Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti"

Transcript

1 Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA TUTTI I SETTORI I premi indicati sono al netto delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale Tariffa 2018 (1) - Ed Effetto: 01 Aprile 2018 Scadenza: 31 Marzo 2019

2 SOMMARIO Validità tariffa...pag. 2 Criteri generali 2 Rischi riservati alla Direzione 2 Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori 3 Modalità assuntive 10 Tabella per la determinazione della classe di merito - Conversione Universale (CU) 11 Tabella per l assegnazione delle classi di merito Cargeas 11 Tabella delle regole evolutive Bonus Malus 13 Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri 16 Parametri tariffari 19 Price Cap Limitazione del premio 19 Black Box 20 Fattori di personalizzazione 20 Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano 24 Parametri tariffari 26 Proprietari del veicolo Area Urbana / Extraurbana 26 Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri 27 Parametri tariffari 31 Fattori di personalizzazione autocarri 32 Proprietari del veicolo Autocarri - Area Urbana / Extraurbana 33 Fattori di personalizzazione motocarri 35 Proprietari del veicolo Motocarri - Area Urbana / Extraurbana 36 Norme relative al Settore V ciclomotori e motocicli 37 Parametri tariffari 38 Fattori di personalizzazione 39 Proprietari del veicolo Ciclomotori - Area Urbana / Extraurbana 41 Proprietari del veicolo Motocicli - Area Urbana / Extraurbana 42 Norme relative al Settore VI macchine operatrici 43 Parametri tariffari 44 Norme relative al Settore VII macchine agricole 44 Parametri tariffari 45 Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II 46 Norme relative al Settore I 47 Parametri tariffari 48 Norme relative al Settore II 49 Parametri tariffari 50 Allegato 1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi veicoli a motore e natanti 51 Formule Tariffarie Offerte 52 Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta 52 Tariffa Bonus / Malus 52 Tariffa Bonus / Malus con franchigia 52 Tariffa Fissa con Pejus 52 Periodo di osservazione 52 Allegato 2 Sigle speciali Provincia, Regione, Comune e relativo codice Istat 53 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

3 Tariffa RC Auto in vigore dal 01 Aprile 2018 al 31 Marzo 2019 Parametri per la determinazione del premio La presente tariffa è applicabile ai veicoli e natanti soggetti all assicurazione obbligatoria come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. CRITERI GENERALI Norme tariffarie di riferimento I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario. Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti dei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull ammontare risultante dall applicazione dei precedenti. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE a) Polizze amministrate a Libri matricola; b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente, superiori a tre unità; c) autosnodati in servizio urbano e extraurbano; d) natanti ad uso pubblico; e) veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani; f) per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione; g) polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di foglio di via; h) polizze per gare e competizioni sportive; i) veicoli appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia; j) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive; k) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di esplosivi come nitroglicerina, dinamite o simili; l) rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa; m) rischi con carattere di particolarità comunque previsti in tariffa; n) contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara; o) contratti che nell ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

4 TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione: a) limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Nell assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà L art. 128 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005) stabilisce, dall'11 giugno 2012, i limiti minimi dei massimali di garanzia per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, i limiti minimi sopra detti, sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27/07/2017, si stabilisce l applicazione di somme non inferiori ai seguenti limiti: (a) ,00 (b) ,00 (c) ,00 Tali somme dal 01 gennaio 2018, per il solo settore III autobus, sono le seguenti: (a) ,00 (b) ,00 (c) ,00 1) Durata dei contratti Salvo quanto previsto dal successivo comma, il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato non può essere rilasciato per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4. 2) Tariffazione a) Agli effetti della tariffazione dei veicoli del settore I Autovetture e II Autotassametri, si fa riferimento al Comune di residenza dell intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al Comune di ubicazione della sede legale; nel caso si trattasse di veicoli in leasing si fà riferimento al Comune di ubicazione alla sede legale ovvero al Comune di residenza del locatario, sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. b) Agli effetti della tariffazione per i veicoli dei settori III Autobus, IV Autocarri e Motocarri, si fà riferimento alla Provincia di residenza ovvero all ubicazione della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all ubicazione della sede legale ovvero alla Provincia di residenza del locatario sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. c) Per i veicoli del settore V Ciclomotori e Motocicli, si fà riferimento all area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza ovvero all ubicazione della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all ubicazione della sede legale ovvero all area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza del locatario sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. d) Per le Macchine Operatrici, Macchine Agricole e Natanti, la tariffa è riferita alla Nazione. 3) Premio I premi determinati dall Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

5 Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l imposta base nella misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. a) E ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. b) Per i contratti in corso con CARGEAS Assicurazioni S.p.A., già aventi frazionamento trimestrale con l aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, è consentita la sostituzione in corso d anno senza variazione del frazionamento, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento indicato al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. c) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. 4) Rischi di durata inferiore ad un anno Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x (15% + giorni di durata : 360). Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60 giorni. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A. Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i dati relativi all intestatario al P.R.A. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

6 I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. 8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova ex art. 98 Codice della Strada) Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di ; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di ; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di oltre Kg (q.li 70) fino a Kg (q.li 360) inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di ; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di ; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di ; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di ; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre Kg (q.li 70) fino a Kg (q.li 360) inclusi, conto proprio, con il minimo di 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il limite massimo indennizzabile per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime è di ; il limite massimo indennizzabile per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati è di ; il limite massimo indennizzabile per sinistro è di Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

7 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è: a) per i Settori I - II autovetture e autotassametri e IV autocarri - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F. Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno). b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) per il settore IV motocarri e per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 Art. 10, secondo e terzo comma - Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo: a) singola applicazione per il Settore III: 35,00 per massimale assicurato pari a / / ; b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: 20,00 per massimale assicurato pari a / / Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G. 11) Veicoli targati RSM. Il premio, determinato come previsto dai Criteri Generali, è soggetto all imposta del 4%. 12) Veicoli immatricolati all'estero Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE relativa alla libera prestazione di servizio. 13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre (art.54, lett. f del Codice della Strada). a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a Kg (q.li 35) e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e con riferimento al Comune di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

8 14) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Contratti con durata di 10 giorni. Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di / / e applicazione del premio fisso di 10,90 per i motocicli e di 13,50 per gli autoveicoli. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. 15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno.. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4). 16) Assicurazioni di secondo rischio Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente". 17) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato per ogni veicolo. Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori non registrati all Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria). Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

9 Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. 18) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17 marzo 1995 n. 175) Per i rischi con carattere di particolarità o eccezionalità, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. 19) Alienazione del veicolo Sua sostituzione Conguaglio del premio (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola) 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento (*) adottato, su proposta dell'isvap, dal Ministro delle attività produttive. (*) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del... Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

10 20) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 4. Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la sospensione. 21) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015) In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'impresa consegna l attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purchè sia concluso il periodo di osservazione. L obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nell area riservata del sito web dell Impresa, attraverso la quale ogni Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa. L attestazione sullo stato del rischio contiene: a la denominazione dell'impresa di assicurazione; b il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si trattasi di Contraente persona giuridica; c i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d il numero del contratto di assicurazione; e i dati della targa del veicolo per cui la circolazione il contratto è stpulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; g la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; h la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione,nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale la variazione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i l indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); k gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall assicurato. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva, nelle modalità sopra indicate o con diverse modalità concordate tra le Parti. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

11 Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Con periodo d osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, l Impresa consegna al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio. 21.1) Stipulazione del contratto con attestazione sullo stato del rischio All atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, l Impresa acquisisce direttamente l attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso la banca dati degli attestati di rischio. Qualora all atto della stipulazione del contratto l attestazione non risulti presente, per qualsiasi motivo, nella banca dati, l Impresa acquisisce telematicamente l ultimo attestato presente e richiede al contraente una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt e 1893 del c.c. che permetta la ricostruzione della posizione assicurativa e procedere alla corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di completa assenza dell attestato nella banca dati, la dichiarazione di cui al comma precedente deve riguardare il quinquennio precedente. L ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Modalità assuntive e Tabelle per l assegnazione della classe di merito Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari Classe di assegnazione CU risultante Eventuale dichiarazione dall attestazione dello stato di rischio del contraente per ricostruire Veicolo già assicurato con altra rilasciata dalla precedente Compagnia, la corretta classe di assegnazione. Compagnia nella forma Bonus/Malus. ovvero classe CARGEAS come da Eventuale dichiarazione tabella 3B (valida solo per autovetture e di non circolazione. autotassametri). Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrati per la prima volta all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrati per la prima volta dopo voltura all Archivio Nazionale dei Veicoli Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, non registrato all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Classe di assegnazione CU risultante nell attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / CARGEAS determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa. Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 Classe CU 14 Classe CARGEAS 14 Classe CU 14 Classe CARGEAS 14 D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio Complementare o certificato di circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto. Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi deli artt e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto. Carta di circolazione e relativo foglio complementare, ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo autoveicolo da assicurare. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

12 Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato conseguito non oltre 5 nni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. Veicoli assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autocarri, assicurati per sostituzione di veicoli aventi diverso settore tariffario, con esclusione dei settori relativi a motocicli / ciclomotori e natanti. Classe CU 14 o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo. Classe CU / CARGEAS della polizza sospesa. Classe CU / CARGEAS della polizza sostituita Ovvero classe CU / CARGEAS risultante dall attestato di rischio della precedente Compagnia. Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di mmatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Dichiarazione dell incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Appendice di sospensione rilasciata da CARGEAS Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero eventuale dichiarazione in base agli artt e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati. TABELLA 3A per veicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n dell 8 Febbraio 2008). a) Con riferimento alla classe d ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

13 TABELLA 3B (valida solo per settore I autovetture e II autotassametri) Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi CARGEAS Attestato sullo stato del rischio rilasciato da altra precedente Compagnia, con classe di provenienza CU 1 e assegnazione CU 1 V anno IV anno III anno II anno I anno Anno corrente classe CARGEAS Classe di assegna zione esente da sinistri E 1 classe CU 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V anno. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel IV anno. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel III anno. 1 o più sinistri E 1 1 o più sinistri E 1 1 o più sinistri E 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel II anno o più sinistri 0 0 1E 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel I anno. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell'anno corrente. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell'anno corrente. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 1 o più sinistri 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 1 o più sinistri 0 1E 1 1 o più sinistri 1 o più sinistri 1E 1 1E 1 PRESENZA DI N.A. IN UNA DELLE ANNUALITA' PREGRESSE 0 0 1E 1 Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi CARGEAS Attestato sullo stato del rischio rilasciato da altra precedente Compagnia, con classe di provenienza CU 2 e assegnazione CU 1 Classe di assegnazione Cargeas CU (*) qualunque dato presente (*) (*) (*) (*) (*) (*) 1D 1 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

14 TABELLA evolutiva Tariffa Bonus Malus classe di collocazione CARGEAS in base ai sinistri osservati (settori I autovetture e II autotassametri) classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati (tabella valida anche per la classe di collocazione CARGEAS per settore IV Autocarri e Rimorchi e settore V Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozzette) classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più 1T 1T 1R 1O 1L 1G S 1T 1Q 1N 1H 1F R 1S 1P 1M 1G 1E Q 1R 1O 1L 1F 1D P 1Q 1N 1H 1E 1C O 1P 1M 1G 1D 1B N 1O 1L 1F 1C 1A M 1N 1H 1E 1B L 1M 1G 1D 1A H 1L 1F 1C G 1H 1E 1B F 1G 1D 1A E 1F 1C D 1E 1B C 1D 1A B 1C A 1B A Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio Le regole evolutive per le sottoclassi di bonus CARGEAS, in assenza di sinistri, sono applicate con annualità pregresse complete nell attestazione sullo stato di rischio e, pertanto, in assenza di NA o ND. Qualora, alla data di stipulazione del nuovo contratto, sia acquisita un'attestazione rilasciata per un contratto già scaduto, per la tariffa "Bonus/Malus" si applica l art Stipulazione del contratto con attestazione sullo stato del rischio, e per il "Pejus", quanto previsto dalla sezione FORMULE TARIFFARIE OFFERTE Tariffa Fissa con Pejus. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

15 TABELLA 1 Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri Classi di merito 1T - 1 A interne CARGEAS Classi di merito 1 18 CARGEAS / CU 1T 1S 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -4,88% -4,65% -4,44% -4,26% -2,08% -4,00% -5,66% -5,36% -9,68% -6,06% -5,71% -5,41% -5,13% -4,88% -6,82% -6,38% -6,00% -16,67% -14,29% -22,22% -28,00% -16,67% Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus / malus 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,48 0,50 0,53 0,56 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,88 0,94 1,00 1,20 1,40 1,80 2,50 3,00 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

16 TABELLA 2 Coefficienti applicabili al settore IV Autocarri e Rimorchi Classi di merito 1 18 CARGEAS / CU Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata -1,52% -1,49% -1,47% -1,45% -1,43% -2,78% -5,26% -7,32% -5,75% -5,43% -4,17% -4,00% -4,76% -8,70% -11,54% -18,75% -20,00% Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus / malus 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,76 0,82 0,87 0,92 0,96 1,00 1,05 1,15 1,30 1,60 2,00 TABELLA 3 Coefficienti applicabili al settore V Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozzette Classi di merito 1 18 CARGEAS / CU Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata -4,00% -5,66% -5,36% -9,68% -6,06% -5,71% -5,41% -5,13% -4,88% -6,82% -6,38% -6,00% -16,67% -14,29% -22,22% -28,00% -16,67% Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus / malus 0,48 0,50 0,53 0,56 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,88 0,94 1,00 1,20 1,40 1,80 2,50 3,00 Ai sensi dell art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, si specifica che in caso di assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

17 22) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di: a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857; 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 128 Titolo I Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione di certificato: Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private. Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. 23) Definizioni CAPO II NORME RELATIVE AI SETTORI I E II I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli (*) / tricicli classificati dall art. 53 lett. h) del Codice della Strada. (*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8). Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i seguenti fattori di personalizzazione: CAP e Comune dell intestatario al P.R.A, potenza (fiscale e Kw) e alimentazione, marca e modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età dell intestatario del veicolo, tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa e sinistrosità pregressa desunta dalla valorizzazione dell attestazione dello stato di rischio relativa all ultimo quinquennio, massimale assicurato. 24) Rinunce alla Rivalsa E ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di seguito indicati, con applicazione del 5% sul premio dell autoveicolo. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. 1) Guida in stato di Ebbrezza; 2) Guida con patente scaduta, trasporto non conforme, esame di abilitazione superato e patente non ancora rilasciata; 3) Circolazione con Cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati; 4) Circolazione con Mancata revisione dell Autoveicolo. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 Aprile

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International

Dettagli

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai Nuova 1a Global - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori

Dettagli

SOMMARIO TITOLO I - VEICOLI A MOTORE

SOMMARIO TITOLO I - VEICOLI A MOTORE SOMMARIO TITOLO I - VEICOLI A MOTORE Capo I - Norme comuni a tutti i settori Durata dei contratti 4 Premio 4 Rischi di durata inferiore ad un anno 5 Sospensione 5 Sconti e soprapremi 6 Dati relativi al

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai Nuova 1a Global - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Veicoli

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KMSICURI Autoveicoli - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL )

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL ) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

NORMATIVA. Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006)

NORMATIVA. Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006) NORMATIVA Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006) Oggetto: regolamento concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza

Dettagli

PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018

PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018 PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018 TABELLE DI CONVERSIONE FRA LE CLASSI DI MERITO BONUS MALUS UNIVERSALI E QUELLE INTERNE DEL PRODOTTO STRADA SICURA - CUMULATIVE Il presente allegato viene pubblicato

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KM&Servizi 2Ruote Ciclomotori e Motocicli - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità

Dettagli

PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018

PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018 PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018 TABELLE DI CONVERSIONE FRA LE CLASSI DI MERITO BONUS MALUS DI C.U. (Conversione Universale) E QUELLE INTERNE DEL PRODOTTO NUOVA PRIMA GLOBAL Il presente allegato

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ------------------------------ VEICOLI A MOTORE ------------------------------ DECORRENZA 01/03/2014 Pag.2/44 INDICE DEFINIZIONE

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 16 APRILE 2018

PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 16 APRILE 2018 PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 16 APRILE 2018 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE

Dettagli

NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Ed. 01/2017

NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Ed. 01/2017 NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Ed. 01/2017 NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Valide dal 01/01/2017 Introduzione INFORMAZIONI GENERALI Il presente documento contiene: Norme Tariffarie Responsabilità Civile

Dettagli

Responsabilità Civile Auto NORME

Responsabilità Civile Auto NORME Responsabilità Civile Auto NORME (Edizione Dicembre 2011 : Norma NARC094-01) (Validità : 01.12.2011-31.05.2012) Indice VEICOLI A MOTORE... 5 NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI... 5 MASSIMALI DI GARANZIA...6

Dettagli

PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018

PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018 PROVVEDIMENTO IVASS 72 DEL 16 APRILE 2018 TABELLE DI CONVERSIONE FRA LE CLASSI DI MERITO BONUS MALUS DI C.U. (Conversione Universale) UNIVERSALI E QUELLE INTERNE DEL PRODOTTO KM SIRI Il presente allegato

Dettagli

REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell attestazione sullo stato del rischio di cui all art. 134 del decreto legislativo 7 settembre

Dettagli

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo CIRCOLARE N. 555/D Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto disciplina del bonus/malus.

Dettagli

Helvetia InMovimento Veicoli d epoca

Helvetia InMovimento Veicoli d epoca Helvetia InMovimento Veicoli d epoca Helvetia InMovimento Tariffe e Norme Tariffarie per l assicurazione di veicoli d epoca e veicoli storici in vigore dal 19/05/2016 con validità fino al 31/12/2016, salvo

Dettagli

SCHEDA D OFFERTA LOTTO N. 1. Il sottoscritto Sig... in qualità di. della Ditta con sede in..via/piazza... N... OFFRE

SCHEDA D OFFERTA LOTTO N. 1. Il sottoscritto Sig... in qualità di. della Ditta con sede in..via/piazza... N... OFFRE LOTTO N. 1 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN N. 9 LOTTI: INCENDIO Il premio imponibile annuo è così determinato: Partite Somme assicurate Tasso annuo imponibile pro mille Premio annuo imponibile

Dettagli

Proprietario:

Proprietario: Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della

Dettagli

LIBRO MATRICOLA R.C. VEICOLI e RISCHI DIVERSI

LIBRO MATRICOLA R.C. VEICOLI e RISCHI DIVERSI TARIFFE RELATIVE ALLE SEZIONI I II III e IV della polizza LIBRO MATRICOLA R.C. VEICOLI e RISCHI DIVERSI che l aggiudicatario del Lotto., dovrà aver utilizzato per il calcolo del premio annuo lordo offerto

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale SOCIETÀ REALE

Dettagli

Ed. 1 ottobre 2016 TARIFFA R.C.AUTO E NATANTI

Ed. 1 ottobre 2016 TARIFFA R.C.AUTO E NATANTI Ed. 1 ottobre 2016 TARIFFA R.C.AUTO E NATANTI MRA Pagina MOD. CAUTO 1 di 36 RC TAB 4 Cattolica Assicurazioni, Direzione Retail AUTO ed. 07/2016 Pagina 2 di 36 Indice VEICOLI TERRESTRI... 5 TARIFFA RIMORCHI

Dettagli

In vigore dal 01/05/2014 al 30/04/2016 (Proroga del 1 maggio 2015)

In vigore dal 01/05/2014 al 30/04/2016 (Proroga del 1 maggio 2015) PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) In vigore dal 01/05/2014 al 30/04/2016 (Proroga del 1 maggio 2015) INDICE Norme comuni per i veicoli

Dettagli

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA R.C.AUTO (Autovetture) DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: FCA Leasing Autovetture Le informazioni precontrattuali

Dettagli

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 1 di 7 03/05/2018, 11:15 ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 16 aprile 2018 Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale, di cui

Dettagli

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Accessori: istallazioni fornite dalla Casa costruttrice con supplemento di prezzo e stabilmente fissate al veicolo. Assicurato: persona fisica o giuridica

Dettagli

R.C. Auto Camper Condizioni generali Art Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi

R.C. Auto Camper Condizioni generali Art Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi R.C. Auto Camper Condizioni generali Art. 13 - Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria

Dettagli

In vigore dall 1/10/2017 al 30/09/2018

In vigore dall 1/10/2017 al 30/09/2018 NORME TARIFFARIE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (DIVISIONE SAI E DIVISIONE LA FONDIARIA) PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) In vigore dall

Dettagli

TABELLE DI CONVERSIONE UNIVERSALE IN VIGORE DAL (come da regolamento n. 4 dell Isvap del 9/08/2006 e Legge 40/2007 art.

TABELLE DI CONVERSIONE UNIVERSALE IN VIGORE DAL (come da regolamento n. 4 dell Isvap del 9/08/2006 e Legge 40/2007 art. TABELLE DI CONVERSIONE UNIVERSALE IN VIGORE DAL 1.07.2008 (come da regolamento n. 4 dell Isvap del 9/08/2006 e Legge 40/2007 art. 5) Formule tariffarie Allianz S.p.A. - Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Dettagli

INNOVAZIONI NELLA R.C. AUTO: PREVENTIVATORE, ATTESTATO DINAMICO E ALTRE NOVITÀ

INNOVAZIONI NELLA R.C. AUTO: PREVENTIVATORE, ATTESTATO DINAMICO E ALTRE NOVITÀ INNOVAZIONI NELLA R.C. AUTO: PREVENTIVATORE, ATTESTATO DINAMICO E ALTRE NOVITÀ I criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (Classe di CU) Maria Stella

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 14 dicembre 2009 n.164 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 1 e l articolo 11, della Legge 20 febbraio 1991 n.27 Visto

Dettagli

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag.

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. 3 SEZIONE R.C. AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI DEFINIZIONI pag. 6 R.C.AUTO

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale Mod. 5237 RCA

Dettagli

NORMATIVA RCA Ed. 15 Luglio AUTO (AU04) pag. 2 CICLOMOTORE (CL03) pag. 34

NORMATIVA RCA Ed. 15 Luglio AUTO (AU04) pag. 2 CICLOMOTORE (CL03) pag. 34 NORMATIVA RCA Ed. 15 Luglio 2006 AUTO (AU04) pag. 2 CICLOMOTORE (CL03) pag. 34 Mod. CRAS - DPNT AU04 - Ed. 15 Luglio 2006 AUTO AU04 CreditRas Assicurazioni S.p.A. DEFINIZIONI Accessorio - Installazione

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale Per 3Lei Una

Dettagli

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD LOTTO 2 CIG 7625482ACE Capitolato di Assicurazione RCA / ARD Sede Legale, Viale Lombrici, 27-06046 Norcia (PG) Partita Iva n. 02946640543 Salvatori Broker STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dettagli

CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000

CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000 CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000 Oggetto: Istruzioni in merito all applicazione del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137. Nella Gazzetta

Dettagli

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore mod. 1500 Indice Condizioni Generali di Assicurazione Glossario...3 Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Sezione G Sezione

Dettagli

MRA Mod. 3001/A. Edizione 09/2009

MRA Mod. 3001/A. Edizione 09/2009 Condizioni di polizza Multirischi autovetture MRA Mod. 3001/A Edizione 09/2009 Il presente allegato è parte integrante della polizza COL-MRA Mod. 3000-LS Ed. 06/2002 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dettagli

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio Condizioni contrattuali Edizione 01/2010 Per la tutela del patrimonio CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE Definizioni pag. 5 SEZIONE I Condizioni generali di polizza comuni

Dettagli

Comparto Auto Cod. DA Motor (Cod. Commerciale n. 4665)

Comparto Auto Cod. DA Motor (Cod. Commerciale n. 4665) Convenzione Nazionale Fiat 500 Club Italia Veicoli Aggiuntivi (CRS) Comparto Auto Cod. DA Motor 600262 (Cod. Commerciale n. 4665) Condizioni tecniche dal 15/01/2019 al 14/01/2020 Beneficiari: Iscritti

Dettagli

L ASSICURAZIONE R.C. AUTO

L ASSICURAZIONE R.C. AUTO R.C. Auto Pagina 1 L ASSICURAZIONE R.C. AUTO Con il termine assicurazione R.C. Auto si fa riferimento all assicurazione che tutela contro i danni causati a terzi dal veicolo assicurato, obbligatoria dal

Dettagli

Ufficio Registro Automezzi e Trasporti Dipartimento Economia. Tabelle imposte e tasse

Ufficio Registro Automezzi e Trasporti Dipartimento Economia. Tabelle imposte e tasse Dipartimento Economia Tabelle imposte e tasse Aggiornate al 18 giugno 2019 Imposta di trascrizione immatricolazioni - trasferimenti proprietà Tabella "A" punto 1) CLASSI Ciclomotori 40,00 Motocicli Tricicli

Dettagli

POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE. EDIZIONE agosto 2009

POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE. EDIZIONE agosto 2009 POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE EDIZIONE agosto 2009 INDICE Pagina DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. REALE MUTUA PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 5237 RCA - 02/09 Auto Reale

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Indice Definizioni pag. 3 VEICOLI A MOTORE pag. 7 Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie pag. 7 Condizioni aggiuntive valide

Dettagli

CHIARIMENTI GARA NUMERO IDENTIFICATIVO Gara per la copertura dei servizi Assicurativi

CHIARIMENTI GARA NUMERO IDENTIFICATIVO Gara per la copertura dei servizi Assicurativi CHIARIMENTI GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 959331 Gara per la copertura dei servizi Assicurativi LOTTI GARA ASSICURAZIONI: Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N Pag. 1 Art. 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Si conviene fra le parti che possano essere assicurati solo mezzi di proprietà di VFS SERVIZI FINANZIARI S.p.A., con Sede in Corso Europa n. 2, 24040 Zingonia

Dettagli

Il prodotto prevede le seguenti tipologie di copertura: Caratteristiche generali del prodotto

Il prodotto prevede le seguenti tipologie di copertura: Caratteristiche generali del prodotto Caratteristiche generali del prodotto Il prodotto prevede le seguenti tipologie di copertura: Veicolo Sono garantiti gli infortuni subiti dall Assicurato durante la circolazione del veicolo designato in

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 28 novembre 2013 n.161 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 1 e l articolo 11, della Legge 20 febbraio 1991 n.27; Visto

Dettagli

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2018

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2018 DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2018 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE

Dettagli

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione Premessa TUA Motor Condizioni generali di assicurazione Le seguenti condizioni (modello TUAMOT 2 ed. 12/2009) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal

Dettagli

GUIDA SERENA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

GUIDA SERENA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE GUIDA SERENA CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 1 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: 90143 Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel. 091286111 PBX Fax 0916259351

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Generali di Assicurazione Indice Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Sezione G Sezione H Glossario...3 Responsabilità Civile Condizioni Generali...7 Condizioni Particolari...16

Dettagli

Lotto 7 RESPONSABILITA CIVILE AUTO AUTO RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA CAPITOLATO. Ufficio Segreteria

Lotto 7 RESPONSABILITA CIVILE AUTO AUTO RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA CAPITOLATO. Ufficio Segreteria COMUNE DI VALTOURNENCHE Valle d Aosta COMMUNE DE VALTOURNENCHE Vallée d Aoste Ufficio Segreteria C.A.P. 11028 Valle d Aosta Telefono 0166.946811-15-25 Partita IVA: 00415160076 Cod. Fiscale: 81002630077

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED.11/2006 MOD.1/1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED.11/2006 MOD.1/1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED.11/2006 MOD.1/1 NORME GENERALI Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA vetture e tassametri Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene

Dettagli

BEN RIVALSE. L assicurazione non è operante in questi casi:

BEN RIVALSE. L assicurazione non è operante in questi casi: BEN Conducente in stato di ebbrezza o sanzionato ai sensi dell'art. 186 n.7 Codice della Strada (Rivalsa limitata solo per il primo sinistro, 10% del danno ad un massimo di 2.500); Conducente sotto l'effetto

Dettagli

Polizza Globale del Camperista

Polizza Globale del Camperista Polizza Globale del Camperista SOMMARIO Definizioni... 2 Parte Prima Responsabilità Civile da Circolazione Condizioni Generali 4 Responsabilità Civile da Circolazione Condizioni Complementari. 10 Responsabilità

Dettagli

PROGETTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO

PROGETTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO PROGETTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONDOVI LOTTO 1: CUMULATIVA INFORTUNI LOTTO 2: AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO CHILOMETRICA LOTTO 3: RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE

Dettagli

Libretto di Polizza EDIZIONE Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Libretto di Polizza EDIZIONE Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013 Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Indice Definizioni pag. 3 VEICOLI A MOTORE pag. 7 Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie pag. 7 Condizioni aggiuntive valide

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE BASIC CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE BASIC CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7C09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante, con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegata alla gestione

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Mod. 1222/22/A/A Pagina A 1 di 16 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Sommario Condizioni generali Pag. A 2 Art. A. 1 -

Dettagli

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore mod. 1500 Indice Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Sezione G Sezione H Glossario...3 Responsabilità Civile Condizioni

Dettagli

Fac simile da predisporre in duplice copia su carta intestata impresa (siglato in ogni pagina dal titolare/legale rappresentante)

Fac simile da predisporre in duplice copia su carta intestata impresa (siglato in ogni pagina dal titolare/legale rappresentante) Fac simile da predisporre in duplice copia su carta intestata impresa (siglato in ogni pagina dal titolare/legale rappresentante) TARIFFE PER STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Dettagli

Area dei servizi amministrativi e finanziari CAPITOLATO

Area dei servizi amministrativi e finanziari CAPITOLATO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 Area dei servizi amministrativi e

Dettagli

CAPITOLATO PER COPERTURA R.C.A. VEICOLI ENTE

CAPITOLATO PER COPERTURA R.C.A. VEICOLI ENTE CAPITOLATO PER COPERTURA R.C.A. VEICOLI ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI SPRESIANO P.ZZA L. RIGO 10 31027 SPRESIANO TV P.I. 00360180269 Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica

Dettagli

ALLIANZ RAS CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A. EDIZIONE

ALLIANZ RAS CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A. EDIZIONE ALLIANZ RAS CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A. EDIZIONE 1.8.2008 Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto Edizione AGOSTO 2008 DP.N.AU04.RC.O08 Versione: 05 Data: 01/08/2008 Polizza Auto

Dettagli

DEI MEZZI DEL PARCO VEICOLI. del Comune di

DEI MEZZI DEL PARCO VEICOLI. del Comune di CAPITOLATO D ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO: RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE (ex lege 990/69) E AUTO RISCHI DIVERSI (Incendio, Furto, Danni accidentali) DEI MEZZI DEL PARCO VEICOLI del Comune

Dettagli

Sarabox Norme che regolano il contratto

Sarabox Norme che regolano il contratto contratto sarabox Sarabox Norme che regolano il contratto Mod. 250/B ed. 08/2008 Indice L assicurazione in generale Definizioni pag. 8 PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

Dettagli

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre Responsabilità civile AUTOVETTURE

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre Responsabilità civile AUTOVETTURE Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile AUTOVETTURE INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell

Dettagli

VALORE AUTO. TARIFFA Auto Rischi Diversi. Settori 3, 6 e 7 Autobus, Macchine operatrici, Macchine agricole. Edizione 04/2017

VALORE AUTO. TARIFFA Auto Rischi Diversi. Settori 3, 6 e 7 Autobus, Macchine operatrici, Macchine agricole. Edizione 04/2017 VALORE AUTO TARIFFA Auto Rischi Diversi Edizione 04/2017 Settori 3, 6 e 7 Autobus, Macchine operatrici, Macchine agricole SOMMARIO Pag. Avvertenza 2 1 Norme per l assunzione dei rischi 2 2 Rischi assicurabili

Dettagli

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo REGOLAMENTO N.XX CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI

Dettagli

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II (AUTOVETTURE ad uso privato ed AUTOTASSAMETRI - art. 54 lett. a) e c) del Codice della Strada)

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II (AUTOVETTURE ad uso privato ed AUTOTASSAMETRI - art. 54 lett. a) e c) del Codice della Strada) NORME RELATIVE AI SETTORI I E II (AUTOVETTURE ad uso privato ed AUTOTASSAMETRI - art. 54 lett. a) e c) del Codice della Strada) 25) Forma tariffaria applicabile La forma tariffaria applicabile è la seguente:

Dettagli

Relazione. Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel Provvedimento che si compone di n. 10 articoli.

Relazione. Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel Provvedimento che si compone di n. 10 articoli. PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018 RECANTE CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA bus, veicoli trasporto cose, macchine operatrici e macchine agricole Edizione

Dettagli

RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI

RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI CATTOLICA&AUTO auto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. CAUTO 1 EDIZIONE 04/11 DANNI INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA

Dettagli

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto Edizione Agosto 2008 Versione: 06 Data: 01/08/2008 Versione 06 Data: 01/08/2008 Pag. 2 di 46 INDICE GENERALE Polizza Auto (valida per tutti i

Dettagli

Generali Sei in sicurezza In circolazione Parte generale

Generali Sei in sicurezza In circolazione Parte generale Parte generale Contenuti è il prodotto multirischio destinato alla copertura dei rischi infortuni della circolazione. Il prodotto prevede due forme di copertura: Assicurazione delle persone (nominativa);

Dettagli

SOMMARIO. Parte Prima DEFINIZIONI...2 GARANZIA 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI...4. Parte Seconda DEFINIZIONI...36

SOMMARIO. Parte Prima DEFINIZIONI...2 GARANZIA 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI...4. Parte Seconda DEFINIZIONI...36 PAGINA VUOTA SOMMARIO Parte Prima DEFINIZIONI...............................................2 GARANZIA 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI............4 Parte Seconda DEFINIZIONI..............................................36

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE EDIZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE EDIZIONE SIAT Assicurazioni CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE EDIZIONE 1 aprile 2014 Pagina 1 di 34 (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005-

Dettagli

In 1 a Classe Altri Veicoli CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE, MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE.

In 1 a Classe Altri Veicoli CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE, MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE. In 1 a Classe Altri Veicoli CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOBUS, VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE, MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Documento redatto secondo le

Dettagli

SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI p.a. NORME TARIFFARIE PER L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI p.a. NORME TARIFFARIE PER L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI p.a. NORME TARIFFARIE PER L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA VEICOLI A MOTORE E NATANTI DURATA DALL 1/12/2012 AL 30/11/2013 Pagina 47

Dettagli

POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A. Via Medaglie d Oro, 60 32100 Belluno (Italia) Capitale sociale. 5.000.000 Interamente versato Tel. 0437-93.86.11 Fax 0437-93.86.93 E-mail: valpiave@gruppoitas.it Cod. Fisc.

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Mod. 1222/22/A/M Pagina A 1 di 12 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Sommario Condizioni generali Pag. A 2

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive

Dettagli

C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI

C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI A u t o C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI Il presente allegato è parte integrante della polizza COL-MRA Mod. 000 LS Ed. 0/00 E D I Z I O N E 0 / 0 Pagina di INDICE CONDIZIONI

Dettagli

10/2011 MILANO ASSICURAZIONI

10/2011 MILANO ASSICURAZIONI linea auto/natanti Edizione 10/2011 1 di 27 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di ciclomotori e motocicli (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del

Dettagli

MACCHINE AGRICOLE CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO MACCHINE AGRICOLE

MACCHINE AGRICOLE CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO MACCHINE AGRICOLE MACCHINE AGRICOLE CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO MACCHINE AGRICOLE Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 EDIZIONE 05/20 INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA

Dettagli

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione R.C. Auto

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione R.C. Auto Condizioni Generali e Particolari di Edizione 15 Luglio 2005 Versione 07 Data 15/07/2005 Pagina 1 di 44 Versione 07 Data 15/07/2005 Pagina 2 di 44 INDICE GENERALE Polizza Auto (valida per tutti i veicoli

Dettagli