LEADING CASE IN MATERIA DI RAPPORTI BANCARI E D INVESTIMENTO
|
|
- Annunziata Di Mauro
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Maggio 2016 LEADING CASE IN MATERIA DI RAPPORTI BANCARI E D INVESTIMENTO Mentre è in fase di pubblicazione il Decreto Legge, approvato il 29 aprile 2016 dal Consiglio dei Ministri, contenente le nuove misure che aspirano a favorire il recupero dei crediti per conferire maggiore efficienza al sistema con un occhio di riguardo alla comunità finanziaria, la giurisprudenza, anche comunitaria, prosegue nella sua fitta attività interpretativa in materia bancaria e di servizi d investimento. Tra i più recenti interventi meritano di essere segnalate almeno tre decisioni, potenzialmente di rilevante impatto per gli operatori, che verranno approfondite all interno di questa newsletter: 1. Sulle clausole di proroga della giurisdizione contenute nei prospetti di emissioni di titoli obbligazionari interviene la Corte di Giustizia dell Unione Europea 2. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di collateral e abuso del diritto 3. La prova dell avvenuta stipulazione del contratto quadro: due recenti pronunce della Corte di Cassazione SULLE CLAUSOLE DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE CONTENUTE NEI PROSPETTI DI EMISSIONI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI INTERVIENE LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA La Corte di Giustizia dell Unione Europea (CGUE), in una recente pronuncia (sentenza del 20 aprile 2016 nella causa C-366/13), ha tracciato i criteri che i Giudici nazionali dovranno seguire per stabilire se una clausola di proroga di giurisdizione contenuta nel prospetto di emissione di titoli obbligazionari cross border, destinati ad avere circolazione transfrontaliera, sia o meno opponibile agli investitori finali, per il caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta nel mercato secondario per il tramite di un intermediario. E stata la Corte di Cassazione Italiana a porre alcuni quesiti al Giudice Europeo in relazione alla corretta interpretazione da dare all art. 23 (ora sostituito dal Regolamento n. 1215/2015), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte di Giustizia Europea ha anzitutto stabilito che una clausola di competenza, contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari predisposto dalla società emittente, può essere opposta ad un investitore terzo che ha sottoscritto le obbligazioni per il tramite di un intermediario del mercato finanziario, anche in un ordinamento diverso da quello di emissione, allorché sia dimostrato che - la clausola di proroga di giurisdizione è valida tra l emittente e l intermediario, - in base al diritto nazionale applicabile, l investitore terzo è subentrato nei diritti e negli obblighi derivanti dai titoli obbligazionari sottoscritti nel mercato secondario e - il terzo investitore ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto informativo. E poi compito del giudice nazionale stabilire se le predette circostanze siano state provate dalla parte interessata. Oltre a questi criteri applicabili in via generale a tutti gli investitori del mercato secondario, e pertanto anche agli investitori retail, la CGUE ha poi affermato il principio, riservato esclusivamente agli
2 investitori professionali, in base al quale, al ricorrere di specifiche circostanze che dovranno sempre essere verificate dal giudice nazionale, l inserimento di una clausola di deroga della giurisdizione in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari destinati alla circolazione transfrontaliera può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale ai sensi dell art. 23, par. 1 lettera c) Reg. n. 44/2001, con la conseguenza che il consenso dell investitore terzo, al quale la clausola di proroga della giurisdizione è opposta, può validamente presumersi in caso di risposta affermativa. Secondo la CGUE, l inserimento di una clausola di deroga della giurisdizione in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale ove sia accertato che - si tratti di un comportamento generalmente e regolarmente seguito dagli operatori del settore al momento della conclusione del contratto; - i contraenti intrattenevano già rapporti commerciali tra loro o con altri operatori del medesimo mercato o, in alternativa, il comportamento in questione è prassi nota in quanto ormai consolidata. La decisione della CGUE potrebbe avere un impatto sul mercato delle obbligazioni cross border. Da un lato, sottoponendo a stringenti requisiti formali l opponibilità a un investitore retail di una clausola di deroga alla giurisdizione inserita in un prospetto titoli (requisiti a cui andranno ad aggiungersi quelli ulteriori previsti dalla disciplina in materia di offerta di strumenti finanziari al mercato retail e di contratti con i consumatori, entrambi di matrice comunitaria), i principi annunciati lasciano in capo all emittente il rischio di possibili scenari di contenzioso in diverse giurisdizioni, poiché possono profilarsi in concreto le condizioni in cui si riveli difficile sottrarsi alla giurisdizione del giudice naturale. Dall altro lato, per le operazioni di sottoscrizioni di obbligazioni cross border sul mercato secondario da parte di investitori professionali, pur ammettendo la possibilità di presumere il consenso in capo a quest ultimi rispetto alla clausola di proroga della giurisdizione, la decisione rimette comunque la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di uso del commercio internazionale al giudice nazionale, potendo così prospettarsi che la questione di giurisdizione sia soggetta a differenti soluzioni a seconda della sensibilità dei giudici nazionali. UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI COLLATERAL E ABUSO DEL DIRITTO Una recente pronuncia della Corte di Cassazione - la sentenza n del 5 aprile 2016 si è occupata di un caso di ipoteca giudiziale iscritta su beni di valore superiore rispetto a quello del credito garantito, emanando una pronuncia che può considerarsi un significativo precedente per le attività recuperatorie, ivi compreso il mercato dei c.d. crediti non performing (NPLs). E noto che le variabili che incidono negativamente sul valore di acquisto dei crediti bancari nel nostro mercato sono essenzialmente il tempo e i costi necessari per il recupero, anche a causa di ostacoli giudiziari rappresentati da eccezioni di illecita applicazione di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di tassi superiori a quelli soglia in base alla legge antiusura e altre di analogo tenore. Spesso si tratta di crediti assistiti da ipoteca giudiziale iscritta per valori rispetto ai quali il credito vantato dalla Banca rischia di subire falcidie più o meno rilevanti, e ciò all esito di consulenze tecniche miranti a ricalcolare al ribasso l esposizione del debitore. Tra le eccezioni opposte in sede di recupero non è infrequente anche quella della responsabilità dell Istituto di credito per aver iscritto l ipoteca su beni di valore significativamente superiore rispetto al quantum del credito garantito dal collateral, soprattutto nei casi in cui quel credito sia poi stato ritenuto in parte inesistente. Sino alla pronuncia in esame, l orientamento dominante era quello secondo cui il creditore che aveva iscritto ipoteca giudiziaria per una somma in eccesso non poteva essere chiamato, per 2
3 ciò solo, a rispondere di eventuali danni a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell art. 96, comma 2, c.p.c. per non aver agito giudizialmente secondo la normale prudenza. La sentenza in questione si pone in controtendenza con questo orientamento, imponendo al creditore di usare prudenza e cautela nella estensione, in termini di valore, della garanzia che assiste il credito. Il principio sancito dalla Suprema Corte è il seguente: Nell ipotesi in cui risulti accertata l inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all iscrizione dell ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo comma, c.p.c. quando non ha usato la normale diligenza nell iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati dalla legge (artt e 2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno al debitore. L iter argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione è fondato sul principio del giusto processo ex art. 111, primo comma, Cost., applicato dalla giurisprudenza, in questa come in altre situazioni, per escludere che siano meritevoli di tutela situazioni in cui l utilizzo dello strumento processuale eccede i limiti della sua funzionalità al perseguimento del diritto per cui è stato conferito. Il principio è stato poi coordinato in questo caso con disposizioni che danno valore alla proporzione tra credito garantito e collateral, come quelle sulla riduzione giudiziale delle ipoteche quando il valore dei beni su cui insiste la garanzia superi di un terzo i crediti iscritti aumentati degli accessori o quando la somma indicata dal creditore nell iscrizione ecceda di un quinto quella che l autorità giudiziaria dichiara poi dovuta all esito del giudizio intrapreso dal debitore. Questo principio giurisprudenziale, ove trovasse conferma in successive pronunce della Suprema Corte, potrebbe spingere a considerare, nella valutazione dei crediti assistiti da garanzie ipotecarie, l incognita di una eventuale richiesta risarcitoria del debitore, specie ove, in sede di recupero giudiziale del credito, possa essere prospettabile il rischio del riconoscimento di una parziale inesistenza del credito. LA PROVA DELL AVVENUTA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO QUADRO: DUE RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Altre due recenti sentenze della Corte di Cassazione (24 marzo 2016 n e 11 aprile 2016 n. 7068), in relazione ai requisiti di forma dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dell art. 23 Testo Unico della Finanza (c.d. Contratti Quadro), richiamano nuovamente l attenzione sui rischi correlati a possibili contestazioni della clientela retail nei confronti delle Banche o altri intermediari in relazione a rapporti di investimento in strumenti finanziari. La prassi più comune è quella del perfezionamento del rapporto mediante scambio di proposta, rivolta dal cliente alla Banca, e di accettazione della stessa da parte della Banca, con la conseguenza che il cliente entra in possesso dell accettazione in originale sottoscritta dalla Banca e quest ultima della proposta in originale sottoscritta dal cliente. Fermo restando che questa modalità di stipulazione dei contratti rispetta il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità, in un eventuale contenzioso con il cliente possono sorgere difficoltà sul piano della prova, posto che, per la dimostrazione della valida sussistenza del rapporto, la giurisprudenza richiede la produzione di entrambi gli atti negoziali (e dunque sia della proposta, sia dell accettazione). Eccepita dal cliente l inesistenza del Contratto Quadro, la Banca si trova nell esigenza di provare che tale Contratto sia stato validamente perfezionato prima della esecuzione delle operazioni di investimento; ma nella prassi i clienti spesso omettono di produrre in giudizio l originale dell accettazione della Banca che materialmente è nella loro esclusiva disponibilità. Sino ad oggi, di fronte a scenari in cui risultava prodotta in giudizio unicamente la proposta del cliente, l atteggiamento assunto dai Giudici di merito non è stato omogeneo: accanto a pronunce in cui i predetti principi sono stati applicati in modo rigoroso giungendo alla conclusione dell assenza del 3
4 Contratto Quadro con ogni conseguente effetto restitutorio a carico della Banca, vi sono state decisioni che, seguendo un approccio maggiormente equo, sono ricorse al principio giurisprudenziale in base al quale alla mancata sottoscrizione di una scrittura privata può sopperirsi con la produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che se ne intenda avvalere. Un orientamento, questo, sostenuto peraltro anche in sede di legittimità (Cass. 22 marzo 2012 n. 4564). Le due recenti pronunce della Suprema Corte sono state di contrario avviso, giungendo ad affermare che la produzione in giudizio da parte del contraente che non ha sottoscritto il contratto realizza un equivalente della sottoscrizione, ma con effetti necessariamente ex nunc, tanto è che il congegno non opera se l altra parte abbia medio tempore revocato la proposta. Da ciò si fa conseguire che l eventuale produzione in giudizio, da parte della Banca, del Contratto Quadro sottoscritto dal solo cliente determini il perfezionamento dello stesso con effetti solo dalla data di produzione in giudizio e, pertanto, non possa giustificare la validità delle operazioni di investimento che, eseguite in tempi necessariamente antecedenti, rimangono comunque prive, secondo la Corte, del necessario sostegno contrattuale. Questo orientamento potrebbe avere un impatto significativo sia nella valutazione dei rischi in relazione all esito di contenziosi in cui sia in discussione l esistenza del Contrato Quadro, sia nel suggerire l adozione di cautele operative correttive rispetto alla prassi pregressa nella formazione del Contratto stesso, esigenza fatta propria dalla stessa Corte di Cassazione che ha indicato espressamente l opportunità di redigere il contratto quadro in doppio originale sottoscritto da entrambi i contraenti. Il discorso potrebbe essere esteso alla formazione dei contratti bancari per i quali, in base alla normativa di settore, la forma scritta sia requisito per l esistenza del rapporto negoziale. I principi posti alla base delle decisioni emesse dalla Corte di Cassazione sono, infatti, di portata generale e potrebbero essere applicati dai Giudici di merito anche in relazione ad altre tipologie di negozi per i quali la forma scritta sia prevista a pena di validità dell atto. ***** Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni PAOLO POTOTSCHNIG FEDERICA DE SIMONE Tel Tel ppototschnig@legance.it fdesimone@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. 4
5 LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, e Londra Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero
PRIVACY E RECUPERO CREDITI: IL NUOVO VADEMECUM DEL GARANTE
Luglio 2016 PRIVACY E RECUPERO CREDITI: IL NUOVO VADEMECUM DEL GARANTE Introduzione Il 18 aprile u.s. il Garante per la protezione dei dati personali ( Garante ) è tornato nuovamente sul rapporto tra trattamento
DettagliIL DECRETO VIA E LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELL AMBIENTE
Agosto 2017 IL DECRETO VIA E LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELL AMBIENTE 1. INTRODUZIONE La disciplina della valutazione di impatto ambientale ( VIA ), contenuta nella Parte Seconda del d.lgs.
DettagliLuglio Il Nuovo Regolamento Prospetto entrerà in vigore il 20 luglio 2017 e diverrà applicabile secondo le seguente tempistica:
Luglio 2017 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA EUROPEA IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L OFFERTA PUBBLICA O L AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
DettagliTRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO MADIA
Luglio 2016 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO MADIA 1. INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante Revisione e semplificazione
DettagliNUOVE REGOLE PER I GIUDIZI DINNANZI ALLA CORTE DEI CONTI: EMANATO IL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Ottobre 2016 NUOVE REGOLE PER I GIUDIZI DINNANZI ALLA CORTE DEI CONTI: EMANATO IL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE 1. INTRODUZIONE Il 10 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva
DettagliIL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI
giugno 2013 IL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI Il 22 maggio 2013 il Comune di Milano ha pubblicato la deliberazione di Giunta n. 890 del 10 maggio 2013, con la quale è stato istituito il Registro dei
DettagliProcedura semplificata per le operazioni di bonifica. Dicembre 2014
Dicembre 2014 NOVITA NORMATIVE E (AUSPICATE) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE DEI SITI INQUINATI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DAL D.L. N. 91/2014 AL D.L. N. 165/2014) La disciplina delle
DettagliIL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CON IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIANO LE REGOLE PER I LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI
Febbraio 2015 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CON IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIANO LE REGOLE PER I LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI Il decreto legislativo approvato in via definitiva
DettagliPROFILI GIURIDICI DEL PROJECT FINANCING NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Luca Geninatti Satè/ Marco Cottone Legance Avvocati Associati
PROFILI GIURIDICI DEL PROJECT FINANCING NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Luca Geninatti Satè/ Marco Cottone Legance Avvocati Associati Coordinato da: Organizzato da: Il Partenariato Pubblico-Privato ( PPP
DettagliNUOVE REGOLE SUL SISTRI: LE PRINCIPALI NOVITA DEL D.M. N. 78/2016
Luglio 2016 NUOVE REGOLE SUL SISTRI: LE PRINCIPALI NOVITA DEL D.M. N. 78/2016 1. INTRODUZIONE Il Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 n. 78 (il Decreto ), pubblicato in G.U. del 24 maggio 2016, n. 120 e
DettagliIL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI
Giugno 2015 IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI Il 25 marzo 2015, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.Lgs.
DettagliRISOLUZIONE N. 266/E
RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento
DettagliPrivacy Policy Web
Privacy Policy Web www.aldulcamara.it In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L informativa è
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 Luglio 2016 OGGETTO: Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana Con la
DettagliCorte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara
! Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n. 24675 Pres. Rordof est. De Chiara USURA SOPRAVVENUTA LEGGE 108/1996 NULLITÁ CLAUSOLA DETERMINAZIONE TASSO INTERESSI Allorché
DettagliTRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TRATTAZIONE DEI RECLAMI PRESSO Edizione 8 10/01/2017 Trattazione dei reclami (Edizione 10/01/2017) S.O.S.I. APS Pagina 1 di 5 PREMESSA Il presente documento, finalizzato ad informare la clientela sulle
DettagliInterdizione a rilasciare cauzioni a compagnie dell area UE: compatibilità comunitaria. Prof. Avv. Alessandro Botto Legance Avvocati Associati
Interdizione a rilasciare cauzioni a compagnie dell area UE: compatibilità comunitaria Prof. Avv. Alessandro Botto Legance Avvocati Associati IGI 25 novembre 2015 La fattispecie C.d.S., VI, ord. 28 ottobre
DettagliRESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI QUESTIONARIO
RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI QUESTIONARIO Si prega di rispondere pienamente a tutte le domande. Alle domande che non riguardano la vostra attività, si prega di rispondere
DettagliObbligo di indicare in cartella il metodo del calcolo degli interessi. Responsabilità solidale per debiti tributari nella scissione parziale
TORNAS U NEWSLETTER N. 56/2016 del 23 dicembre 2016 AREA TAX PROVVEDIMENTI APPROVATI Modifica al saggio di interesse legale GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Legittimità del pro-rata Iva GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA
DettagliTipologia di dati trattati e finalità del trattamento
PRIVACY POLICY PER I VISITATORI DEL SITO (Ai sensi del D.Lgs.196/03) La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento dei dati
DettagliPRIVACY: COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
Maggio 2016 PRIVACY: COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO Introduzione Il Parlamento Europeo 1, in data 14 Aprile u.s., ha approvato definitivamente, dopo un iter legislativo durato oltre quattro
DettagliSpett.le Consiglio direttivo. Il/La sottoscritto/a nato/a a il Residente in Via/Corso/Piazza n Comune CAP Provincia Tel Cell
Domanda di ammissione a socio Spett.le Consiglio direttivo ASSOCIAZIONE ACCORCIAMO LE DISTANZE Il/La sottoscritto/a nato/a a il Residente in Via/Corso/Piazza n Comune CAP Provincia Tel Cell e-mail Chiede
DettagliCODICE DI INTERNAL DEALING
CODICEDIINTERNALDEALING CODICE DI INTERNAL DEALING Premessa Il presente Codice di comportamento Internal Dealing (il Codice ), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, è adottato ai sensi
DettagliManifestazione d interesse. per partecipare a percorsi integrati di politica attiva. presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio
Manifestazione d interesse per partecipare a percorsi integrati di politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio Protocollo d intesa Promozione di Politica attiva presso gli Uffici Giudiziari
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliSapienza Università di Roma
Sapienza Università di Roma Scambio d informazioni e cooperazione accertamento e riscossione Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Prof.ssa Rossella Miceli PARTE 1 La cooperazione
DettagliServizi di investimento: prodotti; regole di comportamento degli intermediari; tecniche di risoluzione delle controversie
Servizi di investimento: prodotti; regole di comportamento degli intermediari; tecniche di risoluzione delle controversie Camera degli Avvocati di Portogruaro Portogruaro, 20 maggio 2011 I rimedi alla
DettagliRichiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel Amministrazioni Pubbliche e organi costituzionali
Pag. 1 Alla Direzione Regionale oppure all'ufficio di A Dati generali Sedi secondarie N. Tipo soggetto G80 B Dati identificativi dell'organo o Amministrazione richiedente Denominazione Partita IVA Domicilio
DettagliRISOLUZIONE N. 77/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 77/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Applicazione benefici previsti per la piccola proprietà contadina
DettagliL ESENZIONE PER I MUTUI EROGATI CON PROVVISTA DELLA CDP ATTIENE AL COMPLESSIVO RAPPORTO DI FINANZIAMENTO
L ESENZIONE PER I MUTUI EROGATI CON PROVVISTA DELLA CDP ATTIENE AL COMPLESSIVO RAPPORTO DI FINANZIAMENTO Con la risoluzione n. 61/E del 2016 l Agenzia delle Entrate precisa che l esenzione dall imposta
DettagliIscrizione di ipoteca e abuso del diritto della garanzia patrimoniale
Iscrizione di ipoteca e abuso del diritto della garanzia patrimoniale Quesito n. 64 La Banca Popolare Gamma ottiene un decreto ingiuntivo in danno di Sempronio, titolare dell Azienda Alfa, per l importo
DettagliInformativa e consenso al trattamento dei dati personali
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali Pag. 1 di 5 CODICE DOCUMENTO : MIX-107 VERSIONE : 1.0 REPARTO : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STATO : DEFINITIVO DATA DEL DOCUMENTO : 15/07/06 NUMERO
DettagliConsultazione preliminare di mercato - Acquisizione dei servizi di supporto su prodotti Microsoft (C011/17). AVVISO
DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI SERVIZIO APPALTI (897) DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004) Rifer. a nota n. Del Classificazione XVI 7 9 Oggetto Consultazione preliminare di mercato - Acquisizione dei servizi
DettagliLe controversie finanziarie sino ad euro Il nuovo Arbitro presso la Consob
Le controversie finanziarie sino ad euro 500.000. Il nuovo Arbitro presso la Consob Gennaio 19, 2017 Maurizio Tidona Avvocato Corrispondenza: m.tidona@tidona.com Indice: 1. Il nuovo arbitro per le controversie
DettagliEVENTI CON PIANO B LINEE GUIDA. revisione 1.0
EVENTI CON PIANO B LINEE GUIDA revisione 1.0 PREMESSA Lo scopo del presente documento è quello di definire alcune linee guida e la modalità per organizzare un qualsiasi evento in coordinamento con il direttivo
DettagliInformativa privacy concorso a premi Ti aspettiamo in Sardegna 2017
Informativa privacy concorso a premi Ti aspettiamo in Sardegna 2017 Informativa ai sensi dell art 13 del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i dati necessari per partecipare al concorso potranno essere trattati
DettagliINDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
DettagliRISOLUZIONE N. 27/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 27/E Roma, 26 marzo 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell imposta di registro, approvata
DettagliInformativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003
sistema qualità certificato UNI ISO 9001:2000 ATT.N 753 DIGITO S.r.l. Via Pisa,4 10152 Torino Tel. 011.2405.200 r.a. Fax 011.2405.201 Cap. Soc. 40.800,00 i.v. Reg.Imp. TO 1188/1999 Partita i.v.a. 07643600013
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato dall Amministratore Unico in data 15/3/2017 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione 1. E istituito
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI
REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI ESEGUIBILI PER L ESPLETAMENTO DI ATTIVITA CON RILEVANTI FINALITA DI INTERESSE
DettagliOFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA )
Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA ) Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo
DettagliRistrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica
Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Per la Cassazione, anche i professionisti e imprese
DettagliAVVISO DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA SERVIZIO BANCONOTE (855) DIVISIONE APPROVVIGIONAMENTI (037) Rifer. a nota n. Classificazione XVI 6 4
DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA SERVIZIO BANCONOTE (855) DIVISIONE APPROVVIGIONAMENTI (037) Rifer. a nota n. del Classificazione XVI 6 4 AVVISO Oggetto Consultazione preliminare di mercato - Acquisto
DettagliIMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INSERIMENTO IN ORGANICO - RICHIESTA TESSERINI
Dipartimento VI Governo del Territorio della Mobilità e Sicurezza stradale Servizio 6 Vigilanza sulla attività di motorizzazione civile e autotrasporto Viale di Villa Pamphili 84/100 00152 Roma Fax. 06.6766.5271
DettagliDECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016
DECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016 Oggetto: L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15. Aiuto all avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi
DettagliREGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO anno 2014/ numero 03 (Testo consolidato al 01/01/2015 Aggiornamento I) 1 Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) Banca
DettagliRiconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero
Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero Autore: Santini Matteo In: Diritto civile e commerciale La legge 31 maggio 1995, n. 218 disciplina oggi
DettagliCOM ART. 18 L. 298/74
Dipartimento VI Governo del Territorio della Mobilità e Sicurezza stradale Servizio 6 Vigilanza sulla attività di motorizzazione civile e autotrasporto Viale di Villa Pamphili 84/100 00152 Roma Fax. 06.6766.5271
DettagliProt. N 3CXXX Bologna, XX Maggio 2017
Spett.le Prot. N 3CXXX Bologna, XX Maggio 2017 Oggetto: Offerta consulenza sul nuovo GDPR (Reg. UE n. 679/2016) Cordiali saluti 3CiME Technology Srl Fabio Gheri Definizioni In tutti i riferimenti che seguono
DettagliProposta di Cessione del Contratto Mobile
di nascita / / Documento d Identità di rilascio / / Numero Naz. Luogo e del Titolare della carta Il Cedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente
DettagliIL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Il ricorso e il regime sanzionatorio
SEMINARIO IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Il ricorso e il regime sanzionatorio Ancona, 10 e 11 maggio 2012 Sede: SIDA GROUP S.R.L., Via 1 Maggio n.156, Ancona SIDA GROUP S.R.L. Sede Operativa: Via 1 Maggio n.156,
DettagliDomanda iscrizione Registro Speciale Elenco dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio per trasferimento
DOMANDA IN BOLLO Domanda iscrizione Registro Speciale Elenco dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio per trasferimento AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI nato/a il residente in
Dettaglilì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)
SCHEDA DI PRENOTAZIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA IMI 2007/2011 CEDOLA REALE PIÙ 1 A EMISSIONE" Codice ISIN: IT0004190127 sottoscritto/a
DettagliDOMANDA DI AMMISSIONE ALLA INIZIATIVA WELFARE PROMOSSA DA VENETO BANCA S.P.A. FAC-SIMILE. Cognome... Nome.. Nato a..., Prov. (...), il...
Spett.le Veneto Banca S.p.A. Piazza G.B. Dall Armi, 1 31044 Montebelluna (TV) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA INIZIATIVA WELFARE PROMOSSA DA VENETO BANCA S.P.A. Il/la sottoscritto/a (di seguito l Investitore
DettagliALBO PROVINCIALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI DI ROMA. Prot.
Provincia di Roma Servizio 2 Vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e autotrasporto - Dipartimento VI Governo del territorio e della mobilità Viale Villa Pamphili 84 00152 ROMA - Fax: 06.6766.5271
DettagliConsigliare la Fondazione in materia di Risorse Umane;
AVVISO N 1 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE (Consulente del lavoro) Visto l art. 7 comma 6 del decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, relativo al conferimento di
DettagliPROGRAMMA. Due quesiti a scelta tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) tra le seguenti materie:
PROGRAMMA Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche da destinare alla Filiale di Trento (lett. A dell art. 1 del bando) PROVA SCRITTA svolgimento di quattro quesiti a
DettagliSCHEDA DONATORE INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE DONAZIONI
SCHEDA DONATORE INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE DONAZIONI Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito, il Codice Privacy ), Veneranda Fabbrica
DettagliModelli 770/ Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso
Verona, 28 Luglio 2017 CIRCOLARE TEMATICA Modelli 770/2017 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire
DettagliLe parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
DettagliPRIVACY POLICY MAW Men at Work S.p.A. Agenzia per il Lavoro S.p.A
PRIVACY POLICY INFORMATIVA PRIVACY AZIENDE Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come successivamente modificato e integrato ( Codice Privacy ) e della normativa (anche di rango internazionale o europeo) destinata
DettagliLa compliance con la MiFID
La compliance con la MiFID Andrea Perrone Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, 5 maggio 2010 CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore Una nota di metodo Le regole di comportamento introdotte
DettagliSCUOLA NAUTICA INSERIMENTO IN ORGANICO - RICHIESTA TESSERINI PROT. N.. DEL..
Dipartimento VI Governo del Territorio della Mobilità e Sicurezza stradale Servizio 4 Mobilità Privata e Autotrasporto Merci Viale di Villa Pamphili 84/100 00152 Roma Fax. 06.6766.5271 www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo
RISOLUZIONE N. 436/E Roma, 12 novembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA SPORTELLO PER IL CITTADINO regolamento (ai sensi dell art. 30 della L. n. 247/2012) Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 14 novembre 2016 *** Art. 1 - Oggetto
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOTAZIONI INTRODUTTIVE
CAPITOLO PRIMO NOTAZIONI INTRODUTTIVE 1. I temi trattati................................... 1 2. La complessità del sistema normativo..................... 2 3. Cenni a strumenti finanziari, valori mobiliari,
DettagliINDICE. Prefazione alla sesta edizione... Pag. 1 PARTE GENERALE
Prefazione alla sesta edizione... Pag. 1 PARTE GENERALE CAPITOLO PRIMO IL DIRITTO PRIVATO DELL UNIONE EUROPEA E L ATTIVITÀ DI ARMONIZZAZIONE, UNIFORMAZIONE, UNIFICAZIONE 1. Premessa... Pag. 5 2. Le peculiarità...»
DettagliDOMANDA DI ADESIONE ALLA CONFCOOPERATIVE. La Cooperativa/Consorzio/Società Sede Legale... C.F...
DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONFCOOPERATIVE Data Spett.le CONFCOOPERATIVE VITERBO Strada Poggino 76 01100 VITERBO Spett.le Confederazione Cooperative Italiane Borgo S. Spirito, 78 00193 ROMA Oggetto: Domanda
DettagliOPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (Edizione Novembre 2016) 1 INDICE Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo
DettagliCondominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale.
Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Diritti e doveri, Diritto civile e commerciale Sul Condominio
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA
DettagliCITTA di GARLASCO Provincia di Pavia. AREA FINANZIARIA Servizio Gestione Risorse Umane
CITTA di GARLASCO Provincia di Pavia AREA FINANZIARIA Servizio Gestione Risorse Umane REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della
DettagliMODULO DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA
MODULO DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA Anno Scolastico 2017/2018 Io sottoscritto/a (cognome e nome di un genitore) genitore di (cognome e nome del bambino) nato a: il e residente a in via n e-mail del genitore
DettagliLA CRISI D IMPRESA. IL SALVATAGGIO DELLE IMPRESE IN CRISI E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Revisione e strategie di comportamento
SEMINARIO LA CRISI D IMPRESA. IL SALVATAGGIO DELLE IMPRESE IN CRISI E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Revisione e strategie di comportamento Verona, 22 marzo 2013 Hotel San Marco Via Longhena
DettagliMetodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice
1 Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice L Arbitro Bancario Finanziario Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA 2 L Arbitro Bancario Finanziario L ABF è un sistema
DettagliDOMANDA DI INSERIMENTO IN ORGANICO DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA E RILASCIATO TESSERINI DI IDENTIFICAZIONE PROT. N.. DEL..
Dipartimento VI Governo del Territorio della Mobilità e Sicurezza stradale Servizio 4 Mobilità Privata e Autotrasporto Merci Viale di Villa Pamphili 84/100 00152 Roma Fax. 06.6766.5271 www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
DettagliModulo A Studenti universitari. Il sottoscritto... nato a.. il.. residente a... in via... n..., recapito telefonico..., indirizzo ...
Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di borse di studio per l anno accademico 2015/2016 Modulo A Studenti universitari residente a... in via..... n..., recapito telefonico..., indirizzo
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE AI SENSI D. LGS. 28/2010
DOMANDA DI MEDIAZIONE AI SENSI D. LGS. 28/2010 (Tit. 8.7.1.) Al Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Prato Iscritto al n. 38 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione Via
DettagliALLEGATO B (art. 12 del regolamento)
ALLEGATO B (art. 12 del regolamento) Alla Comunità della Val di Non Via C. A. Pilati 17-38023 - CLES RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI FINI DELL EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER (specificare
DettagliRisoluzione n. 10/E QUESITO
Risoluzione n. 10/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d interpello Curatela del Fallimento Immobiliare X S.r.L. Procedura esecutiva immobiliare in materia
DettagliDENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)
ALL AGENZIA PRINCIPALE DI DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO) RISERVATO AGENZIA RAMO N. DANNO ESERCIZIO CODICE AGENZIA DENUNCIA PERVENUTA IN AGENZIA IL 05
DettagliProvincia di Chieti. Articolo 1
Provincia di Chieti CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONFIDI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, PICCOLA INDUSTRIA, COMMERCIALI, TURISTICHE, DEI SERVIZI ED AGRICOLE Articolo 1 Il presente
DettagliMODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY Posta Easy Basic senza fattura
Modulo di adesione Posta Basic Easy Pagina1di5 MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY Posta Easy Basic senza fattura DATI ANAGRAFICI (A CURA DEL CLIENTE) Rappresentante legale Impresa NOME...
DettagliIl recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia
Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia Autore: Pistone Alessio In: Diritto civile e commerciale La disciplina civilistica del rapporto di agenzia non contiene
DettagliIl nuovo articolo 18 legge 300/70: problematiche sostanziali e problematiche processuali
Evento formativo Il nuovo articolo 18 legge 300/70: problematiche sostanziali e problematiche processuali ORARIO 15.00 18.00 Vicenza, 04 ottobre 2013 Sesto San Giovanni (MI), 10 ottobre 2013 Brescia, 18
DettagliAVVISO N 2. (Commercialista / Esperto Contabile ) Visto le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n.2/2008; SI RENDE NOTO
AVVISO N 2 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE (Commercialista / Esperto Contabile ) Visto l art. 7 comma 6 del decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, relativo al conferimento
DettagliLINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA AI SENSI DELL ART DEL CODICE CIVILE
LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA AI SENSI DELL ART. 2233 DEL CODICE CIVILE a cura del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Della Provincia di Cuneo
DettagliCOMUNICAZIONE PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE TECNICO LINEA REVISIONI (D.M. 30/04/2003 art. 240 comma 2 DPR 495/1992) PROT. N.. DEL..
Dipartimento VI Governo del Territorio della Mobilità e Sicurezza stradale Servizio 4 Mobilità Privata e Autotrasporto Merci Viale di Villa Pamphili 84/100 00152 Roma Fax. 06.6766.5271 www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
DettagliEssi si dividono in presupposti di esistenza del processo, come è per il riconoscimento del potere giurisdizionale generico del Giudice, e
Relazione sul tema Gli atti introduttivi e di risposta del processo civile trattato nella conferenza del 24 maggio 2001 organizzata dall A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati. La possibilità
Dettaglilì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)
SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI INFLAZIONE EUROPEA 30 APRILE 2013 (CODICE ISIN: IT0004481930 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE
Dettagli... (cognome e nome o denominazione sociale) nato/a a..(...) in data. residenza/sede legale in (città)..(..) DICHIARA
MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 6.992 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. DI NUOVA EMISSIONE DENOMINATE INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA CONVERTIBILE 4% 2016-2021
DettagliINDICE. Art (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE
INDICE Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE 1. La trasformazione nella riforma delle società di capitali... 3 2. La fattispecie... 11 SEZIONE II: L EVOLUZIONE LEGISLATIVA:
DettagliIl pubblico ministero
Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali Giudice ed ausiliari (cancelliere; ufficiale giudiziario; custode e consulente tecnico; Pubblico Ministero; Parti del processo e difensori. 1 Generalmente, il processo
DettagliNEWSLETTER N. 7/2017 del 14 febbraio 2017 AREA TAX CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA GIURISPRUDENZA DI MERITO
TORNAS U NEWSLETTER N. 7/2017 del 14 febbraio 2017 AREA TAX CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI Chiarimenti sul credito d imposta per attività di R&S GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Inerenza come presupposto
DettagliSUPPLEMENTO PROSPETTO DI BASE
VENETO BANCA Società cooperativa per azioni Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall Armi, 1, Cod. ABI 5035.1 C.C.I.A.A.:TV N. 88163 C.F./P.IVA/ Registro Imprese Treviso N. 00208740266 Patrimonio
DettagliLA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
CASO GIURIDICO 1 LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE di Adriano TRENTACARLINI MATERIE GIURIDICHE (classe 3 a IGEA, IPC Economico gestionale, Istituto tecnico per il turismo) Il caso affronta
DettagliCIRCOLARE TEMATICA LEGGE DI STABILITA Novità in materia di IRAP
Avv. GIORGIO ASCHIERI* Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI* Dott. Comm. MARCO GHELLI* Dott. Comm. ALBERTO MION* Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI* Avv. ANTONIO RIGHINI* Dott. MONICA SECCO* Avv. ORNELLA BERTOLAZZI Avv.
DettagliRISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
DettagliAllegato E Segnalazioni Appendice E. 1
APPENDICE E. 1 - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO ALLE SEGNALAZIONI Gentile Signore/a, Le comunichiamo che il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice
Dettagli