LINEE GUIDA CONSOB SULLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SULLE RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO
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- Gilberta Giovannini
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1 Ottobre 2017 LINEE GUIDA CONSOB SULLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SULLE RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO Il 6 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione dei contributi relativi ad una importante consultazione pubblica promossa da Consob ed avente ad oggetto due guide operative in materia, rispettivamente, di gestione delle informazioni privilegiate e di raccomandazioni di investimento. Tale consultazione ha fatto seguito all entrata in vigore nel mese di luglio 2016 del nuovo quadro normativo europeo in materia di abusi di mercato (Regolamento UE 596/2016, di seguito MAR ) e alle successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti nel mese di marzo 2017 (Delibera Consob n del 22 marzo 2017, che ha modificato il Regolamento Emittenti n del 14 marzo 1999). In data 13 ottobre Consob ha pubblicato (i) una relazione illustrativa degli esiti della citata consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori (la Relazione Illustrativa ), (ii) le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate (le Linee Guida Gestione Informazioni Privilegiate ) e (iii) le linee guida in materia di raccomandazioni di investimento (le Linee Guida Raccomandazioni di Investimento, e congiuntamente alle Linee Guida Informazioni Privilegiate le Linee Guida ). 1. PRINCIPI GENERALI DELLE LINEE GUIDA Come anticipato, le Linee Guida si inquadrano all interno del nuovo panorama normativo europeo finalizzato alla prevenzione degli abusi di mercato. Tali Linee Guida rappresentano una posizione ufficiale e autorevole che raccomanda misure organizzative al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle informazioni privilegiate e del registro insider, nonché in materia di raccomandazioni di investimento. In primo luogo è importante sottolineare che la mancata adozione di quanto raccomandato dall Autorità mediante le Linee Guida non implica, di per sé, la violazione di norme precettive e, per l effetto, l applicazione di alcuna sanzione. Infatti, ancorché le Linee Guida rappresentino uno strumento che identifica talune best practice, le stesse non assumono carattere vincolante. Alla luce della natura non cogente delle Linee Guida, gli emittenti potranno ben adempiere agli obblighi di legge anche identificando regole interne e/o condotte diverse da quelle raccomandate dall Autorità. Per le medesime ragioni, il rigoroso rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida non implica necessariamente la conformità alle previsioni normative. Tuttavia, trattandosi di fonte autorevole, le indicazioni contenute nelle Linee Guida possono essere considerate un riferimento essenziale ed un utile strumento per gli emittenti al fine di condurre una valutazione delle proprie procedure organizzative interne finalizzate ad assicurare la conformità ai requisiti imposti dal quadro normativo. Vale la pena menzionare che Consob ha, inoltre, avviato i lavori per fornire specifiche indicazioni per gli emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati di crescita per le PMI, emittenti di c.d. Mini Bond e banche di minori
2 dimensioni, riconoscendo l opportunità di prescrivere per tali categorie di emittenti una gestione più semplificata delle informazioni privilegiate. Tali indicazioni saranno incluse nella prossima versione delle Linee Guida. 2. LINEE GUIDA SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 2.1 Gestione delle informazioni privilegiate e funzioni organizzative Attraverso le Linee Guida Informazioni Privilegiate, Consob ha pubblicato direttive operative volte a facilitare la completa e corretta applicazione del MAR, stabilendo un processo non vincolante finalizzato (i) ad un'autovalutazione delle informazioni che potrebbero acquisire natura di informazioni privilegiate ( Informazioni Rilevanti ) e (ii) alla corretta gestione delle informazioni privilegiate, ivi incluso mediante la gestione dell'elenco di persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ( Insider List ). In particolare, secondo le Linee Guida Informazioni Privilegiate gli emittenti dovrebbe intraprendere le seguenti azioni: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) individuare le single informazioni (i.e., Informazioni Rilevanti) che possono assumere natura privilegiata; introdurre una lista della Informazioni Rilevanti ( RIL ) al fine di monitorare l accesso e la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti; indentificare il momento in cui le specifiche Informazioni Rilevanti diventano informazioni privilegiate; aggiornare l Insider List; assumere una decisione in merito alla pubblicazione dell informazione privilegiata ovvero al ritardo di tale pubblicazione; monitorare le condizioni, previste dall articolo 17 del MAR, che consentono di ritardare la pubblicazione; e pubblicare l informazione privilegiata, al venir meno delle condizioni che consentono il ritardo. Nel definire il processo sopra descritto, Consob suggerisce agli emittenti di individuare due diverse funzioni, ovverosia: (i) la funzione responsabile della gestione e dell'esecuzione dell'intera procedura e della gestione delle informazioni privilegiate, denominata Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ( FGIP ) e (ii) le varie funzioni o unità organizzative coinvolte a vario titolo nella gestione dei flussi delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni privilegiate, denominate Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ( FOCIP ). Gli emittenti non sono tenuti a individuare nuove funzioni organizzative che fungono come FGIP o FOCIP: a tale riguardo, Consob ha confermato che tali funzioni possono essere svolte (i) da uno o più individui, anche titolari di altre funzioni organizzative all'interno dell'emittente, (ii) da una o più unità organizzative o (iii) da uno o più comitati. Inoltre, Consob ha chiarito che gli emittenti sono liberi di adottare modelli organizzativi alternativi capaci di raggiungere, a costi minori, gli obiettivi perseguiti dal MAR. 2.2 Modello di Organizzazione ai sensi del Decreto Legislativo dell 8 giugno 2001 n. 231 Consob ha specificato che le Linee Guida non hanno diretta rilevanza per il modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, fatta salva la possibilità che l emittente intenda avvalersene nella definizione del modello di organizzazione e di gestione. 2
3 2.3 RIL e Insider List Data la natura non vincolante del RIL, le Linee Guida Informazioni Privilegiate chiariscono che gli emittenti possono organizzare il RIL in un formato semplificato rispetto all Insider List, la quale, al contrario, deve necessariamente conformarsi ai modelli e alle prescrizioni del MAR. Inoltre, le Linee Guida Informazioni Privilegiate hanno chiarito un aspetto controverso del MAR di particolare rilevanza: non solo gli emittenti, ma anche le persone che, agendo in nome o per conto di emittenti, hanno accesso alle informazioni privilegiate relative a tali emittenti (ad esempio, consulenti) sono soggetti all obbligo di mantenere, aggiornare e fornire all'autorità (su specifica richiesta) le proprie rispettive Insider List. Sebbene Consob abbia affermato che l Insider List degli emittenti e l Insider List delle persone che agiscono in nome o per conto degli emittenti non devono necessariamente contenere le medesime informazioni (ad esempio, per quanto riguarda la natura privilegiata delle informazioni o il momento in cui un'informazione è divenuta un informazione privilegiata), sarà opportuno garantire un coordinamento tra gli emittenti e le persone che agiscono in nome o per conto di loro al fine di evitare la possibilità di incorrere nelle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di gestione delle informazioni privilegiate. Ai sensi dell articolo 18 MAR, gli emittenti o qualsiasi persona che agisce in loro nome o per loro conto deve mantenere un elenco di tutte le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, il quale potrà includere, ove rilevanti, anche persone giuridiche. A tal riguardo, le Linee Guida Informazioni Privilegiate hanno chiarito che non è più sufficiente registrare nell Insider List il nome di un rappresentante della persona giuridica (come invece consentito nel vigore della precedente disciplina); al contrario, l Insider List dovrà includere i dati personali di tutte le persone fisiche, all interno dell organizzazione, che hanno accesso a informazioni privilegiate. Alla luce di quanto sopra, è auspicabile che gli emittenti richiedano alle organizzazioni che agiscono in loro nome o per loro conto di fornire i dati personali di tutte le persone fisiche che hanno accesso alle informazioni privilegiate, al fine di assicurare la corretta gestione dell Insider List dell emittente. Per quanto concerne i soggetti da includere nell Insider List, è opportuno sottolineare che le Linee Guida Informazioni Privilegiate hanno chiarito che le controparti degli emittenti (incluse le controparti nelle operazioni di fusione e acquisizione) non devono essere incluse nell Insider List dell'emittente. È infine importante sottolineare che le Linee Guida hanno consentito agli emittenti di strumenti finanziari negoziati nei mercati di crescita per le PMI, emittenti di c.d. Mini Bond e banche di minori dimensioni, di adottare un formato semplificato di Insider List. In particolare, (i) l Insider List potrà essere aggiornata direttamente dall'emittente in formato Excel; e (ii) atteso che MAR richiede che tutte le versioni precedenti dell Insider List siano accessibili e reperibili in qualsiasi momento, dopo ogni aggiornamento l Insider List potrà essere inviata dall'emittente ad un indirizzo di posta elettronica certificata accessibile solamente dal responsabile dell Insider List. 2.4 Ritardo della pubblicazione dell informazione privilegiata ESMA e Consob hanno chiarito che qualora un emittente abbia ritardato la pubblicazione dell informazione privilegiata ai sensi dell articolo 17(4) MAR e, successivamente, l informazione abbia perso il proprio carattere privilegiato, tale informazione cessa di essere una informazione privilegiata e, quindi, è considerata estranea all ambito di applicazione dell articolo 17(4) MAR. A ciò consegue che l emittente non è obbligato né a pubblicare l informazione, né a notificare all autorità competente la circostanza di aver ritardato la pubblicazione ai sensi dell ultimo paragrafo dell articolo 17(4) MAR. 3. LINEE GUIDA SULLE RACCOMANDAZIONI DI INVESTIMENTO Secondo le Linee Guida Raccomandazioni di Investimento, le raccomandazioni di investimento possono essere elaborate e/o trasmesse in varie forme o modalità. 3
4 In particolare, con specifico riferimento a determinate comunicazioni rivolte ai clienti (ad es. Newsletter) o all'esterno (ad es. interviste, TV, siti web) effettuate da istituti finanziari e gestori patrimoniali, le Linee Guida Raccomandazioni di Investimento hanno chiarito che tali comunicazioni non dovrebbero essere considerate raccomandazioni di investimento nella misura in cui, implicitamente o esplicitamente, non sono dirette a raccomandare una strategia di investimento in materia di singoli strumenti finanziari e/o emittenti. Tuttavia, tali comunicazioni potrebbero essere considerate raccomandazioni di investimento qualora, ad esempio, includano valutazioni specifiche sugli emittenti o su taluni elementi sui quali si basa una raccomandazione (ad esempio prezzi-obiettivo, multipli di mercato, parametri reddituali e/o finanziari). Per valutare se una comunicazione possa essere considerata una raccomandazione d'investimento ai sensi del MAR, l'attenzione dovrebbe essere incentrata sui due elementi che seguono: (i) il contenuto della raccomandazione di investimento - un'informazione che raccomanda o suggerisce una strategia d'investimento, esplicita o implicita, riguardante uno o più strumenti finanziari e/o emittenti - e (ii) se tale comunicazione sia destinata ai canali di distribuzione o al pubblico. 3.1 Obblighi informativi Ai sensi del MAR, i soggetti che producono o diffondono raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento devono assicurarsi che tali informazioni siano presentate oggettivamente e che contengano disclosure degli interessi o conflitti di interesse riguardanti gli strumenti finanziari a cui si riferiscono tali informazioni. Con specifico riferimento a raccomandazioni di lunghezza ridotta (ad es. short notes, morning notes) e a raccomandazioni diffuse da un intermediario alla propria clientela tramite modalità quali sms, WhatsApp, messaggistica istantanea, riunioni, telefonate o audio/video conferenze, gli obblighi informativi previsti dal MAR relativi alla corretta presentazione ed ai conflitti di interessi potrebbero essere assolti con modalità differenti e più flessibili rispetto all indicazione delle stesse all interno della raccomandazione di investimento. Ai sensi delle Linee Guida Raccomandazioni di Investimento, una modalità appropriata di ottemperare agli obblighi di informazione in tale contesto potrebbe essere rappresentata dall inclusione nella raccomandazione di un'indicazione del luogo in cui le informazioni prescritte sono rese disponibili a qualsiasi destinatario della raccomandazione stessa, in modo gratuito ed in maniera facilmente accessibile. Le Linee Guida Raccomandazioni di Investimento affrontano, inoltre, gli obblighi di comunicazione in capo ai soggetti che distribuiscono raccomandazioni di investimento prodotte da terzi. Chi provvede a diffondere una raccomandazione di investimento di terzi è anch egli tenuto a rispettare gli obblighi di informativi ai sensi del MAR (i.e.,. corretta presentazione e disclosure dei conflitti di interesse), a condizione che il soggetto che ha prodotto la raccomandazione non ne abbia inibito l'ulteriore distribuzione e solo nella misura in cui tali obblighi non siano già stati adempiuti da chi ha prodotto la raccomandazione. Le raccomandazioni one-to-one o personalizzate, ovverosia rivolte ad un solo determinato cliente, sono escluse dall'ambito di applicazione di MAR. Tuttavia, secondo le Linee Guida Raccomandazioni di Investimento, qualora il destinatario di una raccomandazione di investimento abbia accesso a mezzi di pubblicazione o diffusione piuttosto ampi (e.g. giornalisti, blogger con elevato numero di follower, etc.), colui che la trasmette deve valutare se tali mezzi possono creare una sostanziale situazione di diffusione, e, in tal caso colui che ha predisposto la raccomandazione ovvero colui che ha provveduto alla relativa distribuzione è tenuto a rispettare i relativi obblighi di informativi ai sensi del MAR. 3.2 Richiesta di pubblicazione delle raccomandazioni di investimento ai sensi del MAR Ai sensi delle line Guida Raccomandazioni di Investimento, Consob ha il potere di richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento quando vi è il rischio non venga fornito al pubblico un completo e corretto set di informazioni e sussistono tutte le seguenti condizioni: 4
5 a) presenza di notizie sui contenuti di una raccomandazione di investimento; b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all ultimo prezzo del giorno precedente e/o sensibile variazione del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente; c) la raccomandazione sia stata già diffusa. Consob ha, infine, chiarito che le proprie richieste di pubblicazione delle ricerche pre-ipo non rientrano nell'ambito di applicazione del MAR, ma trovano fondamento normativo in ulteriori e diverse disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). *** Il Dipartimento di Equity Capital Markets di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: GIORGIO VANZANELLI MARZIO CIANI Tel Tel gvanzanelli@legance.it mciani@legance.it STEFANO BANDINI ELISA PIZZICONI Tel Tel sbandini@legance.it epizziconi@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. 5
6 LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, 20123, Londra in Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX e New York, 780 Third Avenue, NY Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero
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