CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

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1 . Azienda certificata in Sistema di Qualità n ISO 9001 LINEE GUIDA CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE Applicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari e del Decreto di attuazione n. 199 del 19/10/ Modena - Via Malavolti, 5 tel fax info@interpreta.it cap. soc euro int. vers. cod. fisc. e p.iva reg. imp. di Modena /97 REA Sede di Bruxelles - ISB in Europe 36-38, Rue Joseph II, B-1000 Bruxelles - Belgio Tel Fax info@isbineurope.eusito:

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3 Sommario 1.1 Il campo di applicazione della norma Requisiti del contratto Pratiche commerciali sleali Termini di pagamento Interessi di mora Controlli Entrata in vigore

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5 Premessa L articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 212, n. 27, rappresenta un cambiamento importante per le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. La norma, fortemente voluta dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Mario Catania per cercare di riequilibrare le posizioni contrattuali all interno della filiera agricola e agroalimentare soprattutto con riferimento al rapporto tra fornitori e grande distribuzione mira ad assicurare una maggiore trasparenza nella stipulazione dei contratti di cessione, contrastare le condotte commerciali sleali tra operatori economici, uniformare i termini di pagamento come prevede anche la Direttiva (UE) 2011/7 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e che si applicherà alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio Vista l entrata in vigore dell articolo 62 (24 ottobre 2012), del regolamento attuativo (DM 199 del 19/10/2012 pubblicato in GU n. 274 del 23/11/2012), e ricevute numerose richieste di chiarimento da parte dei soci relativi ad alcuni aspetti applicativi della norma, si è realizzato il presente documento, che si propone di fare un excursus sulle novità apportate dal testo normativo. Le indicazioni fornite sono state rese più puntuali, grazie anche ai chiarimenti del MIPAAF, su come i soci dovranno adeguare le loro relazioni commerciali al fine di conformarsi alle nuove disposizioni. 4

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7 1.1 Il campo di applicazione della norma L articolo 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e in particolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana. Quindi, ogni volta che la consegna del prodotto avviene nel territorio Italiano, è necessario rispettare l articolo 62. Anche nel caso di prodotti esportati, se si utilizza la modalità Incoterms Exwork, cioè il comune franco fabbrica, se la fabbrica è in Italia, la cessione si considera avvenuta nel territorio Italiano e quindi rientra nelle disposizioni dell articolo 62. Quali sono gli operatori interessati? Sono assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori della filiera agroalimentare: agricoltori, produttori, industrie di trasformazione, centrali di acquisto, grande distribuzione, grossisti, intermediari, dettaglianti. Anche gli enti pubblici e la pubblica amministrazione in generale, quando agiscono all interno della filiera (servizi di ristorazione, mense scolastiche, aziendali, ecc.) devono rispettare le nuove disposizioni. Sono invece esclusi: i contratti con il consumatore finale (persona fisica che acquista i prodotti per scopi estranei alla propria attività) le cessioni di prodotti istantanee (cessione del prodotto e contestuale pagamento immediato) cessioni effettuate dai soci di cooperative agricole alle cooperative stesse cessioni effettuate ai soci di organizzazioni di produttori cessioni tra ittici (tra operatori professionali della pesca) A quali prodotti agricoli e agroalimentari si applicano le disposizioni dell articolo 62? L articolo 2 del decreto attuativo rinvia all elenco dell allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea per quanto riguarda i prodotti agricoli e all articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per i prodotti alimentari (entrambi i riferimenti legislativi sono allegati alla presente nota). 6

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9 1.2 Requisiti del contratto A partire dal 24 ottobre 2012, i contratti dovranno, obbligatoriamente, essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità i seguenti elementi essenziali: la durata del contratto; le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna e di pagamento. La nullità del contratto potrà anche essere rilevata d ufficio dal giudice. Come comportarsi nel caso di cessioni di prodotti basate su precedenti accordi verbali (concordati prima del 24 ottobre)? Le cessioni di prodotti agricoli fondate su accordi verbali sono nulle ai sensi dell articolo 62. I contratti non stipulati in forma scritta devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre In che forma tali accordi devono essere stipulati in modo da essere conformi alla disciplina dell articolo 62? Riguardo alla forma dell accordo di cessione, il decreto attuativo lascia una certa libertà alle parti, viene accettata qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari. E fondamentale che tale accordo scritto (qualsiasi forma scritta si scelga) sia accettato dalla controparte con una firma per accettazione o comunque che sia inequivocabilmente rintracciabile un segno di accettazione. Quali documenti soddisfano la forma scritta? 1) contratti di cessione dei prodotti (contratti quadro, accordi interprofessionali, qualsiasi tipo di contratto commerciale realizzato tra cliente e fornitore, ecc.); 2) scambi di comunicazioni, ordini d acquisto, conferme d ordine, purché antecedenti alla consegna dei prodotti (comprese le contrattazioni nell ambito delle Borse Merci) integrati con gli elementi essenziali (durata, quantità, descrizione prodotti, prezzo, modalità di pagamento e di consegna); 8

10 3) documenti commerciali come: documenti di trasporto documenti di consegna fatture integrati con i 6 elementi essenziali e, in questo caso, anche la dicitura Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Quindi non sono obbligato a fare un contratto scritto vero e proprio? No, il legislatore concede la possibilità di assolvere la forma scritta anche con documenti che non sono contratti veri e propri, come conferme d ordine, scambi di , fatture, DDT, ecc. purchè siano accettati dalla controparte (firma per accettazione o altro puchè sia inequivocabile l accettazione), contengano i 6 elementi essenziali, e solo nei documenti commerciali (fatture, DDT, DDC) bisogna riportare anche la dicitura Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla forma scritta: oltre alla possibilità che il contratto venga giudicato nullo da un Giudice, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a , a seconda del valore dei beni oggetto di cessione. 9

11 1.3 Pratiche commerciali sleali Rientrano nella definizione di condotta commerciale sleale il mancato rispetto dei principi di buone prassi in allegato al DM 199 del 19/10/2012. Sono considerate pratiche commerciali sleali: imporre condizioni di acquisto e condizioni extracontrattuali ingiustificatamente gravose applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti imporre condizioni che includono servizi e/o prestazioni accessorie senza alcuna connessione con il prodotto oggetto del contratto; imporre condizioni che escludono l applicazione di interessi di mora o escludono il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; imporre condizioni che determinano prezzi molto al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni inserire una clausola che impone al venditore, dopo la consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. La sanzione amministrativa a carico del contraente che pone in essere una condotta commerciale sleale, può partire da 516,00 euro fino a 3.000,

12 1.4 Termini di pagamento L art. 62 prevede dei termini MASSIMI di pagamento inderogabili: per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura Le parti possono concordare termini di pagamento inferiori a quelli massimi, ad esempio facendoli decorrere dalla data fattura e non dal ricevimento della stessa. Sia nel caso di merci deteriorabili che nel caso di merci non deteriorabili, il termine MASSIMO decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti con termini di pagamento diversi (30/60 giorni), ma può uniformare le merci non deteriorabili al pagamento più breve (con unica fattura). E ammessa fattura riepilogativa mensile delle merci consegnate nel mese (eventualmente due separate) che deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo Le modalità di emissione delle fatture rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. È fatto quindi salvo il DM 15 novembre 1975 che, per le cessioni di beni il cui il prezzo è commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell operazione, prevede che la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 15 novembre 1975, prevede che: "per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato determinato". Al fine di emettere delle fatture, ai sensi del DM 15 novembre 1975, è fondamentale che tra le parti si stipuli un contratto preliminare (vale il 11

13 contratto di cessione dei prodotti) nel quale vengano indicati gli elementi oggettivi sui quali verrà calcolato il prezzo del bene ceduto (metodo di calcolo): senza tale specificazione il contratto sarà nullo. Una volta che tali elementi divengono noti, la conseguente fattura emessa entro il mese successivo a quello in cui gli elementi sono noti dovrà fare esplicito riferimento al contratto a monte nel quale le parti avevano convenuto il metodo di calcolo del prezzo della merce. Come possiamo avere la certezza della data di consegna della fattura? I termini di pagamento decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Al fine di risolvere i dubbi interpretativi relativi alla difficoltà di individuare con certezza il momento iniziale di decorrenza dei termini sopra indicati, il decreto attuativo chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi: Consegna della fattura a mano; Invio a mezzo di raccomandata A.R.; Posta elettronica certificata (PEC); Impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. Inoltre secondo la vigente normativa fiscale Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e seguente circolare interpretativa dell agenzia delle entrate n. 45 del 19 ottobre 2005 per altro mezzo equivalente si deve intendere altro mezzo che assicura la trasmissione della fattura per via elettronica, ossia invio mediante l utilizzo di posta elettronica, telefax, via modem. In ogni caso, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Quindi, tutte le volte che mando una fattura al mio cliente devo usare obbligatoriamente uno dei mezzi di consegna elencato (PEC, Raccomandata A/R, ecc.)? No, la norma non obbliga ad utilizzare sempre tali mezzi di cosegna delle fatture, però tali sistemi possono risultare utili se il cliente non paga e dobbiamo calcolare i termini di pagamento risalendo alla data di consegna della fattura. Comunque la norma dice anche che, se non riusciamo a capire/dimostrare una data certa di consegna della fattura, si prende come data di riferimento la data di consegna della merce. Sanzioni previste per i termini di pagamento: il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento, oltre a far scattare gli interessi di 12

14 mora, viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a , in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 1.5 Interessi di mora Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, significa che, superati i termini utili per il pagamento, il diritto per il creditore di poter esigere tali interessi è automatico senza bisogno cioè di un atto di costituzione in mora (art c.c.). È importante segnalare che gli interessi di mora non possono essere esclusi da un apposita clausola contrattuale inserita all interno del contratto di cessione del prodotto in oggetto. Gli interessi dovuti al mancato pagamento nei termini previsti dall art. 62 sono sottoposti a tassazione? Il mancato pagamento del prezzo entro i termini previsti dall articolo 62, fa scattare automaticamente la decorrenza degli interessi. Il creditore, dunque, potrebbe agire come segue: rinuncia agli interessi: gli interessi dovranno comunque essere registrati in un conto di svalutazione ad hoc e, in quanto non corrisposti, non saranno soggetti a tassazione; riscossione degli interessi: appariranno nel bilancio dell azienda e saranno soggetti a tassazione. Come si calcola il saggio degli interessi? Il saggio di interesse si determina, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge, ricorrendo al tasso degli interessi legali di mora (interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento). Quindi, il tasso complessivo degli interessi da applicare all importo dovuto è dato da: saggio d interesse BCE (al primo luglio 2012, pari all'1%) e maggiorazioni di legge (7 punti percentuali) + 2 punti percentuali specificatamente previsti dall art. 62. Cosa fare per avere diritto agli interessi? Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). 13

15 Costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito. Per tutte le transazioni commerciali (non solo nell'alimentare), gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (con il Decreto Legislativo 231/2002 sono stati introdotti gli interessi moratori automatici per il ritardo nei pagamenti tra imprese). Ad ogni modo, una volta scaduto il termine per il pagamento senza aver ricevuto nulla, i passi da compiere possono essere i seguenti: dopo circa 15 giorni dalla scadenza del termine, inviare un semplice fax o e- mail amichevole, nella quale fare presente che la fattura non risulta saldata, chiedendo la cortesia di verificare dopo altri 15 giorni dal primo sollecito, inviarne nuovamente un altro, facendo presente di non aver ancora ricevuto risposta al primo trascorsi altri 15 giorni, inviare una terza missiva, nella quale si sollecita una risposta, in mancanza della quale si avverte che si procederà con la diffida ad adempiere, addebitando gli interessi moratori maturati dopo altri 15 giorni è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si chiede il pagamento del capitale e degli interessi moratori maturati entro un congruo termine (8 giorni, 10 o 15 a seconda della prassi commerciale), avvertendo che in mancanza di pagamento la pratica sarà affidata ad un legale di fiducia, con addebito delle spese del legale a loro carico. A questo punto il cliente si trasforma a tutti gli effetti in un debitore, con tutte le conseguenze che ciò comporta (interruzione di rapporti commerciali, forniture consentite solo con pagamento anticipato o alla consegna etc. etc.) Scaduto il termine senza aver ricevuto alcuna risposta, allora sarà bene rivolgersi ad un legale di fiducia per valutare l opportunità di procedere giudizialmente per recuperare il credito. In questo caso anche il legale invierà una propria diffida, chiedendo però al destinatario il capitale, gli interessi moratori e le competenze per il suo intervento. Se non voglio chiedere gli interessi ai miei clienti, posso farlo? Gli interessi di mora sono un diritto, che in quanto tale, posso decidere di non esercitarlo. Potrebbe essere considerata una pratica commerciale sleale solo se, un cliente al quale abbiamo applicato gli interessi, impara che ad un altro cliente non li abbiamo chiesti. Quindi l impresa dovrebbe decidere una line a di condotta e poi seguirla: o li chiede a tutti o non li chiede a nessuno. 14

16 1.6 Controlli Incaricata dei controlli è l Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust) che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza (fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, che potranno agire su mandato di un Giudice). L Antitrust può procedere all accertamento delle violazioni d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (ivi incluse le associazioni di categoria nell interesse dei propri associati). I controlli possono essere fatti anche nell ambito di un controllo fiscale e la Guardia di Finanza può fare le sanzioni? S i controlli in merito all articolo 62 possono essere fatti anche durante un normale controllo fiscale, ma la Guardia di Finanza per quanto riguarda l articolo 62 deve trasmettere quanto verificato all Antitrust e solo quest ultima può sanzionare (dopo avere verificato e valutato la violazione di una disposizione). Siamo in attesa che venga reso noto il disciplinare al quale l Antitrust si dovrà attenere nello svolgimento dei controlli affinchè possiamo essere sicuri di fornire informazioni solo alle autorità realmente incaricate. 15

17 1.7 Entrata in vigore Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012 I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti della forma scritta e degli elementi che deve contenere il contratto DEVONO ESSERE ADEGUATI ENTRO IL 31 dicembre 2012 Le disposizioni che: vietano le pratiche commerciali sleali impongono i Principi di buone prassi stabiliscono i termini di pagamento (30/60 gg) si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche a quelli preesistenti in assenza di adeguamenti contrattuali Di conseguenza, a prescindere dal momento in cui sia stato stipulato il contratto, i nuovi termini massimi di pagamento di 30 o 60 giorni (a decorrere dall ultimo giorno del mese di consegna della fattura) ed il relativo meccanismo di interessi di mora, si applicheranno a tutti i contratti le cui fatture verranno consegnate a partire dal 24 ottobre Interpretazione dell articolo 8 del decreto attuativo, così come fornita dal Mipaaf Al fine dell entrata in vigore della disciplina art ottobre i contratti conclusi prima di questa data (prova della loro conclusione sono la consegna della merce e il ricevimento della fattura da parte dell acquirente) potranno prevedere termini di pagamento al di fuori della disciplina dell art. 62 (30 o 60 giorni) purché siano fatti in buona fede. 16

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