COMUNE DI SPILIMBERGO IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015

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1 COMUNE DI SPILIMBERGO Servizio Tributi IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015 Dal 1 gennaio 2014, con l art.1, comma 639, della Legge di stabilità n.147/2013 è istituita la IUC Imposta unica comunale, che comprende: IMU, l imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l abitazione principale; TASI, il tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile; TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell utilizzatore. Da quest anno, allo scopo di rendere più agevole il calcolo ed il versamento delle Imposte comunali, ai contribuenti di Spilimbergo sarà inviato apposito prospetto riassuntivo degli immobili per i quali sono dovute l IMU e la TASI, considerando i dati, le informazioni e gli aggiornamenti contenuti nella base dati comunale alla data del 31 dicembre 2014, unitamente al modello di versamento F24 precompilato. Il primo invio avrà per oggetto l acconto da versare entro la scadenza del 16 giugno 2015, e consentirà, eventualmente, di aggiornare o adeguare i dati dell Ente in funzione del secondo invio per il versamento del saldo IMU e TASI, da eseguire entro la scadenza del 16 dicembre E importante che il contribuente verifichi la correttezza dei dati inerenti gli immobili posseduti, i periodi e le percentuali di possesso, nonché le eventuali agevolazioni applicate allo scopo di determinare l imposta effettivamente dovuta: la responsabilità dell esatto versamento d imposta resta sempre a suo carico e, per questa ragione l invio dei modelli precompilati non esclude l eventuale accertamento di imposte in tutto o in parte non versate. Il contribuente che non avesse ricevuto il modello di pagamento o avesse riscontrato irregolarità o mancanza di dati o variazioni necessarie al calcolo IMU e TASI dovute è invitato a contattare o rivolgersi all ufficio tributi del Comune: Ufficio Tributi P.tta Tiepolo n.1 piano terra SPILIMBERGO (PN) Tel , Fax E mail: tributi@comune.spilimbergo.pn.it Pec: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it ORARI DI APERTURA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì E sempre possibile calcolare IMU e TASI per l anno 2015, collegandosi al sito internet del Comune di Spilimbergo: CALCOLO IUC Il servizio consente di effettuare il calcolo dei tributi e la stampa dei relativi modelli di versamento. Attenzione: Il servizio d invio dei modd. F24 precompilati non potrà purtroppo riguardare i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali: le continue variazioni della base imponibile soggette a denuncia o a specifiche modifiche normative, oltre che il possesso di terreni agricoli in altri Comuni, non consentono a priori il calcolo puntuale dell IMU dovuta sui terreni agricoli contestualmente alla TASI applicata sui fabbricati strumentali agricoli. Queste particolari categorie di contribuenti potranno comunque rivolgersi al Servizio tributi, con la documentazione e le informazioni necessarie alla compilazione dei versamenti d imposta. IMU NOVITA 2015 Anche per il 2015 emergono alcune sostanziali novità rispetto al 2012, al 2013 ed al 2014, che possono essere così riassunte: ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE:già dal 1 gennaio 2014 non si applica l IMU al possessore dell abitazione principale e delle sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate Piazzetta Tiepolo, Spilimbergo (PN) tel fax Codice fiscale e partita Iva n / c.c.p. n sito web tributi@comune.spilimbergo.pn.it Posta Elettronica Certificata: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it

2 nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative. L IMU non è dovuta, inoltre per le seguenti categorie di immobili: 1. Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze per soci assegnatari; 3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 5. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. ITALIANI RESIDENTI all ESTERO (AIRE): l art.9 bis DEL D.L. 25/03/2014, N.47 convertito il Legge n.80 del 23/05/2014 stabilisce che a partire dall anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. Su queste unità immobiliari, le imposte TASI e TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. TERRENI AGRICOLI MONTANI: Il decreto legge n.4 del 23/01/2015 Misure urgenti in materia di esenzione IMU, riscrive i criteri per l esenzione dei terreni in materia di IMU con effetto dal Il Comune di Spilimbergo è classificato NM (non montano): non sono quindi previste esenzioni sui terreni agricoli. ENTI NON COMMERCIALI: Il versamento dell IMU è effettuato dagli Enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all art.17 del D.Lgs. n.241/1997, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 % dell imposta complessivamente corrisposta per l anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all art.9, c.3 del D.Lgs. n.23/2011 (16 giugno e 16 dicembre dell anno di riferimento) e l ultima, a conguaglio dell imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. Il decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e TASI, con le relative istruzioni, per gli Enti non commerciali è stato adottato il 26/06/2014. La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.504/1992, posseduti da: Gli Enti pubblici, gli Organi e le Amministrazioni dello Stato; gli Enti territoriali (Comuni, Consorzi tra Enti locali, Comunità montane, Provincie, Regioni, Associazioni ed Enti gestori del demanio collettivo, Camere di commercio); le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici istituiti esclusivamente per il svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli Enti pubblici non economici; gli Istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed Enti di ricerca; le Aziende pubbliche di servizi alla persona; Gli Enti privati, cioè gli Enti disciplinati dal Codice civile (Associazioni, Fondazioni e Comitati) e gli Enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le Organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni non governative, le Associazioni di promozione sociale; le Associazioni sportive dilettantistiche; gli Enti che acquisiscono la qualifica fiscale di ONLUS. Il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI ENC è il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. 2

3 La dichiarazione IMU/TASI ENC, ai sensi dell art.1 c.719 della Legge n.147/2014, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto IMU Raccolta Regolamento e deliberazioni La Legge n.147/2013 prevede che, ai fini dell applicazione dell IMU è necessario che la disciplina sia definita con apposito Regolamento comunale e che siano stabilite le relative aliquote: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 16 GIUGNO 2014 Oggetto: Imposta unica comunale IUC- Approvazione del regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria IMU. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 16 GIUGNO 2014 Oggetto: Imposta unica comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente IMU, Imposta Municipale Propria. Anno 2014 Le aliquote e detrazioni in vigore per l anno 2014 non hanno subito variazioni e si applicano anche all imposta dovuta per il IMU COME SI CALCOLA Base imponibile La base imponibile è costituita dal valore dell immobile così determinato: FABBRICATI: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell art.3, comma 48, della Legge 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 160 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/ Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 65 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D/5 55 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50% per: 1. Gli immobili di interesse storico ed artistico, di cui all art.10 del D.lgs. n.42/2004; 2. Gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L inabitabilità o l inagibilità sono accertate dall Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, oppure il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000. TERRENI AGRICOLI: Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell anno d imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135: Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75: AREE FABBRICABILI: il valore è costituto da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In presenza di compravendite, successioni, perizie o qualunque 3

4 altro atto ai fini fiscali, che attestino il valore venale dell area, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base imponibile ai fini IMU. Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tali valori, sono applicabili i valori di riferimento già utilizzati per il calcolo dell IMU riferita agli anni 2012, In caso di utilizzazione edificatoria dell area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero o risanamento conservativo, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. IMU 2015 COME SI CALCOLA: Aliquote Per il versamento della prima rata IMU si applicano le aliquote e detrazioni applicate per l anno Le stesse aliquote e detrazioni approvate con deliberazione consiliare n.35 del 16/06/2014 sono state confermate per l anno ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNI 2014 E 2015 Sono confermate le aliquote adottate con deliberazione consiliare n.36 del 16/06/2014 ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILI O,6 per cento ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE. Per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. L aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 E RELATIVE PERTINENZE. ANZIANI E DISABILI. L unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. CASA CONIUGALE Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA INDIVISA Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. ALLOGGI SOCIALI Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto. Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze 4

5 ESENTI 0,4 per cento 0,6 per cento 0,6 per cento 0,76 per cento FORZE DI POLIZIA Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL ATTIVITA AGRICOLA Ex art. 1 comma 708 L.147/2013, e art.13 co. 8/14-bis, D.L.201/2011(Legge 214/2011) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano in ogni caso locati. ALIQUOTA AGEVOLATA FABBRICATI ABITATIVI - ATER Si applica alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. All imposta dovuta per questi alloggi si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione ALIQUOTA AGEVOLATA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO L unità immobiliare di tipologia abitativa da A/1 a A/9 possedute dai cittadini italiani iscritti all Anagrafe dei cittadini italiani residenti all estero (AIRE) nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata. L aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. ALIQUOTA AGEVOLATA FABBRICATI ABITATIVI COMODATO GRATUITO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni in linea retta entro il primo grado, a condizione che l utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza anagrafica. L aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie comodato gratuito, si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall ufficio entro il 31 dicembre ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI TERRENI AGRICOLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D da D/1 a D/8 ALIQUOTA ORDINARIA: TUTTE LE TIPOLOGIE ABITATIVE NON COMPRESE IN QUELLE PRECEDENTI: tutte le abitazioni da A/1 a A/9 locate, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del possessore. L aliquota si 5

6 0,87 per cento applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/2,C/6 e C/7) AREE FABBRICABILI ALTRI IMMOBILI: Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali e relative pertinenze di tipo C/2, C/6 E C/7: A/10 uffici e studi privati, Immobili di categoria B, C/1 - negozi e botteghe C/3 - laboratori per arti e mestieri C/4 - fabbricati e locali di esercizi sportivi QUOTA STATO Anche per l anno 2015 è riservato allo Stato il gettito dell imposta derivante dagli immobili classificati del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento IMU 2015: Guida al calcolo dell imposta dovuta L imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili. L IMU si calcola e si versa per l anno corrente. Per ciascun immobile posseduto devono essere considerati i seguenti elementi: BASE IMPONIBILE MESI DI POSSESSO PERCENTUALE DI POSSESSO ALIQUOTA e DETRAZIONI Per le variazioni intervenute nel corso dell anno, ai fini del calcolo dell imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni. L IMU quindi si calcola nel seguente modo: IMPOSTA = Base imponibile x Mesi di possesso/12 x % di possesso/100 x Aliquota/100 DOVUTA Se l imposta da versare riguarda l abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la detrazione spettante, che si può calcolare così DETRAZIONE SPETTANTE = Detrazione + maggiorazione figli / n.contitolari che utilizzano l abitazione x Mesi di utilizzo/12 E possibile calcolare IMU e TASI per l anno 2015, collegandosi al sito internet del Comune di Spilimbergo: CALCOLO IUC 2015, oppure direttamente al seguente link: Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni per la compilazione e avendo cura di inserire correttamente tutti i dati richiesti per il calcolo dell imposta. Il contribuente è l unico responsabile della correttezza dei dati inserti. In caso di dubbi, è bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul sito internet del Comune oppure chiedere informazioni al Servizio Tributi. Il servizio consente di effettuare il calcolo dei tributi e la stampa dei relativi modelli di versamento IMU IL PAGAMENTO: Chi paga l IMU L imposta municipale propria è dovuta: - dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato; - dai titolari di diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi beni immobili; - dal coniuge superstite in qualità di titolare del diritto di abitazione sull immobile di residenza coniugale (art.540 del C.C.); - dal locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso; 6

7 - dai concessionari di aree demaniali; - Ai soli fini dell applicazione dell IMU, dal coniuge assegnatario della casa coniugale in base a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno durante i quali si è protratto il possesso degli immobili, considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno quindici giorni. IMU 2015 IL PAGAMENTO: Quando pagare l IMU Il contribuente dovrà versare l IMU per il 2015 in due rate: PRIMA RATA IN ACCONTO 16 GIUGNO 2015 SECONDA RATA A SALDO 16 DICEMBRE 2015 Il versamento della prima rata andrà effettuato utilizzando le aliquote previste per l anno L eventuale conguaglio sulla prima rata, nel caso di modifica delle aliquote, andrà effettuato in corrispondenza della rata del saldo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere la versamento dell IMU in unica soluzione entro il 16 giugno 2015, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote. Il versamento dell Imposta deve essere effettuato con arrotondamento all Euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si effettua il versamento se l importo dovuto è uguale o inferiore ai 12. Se l importo annuo dovuto è superiore ai 12, il versamento si esegue in unica soluzione a saldo entro il 16 dicembre. Il versamento di ciascun contitolare devono essere eseguiti distintamente. IMU 2015 IL PAGAMENTO: Come versare l IMU Da quest anno, allo scopo di rendere più agevole il calcolo ed il versamento delle Imposte comunali, ai contribuenti di Spilimbergo sarà inviato apposito prospetto riassuntivo degli immobili per i quali sono dovute l IMU e la TASI, considerando i dati, le informazioni e gli aggiornamenti contenuti nella base dati comunale alla data del 31 dicembre 2014, unitamente al modello di versamento F24 precompilato. Il primo invio avrà per oggetto l acconto da versare entro la scadenza del 16 giugno 2015, e consentirà, eventualmente, di aggiornare o adeguare i dati dell Ente in funzione del secondo invio per il versamento del saldo IMU e TASI, da eseguire entro la scadenza del 16 dicembre E importante che il contribuente verifichi la correttezza dei dati inerenti gli immobili posseduti, i periodi e le percentuali di possesso, nonché le eventuali agevolazioni applicate allo scopo di determinare l imposta effettivamente dovuta: la responsabilità dell esatto versamento d imposta resta sempre a suo carico e, per questa ragione l invio dei modelli precompilati non esclude l eventuale accertamento di imposte in tutto o in parte non versate. Il contribuente che non avesse ricevuto il modello di pagamento o avesse riscontrato irregolarità o mancanza di dati o variazioni necessarie al calcolo IMU e TASI dovute è invitato a contattare o rivolgersi all ufficio tributi del Comune: Ufficio Tributi P.tta Tiepolo n.1 piano terra SPILIMBERGO (PN) Tel , Fax E mail: tributi@comune.spilimbergo.pn.it Pec: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it ORARI DI APERTURA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì E sempre possibile calcolare IMU e TASI per l anno 2015, collegandosi al sito internet del Comune di Spilimbergo: CALCOLO IUC Il servizio consente di effettuare il calcolo dei tributi e la stampa dei relativi modelli di versamento. Attenzione: Il servizio d invio dei modd. F24 precompilati non potrà purtroppo riguardare i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali: le continue variazioni della base imponibile soggette a denuncia o a specifiche modifiche normative, oltre che il possesso di terreni agricoli in altri Comuni, 7

8 non consentono a priori il calcolo puntuale dell IMU dovuta sui terreni agricoli contestualmente alla TASI applicata sui fabbricati strumentali agricoli. Queste particolari categorie di contribuenti potranno comunque rivolgersi al Servizio tributi, con la documentazione e le informazioni necessarie alla compilazione dei versamenti d imposta. Il pagamento dell IMU può essere effettuato utilizzando: Bollettino di conto corrente postale approvato con DM 23/11/2012, con indicazione dei seguenti dati: - Codice fiscale - Codice catastale del Comune: I904 - Importi dovuti per le tipologie di immobile Modello F24, disponibile presso sportelli bancari, postali, Agenti della riscossione, oppure stampabili dal sito del Comune e dell Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà indicare con particolare attenzione: Codice fiscale Dati anagrafici Il domicilio fiscale (per F24 ordinario) Codice catastale del Comune di Spilimbergo: I904 Il tipo di versamento, barrando acconto o saldo oppure entrambi per il versamento in unica soluzione Il numero degli immobili L anno di riferimento L importo o gli importi da versare distinti per codice tributo n PAGAMENTO IMU valido per tutti i Comuni del territorio nazionale, in distribuzione gratuita presso tutti gli Uffici postali Codici tributo: 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3914 IMU per i terreni COMUNE 3916 IMU per le aree fabbricabili COMUNE 3918 IMU per gli altri fabbricati - COMUNE 3923 IMU - INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3924 IMU SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE. Attenzione: L art.11, comma 2 del D.L. 24/04/2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. n.89/2014, ha introdotto, dal 1 ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. In particolare è previsto che: a decorrere dal 01/10/14, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all art.17 del D.Lgs. n.241/77, sono eseguiti: Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille Euro. Pagamento dell IMU per i residenti all estero L IMU Imposta municipale propria è dovuta da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Dal 2015, ai sensi dell art.9 bis del D.L. n.47/2014, convertito il Legge n.80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso; se sussistono tali condizioni, su 8

9 tale unità immobiliare non è dovuta l IMU mentre la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l IMU. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono, come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell Economia e delle Finanze: 1. per la quota di competenza del Comune, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico bancario sulla FRIULOVEST Banca, credito cooperativo soc. coop sul conto corrente bancario: BIC ICRAITRRMDO, IBAN IT60J per la quota riservata allo Stato (imposta su fabbricati del gruppo catastale D ), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d Italia: cod. BIC BITAITRRENT, cod. IBAN: - IT02G La copia del versamento (o di entrambi i versamenti) dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale di versamento dovranno essere indicati: codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza. La sigla IMU, il nome del Comune di ubicazione degli immobili e i relativi codici tributo. L anno di riferimento: L indicazione di acconto e saldo per il pagamento in due rate. AVVERTENZA Prima di procedere al saldo dell intera imposta dovuta per l anno 2015, si consiglia di consultare nuovamente queste informazioni per verificare eventuali novità legislative e variazioni d aliquota. Cosa fare se il versamento IMU non è stato effettuato entro la scadenza ravvedimento operoso Nel caso accada di dimenticarsi o non sia stato possibile versare l IMU entro i termini di legge e per evitare l applicazione delle sanzioni più elevate per omesso o parziale pagamento, il contribuente può versare tardivamente l imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del Ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è regolato dall art.13 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modificazioni e d integrazioni. Per potersi avvalere di questa procedura occorre che le violazioni da regolarizzare non siano state già contestate o, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione di versamento del tributo, in quanto risulta essere la procedura più utilizzata dai contribuenti. Omesso o parziale versamento dell imposta dovuta - Calcolo delle sanzioni e degli interessi: Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% (1/10 dell 1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il 5 giorno dalla scadenza la sanzione sarà pari a 0,1 x 5 = 0,5%; se la regolarizzazione avviene il 14 giorno la sanzione sarà pari a: 0,1 x 14 = 1,4%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0.5% annuo fino al 31/12/2015 e dello 0,2% annuo a partire dal 01/01/2016. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%). Gli interessi vanno calcolati sempre a giorni sulla base della percentuale dello 0,5% fino al 31/12/2015 e dello 0,2% annuo a partire dal 01/01/2016. Se il versamento viene effettuato oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine, la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%). Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0.5% annuo fino al 31/12/2015 e dello 0,2% annuo a partire dal 01/01/2016. Se il versamento viene effettuato oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%). Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0.5% annuo fino al 31/12/2015 e dello 0,2% annuo a partire dal 01/01/2016. Il contribuente che intende sanare la violazione con il ravvedimento dovrà farlo utilizzando il mod. F24 per il versamento IMU e compilarlo seguendo le istruzioni allegate al modello scelto. 9

10 Le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso si versano unitamente all imposta dovuta. In tutti i casi, la procedura di ravvedimento si conclude con la presentazione dell apposita richiesta alla quale dovrà essere allegata copia della ricevuta dei versamenti effettuati. N.B. Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d imposta). L Ufficio tributi è a disposizione per ulteriori informazioni in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative, nonché per la verifica dei conteggi relativi agli importi dovuti in sede di ravvedimento operoso. IMU 2015 LA DICHIARAZIONE: quando deve essere presentata La dichiarazione IMU o la certificazione (nei casi in cui il regolamento comunale ne preveda la presentazione), deve sempre essere presentata nei seguenti casi: comodati gratuiti concessi a parenti maggiorenni in linea retta entro il primo grado; possesso di fabbricati di interesse storico-artistico se non precedentemente dichiarato; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, se non precedentemente dichiarati; coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale, con indicazione dell immobile destinato ad abitazione principale (di regola dove risiede fisicamente la famiglia); unità immobiliari e relative pertinenze che godono dell esclusione dall IMU ai sensi dell art.1, comma 707, della Legge n.147/2013; proprietà o usufrutto di unità immobiliari e relative pertinenze, da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, se non precedentemente dichiarati; compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili; sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare; compravendite di immobili rogati da pubblici ufficiali, diversi dai notai, che non utilizzano il modello unico informatico (MUI); immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, sia l entrata in fallimento, che la vendita finale degli immobili; immobili che hanno acquisito o perso il diritto all esenzione o all esclusione dell imposta; variazione delle caratteristiche dell immobile (terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato); contabilizzazione dei costi aggiuntivi per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D; costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite, se non indicato nella denuncia di successione; riunione di usufrutto non dichiarata in catasto; immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da operazioni di fusione, incorporazione o scissione (salvo che sia già stata fatta la voltura catastale); immobile concesso in locazione dagli ATER. IMU 2015 LA DICHIARAZIONE: modalità e termini La legge n.147/2013, art.1, comma 684, stabilisce che i soggetti passivi dei tributi (IMU,TASI e TARI), presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione di un unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione 10

11 ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell interno, ove esistente. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili (ICI) od dell Imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili. E possibile compilare la dichiarazione IMU utilizzando: Il modello di dichiarazione disponibile presso il Servizio Tributi del Comune Il modello editabile di dichiarazione IMU: Che consente la compilazione e la stampa della dichiarazione; La dichiarazione IMU on-line: questa procedura guida il contribuente nella compilazione del modello di dichiarazione, nella produzione del file in formato elettronico e nella stampa del medesimo per la consegna, messi a disposizione sul sito comunale: La presentazione della dichiarazione IMU può essere effettuata: mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, che ne rilascia ricevuta; a mezzo posta, indirizzata all Ufficio Tributi del Comune di Spilimbergo, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura Dichiarazione IMU; mediante trasmissione telematica con posta certificata: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione. Si precisa che il contribuente è l unico responsabile della correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione. In caso di dubbi, è bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito internet. Dove rivolgersi: Il personale dell Ufficio Tributi del Comune di Spilimbergo è a disposizione per ogni adempimento inerente l Imposta Municipale Propria IMU. Ufficio Tributi P.tta Tiepolo n.1 piano terra SPILIMBERGO (PN) Tel Fax E mail: tributi@comune.spilimbergo.pn.it Pec: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it ORARI DI APERTURA Lunedì Dalle alle Martedì Dalle alle Dalle alle Mercoledì Dalle alle Giovedì Dalle alle Dalle alle Venerdì Dalle alle Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa: Unità organizzativa: Area Economico Finanziaria Ufficio Tributi Responsabile di Area: dott. ssa Elisa QUERIN Responsabile del Procedimento e dell Istruttoria: Maria Luisa DELLA ROCCA - tel. 0427/

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