Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato CV154 WHATSAPP - CLAUSOLE VESSATORIE
|
|
- Fabia Pappalardo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CV154 WHATSAPP - CLAUSOLE VESSATORIE Allegato al provvedimento dell dell 11 maggio 2017 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo. In data 20 ottobre 2016 è stato avviato il procedimento CV154 WhatsApp Clausole vessatorie, nei confronti di WhatsApp Inc. per presunta vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dei servizi forniti dal Professionista tramite l applicazione WhatsApp Messenger. 2. Costituiscono oggetto di valutazione limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole, di seguito trascritte, inserite nei Termini di Utilizzo (di seguito, anche TU) dell applicazione WhatsApp Messenger, nella versione, in lingua italiana, attualmente vigente, pubblicata sul sito web del Professionista. A. RESPONSABILITA CONTRATTUALE L'UTILIZZO DEI SERVIZI AVVIENE A RISCHIO DELL'UTENTE ED È SOGGETTO ALLE SEGUENTI ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ. I NOSTRI SERVIZI SONO FORNITI NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO, SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE [ ]. NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA IN MERITO ALL'ESATTEZZA, ALLA COMPLETEZZA E ALL'UTILITÀ DELLE INFORMAZIONI, AL FUNZIONAMENTO, ALLA MANCANZA DI ERRORI, ALLA SICUREZZA O ALLA PROTEZIONE DEI NOSTRI SERVIZI O AL FUNZIONAMENTO DEI NOSTRI SERVIZI SENZA INTERRUZIONI, RITARDI O DIFETTI. [ ]. (cfr. TU, Esclusioni di responsabilità). LE PARTI DI WHATSAPP NON SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER LUCRO CESSANTE O DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O ACCIDENTALI RELATIVI A, DERIVANTI DA O LEGATI AI NOSTRI TERMINI, A NOI O AI NOSTRI SERVIZI, ANCHE NEL CASO IN CUI LE PARTI DI WHATSAPP FOSSERO STATE AVVISATE DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA RELATIVA A, DERIVANTE DA O LEGATA AI NOSTRI TERMINI, A NOI O AI NOSTRI SERVIZI, NON ECCEDERÀ L'AMMONTARE PIÙ ELEVATO TRA CENTO DOLLARI (100 US $) O L'IMPORTO CHE L'UTENTE CI HA PAGATO NEGLI ULTIMI DODICI MESI. [ ]. (cfr. TU, Limitazione di responsabilità). L'utente accetta di esentare, manlevare e tenere indenni le Parti di WhatsApp da qualsiasi tipo di responsabilità, danno, perdita e spesa (comprese ragionevoli spese e oneri legali) relativi a, derivanti da o comunque connessi a [ ] il suo accesso ai, o utilizzo dei, Servizi. [ ]. (cfr. TU, Indennizzo).
2 B. DISPONIBILITA DEL SERVIZIO [ ] WhatsApp si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di non fornire più alcuni o tutti i Servizi, comprese determinate funzioni e l'assistenza per alcuni dispositivi e piattaforme. [ ]. (cfr. TU, Disponibilità dei nostri Servizi). C. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO WhatsApp si riserva il diritto di modificare, sospendere o non consentire all'utente l'accesso ai Servizi o il loro utilizzo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ad esempio nei casi in cui non sia rispettata la forma e la sostanza dei nostri Termini o vengano a crearsi rischi, danni o possibili conseguenze legali per noi, i nostri utenti o terzi. Le seguenti disposizioni continueranno a rimanere in vigore anche in seguito alla risoluzione o scadenza del contratto con WhatsApp: Licenze, Esclusioni di responsabilità, Limitazione di responsabilità, Indennizzo, Risoluzione delle controversie, Disponibilità e interruzione dei servizi, Altre disposizioni, [ ]. (cfr. TU, Risoluzione). D. MODIFICHE CONTRATTUALI UNILATERALI [ ] WhatsApp si riserva la facoltà di chiedere all'utente di accettare condizioni aggiuntive in futuro per determinati Servizi [ ]. WhatsApp si riserva il diritto di modificare o aggiornare i presenti Termini. Comunicheremo le modifiche nel modo ritenuto più opportuno e aggiorneremo la data di "Ultima modifica" nella parte superiore dei Termini. L'utilizzo continuativo dei Servizi comporterà l'accettazione dei Termini così come modificati. Se non accetta i Termini modificati, l'utente dovrà interrompere l'utilizzo dei Servizi. [ ]. (cfr. TU, Altre disposizioni). [ ] Avremo diritto ad applicare i costi per i nostri Servizi, incluse le relative tasse. [ ]. (cfr. TU, Costi e tasse). E. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE [...] Se l'utente non è soggetto all'articolo Disposizione speciale sull'arbitrato per gli utenti di Stati Uniti o Canada riportato di seguito, accetta di risolvere eventuali Domande con noi e relative a, derivanti da o connesse ai nostri Termini, a noi o ai nostri Servizi (ciascuna definita una Controversia e, complessivamente, le Controversie ) esclusivamente presso il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale ( United States District Court for the Northern District of California ) o presso un Tribunale dello Stato della California situato nella contea di San Mateo in California e accetta di sottostare alla giurisdizione di tali tribunali per la risoluzione di tutte le Controversie. (cfr. TU, Foro competente). I nostri Termini nonché le Controversie tra l'utente e WhatsApp, sia in tribunale sia tramite arbitrato, sono regolate dalle leggi dello Stato della California, indipendentemente da norme relative alla legge applicabile. (cfr. TU, Legge
3 applicabile). F. ORDINI [ ] Ci riserviamo il diritto di non accettare o recedere dagli ordini. Non forniamo rimborsi per i nostri Servizi, fatti salvi i casi in cui è richiesto dalla legge. (cfr. TU, Costi e tasse). G. LINGUA [ ] I presenti Termini sono stati originariamente redatti in inglese (USA). Le versioni tradotte vengono fornite esclusivamente a titolo informativo. In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte dei nostri Termini e la versione in lingua inglese, la versione in lingua inglese prevarrà. [...]. (cfr. TU, Altre disposizioni). a) Responsabilità contrattuale 68. Tali disposizioni risultano, in particolare, in violazione dell art. 33, commi 1 e 2, lett. b), CdC 29, in quanto prevedono esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche. 69. Il Professionista declina, nello specifico, ogni responsabilità derivante dall esecuzione del contratto inclusa quella che discende dal proprio inadempimento, in quanto, ad esempio, collegata ad un malfunzionamento della piattaforma o dei meccanismi di sicurezza della medesima predisposti da WhatsApp (quali ad esempio la crittografia delle comunicazioni degli utenti). 70. L esclusione di responsabilità si applica anche nell ipotesi in cui il Professionista sia a conoscenza dell eventualità del verificarsi del danno per il consumatore e abbia, quindi, la possibilità di attivarsi in via preventiva per evitarlo. L utente, anche in caso di inerzia o negligenza del Professionista, risulterebbe, dunque, impossibilitato a far valere ogni suo diritto contrattuale nei confronti del medesimo. 72. Di fronte, inoltre, alla responsabilità, anche pecuniaria, posta in capo all utente, che non prevede limiti, e al potenzialmente ingente valore economico dei dati personali forniti, WhatsApp contrappone un limite risarcitorio pari a 100 dollari o all importo pagato 29 Art. 33, comma 2, lett. b), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del Professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del Professionista.
4 dall utente negli ultimi 12 mesi, determinando un evidente squilibrio di diritti e obblighi tra le Parti, a danno del consumatore. L inadeguatezza del risarcimento massimo fruibile dal consumatore emergerebbe, in modo particolare, nell ipotesi, che peraltro il Professionista come visto illecitamente esclude, in cui esso dovesse rispondere per danni agli utenti derivanti da inadempienze in ordine alla sicurezza della piattaforma (ad esempio danni derivanti da un malfunzionamento della crittografia). b) Disponibilità del servizio 74. Ciò che, tuttavia, crea lo squilibrio a danno del consumatore è la possibilità per il Professionista di decidere unilateralmente, senza motivo e senza preavviso, di non eseguire più la prestazione, in violazione dell art. 33, commi 1 e 2, lett. d), CdC 30. Le possibili cause delle eventuali interruzioni andrebbero specificate e circoscritte, nel contratto, al fine di eliminare la discrezionalità illimitata di cui gode attualmente WhatsApp. Sempre nel contratto, dovrebbero essere indicate le modalità utilizzate per fornire un preavviso agli utenti ove l evento interruttivo sia prevedibile. c) Risoluzione del contratto 76. La clausola riportata sub par. II, C) (contenuta nei TU, paragrafo Risoluzione ), nella parte in cui stabilisce il diritto esercitabile dal Professionista di risolvere il contratto e non consentire più all utente l accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore, risulta in violazione dell art. 33, commi 1 e 2, lett. g), CdC Si ritiene, in merito, insufficiente quanto previsto dalla Parte che afferma di assicurare al consumatore gli strumenti per esercitare effettivamente il proprio diritto di risoluzione, cancellando il proprio account tramite la funzione in app elimina il mio profilo, per le ragioni che seguono. 79. Si rileva, poi, che, nella medesima clausola, è previsto che, anche dopo la risoluzione o scadenza del contratto con WhatsApp, continuino ad applicarsi all utente alcune altre clausole ivi espressamente richiamate ( Licenze, Esclusioni di responsabilità, 30 Art. 33, comma 2, lett. d), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del Professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà. 31 Art. 33, comma 2, lett. g), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: riconoscere al solo Professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto [ ].
5 Limitazione di responsabilità, Indennizzo, Risoluzione delle controversie, Disponibilità e interruzione dei servizi, Altre Disposizioni ). 81. La sopravvivenza di tale parte dei TU risulta incompatibile con l istituto stesso della risoluzione, che si applica, invece, a tutti gli effetti nei confronti del consumatore, in quanto viene cessata la fornitura del servizio. Tanto più è fondata tale conclusione se si considera la rilevanza economica dei dati degli utenti di WhatsApp, già ampiamente illustrata nei paragrafi precedenti. 82. Si osserva, peraltro, che all interno della clausola Altre disposizioni, la previsione che qualsiasi modifica o rinuncia ai presenti Termini richiede il nostro esplicito consenso sembrerebbe far intendere che un eventuale recesso dell utente sia subordinato all accettazione da parte del Professionista, negandone pertanto autonoma efficacia. 83. La medesima clausola riportata sub par. II, C) (contenuta nei TU, paragrafo Risoluzione ), risulta, infine, in violazione dell art. 33, commi 1 e 2, lett. h), CdC 32, nella misura in cui stabilisce il diritto esercitabile dal Professionista di risolvere il contratto e non consentire più all utente l accesso/utilizzo dei servizi, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ad esempio nei casi in cui non sia rispettata la forma e la sostanza dei nostri Termini o vengano a crearsi rischi, danni o possibili conseguenze legali per noi, i nostri utenti o terzi (sottolineatura aggiunta). La formulazione ampia e assolutamente generica della clausola conferirebbe totale discrezionalità al Professionista e non consentirebbe all utente di conoscere le ragioni per cui gli verrà eventualmente disabilitato l account né di replicare tempestivamente in merito alla relativa motivazione. d) Modifiche contrattuali unilaterali 84. Le clausole riportate sub par. II, D) (contenute nei TU, paragrafi Altre disposizioni e Costi e tasse ) risultano in violazione dell art. 33, commi 1 e 2, lett. m), CdC 33 nella misura in cui stabiliscono il diritto generico esercitabile dal Professionista di introdurre condizioni aggiuntive per determinati servizi e di modificare o aggiornare i Termini di utilizzo (clausola contenuta nei TU, Altre disposizioni ) nonché il diritto esercitabile dal Professionista di introdurre un costo del servizio (clausola contenuta nei TU, Costi e tasse ) senza che nel contratto vengano indicate le motivazioni sulla base delle quali egli si vincola ad apportare le modifiche. 32 Art. 33, comma 2, lett. h), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: consentire al Professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa. 33 Art. 33, comma 2, lett. m), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: consentire al Professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
6 85. Il Professionista si riserva, inoltre, di comunicare all utente le modifiche nel modo ritenuto più opportuno e di aggiornare la data di Ultima modifica nella parte superiore dei Termini, prevedendo che la continuazione dell utilizzo dei servizi valga come accettazione delle modifiche medesime. 86. La genericità delle disposizioni che consentono al Professionista di introdurre, nella più totale discrezionalità, modifiche, finanche economiche, senza specificarne preventivamente i motivi e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di silenzio assenso che fa discendere l accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell utente, appaiono particolarmente gravose e squilibrate a danno del consumatore. 87. La clausola di ius variandi dovrebbe, in particolare, indicare che tutte le eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo in presenza di un giustificato motivo espressamente indicato nel contratto. 88. Nel contratto deve essere anche previsto che, in caso di esercizio della facoltà di modifica unilaterale, il Professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo specifico che giustifica la modifica, con modalità indicate anch esse nel contratto e comunicate in tempo utile rispetto all attuazione della medesima modifica. 89. Nel caso di specie, i TU contengono solo una generica previsione della facoltà esercitabile dal Professionista di modificare unilateralmente il contratto, in assenza di tutti i sopra citati elementi. e) Foro competente e legge applicabile 92. Le clausole riportate sub par. II, E) (contenute nei TU, paragrafi Foro competente e Legge applicabile ), risultano in violazione dell art. 33, commi 1 e 2, lett. u), CdC 35 in quanto individuano quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California. Tali previsioni escludono il ricorso al Foro del consumatore e la conseguente applicazione del corrispondente diritto processuale privando, di fatto, l utente di WM della reale possibilità di ricorrere alla tutela giudiziaria. 35 Art. 33, comma 2, lett. u), CdC, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
7 f) Ordini 94. La clausola riportata sub par. II, F) (contenuta nei TU, paragrafo Costi e tasse ) risulta in violazione dell art. 35, comma 1, CdC 37 nella misura in cui stabilisce un generico diritto esercitabile dal Professionista di recedere dagli ordini e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero. g) Lingua 96. La clausola riportata sub par. II, G) (contenuta nei TU, paragrafo Altre disposizioni ) risulta in violazione dell art. 35, comma 2, CdC 38 nella misura in cui stabilisce la prevalenza del contratto scritto in lingua inglese in caso di conflitto con la versione tradotta laddove è la versione tradotta ad essere accettata dall utente. 97. Preso atto della dichiarata accuratezza della traduzione dei TU in lingua italiana, la disposizione in esame dovrebbe, comunque, prevedere, in caso di dubbio sul senso di una clausola, la prevalenza dell interpretazione più favorevole ai consumatori, indipendentemente dalla lingua in cui tale clausola più favorevole sia stata redatta. RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettere b), d), g), h), m), u) e 35, commi 1 e 2, del Codice del Consumo; DELIBERA a) che le clausole descritte sub par. II, A), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell art. 33, commi 1 e 2, lett. b), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; b) che la clausola descritta sub par. II, B), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell articolo dell art. 33, commi 1 e 2, lett. d), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 37 Art. 35, comma 1, CdC, a tenore del quale Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 38 Art. 35, comma 2, CdC, a tenore del quale In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
8 c) che la clausola descritta sub par. II, C), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell art. 33, commi 1 e 2, lett. g) e h), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; d) che le clausole descritte sub par. II, D), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell articolo dell art. 33, commi 1 e 2, lett. m), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; e) che le clausole descritte sub par. II, E), integrano una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell articolo dell art. 33, commi 1 e 2, lett. u), CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; f) che la clausola descritta sub par. II, F), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell articolo dell art. 35, comma 1, CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; g) che la clausola descritta sub par. II, G), integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell articolo dell art. 35, comma 2, CdC, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
Comitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7 CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7 CHIARIMENTI (Aggiornato al 10 luglio 2014) DOMANDA 1 Si chiede conferma che il termine ultimo per l invio di eventuali chiarimenti è il 10.07.2014 ore 12,00
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA 1. VALIDITA Salvo diversa pattuizione espressa, per tutti i negozi giuridici tra Pierre Lang Europe Società commerciale a responsabilità limitata (di seguito abbreviato
ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA
CONVENZIONE A) FASE DI PRE-IMPRESA ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA con sede in Pisa, Lungarno
OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI
REP. N. CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. - L'anno duemilaquattordici, e
Scheda di adesione da inviare per posta elettronica certificata FIERA EXPO LIGHTING AMERICA Città del Messico, 25-27 febbraio 2015
FIERA EXPO LIGHTING AMERICA 1. ISCRIZIONE Condizioni di partecipazione La presente richiesta di partecipazione alla fiera Expo Lighting America, Città del Messico, 25-27 febbraio 2015, compilata in ogni
SCRITTURA PRIVATA SEZIONE I. 1.1. Oggetto del contratto.
SCRITTURA PRIVATA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA con sede in Roma c/o Palazzo di Giustizia, piazza Cavour c.f. 80230130587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore avv.
Termini e Condizioni di Home3D
Termini e Condizioni di Home3D I servizi offerti da Home3D come di seguito descritti (i Servizi o al singolare il Servizio ) sono soggetti alle presenti condizioni generali di contratto (i Termini e Condizioni
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE
COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE (Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Regolamento di contabilità art. 33) OGGETTO: Seat Pagine Gialle
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0 1. Applicabilità 1.1 Fatta eccezione per quanto previsto da specifici accordi raggiunti in precedenza tra l Acquirente e il Venditore, qualsiasi ordine
CITTA DI CIAMPINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE
CITTA DI CIAMPINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.10.2012 Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l uso della
CLAUSOLE DI ARBITRATO. arbitrato
CLAUSOLE DI ARBITRATO arbitrato CLAUSOLE DI ARBITRATO DELLA CCI La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliano fare riferimento nei loro contratti all arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.
FIRST/CISL TUTELA LEGALE
1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
REGOLARITA DEI VETTORI
AUTOTRASPORTO ANALISI OPERATIVA DELLA NORMATIVA DI SETTORE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L 190/2014 REGOLARITA DEI VETTORI Riferimenti normativi: Decreto Legge 25 giugno
0371/549372 STUDIO TECNICO
Via Paolo Gorini, 12 26900 LODI (LO) Tel.: 0371/549372 STUDIO TECNICO Fax: 0371/588158 E-mail ing.bergomi@libero.it DI INGEGENRIA CIVILE Dott. Ing. GIUSEPPE BERGOMI Ordine degli Ingegneri della Provincia
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F.
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SANTA CROCE STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F. 82001370038); PROFESSIONISTA
Oggetto Contratto. 1. Dati identificativi di Medinetworks. Medinetworks ha sede legale e operativa in Via F.sco Crispi 19 91011 Alcamo (TP).
Oggetto Contratto Le presenti Condizioni Generali di Contratto definiscono i dati identificativi di Medinetworks s.r.l. (art. 1) nonché i termini e le modalità generali di fornitura del servizio di accesso
Comune di Prato Convenzione incarico grafica web / /2012 1
Servizio Comune di Prato Servizio Comunicazione e Trasparenza Convenzione per la progettazione e realizzazione di grafica per i siti web degli enti aderenti a Po-Net che necessitano di supporto e la progettazione
REGIONE LIGURIA CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA RE-
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE LIGURIA CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA RE- GIONE LIGURIA E DI ALTRI ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 520/15/CONS APPROVAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER LA CONCLUSIONE PER TELEFONO DI CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio
Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni
ALLEGATO A Misura Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni Elenco degli impegni della Misura Primo imboschimento dei terreni agricoli
Scrittura privata per la locazione relativa all immobile comunale di. proprietà sito in Galatone via Milano, 55 in favore del Circolo San
COMUNE DI GALATONE PROVINCIA DI LECCE Scrittura privata per la locazione relativa all immobile comunale di proprietà sito in Galatone via Milano, 55 in favore del Circolo San Sebastiano. L anno duemilaundici
AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE
AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE Fornitura di Arredi Macchinari ed Attrezzature palestra della Costruendo Piscina Comunale in Località Via Farina
CAPITOLATO PER SPONSORIZZAZIONE MEDIANTE BANNER NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CAPITOLATO PER SPONSORIZZAZIONE MEDIANTE BANNER NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Premessa Con il termine Cliente o Sponsor riportato nel presente capitolato si intende la ditta/il
Condizioni Generali di Erogazione Servizi. Condizioni generali di incarico applicabili ai contratti fra Traduttore e Cliente
Condizioni Generali di Erogazione Servizi Condizioni generali di incarico applicabili ai contratti fra Traduttore e Cliente 1. Criteri generali Le presenti condizioni regolano il rapporto contrattuale
Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)
ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare
LA PROCEDURA IN PILLOLE
LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17
ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA
ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA 1) PROCEDURA DI ATTIVAZIONE CONTABILIZZAZIONE LAVORI E fatto obbligo alla ditta subappaltatrice di compilare i rimessi, forniti in triplice copia da EXE.GESI
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL IMMOBILE DI. a favore della ditta con sede in in Via C
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL POPOLO 2 a favore della ditta con sede in in Via C (P.Iva ). Canone annuo di oltre IVA pari a complessivi
PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L ESTENSIONE E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE
PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L ESTENSIONE E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE CIG 5505784CAD 1 Le domande e risposte sono di seguito
RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Rep. n. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI AGEROLA (Prov. di NA) CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. L'anno duemila addì del mese di, presso
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL CASSETTO
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ARTICOLO 1 PREMESSA L Agenzia delle entrate
DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F.
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA REDAZIONE DELL ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA TENENZA DI BORGOMANERO STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F. 82001370038); PROFESSIONISTA/SOCIETA
SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..
Gestione Commissariale (L.R. 15/2013) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 Disposizioni in materia di riordino delle Province Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30.05.2014
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014 266/2014/R/COM ADEGUAMENTO, AL DECRETO LEGISLATIVO 21/2014, DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI L AUTORITÀ PER L
Convenzione per attività conto terzi TRA. L Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento, C.F. n. 82002850418 e
Convenzione per attività conto terzi TRA L Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi n.2-61029 - Urbino (PU), rappresentato
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali Materiale didattico n Normativa: ü art. 2424 c.c. bis
Spett.le SI&T s.r.l. via Gorizia, 85 CHIETI. Oggetto: trasmissione contratto n. 201503001 CUP
Spett.le SI&T s.r.l. via Gorizia, 85 CHIETI Invio a mezzo pec: si-t@pec.it Oggetto: trasmissione contratto n. 201503001 CUP B54C05000080001 - CIG Management Z8B142EE64 - fornitura software Risk Si trasmette
DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI, MINORI E ANZIANI 1 settembre 2014 31 agosto 2017
CITTÀ DI LISSONE Provincia di Monza e della Brianza Settore Famiglia e Politiche Sociali CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI, MINORI E ANZIANI 1 settembre 2014 31
R E G O L A M E N T O
Allegato alla deliberazione n.467 del 13/05/2009 R E G O L A M E N T O IN TEMA DI BENI OFFERTI IN COMODATO D USO, IN DONAZIONE, IN VISIONE O IN PROVA E DI OBLAZIONI Autore:Affari Generali C\regolamento
Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce
Modulo n.mepp 27 Agg. n. 1 Data aggiornamento 14.02.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati - Tasso Fisso Dipendenti Provincia di Lecce Prodotto venduto da UniCredit Società
MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Modulo n. MECL49 Agg. n. 040 Data aggiornamento 13.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale CreditExpress Dynamic Il prestito personale CreditExpress Dynamic è venduto da UniCredit
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA Azienda Sanitaria Locale Latina con sede legale in V.le P.L. Nervi Centro Direzionale Latinafiori/torre G2 04100 Latina codice fiscale e Partita
CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO. Art. 1 Oggetto del servizio
CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO Art. 1 Oggetto del servizio Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del Servizio di trasporto
COMUNICATO STAMPA. Consultazione on line delle informazioni ipocatastali
Area Comunicazione e Rapporti istituzionali COMUNICATO STAMPA Consultazione on line delle informazioni ipocatastali Da oggi è possibile, anche per i singoli cittadini, consultare gratuitamente via internet
Schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi
Schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi Prodotto Posta Raccomandata (retail, pro, smart**, on line*) Raccomandata 1 (retail e business) Rimborsi/indennizzi ritardo nel recapito oltre 10 giorno lavorativo
C O M U N E D I V I C E N Z A
C O M U N E D I V I C E N Z A DETERMINA N. 2081 DEL 24/11/2015 INCARICATO ALLA REDAZIONE: Munaretto Elena RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela SETTORE PROPONENTE: SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE
Apertura di credito in conto corrente a tempo
INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 4a Apertura di credito in conto corrente a revoca 1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono Email
REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Provincia di Verona REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 19/04/2013-1
CIRCOLARE N. 39/D OGGETTO:
CIRCOLARE N. 39/D Protocollo: Rif.: 145286/RU Roma, 20 dicembre 2011 Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali LORO SEDI Allegati: 1 OGGETTO: Realizzazione di un modello tipo di provvedimento
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Pagina 1 di 6 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A LIBERO MERCATO CIG 5277327BFT CPV 65310000-9 D APPALTO ATB Mobilità S.p.A. Pag. 1/6 Pagina 2 di 6 INDICE ART. 1 - Oggetto dell Appalto... 3 ART. 2 - Corrispettivo...
COMUNE DI BRUZOLO Provincia di Torino
Provincia di Torino REGOLAMENTO PER L ACCESSO AD INTERNET TRAMITE LA RETE WIFI PUBBLICA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento
P O L I T I C A D I P R I V A C Y
POLITICA DI PRIV ACY Benvenuto sul nostro sito www.anacle.it. Ti invitiamo a leggere la nostra Privacy Policy, che si applica quando navighi il sito, indipendentemente da se decidi di utilizzare i servizi
RISOLUZIONE N. 370/E
RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della
18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23
18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
1.6. Website - Il sito web della Società disponibile all'indirizzo Internet www.dexcar.ch è compresa di un back office.
Contratto di servizio 1. I seguenti concetti e definizioni sono usate nel contratto: 1.1. L'accordo - il presente accordo per la fornitura di servizi forniti dalla Società via Internet e servizi per la
DOMANDA D ISCRIZIONE al Concorso #GiraLeMarche
DOMANDA D ISCRIZIONE al Concorso #GiraLeMarche Alla Fondazione Marche Cinema Multimedia Via Piazza del Plebiscito, 17 60121 ANCONA OGGETTO: Domanda 1 di partecipazione al Bando di Concorso per la selezione
DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA la
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE. IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 25 del 10 maggio 2002, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento
Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO
Modulo n.mepp06 Agg. n. 013 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Il prestito chirografario Privati è venduto da UniCredit S.p.A. tramite
Sviluppare e distribuire app: fare business con il mobile senza rischi legali Tavagnacco, 22 gennaio 2015 Avv. David D'Agostini
Sviluppare e distribuire app: fare business con il mobile senza rischi legali Tavagnacco, 22 gennaio 2015 Avv. David D'Agostini David D'Agostini Partner Studio Legale Avvocati D'Agostini Professore a contratto
ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA
ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA Modulo di richiesta di accesso formale Spett.le Collegio IPASVI
Contratto Consulente Segnalatore
Codice Contratto Nome Cognome e Codice Codice Contratto Consulente Segnalatore CONTRATTO PER LA REDAZIONE DI ANALISI CONTABILE RELATIVA ALLA REGOLARITA DI RAPPORTI BANCARI E PER L EVENTUALE ATTIVITA STRAGIUDIZIALE
http://www.studiodicarlo.org
Contratto di affitto di albergo Con la presente scrittura privata redatta in in data tra: il Signor , nato a , il , residente a , via , codice fiscale , di seguito
ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE. 1. Introduzione
ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI CE.FO.P. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE 1. Introduzione 1.1.
La scelta del cloud: dal contratto alla tutela dei dati
Nuove frontiere in Biblioteca: le informazioni tra le nuvole 15 marzo 2012 Milano La scelta del cloud: dal contratto alla tutela dei dati Prof. Avv. Alessandro Mantelero Politecnico di Torino IV Facoltà
CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN
CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SAN GIORGIO, PIANO PRIMO EDIFICIO SCUOLE MEDIE L anno duemilaquattordici,
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 19.7.2006 COM(2006) 407 definitivo Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale
Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale Prof. avv. Ilaria Pagni Facoltà di Giurisprudenza di Firenze Como, 29-30 aprile 2011 Quali ambiti per
Richiesta di preventivo di spesa, finalizzata all affidamento diretto in economia.
Prot. n. 2015/0030158 Tit. 6 Cl. 5 Fasc. 1137 Borgomanero lì, 13 agosto 2015 C.so Cavour n. 16 28021 Borgomanero (No) DIVISIONE TECNICA tel. 0322 837731 fax 0322 837712 PEC: protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it
Oggetto: Esposto relativo a pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie nei confronti di Groupon
Raccomandata A.R. Anticipata via fax Alla c.a. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma Milano, 4 febbraio 2013 Oggetto: Esposto relativo a pratiche commerciali
COMMISSIONE EUROPEA. Linee guida
COMMISSIONE EUROPEA Traduzione non ufficiale a cura di Tecnostruttura Linee guida sui principi, criteri e scale indicative da applicarsi nel rispetto delle rettifiche finanziarie definite dalla Commissione
PAGAMENTI RITARDATI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. INTERESSI MORATORI. ASPETTI CONTABILI E FISCALI
Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 27/11/2012. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario
IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013
Ai Gentili Clienti IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Riferimenti Art. 1, commi da 325 a 330, Legge n. 228/2012 Artt. 39, 46 e 47, DL n. 331/93 In sintesi Con la
Italy Imprese e internazionalizzazione: come gestire le diversità tra sistemi giuridici.
Italy Imprese e internazionalizzazione: come gestire le diversità tra sistemi giuridici. Avv. Bruno Giuffrè L'internazionalizzazione delle imprese e i rischi legali Lo svolgimento dell'attività di impresa,
Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO Sede Legale Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.
Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO Sede Legale Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827 Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti Tel. 091.7808305
A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015
A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione
Condizioni per posta elettronica certificata (PEC) v.1.0 Pag. 1 di 11
C.so Umberto I 97 01037 Ronciglione (VT) Disposizione di carattere generale Le presenti Condizioni di fornitura unitamente ai documenti indicati al successivo Art. 2 disciplinano il rapporto contrattuale
SCHEMA DI CONTRATTO. IMPRESA: codice fiscale
SCHEMA DI CONTRATTO OGGETTO: Affidamento del servizio di distribuzione e prestito per le sedi del Servizio Biblioteche Civiche da effettuarsi nel periodo 10/06/2013 31/08/2013. IMPRESA: codice fiscale
SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE L anno, il giorno del mese di. in.. nello Studio dell avv., sono presenti: A) il sig. (in proprio/nella sua qualità di legale
ART. 1: OGGETTO ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Servizio di locazione finanziaria per il finanziamento della realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale al Palazzo Tettamanti in Piazza degli Eroi. CIG.: 0094531970 CAPITOLATO D APPALTO Viale
19/01/1943, in qualità di legale rappresentante della scuola. dell infanzia paritaria privata Mater Dei Provincia
COMUNE DI SIGNA (PROV. FI) CONVENZIONE BUONI SCUOLA PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE D INFANZIA PARITARIA PRIVATA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 TRA IL COMUNE DI
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del
34132 Trieste. Codesta spettabile Società, è invitata a partecipare alla procedura ed a presentare offerta dopo aver preso atto che:
Spett.le Assicurazioni Generali Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 Trieste Colfelice li,23.12.2011 prot. n. Oggetto: Affidamento servizio assicurativo relativo alla copertura del rischio della Responsabilità
DCO 14/11 Estensione del TrovaOfferte ai clienti finali non domestici di minori dimensioni. Osservazioni e proposte ANIGAS
DCO 14/11 Estensione del TrovaOfferte ai clienti finali non domestici di minori dimensioni Osservazioni e proposte ANIGAS Milano, 31 maggio 2011 1 PREMESSA Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO
Fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva
SPECIFICA TECNICA Edizione marzo 2015 Fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva Acea Ato5 SpA INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO... 3 2 LUOGO DI CONSEGNA... 3 3 DURATA DEL CONTRATTO...
COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE
COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA AI SENSI DELL ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 IN MATERIA
Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2
Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 Provvedimento n. 1671 Proponente: Territorio Classificazione: 06-10-04 2013/3 del 17/05/2013 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia
REGOLAMENTO COMUNALE
COMUNE DI TERRAGNOLO Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE per l utilizzazione della palestra e delle attrezzature annesse al centro scolastico della fraz. Piazza Approvato con deliberazione consiliare
Comune di Rapallo Provincia di Genova
Comune di Rapallo Provincia di Genova AREA II - SERVIZI FINANZIARI Determina n. 01226 del 17/12/2013 Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2014. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA IL PRESIDENTE Visto l art. 30 D.Lgs. 165/01 che disciplina il passaggio diretto
REPUBBLICA ITALIANA CITTA DI COLOGNO MONZESE. (Provincia di Milano) contratto d appalto dei lavori per la manutenzione degli edifici pubblici e
REPUBBLICA ITALIANA CITTA DI COLOGNO MONZESE (Provincia di Milano) REP. N. contratto d appalto dei lavori per la manutenzione degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale. Opere edili e affini.