LEGGE 14 agosto 1991, n Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

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1 LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto Princìpi generali 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. 2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi. 3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. 4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale. 12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso. 3. Competenze delle regioni 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. 2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente

3 legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali. 5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. 6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. 4. Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo Sanzioni 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

4 5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato] 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo Imposte 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall'imposta: a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge; b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni; c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi; d) i cani adibiti ai servizi dell'esercito ed a quelli di pubblica sicurezza; e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro; f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993] 7. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

5 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge 1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6 Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 TUTELA DEGLI ANIMALI D AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Articolo 1 Finalità 1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomoanimale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l uomo. 2. Agli effetti della presente Legge si considerano Animali d affezione tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre con l esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione. 3. Si definiscono animali randagi tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo. 4. All attuazione della presente Legge provvedano, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell apposito Albo regionale. Articolo 2 Obblighi dei proprietari o detentori di animali d affezione 1. Tutti i proprietari di animali d affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre, fatte salve le eccezioni previste dalla presente Legge; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di Legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. Articolo 3 Misure di protezione 1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità dai soggetti previsti dai comma 6 e 9 dell art. 2 legge 14 agosto 1991, n E vietato a chiunque l abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio. 2. E vietato a chiunque far partecipare cani a combattimenti. E istituito presso la Regione apposito registro per i cani considerati a rischio: pit-bull, dogo argentino, rotweiler, dobermann. I 1 / 12

7 proprietari o detentori di tali cani devono fornirsi di autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. 3. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali. 4. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all esercizio della professione medicoveterinaria. 5. E vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione. Articolo 4 Anagrafe canina 1. E istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio regionale l Anagrafe canina, alla quale il proprietario o detentore o qualsiasi titolo, residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane. 2. L iscrizione deve avvenire entri il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane. 3. Viene istituito presso l Anagrafe canina di ogni AA.SS.LL. un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale vengono annotate le generalità del proprietario o detentore e di dati segnaletici del cane iscritto, indicando i segni particolari ed il codice assegnato. 4. A cura dell A.S.L. competente per territorio, all atto dell iscrizione, viene compilata una cedola identificativa, in triplice copia, nella quale vengono riportati i dati di cui al comma 3. Copia del documento viene rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione. Un altra copia viene inviata al Comune di residenza. 5. Il cane iscritto all Anagrafe è identificato con il tatuaggio. Il tatuaggio deve essere effettuato in modo indolore con dermografo o pinza sulla parte interna della coscia destra in corrispondenza delle zone glabre o, a discrezione del veterinario, nella parte interna del padiglione auricolare destro. 6. La Regione, con appositi fondi, assicura il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con microchip, disciplinandone il corretto ed uniforme uso; provvede affinchè i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per la tenuta dell Anagrafe canina vengano dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all Anagrafe stessa; istituisce, inoltre, l Anagrafe canina regionale informatizzata e organizza una Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL. di riferimento. 7. Il tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le strutture dell A.S.L. o, a richiesta del proprietario o del detentore e a proprie spese, presso il veterinario di fiducia. In questo ultimo caso, il proprietario o detentore dovrà recarsi presso l A.S.L. di appartenenza, entro quindici giorni dall iscrizione, per registrare l avvenuto tatuaggio o l identificazione. Quest ultima è effettuata dal Servizio veterinario dell A.S.L. di competenza. 8. L operazione di tatuaggio dovrà essere eseguita entro centocinquanta giorni dalla nascita del cane. 9. Qualora, per qualsiasi motivo, il tatuaggio risulti illeggibile, il proprietario detentore è tenuto a far ritatuare l animale, o, se sia stata implementata l identificazione con microchip a far sostituire il tatuaggio con il microchip. Qualora quest ultimo risulti indecifrabile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare. 10. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all A.S.L., entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane. 11. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all A.S.L., entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso. 2 / 12

8 12. Nel caso di variazioni della residenza del proprietario o detentore, o di trasferimento di proprietà, il cane deve essere riscritto presso l Anagrafe dell A.S.L. competente per territorio, con il numero di riconoscimento già attribuito. 13. I medici veterinari liberi professionisti che, nell esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell esistenza di cani non iscritti all Anagrafe, hanno l obbligo di segnalare la circostanza all A.S.L. competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente Legge. 14. Entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente Legge con apposita delibera di Giunta regionale vengono definiti i criteri applicativi uniformi relativi all Anagrafe sul territorio regionale. 15. Sono esentati dall obbligo dell iscrizione all Anagrafe i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza. Fatta salva l iscrizione all Anagrafe sono, altresì, esentati i cani che risultino a seguito di idonea certificazione medico-veterinaria incompatibili per cause fisiche all applicazione dei microchips o al tatuaggio. 1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL.: Articolo 5 Altri compiti delle Aziende Sanitarie Locali a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili; b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico; c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore; d) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati; e) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati; f) aggiornano l Anagrafe canina e trasmettono ai Comuni singoli o associati, e alle Comunità Montane, ogni sei mesi, una copia dell Anagrafe stessa; g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di piccoli animali per l invio all inceneritore ed effettuano il servizio di pronto soccorso dei cani randagi feriti e dei gatti liberi sui luoghi pubblici, su chiamata delle Autorità; h) collaborano con la Regione, con le Province, con i Comuni o le Comunità Montane, con gli ordini veterinari provinciali, con enti o associazioni aventi finalità protezionistiche, promovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono. 2. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, qualora non abbiano già provveduto, organizzano un piano finalizzato al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare le procedure organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica del personale da impegnare a tale scopo. Qualora il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente per la corretta attuazione del piano, le AA.SS.LL. dovranno prevedere attraverso la rideterminazione della dotazione organica del personale o attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero professionisti. Le AA.SS.LL. comunicheranno con cadenza semestrale i risultati dell attuazione dei propri piani all Assessorato alla Sanità, al quale è demandato il coordinamento e il controllo. 3 / 12

9 Articolo 6 Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane 1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono: a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero; b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell apposito albo regionale; c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; d) all esercizio delle funzioni di cui all articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali. 2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per i cani. Il ricovero deve avere una direzione sanitaria affidata a medici veterinari libero professionisti con contratto depositato presso l ordine professionale della Provincia di appartenenza. Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di cui all art. 14 della presente Legge. 3. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di una fossa cimiteriale per animali d affezione. 4. La Regione, con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, stabilisce i criteri di costruzione e le caratteristiche tecniche dei canili pubblici e dei ricoveri, nonchè dei canili privati a scopo di allevamento, pensione o addestramento di cui all articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica dell 8 febbraio 1954, n.320. Articolo 7 Rifugi municipali per cani e ricoveri 1. I canili pubblici assumono la denominazione di rifugi municipali per cani. 2. La Regione, d intesa con Province e Comuni, promuove la realizzazione di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti. 3. La realizzazione di nuovi rifugi pubblici e di ricoveri nell ambito di un A.S.L. è subordinata all istituzione dell Anagrafe canina della stessa A.S.L. come previsto dall articolo 4 della presente Legge. 4. La realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione di quelli già esistenti dovrà tenere conto delle seguenti caratteristiche tecniche: a) il dimensionamento o il numero di rifugi deve essere rapportato alla popolazione di cani randagi presente sul territorio stimata in modo adeguato dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. di competenza; b) reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell intera area, destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate; ulteriori box adeguatamente attrezzati con annesso un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione; c) apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto; 4 / 12

10 d) medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di carico-scarico dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali; e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni; f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati; g) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un area totale di 2 mq per cane di piccola taglia, 3,5 mq per cane di taglia media, 4,5 mq per cane di taglia grande, 6 mq per cane di taglia gigante; h) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che andrà a costituire il gruppo; i) i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona. 5. In ogni caso la progettazione, oltre le suddette specifiche e tecniche, dovrà tenere conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti; si dovranno quindi prevedere aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box e zone di rifugio per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani. 6. Le strutture di cui al comma 1, se non dotate del reparto di quarantena di cui alla lettera b del comma 4 del presente articolo, potranno introdurre solo animali provenienti da altre strutture di quarantena esterna. 7. Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in contrasto con la presente legge si intendono automaticamente applicate. 8. I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle Autorità competenti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge dovranno adeguarsi alle strutture tecniche di cui ai commi precedenti del presente articolo. Articolo 8 Cani ospitati presso le strutture private 1. Entro tre mesi dall entrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL. devono far pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero di cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni zoofile di volontariato e la loro provenienza. 2. Dal momento della comunicazione, gli Enti di cui all art. 6, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture. 3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli Enti di cui all art. 6, comma 1, o presso i ricoveri delle associazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che danno disponibilità di accoglienza. 4. Le strutture private e quelle gestite dalle associazioni di volontariato Zoofilo, non conformi alle norme igienico-sanitarie, devono essere chiuse entro ventiquattro mesi dall entrata in vigore della legge, ed i cani ivi ospitati saranno trasferiti presso i canili pubblici o presso i ricoveri di cui alla presente Legge. 5. La gestione sanitaria nei canili privati, ancorchè convenzionati con i singoli Comuni, è a totale carico degli stessi. La convenzione è stipulata con veterinari liberi professionisti che ne assumono la direzione sanitaria. Le strutture private convenzionate sono sottoposte a controlli periodici delle AA.SS.LL. di competenza. 5 / 12

11 Articolo 9 Controllo del randagismo 1. I cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai sensi dell art. 4, ritrovati ed ospitati presso i canili comunali, devono essere restituiti al proprietario o detentore. 2. I cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell A.S.L. competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell art I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge. 4. Se non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente a privati che dovranno ottemperare alle norme previste dall art. 2 oppure ad enti o associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono di un ricovero di cui all art. 6, comma Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento di controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 4. Gli animali ceduti dai canili pubblici ai privati o alle associazioni richiedenti debbono obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. Articolo 10 Cani di quartiere 1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere. 2. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e dall art. 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell A.S.L. di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato di cui all art. 16 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco competente che le regolamenta e ne informa la cittadinanza. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l onere della gestione e la responsabilità. 3. i cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati. 4. I cani di quartiere devono essere iscritti all Anagrafe canina, tatuati o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portate un segno di riconoscimento ben visibile. Articolo 11 Protezione dei gatti in libertà 1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni. 2. E vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà. 3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell A.S.L. competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati. 4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, come previsto dall art. 3, comma Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all art. 16, che assumono l onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell opera di medici veterinari. 6 / 12

12 Articolo 12 Trasporto e vendita di animali d affezione 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da consentire l ispezione e la cura degli animali trasportati. 3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti, in attuazione delle Direttive dell Unione Europea in materia di protezione di animali. 4. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo o di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la ventilazione inadeguata, l esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici. 5. E fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d affezione destinati alla vendita, se si determinano un o più condizioni di cui al comma precedente. 6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l obbligo: a) di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato dal servizio veterinario dell A.S.L. competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto presso l esercizio o l allevamento e disponibile al controllo degli organi predisposti. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell A.S.L. competente per territorio; b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, valida a norma di legge, rilasciata da un medico veterinario. L eventuale vendita di animali privi di detto attestato sarà motivo di rescissione del contratto con restituzione delle somme percepite; c) di comunicare all A.S.L. competente per territorio, entro dieci giorni dall avvenuta cessione o vendita dell animale, le generalità ed i dati fiscali dell acquirente. Articolo 13 Educazione e formazione 1. La Regione e le Province promuovono, in collaborazione con le AA.SS.LL., l Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali, gli Enti e le Associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto ed alla protezione degli animali. 2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all educazione ed alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente. 3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le nuove norme sancite dalla presente Legge. 4. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AA.SS.LL., l istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali e le Associazioni animaliste e protezioniste regionali, nell ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti. Articolo 14 Contributi regionali 1. La Regione eroga ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente Legge. 2. In particolare la Regione eroga agli Enti di cui all art. 6, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione dei canili pubblici. 7 / 12

13 3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con: a) la quota parte del fondo previsto dall art. 8, comma 2, della Legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale; b) fondi regionali. 4. La Giunta Regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri: a) consistenza della popolazione canina in ambito provinciale; b) distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale; c) consistenza delle strutture esistenti. 5. Ciascuna Provincia, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente Legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono Comuni, Comunità Montane e AA.SS.LL. competenti per territorio. 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente Legge. Articolo 15 Guardie zoofile 1. Per la vigilanza e l osservanza delle disposizioni della presente Legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. ed in collegamento con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all art. 16. La vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste riconosciute dal Ministero dell Ambiente. 3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato zoofilo di cui all articolo 16, pari al un limite massimo del 10% degli iscritti all associazione richiedente. 4. I volontari che aspirano alla qualità zoofila devono essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato nella Regione Campania ai sensi dell articolo 13, comma Coloro che sono in possesso dell attestato di idoneità di cui all art. 28, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e i cittadini in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria e di guardia particolare giurata delle associazioni protezioniste alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell attestato di idoneità di cui al comma 4 del presente articolo. Articolo 16 Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali 1. E istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l Albo delle associazioni per la protezione degli animali. 2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione all Albo di cui al comma 1 devono essere costituite con atto pubblico e devono operare nella Regione da almeno un anno. 3. Ai fini dell iscrizione all Albo le associazioni devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta regionale, corredata da copia dell atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche e l assenza di lucro, il bilancio dell anno in corso, il bilancio dell anno successivo, un curriculum dell associazione che documenti l attività svolta. 4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte l Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali. 8 / 12

14 5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati. Articolo 17 Sanzioni e ammende 1. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all Anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Chiunque, avendo iscritto il cane all Anagrafe, omette di sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di riconoscimento previsto dalla presente Legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Gli esercenti di cui all art. 12, comma 6, che trasgrediscono ai compiti dal predetto comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente Legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti comma sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi capitoli di bilancio regionale destinati alle finalità della presente Legge. Articolo 18 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti 1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell art. 2 del Decreto Ministro Sanità 20 luglio 1989, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20%. 2. Le modalità di liquidazione dell indennità di cui al comma 1 saranno stabilite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge. Articolo 19 Commissione per i diritti degli animali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente Legge. 2. La Commissione è composta: a) dall Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede; b) da un funzionario amministrativo dell Assessorato alla sanità con funzioni di segretario; c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale; d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania; e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari; f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all Albo regionale di cui all art. 16; g) da un etologo. 3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni. 4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro volte all anno. 9 / 12

15 Articolo 20 Norme di attuazione 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell Assessore alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni amministrative di cui alla presente Legge. Articolo 21 Abrogazione 1. La Legge regionale 2 novembre 1993, n. 36 è abrogata. Articolo 22 Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge si applicano le norme vigenti in materia. Articolo 23 Finanziamenti 1. All onere derivante dall applicazione della presente Legge, stabilita in lire (1 miliardo), si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 7621 di nuova istituzione, denominato: Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, mediante prelievo dell occorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l anno finanziario 2001 che si riduce di pari importo. 2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la Legge di bilancio. Articolo 24 Dichiarazione d urgenza La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania. 24 novembre 2001 Bassolino Avvertenza NOTE Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n del 21 giugno 1996) ZOOTECNIA (GENERALITA ) Art. 1 Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazz. Uff., 30 agosto 1991, n. 203). - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1). Art. 3 La legge 14 agosto 1991, n.281 già citata, all art. 2 così recita: comma 6): I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 10 / 12

16 Comma 9): I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili Il D.P.R. 31 marzo 1979 è il seguente: Art.6 Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell Ente nazionale per la protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato L art. 3 del citato D.P.R., cosi recita: E attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la funzione, esercitata dall Ente Nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa dei patrimonio zootecnico. Il D.P.R. n.320/54, che prevede il Regolamento della polizia veterinaria, all art. 24, così recita: Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive: a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici; b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi; c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi; d) serragli e circhi equestri; e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; f) canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento; g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia; h) giardini zoologici. L attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dello Alto Commissario per l igiene e la sanità pubblica. D.P.R. 320/54 già citato Art. 9 L art. 672 cod.pen. così recita: Omessa custodia e mal governo di animali Chiunque lascia liberi, non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l arresto fino a tre mesi, ovvero con l ammenda fino a = Alla stessa pena soggiace: 1) Chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma, o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) Chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in personale l incolumità delle persone. Art / 12

17 Il D.P.R. 31 marzo 1979, già citato, all art. 5 così recita: Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e soppressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa dei patrimonio zootecnico. La L.R. n.8 /96 che detta Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell attività venatoria in Campania, all art.28, comma 4), così recita: 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Con provvedimento della Giunta Regionale verrà disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami. Art.17 Il D.M. Sanità 20 luglio 1989 n.298, disciplina Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo dei valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (1). COSTITUZIONE: Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. 12 / 12

18 LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, FATTA A STRASBURGO IL 13 NOVEMBRE 1987, NONCHE' NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO. (GU n. 283 del ) Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2010 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Promulga la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ART. 1 (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre ART. 2 (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa. ART. 3 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 544-bis, le parole: «da tre mesi a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a due anni»; b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: «da tre mesi a un anno o con la multa da a euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a diciotto mesi o con la multa da a euro». ART. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia) 1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro a euro La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. 4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata

19 nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime. 5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. 6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n ART. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro per ogni animale introdotto. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. ART. 6 (Sanzioni amministrative accessorie) 1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. 2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. 3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

20 4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi. 5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. ART. 7 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative) 1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia. 4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite. 5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza. ART. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano

21 Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27/06/2014 Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Oggetto dell'atto: Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

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