Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
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- Gennaro Pellegrino
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1 ENTE ORGANO NUMERO DATA Comune di Legnano C.C Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L ANNO Verbale di deliberazione del Consiglio comunale L ANNO DUEMILAQUATTORDICI ADDÌ QUINDICI DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 20:30 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE. n. COGNOME E NOME pres. ass. n. COGNOME E NOME pres. ass. 1 Tripodi Maurizio X 13 Bragato Guido Niccolò X 2 Quaglia Stefano X 14 Giordano Raffaele X 3 Rotondi Rosaria X 15 Compagnone Rosario X 4 Ferrazzano Michele X 16 Guidi Luciano X 5 Colombo Tiziana X 17 Colombo Daniela X 6 Berna Nasca Monica X 18 Munafò Letterio X 7 Formigoni Andrea X 19 Gangemi Domenico X 8 Selmo Serena X 20 Cocciolo Alfonso X 9 Cattaneo Luigi X 21 Olgiati Riccardo X 10 Radice Lorenzo X 22 Colognese Massimiliano X 11 Crepaldi Davide X 23 Fratus Gianbattista X 12 Sassi Antonio X 24 Marazzini Giuseppe X Sindaco - Centinaio Alberto X totale 25 0 PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG. Luminari Pier Antonio X Ferré Antonio X Raimondi Francesca X Cusumano Antonino X Silvestri Umberto X Colombo Gian Piero X PRESIEDE L ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO. PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.
2 Deliberazione C.C. n. 53 del ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L ANNO IL CONSIGLIO COMUNALE Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23, e l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; Visto il Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del , esecutiva ai sensi di Legge, e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l anno 2012 approvata con atto di Consiglio Comunale n. 76 del 30/10/2012; Visto il comma 380 dell art 1 della Legge , n. 228 che: - ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato, di cui al comma 11 dell art. 13 del Decreto Legge del , n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al 50% dell imposta dovuta, ad aliquota di base, sugli immobili diversi dall abitazione principale; - ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; - ha mantenuto a favore dei comuni il gettito derivante dagli eventuali aumenti sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Vista la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell Imposta Municipale Propria (IMU) per l anno 2013, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 26/11/2013; Tenuto conto che con la Legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l imposta municipale propria (IMU);
3 Preso atto che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d immobile, non può superare l aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; Visto a riguardo il D.L. n. 16 del 06/03/2014 (conv. In L. n. 68/2014), che ha apportato modifiche alla L. n. 147/2013, riconoscendo ai Comuni, per l anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, la facoltà di oltrepassare i sopraindicati limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e nel rispetto delle condizioni contenute nel citato comma 677 della L 147/2013 ; Ritenuto, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2014, di dover rispettare i suddetti vincoli normativi; Viste le modifiche apportate alla disciplina dell IMU dalla Legge di Stabilità 2014 che prevede che l imposta municipale propria non si applica al possesso dell abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un entità per ciascuna delle categorie indicate), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; Visto altresì che l imposta municipale propria non si applica: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall articolo 28, comma1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e) ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10);
4 Rilevato altresì che, a seguito di specifica assimilazione all abitazione principale operata nel regolamento comunale, l IMU non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un entità per ciascuna delle categorie indicate), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l immobile non risulti locato; Visto il Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15 luglio 2014, in vigore dal 1^ gennaio 2014; Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il rispetto dell obiettivo di patto di stabilità, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote; Rilevato che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad una lettura delle norme (con particolare riferimento all'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11 in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che l IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI; Ritenuto, in particolare, di confermare l aliquota ordinaria nella misura dello 1,00%; Ritenuto, altresì, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di determinare, in parte a conferma di quanto già approvato per l anno 2013 le seguenti aliquote differenziate al fine di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili nel rispetto degli equilibri di bilancio, e più specificatamente: - Aliquota pari allo 0,60 %: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o ad essa assimilate, censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate); - Aliquota pari allo 0,46 % per gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,56 %: per gli alloggi regolarmente assegnati dall A.L.E.R. (ex IACP);
5 per gli immobili utilizzati e/o posseduti dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell art. 12 del regolamento comunale; per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell art. 12 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,76 % per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2 grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell art. 14 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,76% per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3 adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività; - Aliquota pari allo 0,90% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell art. 12, comma 4 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,96 % per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati; - Aliquota pari all 1% per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione; - Aliquota pari all 1,06 %: per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione; per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); per le aree fabbricabili; Ritenuto, inoltre, opportuno precisare che l aliquota ordinaria pari allo 1,00% si applica a tutti gli immobili non inclusi nelle aliquote sopradescritte;
6 Rilevato, in particolare, che, rispetto all anno 2013, sono state modificate le seguenti aliquote: - aumento di aliquota dallo 0,50% allo 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale censite nelle categorie catastali A/1( abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli), comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate, - diminuzione di aliquota dall 1,00% allo 0,76% per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatri in attività, in considerazione della rilevanza culturale e sociale di queste attività e del loro positivo impatto sulla qualificazione del centro cittadino; - diminuzione di aliquota dall 1,06% all 1,00% per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4(abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazioni di tipo rurale) e relative pertinenze, tenuti vuoti, sfitti o tenuti a disposizione; Dato atto che si applicano le detrazioni di legge previste dall art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 ; Considerato opportuno riepilogare, a tal fine, la detrazioni d imposta applicabili dal 01/01/2014: la detrazione per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilata, classificata nelle categorie A/1,A/8 e A/9, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per gli alloggi regolarmente assegnati dall A.L.E.R. (ex IACP); Atteso che, per l anno 2014, non risulta applicabile la maggiore detrazione per figli di età non superiore a ventisei anni, in quanto prevista limitatamente per gli anni 2012 e 2013; Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che le aliquote e detrazioni, anche se deliberati successivamente al 1 gennaio d ell anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; Visto l art. 2 bis del Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito in Legge 02/05/2014 n. 68 che ha differito al 31/07/2014 il termine ultimo per l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2014; Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20/3/2012 è stato designato quale funzionario responsabile del tributo il dott. Ettore Gasparri, funzionario contabile responsabile del Servizio Tributi;
7 Visto le esigenze del predisponendo bilancio di previsione 2014 e pluriennale in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell obiettivo di patto di stabilità; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 5 Bilancio, Finanze e revisione della spesa, in data 10 luglio 2014 acquisito agli atti; Dato atto che, ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore 2 Attività Economiche e Finanziarie Dott. Fabio Malvestiti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente; Acquisito altresì, ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell organo di revisione economico-finanziario, acquisito agli atti; Visto lo statuto comunale; Visto il Regolamento di contabilità dell ente; Con 16 voti favorevoli, 8 contrari (Colognese, Colombo D., Fratus, Gangemi, Guidi Munafò, Marazzini, Olgiati) e 1 astenuto (Cocciolo), espressi da 25 consiglieri presenti di cui 24 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico; DELIBERA 1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell Imposta Municipale Propria (IMU) per l anno d imposta 2014 ALIQUOTE IMU ANNO Aliquota ordinaria pari allo 1,00 % per tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote e nelle casistiche sottoriportate. - Aliquota pari allo 0,60 %: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o ad essa assimilate, censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate);
8 - Aliquota pari allo 0,46 % per gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,56 %: per gli alloggi regolarmente assegnati dall A.L.E.R. ( ex IACP); per gli immobili utilizzati e/o posseduti dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell art. 12 del regolamento comunale per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell art. 12 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,76%: per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2 grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. Si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell art. 14 del regolamento comunale; per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3, adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività; - Aliquota pari allo 0,90% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1( negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell art. 12, comma 4 del regolamento comunale; - Aliquota pari allo 0,96% per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati; - Aliquota pari al 1,00% per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
9 - Aliquota pari all 1,06 %: per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione; per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); per le aree fabbricabili; DETRAZIONI IMU ANNO 2014 Per l unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna delle categorie indicate) adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere divisa in parti uguali (indipendentemente dalla quota di possesso). Per gli alloggi regolarmente assegnati dall A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) spetta la detrazione di Euro ) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 3) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità; 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all apposito Regolamento; 5) di dare atto che il gettito dell Imposta Municipale Propria per l anno 2014 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario ed il rispetto del patto di stabilità;
10 Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE Ritenuta l urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l Imposta Municipale Propria (IMU), Con 16 voti favorevoli, 8 contrari (Colognese, Colombo D., Fratus, Gangemi, Guidi Munafò, Marazzini, Olgiati) e 1 astenuto (Cocciolo), espressi da 25 consiglieri presenti di cui 24 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico; DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
11 Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare. IL PRESIDENTE MICHELE FERRAZZANO IL SEGRETARIO GENERALE PIERLUISA VIMERCATI Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del TUEL. IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pierluisa Vimercati CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all Albo on line il 6 agosto 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall art. 124 del TUEL. IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pierluisa Vimercati
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