IL DECRETO VIA E LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELL AMBIENTE

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1 Agosto 2017 IL DECRETO VIA E LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELL AMBIENTE 1. INTRODUZIONE La disciplina della valutazione di impatto ambientale ( VIA ), contenuta nella Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 (il Codice dell Ambiente ), è stata significativamente modificata dal d.lgs. n. 104/ 2017, pubblicato in G.U. 6 luglio 2017 n. 156 (il Decreto VIA ) 1 e in vigore dal 21 luglio Tale modifica recepisce la Direttiva 2004/52/UE, volta a rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineandola ai principi della smart regulation e migliorando la coerenza e sinergia tra le diverse normative e politiche degli Stati membri dell Unione. La riforma in esame si prefigge di: (i) semplificare, armonizzare e razionalizzare le procedure di VIA anche per implementare il coordinamento e l integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni di carattere ambientale; (ii) rafforzare la qualità del procedimento; (iii) razionalizzare il sistema sanzionatorio. 2. CARATTERI PRINCIPALI DELLA RIFORMA 1) Nuove definizioni Il Decreto VIA introduce una nuova e più articolata definizione di valutazione di impatto ambientale, specificando meglio le diverse fasi del relativo procedimento. Sono, inoltre, enucleati per punti i fattori da tenere in considerazione ai fini dell impatto ambientale, includendovi, tra gli altri, la popolazione, la salute umana e la biodiversità. Al fine di dare seguito all inserimento tra i fattori oggetto di VIA anche della salute umana e della tutela della biodiversità, sono stati definiti i procedimenti di valutazione di impatto sanitario - finalizzato a stimare gli effetti di un progetto sulla salute umana - e di valutazione di incidenza di piani o progetti che, sia singolarmente sia congiuntamente, possono incidere in modo significativo su un sito/area geografica protetta (i.e. sito Natura 2000). Il Decreto VIA incide anche sulla definizione di progetto, precisando che gli elaborati progettuali devono essere predisposti dal proponente con un livello informativo e di dettaglio almeno pari a quello del progetto di fattibilità disciplinato dal d.lgs n. 50/2016 (il Codice dei Contratti Pubblici ) ovvero, in ogni caso, con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. 1 Per la completa attuazione del Decreto VIA si dovrà attendere l adozione da parte del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di una serie di decreti attuativi.

2 2) Il nuovo istituto cd. di pre-screening Viene introdotto l istituto del cd. pre-screening 2, attraverso il quale il proponente, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti assoggettati a VIA, può chiedere all autorità competente una valutazione preliminare volta ad individuare l eventuale procedura da seguire per la modifica, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo. Il pre-screening è richiesto nel caso in cui il proponente ritenga che le modifiche da apportare al progetto non producano impatti ambientali significativi. L autorità competente ha 30 giorni dall istanza per comunicare gli esiti della valutazione. In tal modo, si consente al proponente di individuare sin dall inizio e in modo chiaro se la modifica al progetto debba essere sottoposto a verifica preliminare di assoggettabilità a VIA (i.e. screening) direttamente alla procedura di VIA oppure a nessuna procedura, così da superare eventuali situazioni di incertezza. 3) Ipotesi di esclusione In casi specifici, è possibile ammettere l esclusione dalle procedure di screening e di VIA di progetti che vi sarebbero sottoposti, previo parere dei Ministeri interessati 3. 4) Modifiche alla procedura di screening La riforma semplifica la fase di screening: il proponente ha ora facoltà di trasmettere all autorità competente soltanto lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, non essendo più richiesto il progetto preliminare. 5) La natura perentoria dei termini procedimentali e la responsabilità dirigenziale La riforma ha ridotto i termini delle procedura di valutazione ambientale previste dal Codice dell Ambiente (screening VIA procedimento unico) e, soprattutto, ha precisato la natura perentoria degli stessi. La natura perentoria dei termini procedimentali implica che, in caso di mancata o tardiva adozione del provvedimento, possa sorgere una responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile in capo al soggetto preposto alla conclusione del procedimento (cfr. art. 2, co. 9 9-quater L. n. 241/1990), nonché l obbligo di risarcire il danno ingiusto subito dal proponente, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 2-bis, co. 1 L. n. 241/1990). 6) Il nuovo procedimento di VIA Nell ambito del procedimento di VIA, il Decreto VIA ha: (i) (ii) semplificato le modalità di trasmissione del progetto, ora possibile solo in via telematica, non essendo invece più richiesto il deposito cartaceo; ammesso la pubblicazione del provvedimento di VIA 4 soltanto sul sito web dell autorità competente e non più anche sulla Gazzetta Ufficiale, per i progetti di competenza statale, ovvero sul Bollettino Ufficiale della Regione, per i progetti di competenza regionale; 2 Cosi definito nel parere sullo schema di decreto legislativo del Senato della Repubblica n. 401, trasmesso alla presidenza del senato il 16 marzo Le esclusioni possono essere disposte, a seconda dei casi, dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4 Il Decreto VIA prevede che, laddove il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare non adotti il provvedimento di VIA nei termini previsti per legge ovvero decorra inutilmente il termine per l espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l adozione del provvedimento può essere rimessa alla 2

3 (iii) previsto che il provvedimento di VIA sia sempre integrato nell autorizzazione e in qualsiasi altro titolo abilitativo necessario per la realizzazione del progetto, nonché nell autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 7) Il provvedimento unico in materia ambientale (PUA) Una delle innovazioni più significative del Decreto VIA si rinviene nell introduzione di provvedimento unico provvedimento (c.d. provvedimento unico in materia ambientale/pua), di competenza statale e regionale, sostitutivo di tutti i titoli abilitativi o autorizzativi (ivi inclusa la VIA) necessari per la realizzazione del progetto. Il Decreto VIA indica nei casi di progetti di competenza statale espressamente i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto inclusi nel provvedimento unico e in particolare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; autorizzazione riguardante la disciplina dell immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte; autorizzazione paesaggistica di cui all art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; autorizzazione culturale di cui all art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico; nulla osta di fattibilità; autorizzazione antisismica. Nel provvedimento unico regionale devono comunque essere indicate le autorizzazioni richieste, che tuttavia non sono preventivamente individuate dal Decreto VIA e devono essere incluse a cura del proponente e valutate dall autorità competente a seconda dei casi. 8) La disciplina sanzionatoria Il Decreto VIA ha introdotto nel sistema sanzionatorio il procedimento di diffida, sospensione e revoca dei decreti di VIA e screening nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni di questi ultimi. Si tratta di un procedimento già previsto per altre autorizzazioni ambientali (AIA, scarichi, rifiuti). Solo in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l autorità competente potrà revocare il provvedimento di VIA o di screening. Sono state inoltre aggiunte due specifiche sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare: (i) qualora il progetto sia realizzato senza VIA o screening, l autorità competente potrà irrogare una sanzione da Euro ,00 ad Euro ,00; (ii) laddove il destinatario del provvedimento non osservi quanto previsto nello stesso, l autorità competente potrà irrogare pecuniaria da Euro ,00 ad Euro ,00. 9) La c.d. VIA postuma Un importante novità si rinviene nella possibilità di effettuare la c.d. VIA postuma, così superando le obiezioni che erano state sollevate circa la sua ammissibilità, ammettendo espressamente che, in caso di progetti realizzati senza il previo ottenimento dei provvedimenti di VIA, screening o PUA se richiesti, ovvero in caso di annullamento giurisdizionale o in autotutela dei suddetti provvedimenti, l autorità deliberazione del Consiglio dei ministri su istanza dello stesso proponente che assume pertanto un ruolo propulsivo all interno del procedimento o dei Ministri interessati. 3

4 competente possa assegnare all interessato un termine per avviare un nuovo procedimento di screening/via o un nuovo procedimento unico finalizzato all ottenimento del PUA. L avvio di tale procedura postuma non determina la sospensione dei lavori, essendo consentita la prosecuzione delle attività. Solo in caso di esito negativo dei nuovi procedimenti reiterati, l autorità competente potrà disporre la demolizione e la messa in pristino a spese del privato. 10) Regime transitorio Il Decreto VIA si applica a tutti i procedimenti avviati a decorrere dal 16 maggio 2017, mentre i procedimenti iniziati prima di tale data continuano ad essere sottoposti alla disciplina previgente. ***** Il Dipartimento di Diritto Amministrativo di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: LUCA GENINATTI SATÈ Senior Counsel Diritto Amministrativo Tel lgeninatti@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. 4

5 LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, e Londra Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero

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