PEC e la trasmissione del documento informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova, 17 maggio 2013 1 La trasmissione del documento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014 NUMERO AFFARE 01829/2013
Numero 00503/2015 e data 19/02/2015 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014 NUMERO AFFARE 01829/2013 OGGETTO: Autorita' garante della
DettagliL obbligo del mediatore immobiliare di registrazione del contratto preliminare
L obbligo del mediatore immobiliare di registrazione del contratto preliminare di Angelo Busani,, notaio in Milano LA MEDIAZIONE E IL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI PARADIGMA Milano, 21 maggio 2007 Contratto
DettagliTRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI
DettagliRoma, 10 ottobre 2012
Via Torino, 146 00184 Roma Tel. 06 469781 Fax 06 4881469 Prot. n. 4454 MM/po Oggetto: Articolo 62 del D.L. n. 1/2012 Documento di analisi. Roma, 10 ottobre 2012 Confederazione Cooperative Italiane Fedagri
DettagliSubfornitura. a cura di FRANCESCHELLI VINCENZO
Subfornitura. a cura di FRANCESCHELLI VINCENZO Indice Prefazione V Vincenzo Franceschelli LA SUBFORNITURA: UN NUOVO CONTRATTO COMMERCIALE I. Introduzione e premessa giuridica ed economica 2 1. La subfornitura
DettagliSTUDIO SOGLIA SRL ULTIME NOVITÀ FISCALI
SPAZIO AZIENDE dicembre 2012 ULTIME NOVITÀ FISCALI Ricarico irragionevole Sentenza CTR Marche 27.9.2012, n. 121/1/12 Redditometro Sentenza Corte Cassazione 29.10.2012, n. 18604 Certificazione crediti verso
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
Dettagli25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014 L Agente della riscossione mette in campo una buona opportunità per saldare ed estinguere
DettagliPROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7 CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7 CHIARIMENTI (Aggiornato al 10 luglio 2014) DOMANDA 1 Si chiede conferma che il termine ultimo per l invio di eventuali chiarimenti è il 10.07.2014 ore 12,00
DettagliRISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci
RISOLUZIONE N.65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 giugno 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci Con la richiesta
DettagliPIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Come noto, i commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il
Dettagli1.6. Website - Il sito web della Società disponibile all'indirizzo Internet www.dexcar.ch è compresa di un back office.
Contratto di servizio 1. I seguenti concetti e definizioni sono usate nel contratto: 1.1. L'accordo - il presente accordo per la fornitura di servizi forniti dalla Società via Internet e servizi per la
DettagliS T U D I O B R U S C O C O M M E R C I A L I S T I IN R O M A E M I L A N O
S T U D I O B R U S C O C O M M E R C I A L I S T I IN R O M A E M I L A N O CIRCOLARE INFORMATIVA L ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA DAL 20% AL 21% Con la pubblicazione in G.U. del 16
DettagliCOMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE
COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA AI SENSI DELL ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 IN MATERIA
DettagliPOLITECNICO DI TORINO
POLITECNICO DI TORINO REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO (dell Unione Europea, dei ministeri, degli enti territoriali, delle fondazioni e di altri enti pubblici e privati) Emanato
DettagliRISOLUZIONE N. 42/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 aprile 2012 OGGETTO: Interpello (art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni
DettagliFOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI ALL IMPORT/EXPORT IN EURO E DIVISA
Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs. 1/9/93 n. 385 Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia 29/7/2009 e successive modifiche). INFORMAZIONI
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1174 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso e TOGNI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002 Norme in materia
DettagliCORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
DettagliGazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006
Pagina 1 di 5 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO
DettagliLegge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956
Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956 Art. 1 1. L affissione di stampati, giornali murali od altri
DettagliUNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PROVINCIA DI MILANO BANDO
1 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PROVINCIA DI MILANO BANDO PROCEDURA APERTA PER PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL TERRITORIO DELL UNIONE
Dettagli6.2 Import Da inviare a: CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi
6.2 Import Da inviare a: CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano Via fax: 02.54122656 / 02.54122680 On line: https://dichiarazioni.conai.org DICHIARAZIONE
DettagliDETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N 206 DEL 12 DICEMBRE 2014
CASA ASSISTENZA ANZIANI Piazza Bocchera,3-37018 Malcesine (VR) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N 206 DEL 12 DICEMBRE 2014 OGGETTO: INCARICO DI LOGOPEDISTA IN LIBERA PROFESSIONE ALLA SIG.RA GISALDI SILVIA
DettagliDELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.
DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÁ NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014; VISTO l articolo 1,
DettagliMINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 20 gennaio 2015 Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Societa' cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0 1. Applicabilità 1.1 Fatta eccezione per quanto previsto da specifici accordi raggiunti in precedenza tra l Acquirente e il Venditore, qualsiasi ordine
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
DettagliPrestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce
Modulo n.mepp 27 Agg. n. 1 Data aggiornamento 14.02.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati - Tasso Fisso Dipendenti Provincia di Lecce Prodotto venduto da UniCredit Società
DettagliDECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012
DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012 E pari allo 0,75%, (lo 0,25% in meno rispetto al semestre precedente) il tasso di riferimento cioè il tasso di interesse applicato dalla BCE / Banca Centrale
DettagliOrganismo di Mediazione iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 788
Organismo di Mediazione iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 788 DOMANDA DI MEDIAZIONE SEZIONE 1 PARTI DELLA CONTROVERSIA PARTE ISTANTE Il sottoscritto/a
DettagliDETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei
DettagliFOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche Trasparenza delle operazioni e dei servizi
DettagliRISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
DettagliSchema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi
Schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi Prodotto Posta Raccomandata (retail, pro, smart**, on line*) Raccomandata 1 (retail e business) Rimborsi/indennizzi ritardo nel recapito oltre 10 giorno lavorativo
DettagliSERVIZIO DI INCASSO CREDITI ITALIA
LG00000NEW.bmp Foglio Informativo n. IP01 Aggiornamento n. 027 Data ultimo aggiornamento 10.06.2016 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115
DettagliApprofondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera
Piergiorgio Licciardello Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Verona, 17 ottobre 2012 INDICE Introduzione all articolo 62 I riferimenti normativi Cosa
DettagliDisegno di legge A.S. n. 1305
XVI legislatura Disegno di legge A.S. n. 1305 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
DettagliDOTT.SSA GALERI PATRIZIA
1/6 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: Numero RDO 1183730 Nome RDO RDO per aggiudicazione ACQUISTO RETI WIFI BANDO ACQUISTO RETI WIFI BANDO RETI 9035 Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso Lotto
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia
DettagliOGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE. IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 25 del 10 maggio 2002, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento
DettagliProcesso Civile Telematico: una disciplina in continua evoluzione (o involuzione)?
Processo Civile Telematico: una disciplina in continua evoluzione (o involuzione)? Dott. Romano Purcigliotti romano.purcigliotti@ssalex.com Di recente, in materia di Processo Civile Telematico, sono intervenute
DettagliCOMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI: CERTIFICAZIONE HACCP PER LA SALA VENDITA DEL MERCATO ITTICO E
COMUNE DI PALERMO A REA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALI FI CA ZIONE U RBANA E DELLE INFRA STRU TTU RE Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via Roma, 209 90133 Palermo Tel. 091 740. 35.36-.35.14 FAX. 35.14
DettagliAMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
1/8 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: Numero RDO 1074764 Nome RDO RDO per aggiudicazione Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici anno 2016 Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso Lotto
Dettagli