Il Tribunale di Modena, Prima Sezione Civile, riunito nelle persone dei signori:

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1 Deciso il 08/04/2005 Deposito il 12/04/2005 Fallimento Concordato fallimentare Sentenza di omologazione Patti di concordato statuiti Pagamento dei soli crediti corredati da istanza di insinuazione alla data della domanda di concordato - Istanza di fallimento del creditore concordatario INPS per somme residue - Inammissibilità - Regiudicata dell omologazione Validità erga omnes per tutti i creditori Dichiarazione di fallimento del fallito in bonis Esclusione - Rif.Leg.artt.52,93,101,135,184,186 RD 267/42; Il Tribunale di Modena, Prima Sezione Civile, riunito nelle persone dei signori: Emilia Salvatore - Presidente Ernestino Bruschetta - Giudice relatore Adriana Gherardi - Giudice ha emesso il seguente decreto nella procedura n 49/2005 fasc. promossa da: INPS assistita dall avv. G. Basile con ricorso n. 71/2005 depositato in data ; contro ARIETE S.p.A.; avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento. Fatto Con ricorso all intestato tribunale di Modena, l INPS esponeva di essere rimasta creditrice per circa ,00 nei 1

2 confronti di ARIETE S.p.A. la quale - a seguito di esecuzione di concordato fallimentare - era ritornata in bonis. L Istituto di previdenza - in particolare - deduceva di essere stato pagato solamente per le somme ammesse al passivo del fallimento al momento della presentazione della domanda di concordato, avendo la sentenza di omologazione in questo senso limitato l obbligazione. Pertanto - con riferimento alla decisione di corte cost. 106/ 04 - chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della debitrice che aveva mostrato di non essere in grado di adempiere il residuo debito. Il giudice incaricato dell istruttoria disponeva la comparizione delle parti. All udienza era però presente il solo liquidatore della debitrice. All esito, il medesimo giudice si riservava di riferire al collegio che decideva come in dispositivo del presente decreto. Diritto 1. Deve essere preliminarmente fatto osservare come la decisione della corte cost. cit. abbia avuto ad oggetto un concordato preventivo in una fattispecie in cui ad un creditore che era stato pretermesso dall elenco - e che era rimasto insoddisfatto della prevista percentuale concordataria - era stata inoltre negata la possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e pertanto il fallimento della debitrice ritornata in bonis a causa del trascorrere dell anno dall ultimo pagamento ex comma terzo, dell art. 137, lf, richiamato dall art. 186, stessa legge. 2

3 2. La corte cost. ha così interpretato la lf stabilendo che in quel caso non poteva ritenersi che il concordato preventivo avesse prodotto effetti esdebitatori per la sola circostanza che al creditore pretermesso non fosse più consentito di chiedere la risoluzione del concordato ai sensi del comma ultimo, dell art. 186, lf. 3. La corte cost. ha per tal modo concessa la possibilità a quel creditore di ottenere il fallimento della debitrice nella sussistenza - ovviamente - del presupposto dell insolvenza. 4. La sentenza della corte cost. ha natura <<interpretativa di rigetto>> ed a rigore non è qui vincolante (ex pluris, cass. 2233/ 98). 5. Tuttavia l autorevolezza del precedente induce ad accertare se una medesima interpretazione possa trovare luogo anche nella concreta fattispecie qui pervenuta all esame. 6. A ciò a giudizio del tribunale non sarebbe in verità d ostacolo la differente natura del concordato, che nel caso nostro è quello fallimentare. 7. Difatti gli effetti del concordato fallimentare e quelli del concordato preventivo sono da ritenersi identici e consistenti nella sostanza nel rendere il giudicato dell omologazione valido erga omnes e cioè obbligatorio per tutti i creditori (per il concordato fallimentare, vedi cass. 4139/ 95; per quello preventivo, vedi cass. 3202/ 87). 3

4 8. La differenza tra l art. 135, lf, e l art. 184, stessa legge, è perciò meramente formale ai nostri fini. 9. Nel senso che il riferimento ai creditori che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo - contenuto esclusivamente nell art. 135, cit. è semplicemente dovuto alla circostanza che nel concordato preventivo l accertamento dei crediti non transita per lo stato passivo. 10. Pertanto anche nel concordato fallimentare in astratto l interpretazione fornita dalla corte cost. potrebbe essere adottata. 11. Cosicchè pure nel concordato fallimentare potrebbe affermarsi corretta l interpretazione secondo cui il mancato pagamento delle percentuali stabilite con la sentenza di omologazione consentirebbe al creditore di presentare l istanza di declaratoria di fallimento anche in mancanza delle condizioni richieste dalla legge per ottenere la risoluzione del concordato e sussistendo lo stato di <<decozione>>. 12. Nel caso di specie l applicazione della lf così interpretata non è tuttavia possibile a cagione dei peculiari patti di concordato che sono stati oggetto della sentenza di omologazione oramai <<regiudicata>>. 13. Deve a tale proposito essere fatto rilevare come con la decisione di omologazione non importa se giusto o sbagliato - si sia statuito che dovessero essere pagati solamente i crediti per i quali al momento della presentazione della domanda di 4

5 concordato fosse già stata depositata l istanza di ammissione al passivo fallimentare ex artt. 52, 93 e 101, lf. 14. E l INPS che si era peraltro <<insinuato>> per centinaia di migliaia di prima della proposizione della domanda di concordato tanto da essere stato pagato ad esecuzione del concordato per circa ,00 mai ebbe a chiedere in epoca anteriore a quella del deposito della proposta di concordato di essere ammesso al passivo per i circa ,00 de quibus vertitur. 15. Per chiarezza ed in estrema sintesi, la situazione è la seguente. 16. La sentenza di omologazione del concordato che prevedeva il pagamento dei soli crediti per i quali fosse stata presentata domanda di <<insinuazione>> al passivo del fallimento al momento del deposito del ricorso di concordato è passata in giudicato ed è pertanto obbligatoria come s è detto - anche nei riguardi dell INPS ex art. 135, lf. 17. Per tale motivo a differenza che nel caso sottoposto all attenzione della corte cost. cit. laddove il creditore era ancora tale nei limiti delle percentuali concordatarie l INPS non è più creditore perché la sentenza passata in giudicato anche nei suoi confronti prevedeva che l effetto esdebitatorio conseguisse al pagamento dei soli crediti <<insinuati>>. 18. Deve pertanto essere concluso come il giudicato abbia esaurito il diritto dell Istituto mediante la <<copertura>> del dedotto e del deducibile (tra le molte, cass. 7186/ 91); sicché, l INPS non è 5

6 più creditore di ARIETE S.p.A. e per tale ragione quest ultima non appare insolvente. 19. Per impedire quest esito l INPS avrebbe dovuto a suo tempo cosa che non ha fatto evidentemente per l estrema convenienza del concordato atteso che il fallimento non avrebbe sicuramente consentito il pagamento dei circa ,00 - impugnare la decisione di omologa del concordato. 20. Nemmeno può l Istituto essere ritenuto creditore per la circostanza che i ,00 circa sarebbero in surroga per il pagamento anticipato di crediti di lavoratori già ammessi al passivo. 21. Se è vero difatti che il pagamento eseguito dall Istituto ha dato luogo ad una fattispecie di surroga legale ex art cc, deve però andare rammentato come non sia possibile che ciò si traduca in una <<automatica>> ammissione al passivo dell INPS. 22. La regola è in effetti quella che occorra sempre la domanda di <<insinuazione>> per essere ammessi al passivo fallimentare, ex artt. 52, 93 e 101, lf (cass. 465/ 65). 23. Un ultimo cenno <<in fatto>>, poiché dagli atti di causa è risultata inveritiera la circostanza allegata dall INPS secondo cui il credito ex INPDAI per circa 3.000,00 non pagato dal concordato era stato in realtà insinuato prima della presentazione della domanda di ammissione alla procedura. 6

7 24. Per tabulas è stato facile difatti accertare come la domanda di concordato sia stata presentata in data 16 ottobre 2002 mentre invece la domanda tardiva di ammissione dell INPDAI sia stata depositata successivamente e cioè in data 24 ottobre Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali. P.Q.M. Respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento di ARIETE S.p.A.. Spese interamente compensate. Modena, addì 8 aprile 2005 Il Presidente Depositato in data

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