Come sancito nei preamboli alla nuova Direttiva, obiettivo ultimo del provvedimento è ridurre in maniera signifi-
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1 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina 13 PROGETTARE SICUREZZA Chiara Trulli* Il DLgs 27 gennaio 2010, n. 17: correlazioni con il DLgs 81/2008, obblighi per datori di lavoro, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e noleggiatori di macchine e attrezzature di lavoro Il nuovo decreto macchine La nuova Direttiva 2006/42/CE, entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre del 2009, in sostituzione della precedente Direttiva 98/37/CE, è stata recepita in Italia con il DLgs 27 gennaio 2010, n. 17, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, che recepisce integralmente il testo della Direttiva 2006/42/CE recante Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Come sancito nei preamboli alla nuova Direttiva, obiettivo ultimo del provvedimento è ridurre in maniera signifi- * Dottoranda di ricerca in Building Tecnology and Environment presso la Facoltà di Architettura di Pescara docente di Legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri Funzionario del Ministero del Lavoro cativa il costo sociale dovuto all alto numero di infortuni provocati direttamente dall utilizzazione delle macchine e questo è possibile solo integrando fortemente la sicurezza nelle fasi di progettazione, costruzione, installazione e manutenzione delle stesse. È compito degli Stati membri proprio quello di garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute di persone, animali domestici e beni, specie nei confronti dei rischi derivanti dall uso delle macchine. Come sancito all art. 4 Sorveglianza del mercato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Il nuovo Decreto Macchine, costituito da 19 articoli e 11 allegati, è in vigore dal 6 marzo 2010 e abroga a tutti gli effetti il DPR n. 459/1996 attuativo della vecchia Direttiva, con questo portando a dover necessariamente rivedere il Capo I del Titolo III del DLgs 81/2008 dedicato alle attrezzature di lavoro. L art. 70 DLgs 81/2008 Requisiti di 13
2 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina 14 sicurezza sancisce l obbligo che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dunque alla nuova Direttiva Macchine, puntualizzando, tuttavia, che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, siano comunque conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all All. V. PRIMA DELL IMMISSIONE SUL MERCATO O DELLA MESSA IN SERVIZIO, IL FABBRICANTE DEVE ATTESTARE LA CONFOR- MITÀ DELLA MACCHINA AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICU- REZZA: A) PER LE MACCHINE, MEDIANTE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ E L APPOSIZIO- NE DELLA MARCATURA DI CONFORMITÀ CE; B) PER LE QUASI MACCHINE, MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE. Tutte le macchine devono essere marcate CE e possedere la dichiarazione CE di conformità, quindi anche i componenti di sicurezza, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le funi, le catene e le cinghie; solamente le quasi-macchine non devono essere marcate CE ma devono avere la dichiarazione di incorporazione. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea (G.U.U.E.), godono di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata; va precisato che le norme armonizzate attualmente pubblicate sulla G.U.U.E., ai sensi della 98/37/CE non conferiscono automaticamente la presunzione di conformità alla nuova direttiva, che ha imposto entro la fine del 2009 la loro revisione e pubblicazione sulla G.U.U.E. come norme armonizzate ai sensi della 2006/42/CE. Al fine di garantire un idonea sorveglianza del mercato, come auspicato nella direttiva 2006/42/CE, il comma 4 art. 70 DLgs 81/2008 puntualizza anche le modalità di controllo: Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione b) dall organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle di cui al comma 1 dell art. 70. Si fa presente inoltre quanto espresso al comma 5 art. 71 del DLgs 81/2008 Le modifiche apportate alle macchine quali definite all art. 1, comma 2, del DPR 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lett. a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore ; è consentita, in sostanza, una semplificazione burocratica che consente l esclusione dell iter CE nel caso di interventi sull attrezzatura di lavoro, successivi all installazione, volti ad aumentare le condizioni di sicurezza, a condizione che non si prevedano modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore originale. Altre correlazioni tra il DLgs 81/2008 e il DLgs 17/2010 si riscontrano per quel che concerne gli obblighi del datore di lavoro sanciti all art. 71. Il datore di lavoro, infatti, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V. Nello scegliere le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve considerare: 14 PROGETTARE SICUREZZA
3 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina 15 PER OTTENERE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ, LA MACCHINA DEVE ESSERE CORREDATA DA UN FASCICOLO TECNICO COMPOSTO DA: UNA DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA UN DISEGNO COMPLESSIVO DELLA MACCHINA E DAGLI SCHEMI DEI CIRCUITI DI COMANDO NONCHÉ DALLE RELATIVE DESCRIZIONI E SPIE- GAZIONI NECESSARIE PER CAPIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA MAC- CHINA I DISEGNI DETTAGLIATI E COMPLETI, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNA- TI DA NOTE DI CALCOLO, RISULTATI DI PROVE, ECC., CHE CONSENTA- NO LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA MACCHINA AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SANITARI LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE DEVE DIMOSTRARE LA PROCEDURA SEGUITA, INCLUSI: UN ELENCO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE APPLICABILI ALLA MACCHINA LE MISURE DI PROTEZIONE ATTUATE PER ELIMINARE I PERICOLI IDEN- TIFICATI O PER RIDURRE I RISCHI E, SE DEL CASO, L INDICAZIONE DEI RISCHI RESIDUI CONNESSI CON LA MACCHINA NORME E ALTRE SPECIFICHE TECNICHE APPLICATE, CHE INDICHINO I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE COPERTI DA TALI NORME QUALSIASI RELAZIONE TECNICA CHE FORNISCA I RISULTATI DELLE PROVE SVOLTE DAL FABBRICANTE STESSO O DA UN ORGANISMO SCELTO DAL FABBRICANTE O DAL SUO MANDATARIO UN ESEMPLARE DELLE ISTRUZIONI DELLA MACCHINA SE DEL CASO, LA DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE PER LE QUASI- MACCHINE INCLUSE E LE RELATIVE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO SE DEL CASO, COPIA DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DELLE MACCHINE O DI ALTRI PRODOTTI INCORPORATI NELLA MACCHINA UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ. a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Ulteriore correlazione tra DLgs 81/2008 e Decreto Macchine è rappresentata dal concetto di ergonomia, sancito all allegato I Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine, punto della Dir. 2006/42/CE nel quale si afferma che, nelle condizioni d uso previste, devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell ergonomia: tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell operatore offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell operatore evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata; adattare l interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell operatore. Al comma 6 dell art. 71 DLgs 81/2008, infatti, è sancito l obbligo del datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. Come previsto al comma 4 dell art. 71 DLgs. 81/2008, inoltre, il datore di lavoro deve assicurare la corretta installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda e prendere le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all art. 18, comma1, lett. z) b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro. Al comma 8, art. 71 DLgs 81/2008 si afferma l obbligo a cura del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro ai controlli iniziali periodici e straordinari, in linea con quanto previsto dalla Dir. 2006/42/CE. il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: PROGETTARE SICUREZZA 15
4 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina 16 ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri <= 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Ascensori e montacarichi in servizio privato Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d acqua e d acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in I e II categoria Generatori di vapor d acqua. Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Intervento/periodicità Verifica triennale Verifiche annuali Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Verifica di funzionamento: biennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di funzionamento: triennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica quinquennale 16 PROGETTARE SICUREZZA
5 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività c) gli interventi di controllo di cui alle lett. a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Preme rammentare, inoltre, che, qualora le attrezzature di lavoro vengano usate al di fuori della sede dell unità produttiva (ad esempio, in cantiere) devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza prevista all All. VII DLgs 81/08. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con modalità che saranno stabilite da apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le successive verifiche possono essere effettuate dall ISPESL, entro trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale termine, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità stabilite dal decreto poc anzi citato, in attesa di emanazione. Veniamo agli interventi di informazione, formazione e addestramento previsti dagli artt. 71, comma 6 e 73, DLgs 81/08, che non potranno che essere realizzati anche in funzione dei contenuti delle istruzioni per l uso, fornite con la macchina. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature b) alle situazioni anormali prevedibili. Occorre, inoltre, informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Per quanto concerne le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, l impegno del datore di lavoro deve essere volto affinché i lavoratori ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Si ricorda, a tal proposito, anche l onere in vigore dal 1 marzo 2010 di dotare il personale adibito a macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo, di un Patentino rilasciato dai Formedil Ente nazionale per l addestramento professionale nell edilizia, (obbligo, introdotto dall accordo sottoscritto tra l ANCE e le Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/UIL, Filca/CISL, Fillea/ CGIL, contento nel C.C.N.L. del 18 giugno 2008). A ciò si aggiunge che, solo i lavoratori qualificati possono effettuare attività di riparazione, trasformazione o manutenzione delle attrezzature di lavoro, e dette operazioni devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, le pertinenti norme tecniche o le buone prassi o specifiche linee guida. A questo proposito, particolare cura deve essere posta dal fabbricante della macchina nella redazione del manuale di utilizzo. La Dir. 2006/42/CE, all allegato I, punto Istruzioni sancisce: ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere Istruzioni originali o una Traduzione delle istruzioni originali ; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali. Un innovazione di rilievo, che differenzia il DLgs 17/2010 dal testo ufficiale della Direttiva 2006/42/CE, è relativa alle sanzioni previste per il PROGETTARE SICUREZZA 17
6 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina 18 CIASCUN MANUALE DI ISTRUZIONI DEVE CONTENERE ALMENO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: a) la ragione sociale e l indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario; b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie; c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma; d) una descrizione generale della macchina; e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; g) una descrizione dell uso previsto della macchina; h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all esperienza, presentarsi; i) le istruzioni per il montaggio, l installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell installazione su cui la macchina deve essere montata; j) le istruzioni per l installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti; k) le istruzioni per la messa in servizio e l uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori; l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate; m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite; n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina; o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili; p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente; q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza; r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare; s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni; t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori; u) le seguenti informazioni relative all emissione di rumore aereo: il livello di pressione acustica dell emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 db(a); se tale livello non supera 70 db(a), deve essere indicato; il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 db rispetto a 20 Pa); il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 db(a). I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre. Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina; v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l operatore e le persone esposte. 18 PROGETTARE SICUREZZA
7 TRULLI 3_2010:SIMONETTI/Quale formazione 19/03/10 15:55 Pagina 19 fabbricante, precedentemente neppure previste nel DPR n. 459/96. La condotta più grave è ravvisata nell assenza dei requisiti di conformità richiesti dall allegato I del DLgs 17/2010, punita con una sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro ,00 in caso di omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro ,00 in caso di immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro ,00 l apposizione di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità è punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 infine, la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del DLgs 17/2010 è punita con una sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro ,00. A tal proposito, anche il DLgs 81/08, all art. 57, prevede specifiche sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di attrezzature di lavoro ed impianti. I progettisti che violano il disposto dell articolo 22 sono puniti con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da a euro. Art. 22. (Obblighi dei progettisti) 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle in materia. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell art. 23 sono puniti con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro. Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Gli installatori che violano il disposto dell art. 24 sono puniti con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da a euro. Art. 24. (Obblighi degli installatori) 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Infine, vediamo gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro, come definiti all art. 72 DLgs Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori delle di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (e dunque del DLgs 17/2010) è tenuto ad attestare sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all All. V. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore (nolo a freddo) deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà anche acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare adeguatamente formati e, ove, si tratti di attrezzature complesse, in possesso della specifica abilitazione prevista (es. Patentino per operatori di macchine complesse ). Per informazioni: tel dei@build.it NOVITÀ IMMINENTE Organizzare la sicurezza in cantiere Aggiornato con DLgs 81/2008 e DLgs 106/2009 C. Trulli 34,00 con CD ROM PROGETTARE SICUREZZA 19
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