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1 Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 19 del 25 gennaio 2013 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica 2013 Sommario 1. Domanda Unica 2013: regimi a premio Ruolo del fascicolo Regimi a particella di cui al Titolo III basati sulla presenza di contratti Regimi di cui al Titolo III Articolo 68 Sostegno specifico Pascoli permanenti Condizionalità Comunicazioni all Azienda Termini di presentazione della DU e relative modifiche Rinuncia alla RPU Cessazione aziendale (art. 75, par. 2) e decesso (art. 82) del Reg. (CE) n. 1122/ Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento

2 1. Domanda Unica 2013: regimi a premio Con il presente provvedimento si disciplinano le modalità per la richiesta dei premi di cui al Titolo III del Reg. CE 73/2009, in particolare il c.d. disaccoppiato, il premio di cui all art. 54 regimi prodotti ortofrutticoli limitatamente alle prugne d Ente e l adesione ai sostegni previsti dall art. 68 del Reg. CE 73/2009 disciplinati con Decreto Ministeriale del 29/07/2009. Inoltre, con la presente dichiarazione le Aziende che coltivano canapa devono effettuare le dichiarazioni previste ai sensi del Reg. CE 73/09 art. 39. Per l abbinamento dei titoli nella campagna 2013 le superfici devono essere condotte alla data del 15/05/2013 ai sensi dell art. 35 del Reg. CE 73/09 la cui applicazione a livello nazionale è stabilita dal DM dell 11/02/2009 avente ad oggetto Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico. 2. Ruolo del fascicolo L Azienda che intende attivare la richiesta di premi sui regimi disciplinati dal Reg. CE 73/09 deve sottoscrivere le informazioni contenute nel proprio fascicolo elettronico sul Sistema Informativo di ARTEA secondo le modalità previste dal Decreto ARTEA n. 292/2009. In particolare, con la firma della scheda fascicolo l Azienda attesta la conduzione delle particelle in uso al momento della sottoscrizione. Se l Azienda concorda con gli usi del suolo relativi alle particelle condotte riportati nel modulo utilizzato per la sottoscrizione del fascicolo non occorre effettuare tramite DUA dichiarazioni di coltivazione. Nel caso, invece, di discordanza con i dati in possesso di ARTEA relativi all uso del suolo l Azienda deve compilare un Piano di coltivazione tramite DUA ID che sarà oggetto dei controlli di competenza di ARTEA in termini di S.I.G.C. e di condizionalità. 3. Regimi a particella di cui al Titolo III basati sulla presenza di contratti. Sono obbligati alla stipula di un contratto di coltivazione con trasformatori o acquirenti collettori riconosciuti ai sensi della normativa vigente i produttori che chiedono uno dei seguenti regimi di aiuto: a) Prodotti ortofrutticoli Articolo 54 Reg. CE 73/2009 limitatamente al regime delle prugne d Ente secondo quanto stabilito dal D.M. n del 22 ottobre 2007 avente ad oggetto Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'ente destinate alla trasformazione ; b) Canapa Articolo 39 del Reg. (CE) n. 73/2009. I contratti di coltivazione devono sempre indicare a particella le superfici oggetto di contratto e le stesse devono essere coerenti con quanto dichiarato nella Domanda Unica. Per le colture a canapa da fibra o da seme una copia degli eventuali contratti sottoscritti per la vendita del prodotto, conservati in originale allegati alla Domanda Unica, devono essere inviati ad 2

3 ARTEA entro dieci giorni dalla sottoscrizione. 4. Regimi di cui al Titolo III Articolo 68 Sostegno specifico Il DM del 29/07/2009 prevede i seguenti sostegni specifici ai quali l Azienda può aderire attraverso la relativa scelta nella Sezione Richiesta premi art. 68 Reg (CE) 73/09 DM Mipaf 29/7/2009 tramite la sottoscrizione della DUA ID Opportunità Regime Premio Unico (RPU) 2013: 1) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3): a) Sostegno a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte a LG ed ai Registri anagrafici (DM Art 3 p 1); b) Sostegno a favore dei detentori di capi allevati secondo disciplinare etichettatura ai sensi del Reg CE 1760/2000 (DM Art 3 p 3 lett a); c) Sostegno a favore dei detentori di capi certificati ai sensi del Reg CE 510/2006 (DM Art 3 p 3 lett b). 2) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4): a) Sostegno per acquisto montoni genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ direttamente da allevamenti iscritti a LG o registro anagrafico (DM Art 4 p 1 lett a); b) Sostegno per detenzione montoni di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ iscritti a LG o al registro anagrafico di eta inferiore o uguale a 5 anni (DM Art 4 p 1 lett b); c) Sostegno per capi ovicaprini macellati e certificati ai sensi del reg CE 510/2006 (DM Art 4 p 1 lett c); d) Sostegno per capi ovicaprini allevati nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per Ha (DM Art 4 p 1 lett d); 3) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5): a) Sostegno per aziende olivicole che producono olio extravergine nel rispetto di un disciplinare ai sensi del Reg CE 510/2006 o Reg CE 834/2007 (DM Art 5 p 1); 4) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6): a) Sostegno a favore dei produttori di latte crudo di vacca con cellule somatiche per ml inferiore a germi a 30 gradi per ml inferiore a materia proteica non inferiore a 3,35% (DM Art 6 p1); 5) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco ( art. 7): a) Sostegno a favore di produttori di tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con eslcusione Nostrano del Brenta (DM Art 7 p 1); b) Sostegno a favore di produttori di tabacco per sigari di qualita delle varieta Kentucky e Nostrano del Brenta (DM Art 7 p 5); 6) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8): a) Sostegno a favore dei produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente certificata e confettata (DM Art 8 p 1); 3

4 7) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa (art. 9) a) Sostegno a favore dei produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise; 8) Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (art. 10) a) Sostegno a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento delle colture: a partire dalla campagna 2013 nel caso di richiesta premio per la coltivazione di frumento duro le Aziende, tranne quelle che rientrano nel regime disciplinato dal Reg. CE 834/2007 ( biologici ), devono inserire nell apposita Sezione della DUA RPU campagna Richiesta premi art. 68 Reg(CE)73/09 DM Mipaf 29/7/2009 gli estremi dei documenti di acquisto della semente certificata con indicazione sia della quantità acquistata che di quella utilizzata per la campagna stessa. La semente minima è stabilita in 160 Kg ad ettaro; 9) Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11): a) Contributo a favore degli agricoltori con assicurazioni sul raccolto, animali e piante (DM Art 11 p 1). Riguardo ai premi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7) e 9) ARTEA acquisisce i dati secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. Riguardo ai premi di cui ai punti 5), 6),7) e 8) l Azienda dovrà obbligatoriamente, pena l esclusione dal sostegno, indicare nel Piano delle coltivazioni tramite la DUA ID le specie/varietà a particella in base ai seguenti codici colturali: - Tabacco Codice Barbabietola da zucchero Codice 1301 (dal 2012 solo le varietà indicate nella tabella seguente): COD VARIETA DESCRIZIONE COD VARIETA DESCRIZIONE 1 A Lennox 2 Aaron 41 Levante 3 Alezan 42 Liana 4 Amata 43 Lucrezia KWS 5 Ambita 44 Marinella KWS 6 Anaconda 45 Massima 7 AnteK 46 Moliere 8 Antinea KWS 47 Monatunno 9 Ariete 48 Monauta 10 Arnold 49 Montana 11 Atleta 50 Murray 4

5 12 Aumenta 51 NeKtarine 13 Autave 52 Nestorix 14 Baloo 53 New York 15 Bison 54 Ninfea 16 Bramata 55 Norina KWS 17 Bruna KWS 56 Oregon 18 Cactus 57 Pauletta 19 Charly 58 Piera 20 Ciclon 59 Pixel 21 Clementina 60 Prestige 22 Concerto 61 Radar 23 Dallas 62 Radar 24 Diamenta 63 Ramona 25 Dorotea 64 Ricer 26 Duetto 65 Rima 27 Elvis 66 Ritop 28 Fabrizia KWS 67 Rizor 29 Fernando 68 Rocca 30 Flavia 69 Rodolfo 31 Franca 70 Serenada KWS 32 Gea 71 Spaniel 33 Genio 72 Susan 34 Giada 73 Thor 35 Grinta 74 Vaclav 36 Heracles 75 Venere 37 Houston 76 Vero RT 38 Impala 77 Vincent 39 Leila 78 Zanzibar - Danae racemosa ruscus Codice Per l avvicendamento si riporta la tabella delle specie ammissibili: 1001 Avena 1002 Frumento duro 1003 Frumento tenero 1007 Orzo 1011 Segale 1013 Triticale 1014 Farro 1102 Cece 1108 Lenticchia 1109 Lupino CEREALI AUTUNNO- VERNINI MIGLIORATRICI 5

6 1112 Veccia 1148 Hedysarum coronarium L. (Sulla) 1167 Medicago sativa L. (Erba medica) 1170 Onobrichis viciifolia Scop. (Lupinella) 1185 Pisello 1203 Colza o ravizzone 1209 Soia 1301 Barbabietola da zucchero 1451 Trifoglio 1463 Erbai leguminose 1464 Erbai misti 1482 Fava 1700 Terreni ritirati dalla produzione -- maggese vestito 1842 Vicia sativa L Vicia villosa Roth Girasole 1966 Lathyrus sativus L. (cicerchia) Per il sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva di cui al punto 3) occorre indicare la tipologia (DOP, IGP o Biologico) con indicazione del Consorzio o Organismo di Certificazione. Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco di cui al punto 5) è condizionato all adesione da parte dell Azienda ad un contratto di coltivazione stipulato tra la propria Associazione di produttori riconosciuta dall Organismo Pagatore territorialmente competente con un impresa di prima trasformazione riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005. In fase di compilazione dell Opportunità RPU 2013 all interno della DUA ID dovrà essere indicata l Associazione di produttori a cui la medesima Azienda aderisce. In base a successive diposizioni di ARTEA la Domanda Unica sarà integrata con i documenti necessari ad attestare gli obblighi contrattuali e qualitativi del prodotto. Per il contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al punto 9) occorre indicare gli elementi identificativi del Consorzio (Aziende associate a Consorzi di tutela) o della Compagnia assicurativa (c.d. Polizze individuali ) nella Sezione Richiesta premi art. 68 Reg (CE) 73/09 DM Mipaf 29/7/2009 Opportunità Regime Premio Unico (RPU) In particolare, nel caso polizze individuali sarà cura del CAA tenutario del fascicolo aziendale di inserire i dati nel SIAN come da vigenti disposizioni di AGEA Coordinamento. 5. Pascoli permanenti Ai fini dell abbinamento ai diritti in portafoglio le superfici identificate dai codici Pascolo arborato con tara 20% (bosco alto fusto e pascolo cespugliato), Pascolo arborato con tara 50% (bosco ceduo), Pascolo magro con roccia affiorante con tara 20% e Pascolo 6

7 magro con roccia affiorante con tara 50% sono abbinabili qualora l Azienda sia in possesso dei seguenti requisiti: a) Gestione di un allevamento censito nella Banca Dati Nazionale dell Istituto Zooprofilattico dell'abruzzo e del Molise G. Caporale (BDN); b) Gestione di un allevamento diverso da bovini e ovini, non registrato in BDN (ad esempio equini, suini), da registrare nel Sistema Informativo di ARTEA a livello di UPZ (Unità Produttiva Zootecnica); c) Pascolamento di terzi con animali registrati in BDN. In tal caso occorre indicare il CUAA del detentore dell allevamento per il controllo in BDN del codice allevamento; d) Sfalcio per vendita/autoconsumo del foraggio. Nel caso di autoconsumo occorre allegare alla Domanda Unica copia della documentazione attestante le operazioni di sfalcio se effettuate da terzi, nel caso di vendita copia della fattura di vendita del foraggio. In particolare, i codici 1172 e 1173 si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate bosco e non vi è obbligo di dichiarazione a particella. I codici 1905 e 1906 caratterizzanti terreni con roccia affiorante si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate tare (infatti non hanno altri usi possibili) e non vi è obbligo di dichiarazione a particella. Per le casistiche da a) a c) occorre indicare nella DUA Sezione Richiesta premi Titolo III disaccoppiato e IV paragrafo UTILIZZO PASCOLI MAGRI AI FINI DELL'ABBINAMENTO A DIRITTI ORDINARI la data di inizio e di fine periodo del pascolamento. 6. Condizionalità Al fine di aggiornare la propria posizione rispetto agli obblighi di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) l Azienda deve indicare atti e norme a cui è soggetta nella specifica Sezione della DUA ID Quadro 5 Sezione 4. Qualora l Azienda aderisca alla Domanda Unica campagna 2013 con la sola sottoscrizione della scheda fascicolo in caso di variazioni rispetto alla campagna 2012 deve darne indicazione tramite l aggiornamento della propria posizione nell Anagrafe di ARTEA in base alle modalità rese note dal competente Settore di ARTEA. I precetti normativi a cui l Azienda deve far riferimento sono quelli previsti dai Reg. (CE) 73/2009 (articoli 4, 5 e 6 e Allegati II e III) e dal Reg. (CE) 1122/2009, oltre che dal Decreto MIPAAF n del 22/12/2009 e dalla normativa regionale attuativa del medesimo Decreto in vigore. Ulteriori specifiche o delimitazioni emanate dalle autorità nazionali o regionali possono estendere gli impegni assunti con la Domanda Unica In caso di violazione degli impegni relativi alla condizionalità verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1122/

8 7. Comunicazioni all Azienda In riferimento al punto 8) della parte dispositiva del presente provvedimento in cui si stabilisce che in fase di sottoscrizione della scheda fascicolo o della RPU in DUA ed in forza di essa, secondo quanto previsto dal proprio Decreto 292/2009, ARTEA può notificare comunicazioni all Azienda relativamente ad eventuali sospesi su procedimenti in corso, ogni Azienda, al momento della presentazione della RPU 2013 tramite DUA prenderà visione della propria situazione dichiarata allo schedario vitivinicolo comparata con il dato grafico derivante dal Sistema georeferenziato GIS di ARTEA nell apposita Sezione Comunicazioni all Azienda attualizzata al momento della sottoscrizione. Per tutte le Aziende che confermano l adesione al regime RPU pluriennale per l anno 2013 tramite la sottoscrizione della sola scheda fascicolo il dato relativo alla situazione dello schedario vitivinicolo si intende comunicata con la presentazione dell istanza Dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto - Campagna (ID 9040). Tale comunicazione è resa in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. 689 del 30 luglio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato un Piano operativo per l allineamento fra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e la superficie dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS. 8. Termini di presentazione della DU e relative modifiche La Domanda Unica deve essere presentata, salvo deroghe, da ogni Azienda con sede legale in Toscana. In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell Azienda. Tale richiesta è inoltrata all Organismo pagatore competente per sede legale, all Organismo pagatore prescelto e all AGEA Organismo di coordinamento. Al termine dell istruttoria svolta l AGEA Organismo di coordinamento provvede ad attribuire nell ambito del SIAN la delega all Organismo pagatore prescelto. Sulla base di tale principio, la Domanda Unica deve essere presentata all Organismo pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale. Le schede fascicolo e/o le domande RPU iniziali sono compilate secondo quanto disposto dai Decreti del Direttore di ARTEA 142/2007, 191/2008 e 291/2009 relativi alla DUA e al Decreto del Direttore 292/2009 relativo al fascicolo aziendale e devono essere ricevute entro le ore del giorno 15/05/2013. Per le schede fascicolo e/o le domande RPU iniziali è consentita una tolleranza di 25 giorni solari calcolati dal 15/05/2013, per cui il termine ultimo è fissato entro le ore del 10/06/2013. In riferimento a tale termine sarà applicata una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le schede fascicolo e/o le domande RPU iniziali pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio 2013 sono irricevibili. 8

9 In presenza di scheda fascicolo e/o domanda RPU iniziale presentata nei termini sopra descritti, le domande inoltrate successivamente saranno considerate di modifica ai sensi dell art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 10/06/2013. In particolare, non saranno applicate penalità se presentate entro il 31/05/2013. I casi di modifica che comportano l aumento di superficie condotta e/o l aumento di superfici a premio inoltrate successivamente al 10/06/2013 saranno considerati ai sensi dell art. 21 del Reg. CE n. 1122/2009 e saranno valutate nel merito dalla competente Struttura. 9. Rinuncia alla RPU Le Aziende che intendono rinunciare alla RPU della campagna 2013 dichiarano le proprie intenzioni tramite l opportuna funzione predisposta in DUA ID L Azienda che vuole rinunciare alla RPU pluriennale invia ad unica@artea.toscana.it il documento scannerizzato della rinuncia a firma dell'azienda che sarà inserito nel fascicolo aziendale, da parte di ARTEA stessa, tramite ID 84. Tale documento si configura come una rinuncia al regime pluriennale e, pertanto, l'anno successivo la medesima Azienda se vuole ripresentare RPU lo deve fare tramite DUA. 10. Cessazione aziendale (art. 75, par. 2) e decesso (art. 82) del Reg. (CE) n. 1122/2009 Il tenutario del fascicolo aziendale inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite il modulo Attestato morte/cessazione corredato della relativa documentazione in formato elettronico attestante la linea ereditaria o il subentro. Inoltre, qualora non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il CAA deve creare la nuova posizione del subentrante con l obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l erogazione del contributo. In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per decesso è la seguente: - Copia del certificato di morte; - Atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l indicazione della linea ereditaria unitamente al documento di identità in corso di validità dell erede; - Nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti. In tal caso, l erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per cessione o incorporazione è la seguente: - Atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione dell Azienda. 11. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento Nei casi in cui l erogazione dell aiuto coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2013 il pagamento è da intendersi come conclusivo del procedimento. 9

10 Nei casi in cui il pagamento dell aiuto non coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2013 o nei casi di mancato pagamento il beneficiario può prendere visione dell istruttoria di pagamento o presso il CAA tenutario del proprio fascicolo aziendale o direttamente nel Sistema Informativo di ARTEA se abilitato all accesso. L Azienda per il tramite del CAA tenutario del fascicolo aziendale può presentare memorie e documentazione al fine della revisione degli esiti di cui al paragrafo precedente che ARTEA si riserva di valutare nel merito e comunque conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Nei casi di applicazione di penalità pluriennali ai sensi degli artt. 57, 58, 65 e 66 del reg. CE 1122/09 sarà invece effettuata notifica nominativa del decreto di applicazione della sanzione medesima. In data 15 luglio 2014 ARTEA pubblicherà apposito provvedimento informativo sul proprio sito istituzionale all indirizzo sulla base di quanto disposto dal Regolamento CE n. 883/2006 contenente gli esiti delle istruttorie relativi alle Domande Uniche 2013 per le quali sussistono alla data di pubblicazione anomalie ostative al pagamento dei premi richiesti. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 10

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