Certificazione energetica, al via le Linee guida nazionali

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1 Energia Certificazione energetica, al via le Linee guida nazionali Dopo un vuoto normativo di quasi tre anni, con il D.M. 26 giugno 2009 sono state finalmente pubblicate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 192/2005. Il provvedimento, composto da 8 articoli e 10 allegati, definisce anche gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni e segue il D.P.R. 59/2009 che fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Angelo Pesce, Ivan Meo, Alfredo Pesce, Consulente Immobiliare, 15 agosto 2009, n. 843, p.1384 Dal 25 luglio scorso, data di entrata in vigore del D.M. sviluppo economico 26 giugno 2006, le unità immobiliari oggetto di compravendita, quelle di nuova costruzione, quelle soggette a ristrutturazione e quelle date in locazione, devono essere dotate di Attestato di certificazione energetica (ACE) redatto secondo le indicazioni contenute negli allegati al provvedimento. L'obiettivo è quello di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili al fine di garantire l'efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa,(1) ma anche promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale. Il decreto definisce finalmente, in modo puntuale, le Linee guida nazionali e gli strumenti di concertazione e cooperazione tra Stato e regioni; infatti, tali linee verranno applicate dalle regioni e province autonome che non hanno ancora legiferato in materia, mentre per le altre, che hanno già propri decreti, andrebbe attuato un ravvicinamento degli stessi alle nuove Linee guida, e fare in modo che essi siano coerenti con i provvedimenti contenuti nell'art. 4 che descrive quali siano gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici. Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici - Efficienza energetica dell'edificio. - Valori vigenti a norma di legge. - Valori di riferimento. - Norme tecniche di riferimento, europee o nazionali. - Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici. - Requisiti professionali dei soggetti preposti alla certificazione. Ma analizziamo nel dettaglio le Linee guida nazionali. Finalità e campo di applicazione Viene definito un sistema di certificazione energetica che possa: - fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili per valutare l'eventualità o meno di interventi di riqualificazione energetica e fornire dati sulla prestazione energetica dell'immobile ai fini dell'acquisto o della locazione; - giungere a un'applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici con la direttiva 2002/91/CE e con il D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda: - un sistema di classificazione degli edifici; - metodologie di calcolo della prestazione energetica in relazione alle caratteristiche dell'edificio; UNITELNews24 48

2 - metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini. In tal senso, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle regioni(2) che non abbiano ancora adottato propri strumenti di certificazione e che, nel disciplinare il sistema, devono essere in grado di fornire alcune indicazioni essenziali: - i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio (valori vigenti a norma di legge e classe prestazionale) che permetta al cittadino una immediata e facile valutazione dell'immobile e degli eventuali interventi di miglioramento della prestazione; - le norme tecniche di riferimento; - le metodologie di calcolo della prestazione energetica attraverso metodi semplificati per ridurne l'onere verso il cittadino; - i requisiti professionali e l'indipendenza dei certificatori; - la durata temporale della validità dell'attestato; - le prescrizioni riguardanti l'aggiornamento dell'attestato in caso di interventi migliorativi della prestazione energetica. La certificazione si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'art. 3, D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni (non rientrano in queste categorie: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali ecc., se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e simili, purché scorporabili per il calcolo dell'isolamento termico). Il decreto fornisce anche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica degli edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria, fornendo dei valori di riferimento, nell'ipotesi di utilizzo di impianti collegati alla rete elettrica. Prestazione energetica degli edifici Ai fini della certificazione energetica, la determinazione dell'indice di prestazione considera solamente il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda sanitaria. Per la climatizzazione estiva si fa riferimento a una valutazione qualitativa dell'involucro, mentre per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti vi saranno successivi provvedimenti ad hoc. La prestazione energetica complessiva dell'edificio è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale EPgl. dove: - EPi: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; - EPacs: indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria; - Epe: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; - EPill: indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kwh/ anno, per tutti gli altri (terziario, industria, residenze collettive) in kwh/ anno. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica Due differenti metodologie possono essere utilizzate per la determinazione della prestazione energetica: il metodo calcolato di progetto e il metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard. Il metodo calcolato di progetto prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell'edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell'edificio come realizzati (edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati). UNITELNews24 49

3 Il metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard prevede, invece, la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente (mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici; per analogia costruttiva con altri edifici; sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici e impiantistici). Metodi di calcolo di riferimento nazionale Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri di riferimento nazionali. Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici vengono stabiliti specifici riferimenti tecnici: 1. le norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto; 2. le norme UNI TS 11300, il programma DOCET di ENEA/CNR e il metodo semplificato (Allegato 2 al decreto), per il metodo di calcolo da rilievo o standard; 3. per la parte estiva, la UNI TS 11300, ovvero considerando caratteristiche specifiche dell'involucro legate a fattori di attenuazione e sfasamento del flusso termico. Metodologia di classificazione degli edifici L'attestato di certificazione energetica degli edifici, con l'attribuzione di specifiche classi prestazionali, diventa strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, consentendo ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell'edificio e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici favorevole. L'ACE deve contenere l'informazione sintetica in termine di classe energetica globale definita secondo le modalità riportate nell'allegato 4 per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale allegato definisce le classi in base alla situazione climatica del luogo dove l'edificio è situato e al suo rapporto di forma (S/V) rapportandoli ai valori limite definiti dal D.Lgs. 192/2005 a partire da gennaio Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria, invece, la classe limite di riferimento è definita sulla base dei valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate a una riduzione del fabbisogno di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Il sistema di valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio è rappresentato da classi prestazionali identificate dalle lettere dalla A alla G, con l'introduzione anche di una classe A+. La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche e della conseguente classificazione viene identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative ai due parametri di cui sopra (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria). Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento; per i condomini, si può prevedere una certificazione comune per appartamenti simili, sia nel caso di impianti centralizzati sia nel caso di impianti individuali: a. in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato attraverso il rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato; b. in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice (EPLi) è ripartito nella sua interezza in base alle tabelle millesimali in riferimento al servizio di riscaldamento; c. in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che differiscono dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per interventi di risparmio energetico, si procede come per il punto a). Gli amministratori sono tenuti a fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari. UNITELNews24 50

4 Procedura di certificazione, autodichiarazione del proprietario e categorie di edifici interessati La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai soggetti certificatori riconosciuti, i quali devono: - eseguire una diagnosi o una verifica di progetto per l'individuazione di eventuali interventi di riqualificazione energetica; - classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica confrontati con quelli di riferimento; - rilasciare l'attestato di certificazione energetica. Per gli edifici di superficie utile fino a mq, oggetto di compravendita o locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere un'autodichiarazione in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica, di conseguenza, sono molto alti. Le categorie di edifici interessati alla certificazione energetica sono: - edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case vacanza, alberghi, pensioni ecc.); - edifici adibiti a uffici e assimilabili (pubblici o privati); - edifici adibiti a ospedali, cliniche e assimilabili (adibiti a ricovero o cura di minori e anziani ecc.); - edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili (cinema e teatri, sale congressi o mostre, musei e biblioteche, bar e ristoranti ecc.); - edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune, palestre ecc.) - edifici scolastici e assimilabili; - edifici industriali e artigianali e assimilabili. La validità dell'attestato Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di 10 anni(3) e vanno aggiornati a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile o a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti, e anche a ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio. All'attestato devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, D.P.R. 412/1993. I certificatori Per quanto riguarda i soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione, il decreto (allegato III al D.Lgs. 115/2008) ha stabilito che: - il soggetto abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti od organismi pubblici sia di professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini professionali, abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell'ambito delle competenze a esso attribuite. Ove il tecnico non sia competente, deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in maniera da coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, abilitati da regioni e province attraverso corsi specifici di formazione; - per assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati devono dichiarare: a. nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare; b. nel caso di certificazione di edifici esistenti, il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati; - se il tecnico abilitato sia dipendente o lavori per conto di enti pubblici operanti nel settore energia ed edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali; - per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, l'eventuale aggiornamento dell'attestato può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. UNITELNews24 51

5 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Finalità Campo di applicazione - Fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili. - Applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda un sistema di classificazione degli edifici. - Metodologie di calcolo della prestazione energetica in relazione alle caratteristiche dell'edificio. - Metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini. Tutti gli edifici delle categorie di cui all'art. 3, D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Prestazione energetica La prestazione energetica complessiva dell'edificio è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale EPgl. EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill dove: - EPi: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; - EPacs: indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria; - Epe: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; - EPill: indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Nel caso di edifici residenziali, tutti gli indici sono espressi in kwh/m2 anno. L'indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto: - del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale; - dell'energia erogata e dell'energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l'autoproduzione o l'utilizzo di energia. Metodologie di determinazione della prestazione Metodo calcolato di progetto, che prevede la valutazione della prestazione ergetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell'edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell'edificio come realizzati (edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati). Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente (mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici; per analogia costruttiva con altri edifici; sulla base dei principali dati climatici, tipo logici, geometrici e impiantistici). Metodo di calcolo Metodologia di classificazione degli edifici Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri di riferimento nazionali. L'attestato di certificazione energetica degli edifici, con l'attribuzione di specifiche classi prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico. Consente ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell'edificio e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici. UNITELNews24 52

6 Procedura di certificazione Validità La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai soggetti certificatori riconosciuti. - Esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto; - classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica; - rilascio dell'attestato di certificazione energetica. L'attestato di certificazione ha una validità temporale massima di 10 anni. Va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio. (1) Consentirà al cittadino che vende la propria abitazione di rispondere in maniera adeguata, e con oneri assai contenuti, all'obbligo di informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta (dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici). (2) Tutte le regioni che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE devono attuare strumenti di ravvicinamento alle Linee guida, per consentire un'applicazione omogenea della certificazione energetica su tutto il territorio nazionale. (3) Art. 6 - Disposizioni finali - Per gli attestati emessi finora, invece, rimangono validi un anno dall'entrata in vigore delle Linee guida, quindi fino a luglio UNITELNews24 53

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