Il Fondo di Solidarietà dell Unione Europea
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- Costantino Falcone
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1 Il Fondo di Solidarietà dell Unione Europea In seguito agli eventi alluvionali dell estate 2002, l Unione Europea, con il Regolamento CE n 2012/2002 del Consiglio dell 11 novembre 2002, ha istituito il Fondo di solidarietà, con cui l UE manifesta una sorta di solidarietà finanziaria agli Stati membri e ai paesi candidati vittime di gravi calamità. Nel 2002, alluvioni senza precedenti hanno profondamente danneggiato l infrastruttura socio economica di Austria, Repubblica ceca, Germania e Francia. Per far fronte a questa situazione fu organizzato presso l UE un vertice sulle inondazioni da cui venne fuori che i Paesi coinvolti non potevano essere lasciati soli di fronte a questo stato di cose. Fu cosi presentato alla Commissione un documento che proponeva la creazione di un nuovo strumento atto a fronteggiare questo tipo di disastri, da utilizzare per gli Stati membri e per quelli candidati. La risposta del Parlamento europeo fu unanime e i tempi di approvazione strettissimi: in meno di tre settimane la proposta fu approvata. Ecco alcuni punti principali del testo: Il Fondo interviene principalmente in caso di gravi catastrofi naturali e riguarda gli Stati membri e i paesi candidati con i quali sono in corso i negoziati di adesione; Una catastrofe è considerata grave se la stima del danno supera una soglia di 3 miliardi di euro o lo 0.6% del reddito nazionale lordo del paese interessato. Questo dato permette di considerare la relativa prosperità e la forza economica del paese colpito. In casi particolari l intervento del Fondo può essere richiesto anche in caso di disastri che non raggiungono le soglie stabilite, ad esempio quando una grave catastrofe si estende ad un paese limitrofo o nel caso di catastrofi regionali straordinarie, soggette a criteri particolarmente restrittivi. Le richieste di sovvenzione devono essere presentate alla Commissione entro 10 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno. Le sovvenzioni del fondo si limitano alla copertura delle spese pubbliche e possono essere utilizzate per il ripristino delle infrastrutture, per la realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; per la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; per interventi di ripulitura delle zone danneggiate, comprese le aree naturali. Sono esclusi i danni assicurati o assicurabili e le misure a scopo prettamente preventivo. Di conseguenza non sono ammissibili danni a titolo privato né alle attività produttive. Dal punto di vista dell iter burocratico il Fondo dovrebbe essere il più veloce possibile, per cui non sono previsti una programmazione, né un cofinanziamento né uno specifico meccanismo di controllo. L intera procedura di attuazione degli aiuti è di competenza dello Stato beneficiario. La Commissione e lo Stato beneficiario stipulano un accordo di attuazione nel quale stabiliscono i requisiti minimi per la ripartizione delle responsabilità, il controllo finanziario oltre a definire la tipologia delle azioni ammissibili. Siglato l accordo, la Commissione versa la totalità della somma ed il paese beneficiario ha un anno di tempo per utilizzarla, senza possibilità di proroga. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di attuazione lo Stato beneficiario presenta alla Commissione una relazione finale in cui dimostra l uso dei fondi. Gli importi non utilizzati vanno restituiti.
2 Come si finanzia il Fondo Questo nuovo Fondo ha reso necessaria la definizione di adeguate modalità di finanziamento. Attualmente il bilancio non consente di prevedere con certezza la disponibilità di risorse sufficienti, per cui si è deciso di mobilitare il Fondo con risorse non incluse nel normale bilancio comunitario, inserendo un nuovo strumento di flessibilità grazie al quale possono essere erogate sovvenzioni pari ad un miliardo di euro l anno. Tuttavia solo l importo reputato necessario può essere effettivamente mobilitato; le risorse inutilizzate non possono essere trasferite all esercizio successivo. Di conseguenza la Commissione non può da sola decidere di mobilitare il Fondo, ma può solo limitarsi a proporne la mobilitazione a cui deve seguire una procedura completa per l adozione di un bilancio rettificativo. Dopo aver raggiunto l accordo del Consiglio e del Parlamento, la Commissione può concedere la sovvenzione. Anche se può sembrare un meccanismo artificioso, in realtà è l unico modo per garantire appieno la partecipazione del Parlamento e del Consiglio ogni volta è richiesta la solidarietà europea. Primi esempi di attuazione Alla fine del mese di settembre 2004, la Commissione aveva ricevuto 17 richieste per la mobilitazione del Fondo. Di queste, cinque sono state riconosciute e approvate in base al criterio di catastrofe grave e riguardano le alluvioni che hanno colpito nel 2002 Austria, Germania e Repubblica ceca, gli incendi boschivi del Portogallo e le inondazioni che hanno colpito Malta nel Il disastro delle petroliera Prestige, pur essendo stato di notevole portata non è rientrato in questo tipo di Fondo perché non era di origine naturale. L analisi delle domande pervenute ha evidenziato la necessità di chiarire l interpretazione di alcuni concetti fondamentali del regolamento per garantire una completa applicabilità. In una relazione pubblicata nel 2004 la Commissione ha evidenziato le difficoltà sorte, la maggior parte delle quali si riferiva alle richieste di mobilitazione del Fondo in circostanze eccezionali, in base al criterio di catastrofe regionale straordinaria. Per far fronte questo criterio devono verificarsi tre condizioni: 1. l evento in questione deve essere principalmente una catastrofe naturale 2. deve essere colpita la maggior parte della popolazione della regione 3. deve essere dimostrata l esistenza di profonde e durature ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione. Inoltre quando si parla di regioni il regolamento predilige quelle distanti o isolate, mentre le domande che riguardano le regioni più centrali devono essere basate su motivazioni particolarmente gravi. Lo Stato che presenta richiesta di sovvenzione deve dimostrare che almeno il 50% degli abitanti ha subito un danno personale o un'altra forma di pregiudizio grave; poi le regioni sinistrate devono essere contigue; infine, considerando la finalità del fondo, l area e la popolazione colpita devono essere
3 di livello significativo nel contesto nazionale e ciò esclude gli eventi puramente locali per i quali il criterio di stabilità economica è trascurabile. INTERVENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA tra novembre 2002 e settembre 2004 ANNO 2002 Austria Alluvioni Rep. Ceca Alluvioni Germania Alluvioni Francia Alluvioni ANNO 2003 Spagna Marea nera 8,626 Italia Sisma 30,826 Italia (Etna) Eruzione vulcanica 16,798 Portogallo Incendi 48,539 Spagna Incendi 1,331 Malta Alluvioni 0,961 ANNO 2004 Francia (Rodano) Alluvioni 19,625 Come emerge del prospetto, anche l Italia ha chiesto ed ottenuto sovvenzioni dal Fondo di solidarietà. Il sisma indicato è quello che si è verificato nel 2002 nell area di San Giuliano di Puglia e che ha coinvolto due regioni limitrofe, il Molise e la Puglia. Si calcola che il sisma abbia causato danni per milioni di euro. L 8 dicembre del 2003, la Commissione europea ha stanziato a titolo del Fondo una sovvenzione di circa 31 milioni di euro a favore delle due regioni colpite. Di questi, circa 9 milioni sono stati destinati al ripristino immediato delle infrastrutture e degli impianti necessari al funzionamento della rete elettrica, idrica e fognaria, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dei servizi sanitari e delle strutture scolastiche; 11 milioni di euro sono stati erogati per la costruzione degli alloggi provvisori e l organizzazione dei servizi di primo soccorso per le popolazioni colpite; la restante quota del finanziamento, circa 11 milioni di euro, è stata utilizzata per la messa in sicurezza delle infrastrutture e la tutela del patrimonio culturale gravemente danneggiato.
4 Prime valutazioni L obiettivo che ha determinato l istituzione del Fondo di solidarietà è stato inizialmente quello di dotare l Unione Europea di uno strumento che consenta di compiere gesti concreti sul piano finanziario per manifestare solidarietà agli Stati membri e candidati colpiti da gravi catastrofi, qualora questi non riescono a farvi fronte con le proprie capacità. In tali circostanze gli Stati membri hanno acconsentito a mobilitare risorse aggiuntive al massimale normalmente previsto dal bilancio comunitario. L applicazione del fondo per le cinque catastrofi si è dimostrata nel complesso soddisfacente e, con alcune modifiche a livello amministrativo e una maggiore semplificazione della procedura del bilancio, il versamento delle sovvenzioni potrebbe essere ancora più veloce. E chiaro che a meno di due anni dalla sua attuazione è difficile esprime un giudizio definitivo sul suo funzionamento oltre al fatto che non basta a far fronte a tutte le grandi crisi cui potrebbe essere applicata. Basti pensare agli attentati terroristici, agli incidenti tecnologici gravi o alle minacce che gravano sulla salute pubblica. Queste riflessioni hanno spinto l Unione Europea ad includere nella comunicazione sulle prospettive finanziarie per il periodo una proposta per riunire all interno di uno strumento di solidarietà le azioni e gli strumenti già presenti a livello europeo, aggiungendo iniziative nuove e complementari. Questo dispositivo permetterà di attuare una strategia comune in caso di emergenza e offrire ai cittadini una risposta europea in caso di gravi catastrofi. Inoltre il nuovo strumento disporrà di fondi per garantire il sostegno alle vittime del terrorismo e di soddisfare le esigenze della protezione civile. Parola d ordine: prevenzione! Il dato che deve far riflettere è il seguente: tra il 1998 e il 2002 sette milioni di persone, facenti parte dei 31 Stati membri dell Agenzia europea per l ambiente, sono state colpite da catastrofi naturali e tecnologiche; e nel futuro il dato è destinato a peggiorare. L incidenza delle calamità sul tessuto economico delle regioni colpite spesso supera le capacità di indennizzo esistenti. Gli sforzi fatti a volte anche con il sostegno dei fondi strutturali per rilanciare l economia, rischiano di essere vanificati. Un attività di prevenzione deve mettere in atto misure per limitare i rischi che tendano a correggere alla fonte la causa del rischio stesso; oppure misure di adeguamento che permettano di convivere con il rischio. In tal senso la Commissione già sostiene e promuove azioni che permettono una migliore conoscenza del rischio; diverse sono le normative e direttive comunitarie che prevedono misure relative ai rischi naturali e tecnologici. Interventi in questo ambito sono previsti anche nel regolamento relativo al FEAOG e nella comunicazione della Commissione riguardante l iniziativa comunitaria di cooperazione transeuropea INTERREG III. La prevenzione dei rischi è affrontata nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, adottata dalla Commissione nel luglio 2004, nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e nel Fondo europeo per la pesca, prevedendo appunto misure preventive.
5 I territori che fruiscono dell intervento dei fondi, definiti in base a criteri socio economici per l attuale periodo, non sempre sono idonei e pertinenti per l attuazione degli interventi di prevenzione. La proposta di regolamento del FESR prevede di affidare la scelta della zone ammissibili allo Stato membro. Nell ambito del FEASR allo Stato membro spetta anche la designazione delle zone di rimboschimento. Relativamente alla prevenzione dei rischi, la politica di coesione consente di esercitare una duplice forma di solidarietà: da un lato fornisce un aiuto finanziario alle regioni più svantaggiate dell Unione; dall altro assiste le regioni che hanno bisogno di sostegno per garantire la propria competitività, in modo da avere interventi duraturi in grado di promuovere lo sviluppo. Concentrando il proprio intervento sulla prevenzione dei rischi, la politica di coesione dell Unione consente alle politiche in materia di ambiente, trasporti e sviluppo rurale di esercitare un incidenza maggiore in questo ambito in tutte le regione dei 25 Stati membri. Politica di coesione e prevenzione dei rischi Sviluppo regionale Sviluppo rurale Politica della pesca Periodo Periodo Orientamenti indicativi riveduti. Obiettivi Convergenza e Competitività Realizzazione di studi geologici o di stabilizzazione Programmi volti a prevenire e a gestire i rischi Programmi di prevenzione dei rischi naturali naturali e tecnologici INTERREG III Obiettivo Cooperazione territoriale Orientamenti e programmazione comuni per la Temi: pianificazione e la gestione delle zone frontaliere Promozione della sicurezza marittima Valorizzazione, sviluppo sostenibile e Messa in sicurezza contro le alluvioni e conservazione delle risorse forestali protezione delle acque marittime interne transfrontaliere; prevenzione delle catastrofi Prevenzione e protezione contro l erosione, Elaborazione di strategie congiunte di gestione dei i sismi e le valanghe rischi Azioni: Fornitura di attrezzature Sviluppo infrastrutture Ideazione e attuazione di programmi transnazionali di assistenza Sistemi per la mappatura dei rischi Elaborazione di strumenti comuni per la prevenzione, il controllo e la lotta contro i FEAOG Prevenzione e riparazione dei rischi naturali e degli incendi boschivi che interessano la produzione agricola e silvicola rischi FEASR Prevenzione e riparazione dei rischi naturali e degli incendi boschivi che interessano la produzione agricola e silvicola Sviluppo delle risorse silvicole e miglioramento della loro qualità: Imboschimento dei terreni agricoli e di altro tipo Rafforzamento della funzione protettiva di boschi e foreste per la lotta contro l erosione del suolo Gestione delle risorse idriche e della qualità delle acque Ricostituzione del potenziale di produzione del settore della pesca danneggiato da catastrofi naturali o industriali
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