I PIR, LA NUOVA FONTE DI FINANZIAMENTO DELLE PMI VIRTUOSE
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1 I PIR, LA NUOVA FONTE DI FINANZIAMENTO DELLE PMI VIRTUOSE 18 APRILE 2018 FEDERICO LOZZI
2 I PIR UN OPPORTUNITA DA (COM)PRENDERE 2
3 PERCHÉ SONO STATI INTRODOTTI? 1 Creare maggiori opportunità per gli investitori 2 Collegare il finanziamento all economia reale 3 Promuovere un sistema finanziario più forte e robusto ACTION PLAN For a Capital Markets Union 4 5 Approfondire l integrazione finanziaria e la concorrenza Riduzione dei costi di finanziamento 3
4 Troppi depositi bancari, poche obbligazioni, poche azioni Fondi Comuni e Assicurazioni/Fondi pensione 4
5 Borse piccole, poche società quotate, azioni poco diffuse 5
6 STIME SULLA RACCOLTA Fonte: Governo Italiano e Assogestioni 6
7 mld 800 mila Fonte: Assogestioni 7
8 PERCHE INVESTIRE NELLE «SMALL CAP»? Il MIDCAP raccoglie i titoli a media capitalizzazione che non appartengono all indice FTSEMib. Lo STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) raggruppa le società con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e il miliardo di euro. Che si impegnano a rispettare alcuni standard elevati di comunicazione e governance. L AIM, Alternative Investment Market, è dedicato alle Pmi italiane ad alto potenziale di crescita. La procedura di ammissione è molto semplificata, e i rischi per gli investitori maggiori. 8
9 Fonte: Borsa Italiana Federico LOZZI 18/04/2018 9
10 10
11 ORIGINE E FINALITÀ LEGGE DI BILANCIO 2017 ART. 1 COMMI RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO «L OBIETTIVO È QUELLO DI INDIRIZZARE IL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE, ATTUALMENTE CONCENTRATO SULLA LIQUIDITÀ, VERSO GLI STRUMENTI FINANZIARI DI IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI ITALIANE ED EUROPEE RADICATE SUL TERRITORIO ITALIANO PER LE QUALI MAGGIORE È IL FABBISOGNO DI RISORSE FINANZIARIE E INSUFFICIENTE È L APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE IL CANALE BANCARIO» 11
12 LINEE GUIDA MEF SI TRATTA DI UNA CONSISTENTE INCENTIVAZIONE FISCALE DEL RISPARMIO DI LUNGO TERMINE, AD APPLICAZIONE GENERALIZZATA, FINALIZZATA A: - OFFRIRE MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI RENDIMENTO ALLE FAMIGLIE; - AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ DELLE IMPRESE DI OTTENERE FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DI LUNGO TERMINE - FAVORIRE LO SVILUPPO DEI MERCATI FINANZIARI NAZIONALI 12
13 IL REQUISITO SOGGETTIVO: CHI INVESTE? L INVESTITORE DEVE ESSERE UNA PERSONA FISICA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE ABBIA EFFETTUATO L INVESTIMENTO (PIR) AL DI FUORI DELL ESERCIZIO DI UN IMPRESA COMMERCIALE RELATIVAMENTE A STRUMENTI FINANZIARI IN CUI È INVESTITO IL PIANO DETENUTI PER ALMENO 5 ANNI 13
14 PRINCIPIO DI UNICITÀ LIMITE ALLA TITOLARITÀ DEL PIR UNICITÀ DELLA TITOLARITÀ NELL UNITÀ DI TEMPO NESSUN LIMITE DI ETÀ (ANCHE I MINORI) PIR 14
15 LIMITAZIONI PER L INVESTITORE (PERSONA FISICA) 1. CIASCUNA PERSONA FISICA NON PUÒ ESSERE TITOLARE DI PIÙ DI UN PIR E CIASCUN PIR NON PUÒ AVERE PIÙ DI UN TITOLARE 2. NEL PIR POSSONO ESSERE CONFERITE, ANNUALMENTE, SOMME E VALORI PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 3. NEL PIR POSSONO ESSERE CONFERITE SOMME E VALORI COMPLESSIVAMENTE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 15
16 I REDDITI DERIVANTI DAGLI INVESTIMENTI INSERITI NEL PIR PERCEPITI DAL TITOLARE DEL PIANO NON DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE REINVESTITI NEL PIR SE REINVESTITI, SONO CONSIDERATI COME NUOVI INVESTIMENTI, CHE, PERTANTO, RILEVERANNO AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PLAFOND OVVERO SIA DEL LIMITE ANNUALE ( EURO) CHE DI QUELLO COMPLESSIVO ( EURO). 16
17 ECCEZIONE NEL CASO DI INVESTIMENTI EFFETTUATI TRAMITE OICR O IMPRESE DI ASSICURAZIONE, COME PRECISATO DALLE LINEE GUIDA, I RENDIMENTI CHE NON VENGONO DISTRIBUITI E, QUINDI, SI CUMULANO DURANTE L INVESTIMENTO, NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI NUOVI INVESTIMENTI E, QUINDI, NON RILEVANO AI FINI DELLA VERIFICA DEI SUDDETTI LIMITI DI PLAFOND ANNUALE E COMPLESSIVO (RISPETTIVAMENTE EURO E EURO). 17
18 IL BENEFICIO FISCALE: PERCHÈ INVESTIRE? 18
19 IL BENEFICIO FISCALE: PERCHÈ INVESTIRE? IL REGIME DI NON IMPOSIZIONE SI APPLICA: - AI REDDITI DI CAPITALE DI CUI ALL ARTICOLO 44 DEL TUIR - AI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA DERIVANTI DA INVESTIMENTI CON DETERMINATE CARATTERISTICHE SONO ESCLUSE DAL REGIME DI ESENZIONE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI REDDITI: 1. I REDDITI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE 2. REDDITI DI CAPITALE E I REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI CHE SONO CONSIDERATE QUALIFICATE AI SENSI DELLA LETTERA C), COMMA 1, DELL ARTICOLO 67 DEL TUIR. LE ESCLUSIONI DI CUI AI PUNTI SUB 1) E 2), SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI INVESTIMENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DALL INVESTITORE PERSONA FISICA E NON ANCHE NEL CASO DI INVESTIMENTI EFFETTUATI TRAMITE OICR O POLIZZE ASSICURATIVE (OIC E POLIZZE PIR COMPLIANT). 19
20 EFFETTI SUCCESSORI IL TRASFERIMENTO, A CAUSA DI MORTE, DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI NEL PIANO NON È SOGGETTO ALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI. DONAZIONI? NO (CFR. CIRCOARE N.3/E/
21 LA COSTITUZIONE DEL PIR IL PIR SI COSTITUISCE CON LA DESTINAZIONE DI SOMME O VALORI, ALLO SCOPO DI EFFETTUARE «INVESTIMENTI QUALIFICATI» ATTRAVERSO: - UN RAPPORTO DI CUSTODIA O DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE FIDUCIARIA, ESERCITANDO L OPZIONE PER L APPLICAZIONE DEL RISPARMIO AMMINISTRATO; - UN RAPPORTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO ESERCITANDO L OPZIONE PER L APPLICAZIONE DEL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO; - ALTRO STABILE RAPPORTO CON UN INTERMEDIARIO ABILITATO ESERCITANDO L OPZIONE PER L APPLICAZIONE DEL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO; - LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE: IN TAL A CASO NON È RICHIESTA L OPZIONE PER IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO 21
22 LA COSTITUZIONE DEL PIANO DEVE AVVENIRE AVVALENDOSI DI OPERATORI PROFESSIONALI QUALI: - GLI INTERMEDIARI RESIDENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DI INTERMEDIARI ESTERI, ABILITATI ALL APPLICAZIONE DEL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO; - IMPRESE DI ASSICURAZIONI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO; - IMPRESE DI ASSICURAZIONE NON RESIDENTI CHE OPERANO NEL TERRITORIO DELLO STATO TRAMITE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE O IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI CON NOMINA IN ITALIA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE 22
23 IL CONFERIMENTO DI VALORI NEL PIR INTEGRA IL PRESUPPOSTO DI CESSIONE A TITIOLO ONEROSO E QUINDI L INTERMEDIARIO APPLICHERÀ L IMPOSTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE 23
24 IL REQUISITO OGGETTIVO: IN COSA POSSO INVESTIRE? INVESTIMENTI OGGETTO DEL PIR: INVESTIMENTI QUALIFICATI «STRUMENTI FINANZIARI», ANCHE NON NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI O IN SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE, EMESSI O STIPULATI CON IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA IMMOBILIARE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E IN STATI MEMBRI UE O SEE, CON STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA (C.D. INVESTIMENTI QUALIFICATI ). 24
25 È STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO «ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA IMMOBILIARE» A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA LEGGE (1 GENNAIO 2018), GLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOCIETÀ IMMOBILIARI POSSONO RIENTRARE ANCHE TRA GLI INVESTIMENTI QUALIFICATI 25
26 70% QUOTA OBBLIGATORIA INVESTIMENTI QUALIFICATI 30% QUOTA FACOLTATIVA INVESTIMENTI NON QUALIFICATI 26
27 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI (QUALIFICATI) FORME DI INVESTIMENTO DIRETTO AZIONI O QUOTE DI IMPRESE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O IN STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON STABILE ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO MEDESIMO FORME DI INVESTIMENTO INDIRETTO QUOTE O AZIONI DI OICR RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O IN STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, CHE INVESTONO PREVALENTEMENTE NEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE (OICR PIR COMPLIANT) POLIZZE ASSICURATIVE PIR COMPLIANT 27
28 LIMITAZIONI DI COMPOSIZIONE DEL PIR: OBBLIGO DI DIVERSIFICAZIONE E DIVIETO DI CONCENTRAZIONE IN CIASCUN ANNO DI DURATA DEL PIR DOVRANNO ESSERE RISPETTATI I SEGUENTI LIMITI PER ALMENO I 2/3 DELL ANNO LE SOMME O I VALORI DESTINATI NEL PIR DEVONO ESSERE INVESTITI 1. PER ALMENO IL 70 % DEL VALORE COMPLESSIVO IN STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE NON NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI O NEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE, EMESSI O STIPULATI CON IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA IMMOBILIARE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O IN STATI MEMBRI DELL U.E. O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON STABILI ORGANIZZAZIONI NEL TERRITORIO MEDESIMO 2. IL 30 % DEL PATRIMONIO DEL PIR È A DESTINAZIONE LIBERA, POTENDO INVESTIRE IN STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA QUALSIASI IMPRESA ITALIANA O ESTERA, COSÌ COME IN TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANI O ESTERI O ANCHE IN MERI MEZZI DI PAGAMENTO (DEPOSITI, CONTI CORRENTI, ECC...) SE LE SOMME DESTINATE AL PIR SONO INVESTITE TRAMITE UN OICR, È NECESSARIO CHE ALMENO IL 70% DEL PATRIMONIO DELL OICR SIA INVESTITO IN STRUMENTI FINANZIARI QUALIFICATI. 28
29 ALMENO IL 30% DELLA PREDETTA QUOTA DEL 70% (21%) DELLE SOMME E DEI VALORI DESTINATI AL PIR DEVONO ESSERE INVESTITI IN STRUMENTI FINANZIARI DI IMPRESE DIVERSE DA QUELLE INSERITE NELL'INDICE FTSE MIB DELLA BORSA ITALIANA O IN INDICI EQUIVALENTI DI ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI LE SOMME O I VALORI DESTINATI NEL PIANO NON POSSONO ESSERE INVESTITI PER UNA QUOTA SUPERIORE AL 10 % DEL TOTALE IN STRUMENTI FINANZIARI DI UNO STESSO EMITTENTE O STIPULATI CON LA STESSA CONTROPARTE O CON ALTRA SOCIETÀ APPARTENENTE AL MEDESIMO GRUPPO DELL'EMITTENTE O DELLA CONTROPARTE O IN DEPOSITI E CONTI CORRENTI. NON SONO AMMESSI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI EMESSI O STIPULATI CON SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 29
30 PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI CONCENTRAZIONE E DI DIVERSIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL PIR SI FA RIFERIMENTO AL COSTO DI ACQUISTO, FISCALMENTE RILEVANTE, DEGLI INVESTIMENTI QUALIFICATI 30
31 LA RECAPTURE FISCALE A) RIMBORSO IN CASO DI RIMBORSO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI INVESTIMENTO PRIMA DEL QUINQUENNIO, IL CONTROVALORE CONSEGUITO DEVE ESSERE REINVESTITO IN STRUMENTI FINANZIARI ENTRO 90 GIORNI DAL RIMBORSO L IPOTESI PRESA IN CONSIDERAZIONE È QUELLA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI È PREVISTO IL RIMBORSO PRIMA DEL COMPIMENTO DEL PERIODO MINIMO DI DETENZIONE (5 ANNI) LA PREVISIONE VALE ANCHE NELL IPOTESI DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO «NON QUALIFICATO» (QUOTA FACOLTATIVA) B) CESSIONE IN CASO DI CESSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI INVESTIMENTO NEL PIR, PRIMA DEI CINQUE ANNI, SE IL CORRISPETTIVO DI CESSIONE VIENE REINVESTITO ENTRO 90 GIORNI DALLA CESSIONE STESSA, IL PERIODO DI POSSESSO DELLO STRUMENTO CEDUTO SI SOMMA A QUELLO DELLO STRUMENTO ACQUISTATO 31
32 COME OPERA LA RECAPTURE? A) IN CASO DI CESSIONE LE IMPOSTE DEVONO ESSERE CORRISPOSTE, UNITAMENTE AGLI INTERESSI (MA SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI), SONO VERSATE DALL INTERMEDIARIO PRESSO IL QUALE IL PIANO È STATO APERTO ENTRO IL GIORNO 16 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO ALLA CESSIONE B) IN CASO DI RIMBORSO IN CASO DI RIMBORSO PRIMA DEI CINQUE ANNI, TENUTO CONTO DEL TERMINE DI 90 GIORNI ENTRO CUI ADEMPIERE ALL OBBLIGO DI REINVESTIMENTO, IL VERSAMENTO DEVE AVVENIRE ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI CADE IL TERMINE ULTIMO DI REINVESTIMENTO. 32
33 IL REGIME DELLE MINUSVALENZE LE MINUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE A TITOLO ONEROSO OVVERO RIMBORSO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEI QUALI È INVESTITO IL PIANO SONO DEDUCIBILI NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA E NEI SUCCESSIVI MA NON OLTRE IL QUARTO DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NELLE SUCCESSIVE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO PIANO E SOTTOPOSTI A TASSAZIONE PER DISINVESTIMENTO PRIMA DEL QUINQUENNIO O PER DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI PER MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI DIVERSIFICAZIONE E DEL DIVIETO DI CONCENTRAZIONE ALLA CHIUSURA DEL PIANO LE MINUSVALENZE POSSONO ESSERE PORTATE IN DEDUZIONE, NON OLTRE IL QUARTO PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DEL REALIZZO, DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NELL'AMBITO DI ALTRO RAPPORTO, PURCHÉ SIA STATA ESERCITATA L'OPZIONE PER IL RISPARMIO AMMINISTRATO. 33
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