IL DECRETO RINNOVABILI: PRIME CONSIDERAZIONI
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- Enrichetta Bartolini
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1 Luglio 2016 IL DECRETO RINNOVABILI: PRIME CONSIDERAZIONI Il 23 giugno 2016 è stato approvato 1 il Decreto Ministeriale n. 23/2016, poi pubblicato, senza modifiche, in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2016, ed entrato in vigore lo scorso 30 giugno (il Decreto Rinnovabili ). Il Decreto Rinnovabili si colloca in un momento storico in cui gli obiettivi fissati a livello comunitario (c.d. vision 2020) in relazione all utilizzo delle risorse da fonti rinnovabili sono stati già soddisfatti e superati. Basti pensare che nel corso del 2015 è stato superato sia l obiettivo del 17% di quota dei consumi finali lordi coperta da rinnovabili che ha raggiunto quota 17,3% sia l obiettivo del 26,4% della quota dei consumi finali lorda coperta da rinnovabili elettriche, che ha raggiunto quota 33% 2. Secondo quanto riferito dalla Presidenza del Consiglio, l allocazione degli ulteriori fondi disponibili per il settore rinnovabili seguirà un principio di razionalizzazione, attribuendo maggiori risorse secondo il rapporto incentivo/potenza alle tecnologie più innovative e valorizzando, sempre attraverso l attribuzione di maggiori risorse, gli impianti che sfruttano l integrazione tra agricoltura ed energia (i.e. biomasse). Le tecnologie incentivate ed i contingenti Il Decreto Rinnovabili ha messo a disposizione, per l anno 2016, oltre 400 mln di euro per una potenza incentivabile superiore a MW. Come evidenziato nella tabella che segue, si noti che il settore eolico e quello idroelettrico beneficeranno di un contingente di potenza incentivabile maggiore rispetto a quello messo a disposizione con gli ultimi accessi ai meccanismi di incentivazione aste e registri nel Dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di concerto con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MPAAF). 2 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello Sviluppo Economico.
2 La tabella che segue rappresenta, per tutte le tipologie di fonti incentivate, le ragioni sottese all allocazione delle risorse 3. off- Eolico shore on- Eolico shore Mln euro MW Logica di allocazione Si tratta di un settore a basso costo incentivo, che ha dimostrato di poter sviluppare un ampia concorrenza sulle procedure di accesso La previsione consente di recuperare investimenti già avviati nel settore e sperimentare il regime di aiuto su una tecnologia non diffusa in Italia. Idroelettrico Come per l eolico, si tratta di una tecnologia a costo d incentivazione relativamente basso, con un buon potenziale di crescita soprattutto di piccoli impianti e buone ricadute sulla filiera nazionale. Geotermico Oltre alla geotermia tradizionale, il decreto indirizza il sostegno in modo prioritario verso tecnologie innovative a basso impatto ambientale. Biomasse La valorizzazione energetica di scarti e residui rappresenta un importante modalità d integrazione tra agricoltura ed energia e di promozione dell economia circolare con positive ricadute sull economia territoriale. Rifiuti Si offre uno strumento per la chiusura del ciclo rifiuti, nel rispetto della gerarchia europea di priorità di trattamento. Solare termodinamico Sostegno a tecnologie innovative, su cui il nostro Paese ha sviluppato importanti brevetti, con forti potenziali di sviluppo su mercati esteri. Rifacimenti L obiettivo è il mantenimento in efficienza della potenza (in particolare eolica e idrica) esistente, a costi contenuti e con un miglioramento dell efficienza impiantistica e senza ulteriori impatti ambientali. Totale La possibilità di richiedere l accesso agli incentivi cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima delle seguenti date: 1 dicembre 2016 (o 1 dicembre 2017 per gli impianti ad accesso diretto, i.e. senza necessità di partecipazione alle procedure di asta o registri); data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di Euro l anno. È utile rilevare che il D.M. 6 luglio 2012 non è stato completamente abrogato e sostituito. Tale decreto continua infatti ad applicarsi: agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso D.M. 6 luglio 2012; agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio nei 30 giorni precedenti l entrata in vigore del Decreto Rinnovabili (i.e. tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016), 3 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello Sviluppo Economico. 2
3 Continuano poi ad applicarsi le tariffe incentivanti e gli eventuali premi fissati dal D.M. 6 luglio 2012, ferma restando l applicazione delle modalità e delle condizioni di accesso agli incentivi stabilite dal Decreto Rinnovabili: agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi del Decreto Rinnovabili, a condizione che tali impianti entrino in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Rinnovabili (i.e. entro il 29 giugno 2017); agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del Decreto Rinnovabili, a condizione che entrino in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Rinnovabili (i.e. entro il 29 giugno 2017). Criteri di Incentivazioni e Procedure Il Decreto Rinnovabili prevede diverse modalità di incentivazione per gli impianti di nuova costruzione a seconda della potenza degli stessi. Tariffa incentivante onnicomprensiva Per impianti di potenza inferiore a 500 kw*. La tariffa corrisponde alla somma tra la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dall allegato 1 al Decreto e l ammontare degli eventuali premi ai quali ha diritto l impianto. La tariffa comprende anche la remunerazione dell energia che viene ritirata dal GSE. Incentivo Per impianti di potenza inferiore a 500 kw* e per impianti di potenza superiore a 500 kw. L incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa incentivante base alla quale devono essere sommati eventuali premi a cui l impianto ha diritto e il prezzo zonale orario dell energia. L energia prodotta dagli impianti rimane nella disponibilità del produttore. *In caso di potenza inferiore alla nuova soglia di 500 kw possono optare per l una o l altra modalità di incentivazione. Come in passato, la tariffa incentivante onnicomprensiva e gli incentivi previsti dal Decreto Rinnovabili sono alternativi alle modalità di ritiro dell energia di cui all art. 13 del D. Lgs. 387/2003 e all accesso del meccanismo dello scambio sul posto. Il Decreto Rinnovabili, analogamente al D.M. 6 luglio 2012, prevede tre diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della potenza degli impianti: accesso diretto per impianti di piccole dimensioni; iscrizione ad appositi registri per impianti di medie dimensioni; aggiudicazione di procedure di asta al ribasso per impianti di grandi dimensioni (>5MW). I bandi per la partecipazione ai registri e alle procedure d asta saranno pubblicati dal GSE entro il 20 agosto Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dei bandi, i soggetti responsabili degli impianti avranno a disposizione: 60 giorni per la presentazione delle domande di iscrizione al registro informatico; 90 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure pubbliche d asta al ribasso. 3
4 Le novità del Decreto Rinnovabili Il Decreto Rinnovabili ha introdotto una serie di novità nell universo degli incentivi agli impianti alimentati da energie rinnovabili, anche rispetto al regime di cui al D.M. del 6 luglio Il nuovo criterio di calcolo del costo cumulato degli incentivi Merita particolare attenzione il nuovo sistema di calcolo del costo cumulato degli incentivi. La nuova disciplina definisce il costo indicativo annuo medio, funzionale a verificare il raggiungimento della soglia massima di spesa sopra citata, come la media, per il triennio successivo, dei valori mensili di spesa calcolati dal GSE. A tal fine, è previsto che per il calcolo del prezzo dell energia di riferimento non si applica più quello dell anno precedente o, a seconda del caso, di quello in corso, ma un media dei prezzi nei 24 mesi precedenti e nei 12 successivi (come risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del GME). Tale nuovo sistema di calcolo consente secondo le valutazioni degli analisti di posticipare sensibilmente la data stimata per il raggiungimento del limite di 5,8 milioni e quindi di fugare le preoccupazioni di investitori e finanziatori riguardo ad un imminente stop degli incentivi. La soluzione rimane, comunque, provvisoria considerato che il Decreto Rinnovabili espressamente prevede il termine per l accesso al contingente al 31 dicembre 2016 (salve le eccezioni espressamente previste). La nuova disciplina del frazionamento artificioso di impianti L articolo 29 del Decreto Rinnovabili detta una specifica disciplina per il caso di artato/artificioso frazionamento della potenza degli impianti ed è destinato ad avere riflessi anche rispetto agli impianti fotovoltaici in esercizio (che ricordiamo non essere interessati dal Decreto Rinnovabili per quel che concerne i profili di incentivazione). La disposizione richiamata prevede che il GSE, nel verificare la sussistenza dell artato frazionamento in tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili possa considerare quale elemento indicatore di tale fenomeno l unicità del nodo di raccolta dell energia prodotta da impianti riconducibili ad un unica iniziativa imprenditoriale. Verificato l artato frazionamento, il GSE ridetermina la tariffa spettante, o, nel caso in cui il frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme di accesso agli incentivi, dovrà disporre la decadenza dagli incentivi con l integrale recupero delle somme già erogate. Sono evidenti le criticità insite in tale disposizione che assoggetta gli operatori già beneficiari degli incentivi ad un regime sanzionatorio in forza di una norma avente, apparentemente, efficacia retroattiva e che si pone in diretto contrasto con i recenti orientamenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Il MiSE, infatti, in una nota di chiarimento indirizzata ad AssoRinnovabili ed ANEV, ha affermato che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal D.M. 6 luglio 2012, dalla normativa di settore e dal Codice di Rete, più impianti che condividono le opere di connessione alla rete possono essere considerati ai fini dell incentivo come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi 4. Peraltro, giova rilevare che la formulazione della norma appare forse volutamente ambigua nella misura in cui si riferisce al medesimo soggetto e all unica iniziativa imprenditoriale quale elemento di discrimine, senza, tuttavia, precisare se tale soggetto o iniziativa debba riferirsi allo sviluppo del progetto, alla costruzione o alla mera proprietà. In base alla lettera sembrerebbe preferibile quest ultima lettura se non fosse che un interpretazione di questo tipo porterebbe a un paradosso: l investitore che ha acquistato nel tempo e da soggetti diversi due o più impianti che condividono il nodo di raccolta dell energia sarebbe imputabile di frazionamento artificioso nonostante la sua estraneità al processo autorizzativo e d incentivazione. 4 La nota è consultabile sul sito istituzionale di assorinnovabili 4
5 Appare inoltre preoccupante il generico riferimento all ipotesi di revoca in caso di violazione delle norme per l accesso gli incentivi considerando che l articolo 29 qualifica sempre il frazionamento rilevante come artato, esprimendo quindi in ogni caso una presunzione di cattiva fede. Non sembra quindi che la norma risponda all esigenza di chiarezza pro futuro rispetto ad una serie di casi nei quali la situazione di contiguità non è legata a consapevoli condotte in frode alla legge, bensì a situazioni contingenti derivanti in larga parte da un interpretazione di buona fede di una disciplina tutt altro che chiara, ovvero da situazioni sopravvenute per le quali la sanzione all attuale titolare degli impianti costituisce una sorta di responsabilità oggettiva difficilmente giustificabile sulla base dei principi generali dell ordinamento. Nuove disposizioni per gli impianti idroelettrici Un ulteriore novità introdotta dal Decreto Rinnovabili è l articolo. 4 cc. 9, 10 e 11 ai sensi dei quali è previsto che, per l ammissione ai regimi incentivanti, gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, debbano allegare un attestazione rilasciata dall autorità competente che accerti o confermi che il provvedimento di concessione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d acqua interessato così come disposto dall articolo 96 c. 3 del D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale). Tale previsione, che suscita perplessità tra gli interpreti, sembra introdurre un aggravio procedimentale non necessario, in considerazione del fatto che una valutazione circa la compatibilità degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, per gli impianti idroelettrici per i quali è stata rilasciata una concessione ai sensi del T.U. Ambientale, viene già svolta ai sensi del citato art. 96, c. 3. Senza considerare che tale ulteriore fase procedimentale comporterebbe il rischio concreto di non riuscire ad ottenere l attestazione richiesta in tempo utile ai fini dell accesso degli incentivi. Considerazioni conclusive La finestra temporale per un nuovo accesso ai meccanismi di incentivazione, seppur circoscritta a 6 mesi, appare sufficiente a restituire agli operatori la possibilità di investire nel mercato delle rinnovabili. Peraltro, nonostante la limitata portata temporale del decreto, il nuovo metodo di calcolo del costo cumulato annuo e quindi della disponibilità di finanziamento degli incentivi sembra suggerire un intenzione del legislatore di adottare un nuovo decreto, che consideri l orizzonte temporale successivo al 31 dicembre Il Decreto Rinnovabili sembra quindi costituire una disciplina temporanea rispetto ad un ulteriore provvedimento che, nelle dichiarazioni del Governo, disciplinerà il sistema degli incentivi con un orizzonte temporale triennale. Ciò nonostante, merita sottolineare come il Decreto Rinnovabili introduca previsioni di favore per gli impianti idonei iscritti nei registri precedenti quindi, per lo più impianti sotto i 5 MW ma in posizione non utile poiché non rientrati nel contingente incentivato. Questi impianti, se entrassero in esercizio entro il 30 giugno 2017, beneficerebbero delle più favorevoli tariffe incentivanti stabilite dal D.M. 6 luglio In sintesi, il Decreto Rinnovabili sembra dunque presentare luci ed ombre. Sicuramente positiva la scelta di mettere a disposizione ulteriori 1370 MW di contingente incentivato corrispondenti a 435 milioni di euro: sufficienti a dare nuova linfa al mercato. D altro lato, l articolo 29 sul frazionamento sembra un occasione persa per regolare situazioni complesse per le quali è necessario un chiarimento definitivo nell interesse del settore. 5
6 ***** Il Dipartimento di Energy Project & Infrastructures di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: Monica Colombera Rosella Antonucci Tel Tel mcolomberta@legance.it rantonucci@legance.it Filippo Pacciani Giuseppe Abbruzzese Tel Tel fpacciani@legance.it gabbruzzese@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. 6
7 LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, e Londra Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero
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