Documento di valutazione dei rischi. Rischio Chimico

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1 Pag. 1 di 16 Rischio Chimico Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo di Sorso Sede legale: Via Azuni, Sorso (SS) Telefono/Fax: / PEC ssic84300v@pec.istruzione.it DATA CERTA: 31/10/2015 Rev. n 1.0 Firme congiunte DdL: RSPP: MC: RLS: Dott. Gianni Esu Ing. Maurizio Pinna Sig.ra Gavina Satta Documento formato da n. 16 pagine 1

2 Pag. 2 di 16 1 VALUTAZIONE DEL 1.1 Introduzione La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici viene in questa sede redatta ai sensi dell art. 223, Capo I, Titolo IX del D.Lgs. 81/08 ed ai sensi del D.Lgs. 25/02 ( Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42,98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ). In base alle definizioni riportate nell art. 222 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici si applica a tutte le attività lavorative in cui sono presenti sostanze pericolose, o se ne prevede l utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi: la produzione; la manipolazione; l'immagazzinamento; il trasporto o l'eliminazione; il trattamento dei rifiuti le risultanze delle attività lavorative. Inoltre lo stesso articolo definisce: agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell aria all interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell ALLEGATO XXXVIII;

3 Pag. 3 di 16 valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell ALLEGATO XXXIX; sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione In particolare ci si riferisce a sostanze e preparati: esplosivi; comburenti; estremamente infiammabili; facilmente infiammabili; infiammabili; molto tossici; tossici; nocivi; corrosivi; irritanti; sensibilizzanti; cancerogeni; mutageni; tossici per il ciclo riproduttivo. Ai fini della valutazione, effettuata ai sensi dell art. 223 del D. Lgs. 81/08, sono stati analizzati: i dati delle sostanze facendo riferimento alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza; i dati delle attività, analizzando nel dettaglio le modalità, il tipo, la durata e il livello dell esposizione; gli effetti delle misure preventive e protettive adottate all interno dei cantieri temporanei e/o mobili; i risultati di eventuali analisi ambientali. Dall analisi descritta si giunge alla formulazione - da parte del Datore di Lavoro - di un giudizio quali - quantitativo che permette di classificare il rischio da esposizione agli agenti chimici come segue: Rischio di esposizione Riferimento normativo Obblighi BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE NON MODERATO D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 224 comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 224 comma 2 Valutazione dei rischi Misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi Informazione e formazione Divieti Consultazione e partecipazione dei lavoratori Valutazione dei rischi Misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi Misure specifiche di

4 Pag. 4 di 16 protezione e prevenzione Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Informazione e formazione Divieti Sorveglianza sanitaria Cartelle sanitarie e di rischio Consultazione e partecipazione dei lavoratori Il Documento di Valutazione del Rischio da Esposizione ad Agenti Chimici è soggetto ad aggiornamento periodico laddove si verifichino mutamenti significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Il protocollo sanitario è a cura del Medico Competente. Il D.Lgs. 81/08 art 229 comma 1 fatto salvo quanto stabilito dall art. 224 comma 2 estende l obbligo di sorveglianza sanitaria a tutto il personale il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3). 1.2 Metodologia e criteri di valutazione I parametri che il D.Lgs. 81/08 prevede di considerare per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici sono: quantità in uso e luogo, proprietà chimico fisiche, modalità di utilizzo, frequenza e tempo di esposizione, classe di appartenenza della sostanza in base alle frasi di rischio riportate sulla scheda di sicurezza, di conseguenza le considerazioni fatte sono esportabili in tale relazione ai fini dell espletamento degli obblighi previsti dal suddetto decreto. Come già accennato, il D.Lgs. 81/08 impone al di là dei risultati di eventuali indagini ambientali, l identificazione del rischio chimico nei singoli reparti e la sua quantificazione di massima, mediante una classificazione di rischio che si divide in BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute e NON MODERATO. L algoritmo di valutazione prescelto è stato ricavato dal modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico, elaborato dal gruppo di lavoro Rischio chimico della REGIONE PIEMONTE Assessorato alla Sanità, in collaborazione con il dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro Università di Torino, con l ARPA Piemonte, con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana - Università di Torino e con il Dipartimento di Scienze dei Materiali ed Ingegneria Chimica Politecnico di Torino. Riportiamo di seguito l algoritmo utilizzato e la tabella esplicativa ove sono stati assegnati i coefficienti di calcolo dell Indice di Rischio. IR = G * E* D

5 Pag. 5 di 16 Ove i singoli fattori sono definiti dalla seguente tabella: FATTORE GRAVITÀ (G) Molto alta Effetti possibilmente letali R26 R27 R28 R33 R39 R40 R47 R48 R60 R61 5 Alta Effetti irreversibili gravi R26 R27 R42 R62 R63 R64 R68 4 Media Modesta Effetti sicuramente irreversibili Effetti potenzialmente irreversibili R23 R24 R28 R43 R67 3 R20 R21 R25 R34 R35 R41 R65 2 Lieve Effetti reversibili R22 R36 R37 R38 R66 1 (Assente) (Assenza di effetti prevedibili) // (0) G rappresenta il fattore di gravità associato ad ogni sostanza e racchiude le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza. La scala del coefficiente G va da 1 a 5 ed è stata composta facendo riferimento ai Criteri di Classificazione CEE delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi, attribuendo valore massimo alle sostanze con effetti potenzialmente letali e via via minore alle sostanze con caratteristiche meno pericolose; nel caso di presenza di più frasi di rischio si utilizza il fattore di gravità con indice più elevato. LIVELLO DI ESPOSIZIONE (E) rischio stimato Esposizione/Condizioni operative Kg o litri Molto alta Molto alta /non protettive > Alta Alta/assai poco protettive >100, Media Media/poco protettive >10, Modesta Moderata/protettive >1, 10 2 Lieve Lieve /altamente protettive 1 1 Assente // // (0)

6 Pag. 6 di 16 E rappresenta il livello di esposizione. Tale fattore è valutato sulla base della quantità di sostanza utilizzata nella settimana da ogni operatore. In assenza di rilievi ambientali, questo fattore assume quindi particolare importanza nel calcolo dell algoritmo. Il valore ottenuto in base ai quantitativi utilizzati deve essere corretto in funzione dei seguenti fattori: DURATA (D) % rispetto all orario di lavoro Sempre % 4 Abitualmente % 3 Frequentemente 10-25% 2 Occasionalmente < 10 % 1 D la durata della fase lavorativa (rispetto all intero orario di lavoro) in cui è coinvolto l uso di uno specifico agente chimico. 1 - STATO FISICO DELLA SOSTANZA Fattore di correzione Gas +1 Liquido T(eb) > <T(eb)< T(eb)< 50 1 Solido Non respirabile (granuli e scaglie) Respirabile TIPOLOGIA DI IMPIANTO Fattore di correzione Chiuso e sigillato -3 Ciclo chiuso con carico e scarico manuale/limitati interventi manuali -2

7 Pag. 7 di 16 Processo con operatori efficacemente remotizzati Manuale 0 Manuale in condizioni di esercizio non adeguate TIPO DI PROCESSO Fattore di correzione Senza apporto di energia termica 0 Con apporto di energia termica +0.5 Senza apporto di energia meccanica 0 Con apporto di energia meccanica ESISTENZA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TECNICA Fattore di correzione Con piani di manutenzione programmata -1 Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata -0.5 Si considera inoltre un ulteriore fattore di correzione 5 - (+ 0.5) nel caso di possibilità di contatto cutaneo, in caso di sostanza attiva per via cutanea o a livello cutaneo (frasi di rischio R21, R24, R27, R34, R35, R38, R43, R66). Considerando che applicando le correzioni sopra riportate il valore numerico del livello di esposizione può teoricamente risultare negativo, è previsto che il valore di ponderazione non risulti mai inferiore a 0.5. VALUTAZIONE PRELIMINARE Valutazione dei seguenti dati: - Dati sostanze (composizione dei preparati ed individuazione delle sostanze, proprietà pericolose) - Dati attività (tipo, livello, durata esposizioni) - Condizioni operative

8 Pag. 8 di 16 - Effetti di misure preventive e protettive adottate - Analisi ambientali effettuate La prima fase del processo valutativo prevede un analisi preliminare dell eventuale esposizione ad agenti chimici. In particolare è indispensabile procedere ad un accurato censimento di tutti gli agenti chimici che possono essere presenti in qualsiasi fase del processo; di tali agenti bisogna individuare la composizione, le caratteristiche e le eventuali proprietà pericolose, desumibili dall analisi delle schede di sicurezza. Altri fattori da analizzare sono i dati di attività inerenti al livello di esposizione, le circostanze di svolgimento del lavoro con le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive già adottate e i risultati di valutazioni effettuate in precedenza. Dalla valutazione dei parametri sopra citati, si può trarre una prima conclusione, che permette di individuare il modo di procedere nell ambito del processo valutativo. Il processo di analisi dei rischi da esposizione ad agenti chimici prevede tre fasi: A. Pericoli trascurabili per natura ed entità Se siamo in presenza di pericoli che per natura ed entità non richiedono ulteriore valutazione maggiormente dettagliata, si può direttamente definire il rischio come BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute. Questa soluzione viene messa in atto quando sono rispettati tutti i parametri seguenti: siamo in presenza di sostanze poco o per niente pericolose e gli agenti chimici sono utilizzati in quantità molto esigue; le modalità di lavoro non comportano la dispersione in aria di prodotti pericolosi o il contatto diretto con gli stessi; l esposizione è poco frequente e di breve durata, e si adottano le adeguate misure di prevenzione e protezione; B. Analisi ambientali già effettuate Se si dispone di analisi ambientali effettuate in precedenza che rappresentano realmente lo stato dell esposizione e quindi del rischio, si può direttamente effettuare la fase di valutazione dettagliata. C. Necessità della valutazione L approccio seguito permette di dire che, se si riscontra che almeno una delle condizioni vincolanti citate presenta caratteristiche rilevanti per l esposizione ad agenti chimici, si deve escludere l esistenza a priori di rischio moderato e riconoscere la necessità di un processo valutativo dettagliato. L utilizzo dell algoritmo proposto, che esprime il prodotto dei tre fattori (G, E e D) derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio, porta ad un indice di rischio sintetico, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente divisa in classi di rischio e così suddivisa:

9 Pag. 9 di 16 IR CLASSI DI RISCHIO 0 10 BASSO MODESTO MEDIO ALTO MOLTO ALTO In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l esistenza di rischio moderato allorché l indice sintetico si collochi nella prima classe con valore compreso tra 0 e 10. Quando la valutazione così condotta (rischio stimato) si colloca invece ad un livello uguale o superiore alla seconda classe di rischio (IR 11) è necessario, se tecnicamente attuabile, passare a una valutazione del rischio maggiormente dettagliata, secondo il modello proposto per il rischio misurato. In particolare, il fattore che viene approfondito è il livello di esposizione che viene integrato in funzione dei dati ambientali e/o biologici, arrivando alla definizione dei livelli di probabilità biologica (Pb) e/o di probabilità ambientale (Pa). La scala che ne risulta è graduata da 0 a 5 sulla base di classi di rapporto tra TLV Pb o Pa LIVELLO DI ESPOSIZONE rischio misurato Rapporto tra valori misurati e valori limite 0 Valori misurati dati relativi all esposizione della popolazione generale 1 10% 2 > 11, 25% 3 > 26, 50% 4 >51, < 100% 5 100% Le modalità di esecuzione dell indagine ambientale acquista particolare importanza; le scelte devono essere esplicitate e i criteri seguiti devono essere conformi alle norme UNI EN 689. Per la probabilità ambientale è previsto un addendo correttivo (+ 0.5) conseguente alla possibilità di contatto cutaneo significativo (frasi di rischio R21, R24, R27, R34, R35, R38, R43, R66). Per quanto riguarda l uso contemporaneo di più sostanze, si vagliano le seguenti possibilità: - Se si può identificare una sostanza tracciante in base a considerazioni tossicologiche e quantitative, la valutazione è condotta sulla sostanza in questione.

10 Pag. 10 di 16 - Se si utilizzano sostanze omogenee per categoria di pericolosità, si effettua la somma delle concentrazioni e la si confronta con il TLV più restrittivo tra quelli disponibili - Se si utilizza sostanze con effetti additivi documentati, si utilizza la formula ACGIH: effetti additivi = C 1 /T 1 + C 2 /T C n /T n dove C sono le concentrazioni misurate delle sostanze in esame e T sono i valori soglia di riferimento; se la somma delle frazioni supera l unità, allora il limite per la miscela si considera superato. Se si utilizzano sostanze i cui effetti sono indipendenti tra loro, il valore limite si considera superato quando almeno un elemento della serie C 1 /T 1 o C 2 /T 2 ecc. supera da solo l unità. È importante sottolineare che, nel caso in cui dalle analisi ambientali risultasse il superamento del 25% del TLV (valore limite considerato come prassi) il rischio non si può comunque definire moderato. Se, nella programmazione e svolgimento delle analisi ambientali, si riscontra la non fattibilità tecnica, si deve procedere direttamente agli interventi correttivi con le tempistiche previste nella tabella seguente e si devono applicare le misure di tutela specifiche di prevenzione e protezione previste nell articolo 225: CLASSI DI RISCHIO BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute NON MODERATO MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE BASSO MODESTO MEDIO ALTO MOLTO ALTO Non necessarie (sono comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi, art. 224) Opportune a medio termine Opportune a breve termine ma necessarie a medio termine Indispensabili a breve termine Urgenti

11 Pag. 11 di 16 2 DESCRIZIONE ATTIVITÀ 2.1 Introduzione Le attività lavorative eseguite/gestite dall Istituto Comprensivo di Calangianus vengono di seguito sintetizzate in: 1. Attività di Istruzione/educazione: servizio di istruzione agli alunni e vigilanza durante la loro permanenza a scuola 2. Attività vigilanza alunni e pulizia locali 3. Attività amministrative/ attività generiche di ufficio - Redazione documenti al videoterminale; - Archiviazione delle pratiche in essere; - Invio / ricezione fax; - Copia fotostatica di documenti. All interno dell Istituto sono stati individuati tutti gli ambiti di attività ai quali sono state correlate le mansioni svolte dai lavoratori esposti a fattori di rischio. Le attività lavorative interessate sono: Collaboratore scolastico

12 Pag. 13 di 16 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 3.1 Introduzione Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 l esito del processo di Valutazione sarà definito (per ciascun reparto / area) come BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute oppure NON MODERATO. 3.2 Collaboratore Scolastico Natura dei pericoli e fattori di rischio In base alla frequenza delle frasi di rischio, le sostanze a cui gli operatori sono esposti sono pericolose soprattutto perché: H319 Provoca grave irritazione oculare

13 Pag. 13 di Fattore di mitigazione dei rischi I fattori di mitigazione dei rischi sono i D.P.I. e nello specifico delle seguenti sostanze sono: N. SOSTANZA DPI da utilizzare FRASI DI RISCHIO 1 SIRIO UNIVERSAL (Detergente, sgrassante) Protezione degli occhi: Utilizzare occhiali di sicurezza H319 2 CANDEGGINA (GAVIOL) Non necessari per il normale utilizzo Nessun pericolo riscontrabile per il normale utilizzo 3 GAVIOL- EUSTERAL FORMIO CASA (Detergente) Non necessari per il normale utilizzo Nessun pericolo riscontrabile per il normale utilizzo Calcolo dell Indice di Rischio Sia la quantità delle sostanze utilizzate che il tempo di esposizione rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi e consentono di terminare che la valutazione del rischio sia IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza Riepilogo della valutazione Sulla base della valutazione dei rischi effettuata e prendendo in considerazione tutti i parametri citati, il rischio derivante dall esposizione ad agenti chimici si definisce: MANSIONE Collaboratore scolastico VALUTAZIONE DEL RISCHIO BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute Pertanto l entità del rischio implica che non è necessaria un ulteriore analisi e che le misure di cui comma 2 dell art. 224 del D.Lgs. 81/08 sono sufficienti a ridurre il rischio.

14 Pag. 13 di 16 Gli obblighi restano quelli degli articoli: 224, c.1 - Misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi 1) Fermo restando quanto previsto dall articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici Informazione e formazione 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

15 Pag. 14 di 16 4 CONCLUSIONI In particolare si provvede a: formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi derivanti da agenti chimici e sulle modalità di gestione delle emergenze derivanti dall utilizzo di dette sostanze; organizzazione del lavoro al fine di limitare quanto possibile l esposizione del personale. Inoltre il Dirigente Scolastico, anche attraverso il DSGA, quale misura precauzionale e di ulteriore salvaguardia e protezione dei lavoratori, provvede a: dotazione di D.P.I. specifici per agenti chimici, riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell Istituto. La presente Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici è stata elaborata dal Datore di lavoro sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 nell art. 233, Titolo IX, Capo I.

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