Polizza di assicurazione incendio rischi civili, commerciali e artigianali
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- Gerardo Baldi
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1 Polizza di assicurazione incendio rischi civili, commerciali e artigianali Compagnia: Elba Assicurazioni S.p.A. DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/01/2019 Prodotto: Protezione Incendio Mutuo Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è? E un prodotto destinato all assicurazione di beni materiali (fabbricati), relativi al settore rischi civili, commerciali ed artigianali. Il contratto prevede la copertura Incendio e riguarda l indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Che cosa è assicurato? Garanzie obbligatorie Fabbricato (somma massima assicurabile ,00) Garanzie opzionali Buona fede Dolo e colpa grave Eventi sociopolitici Oneri di urbanizzazione Rinuncia al diritto di rivalsa Che cosa non è assicurato? La copertura incendio resta esclusa se non rientra nella definizione di: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Ci sono limiti di copertura? Il contratto non prevede periodi di carenza. Le garanzie decorrono dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Rimangono a carico del Contraente lo scoperto percentuale e relativa franchigia minima indicati sulla scheda di polizza. Relativamente agli indennizzi/risarcimenti pagati, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art c.c. Dove vale la copertura? L assicurazione è valida nell ambito del territorio italiano. Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l omessa comunicazione dell aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la decadenza della prestazione. Quando e come devo pagare? Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. E prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3% del premio stesso. Il contratto NON prevede meccanismi di indicizzazione del premio. I tassi e i premi indicati in polizza sono comprensivi di imposte. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all Intermediario assicurativo espressamente in tale qualità; bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualità; bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l Intermediario Assicurativo; denaro in contanti sino al limite consentito dalla vigente normativa in materia. Mod. ELB814 Ed. 01/19 Pagina 1 di 2 Protezione Incendio Mutuo DIP
2 Quando comincia la copertura e quando finisce? L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. CONDIZIONE SOSPENSIVA Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art c.c. Il contratto viene proposto con tacito rinnovo annuale. Come posso disdire la polizza? Il contratto può essere risolto da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Mod. ELB814 Ed. 01/19 Pagina 2 di 2 Protezione Incendio Mutuo DIP
3 Assicurazione Incendio rischi civili, commerciali e artigianali Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Prodotto: PROTEZIONE INCENDIO MUTUO Data realizzazione DIP aggiuntivo Danni: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell impresa Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Via Mecenate, n. 90, 20138, Milano - tel sito internet: pec: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it Iscritta nell Albo delle Imprese di assicurazione con il numero con Provvedimento ISVAP n del 3 giugno 2008 Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2017 Importi in milioni di Euro Patrimonio netto 29,9 di cui Capitale Sociale 6,7 Riserve patrimoniali 23,2 La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell impresa (SFCR) di cui all articolo 47-septies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia ( nella sezione Relazione di Solvibilità Requisito patrimoniale di solvibilità 16,1 Requisito patrimoniale minimo 7,0 Fondi propri ammissibili alla loro copertura 38,7 Valore dell indice di solvibilità (solvency ratio): 239,00% Al contratto si applica la legge italiana Che cosa è assicurato? Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l ultimo disponibile L impegno della Compagnia è rapportato alle somme assicurate per singola garanzia concordate con il contraente. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 4. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti; 5. onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; 6. fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore e facenti parte dei beni assicurati, sempre che tali impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; 7. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia precedentemente elencati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 50 metri ELBA ASSICURAZIONI SpA Pagina 1 di 4 DIP AGGIUNTIVO PROTEZIONE INCENDIO MUTUO ELB814 Ed. 01/19
4 Che cosa è assicurato? da essi; 8. i danni causati dall Assicurato, da terze persone o dall Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni; 9. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina discarica i residui del sinistro (spese di demolizione e sgombero) con il massimo del 10% del danno con possibilità di superare la somma assicurata. Garanzie obbligatorie Fabbricato Garanzie facoltative Non previsto Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO NON PREVISTO OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO A) BUONA FEDE B) DOLO E COLPA GRAVE C) EVENTI SOCIOPOLITICI D) ONERI URBANIZZAZIONE E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Che cosa NON è assicurato? Prevede aumento percentuale del premio a fronte di parametri più favorevoli per l Assicurato (opzione concessa a pacchetto) Rischi esclusi Sono esclusi dall assicurazione i danni: causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo del Contraente, dell Assicurato, o dei famigliari conviventi; causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; di fenomeno elettrico a impianti elettrici, personal computer, macchine ed attrezzature elettriche e relative componenti elettroniche a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Ci sono limiti di copertura? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Che obblighi ho? Cosa fare in caso di sinistro? Dichiarazioni inesatte o reticenti Obblighi dell impresa Denuncia di sinistro: (art.15 delle Condizioni di Assicurazione) In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art c.c. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell art c.c. Assistenza diretta/in convenzione: Non vi sono prestazioni fornite direttamente all Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia. Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono gestioni fornite direttamente all Assicurato da altre Compagnie. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952, 2 comma c.c. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP La Società, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Quando e come devo pagare? Premio Rimborso Le parti hanno facoltà di concordare il pagamento del premio in unica soluzione per l intera durata contrattuale Il prodotto non prevede rimborsi di premio. Nel solo caso di recesso per sinistro esercitato da una ELBA ASSICURAZIONI SpA Pagina 2 di 4 DIP AGGIUNTIVO PROTEZIONE INCENDIO MUTUO ELB814 Ed. 01/19
5 Quando e come devo pagare? delle parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Quando comincia la copertura e quando finisce? Durata Sospensione Le parti hanno facoltà di concordare la durata pluriennale del contratto. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Come posso disdire la polizza? Ripensamento dopo la stipulazione Risoluzione Il prodotto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione Il prodotto non prevede casi di risoluzione del contratto da parte del contraente A chi è rivolto questo prodotto? Il prodotto può essere proposto a persone fisiche e giuridiche che abbiano acceso un mutuo destinato ad acquistare o ristrutturare un immobile Quali costi devo sostenere? La Compagnia, per il prodotto descritto nel presente documento informativo precontrattuale, riconosce all intermediario a titolo di commissione una percentuale media pari al 25%. Tale percentuale è applicata sul premo imponibile pagato dal contraente. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All impresa assicuratrice All IVASS Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto. I reclami vanno inviati a: ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Segreteria Generale Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, n Milano; per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@elbassicurazioni.it; per posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo: reclami@pec.elbassicurazioni.it per fax al numero: 02/ La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad Elba Assicurazioni S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all IVASS, Via del Quirinale, Roma, fax , pec: ivass@pec.ivass.it Info su: PRIMA DI RICORRERE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Mediazione Giustizia, consultabile sul sito (Legge 9/8/2013, n. 98). L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Negoziazione assistita Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Tramite richiesta del proprio avvocato all Impresa. Conciliazione paritetica gratuita per l Assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: ELBA ASSICURAZIONI SpA Pagina 3 di 4 DIP AGGIUNTIVO PROTEZIONE INCENDIO MUTUO ELB814 Ed. 01/19
6 PER QUESTO CONTRATTO L IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L IMPRESA HA L OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. ELBA ASSICURAZIONI SpA Pagina 4 di 4 DIP AGGIUNTIVO PROTEZIONE INCENDIO MUTUO ELB814 Ed. 01/19
7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ai sensi dell art. 27 del Regolamento IVASS n 41 del 02/08/2018) COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI CIVILI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI PROTEZIONE INCENDIO MUTUO Data aggiornamento: Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio
8 PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
9 INDICE GLOSSARIO... 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 4 ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI... 4 ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA... 4 ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE... 4 ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO... 4 ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO... 4 ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO... 4 ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO... 4 ART. 9 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE... 4 ART. 10 ONERI FISCALI... 5 ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI... 5 ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE... 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO... 5 ART. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... 5 ART. 14 ESCLUSIONI... 5 ART. 15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO... 6 ART. 16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO... 6 ART. 17 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE... 6 ART. 18 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA... 6 ART. 19 VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI... 6 ART. 20 MANDATO DEI PERITI... 6 ART. 21 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO... 7 ART. 22 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE... 7 ART. 23 FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE VUOTI E INOCCUPATI... 7 ART. 24 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO... 7 ART. 25 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO... 7 ART. 26 ESTENSIONE TERRITORIALE... 7 ART. 27 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO... 8 CONDIZIONI AGGIUNTIVE... 8 Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 1 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio
10 GLOSSARIO Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata Velocità. Fabbricato (Civile abitazione, Ufficio, Studio Professionale) L intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione (es. l attrezzatura per attività del tempo libero) o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi. Tali dipendenze devono essere costruite in materiali incombustibili; recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante. Se l assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune. Fabbricato (Commerciale, Artigianale, Rurale) L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate. Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro per i danni direttamente subiti dall Assicurato. Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Strutture Categoria A Fabbricato avente le seguenti strutture: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto in cemento armato o laterizi, materiali incombustibili; pareti esterne e solai (separazione orizzontale tra i piani) in materiali incombustibili; copertura e relativo manto in materiali incombustibili. È ammessa la presenza di materiali combustibili: nei solai e nei soppalchi, qualora non superiori al 10% della superficie totale dei piani; nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 10% delle rispettive superfici; nelle pareti esterne e nella copertura e relativo manto per non oltre il 10% delle rispettive superfici; nei rivestimenti e nelle coibentazioni, purché non realizzate in materiale plastico espanso. Strutture Categoria B Fabbricato avente le seguenti strutture: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto in cemento armato o laterizi, materiali incombustibili; pareti esterne e solai (separazione orizzontale tra i piani) in materiali incombustibili; copertura e relativo manto in materiali incombustibili. È ammessa la presenza di materiali combustibili: nei solai e nei soppalchi, qualora non superiori al 20% della superficie totale dei piani; nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 20% delle rispettive superfici; nelle pareti esterne e nella copertura e relativo manto per non oltre il 20% delle rispettive superfici; nei rivestimenti e nelle coibentazioni. Tetto Copertura Solai Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditura, tiranti, o catene) Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 2 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
11 Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Valore intero Forma di copertura che comporta, in caso di sinistro, l applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato (art C.C.), qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo del fabbricato assicurato. Società - Elba Assicurazioni S.p.A. Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 3 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. L esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso, ai sensi dell art C.C., a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art C.C., richiedendo a ciascun assicuratore l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo dovuto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. ART.4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere approvate per iscritto. ART.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell art C.C. ART.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell art C.C. ART.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione dandone avviso all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15 giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. ART.9 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 4 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
13 Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1 comma art Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Nel caso di annullamento anticipato, con il consenso dell Ente Mutuante, la Società procederà al rimborso del premio imponibile non fruito, al netto 25 a titolo di spese amministrative, per il periodo intercorrente fra la data di annullamento e la scadenza prevista. ART.10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART.11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO ART.13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 4. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti; 5. onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; 6. fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore e facenti parte dei beni assicurati, sempre che tali impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; 7. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia precedentemente elencati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 50 metri da essi; 8. i danni causati dall Assicurato, da terze persone o dall Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni; 9. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina discarica i residui del sinistro (spese di demolizione e sgombero) con il massimo del 10% del danno con possibilità di superare la somma assicurata. ART.14 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: 1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causati con dolo del Contraente, dell Assicurato, o dei famigliari conviventi; 4. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; 5. di fenomeno elettrico a impianti elettrici, personal computer, macchine ed attrezzature elettriche e relative componenti elettroniche a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 5 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
14 6. indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. ART. 15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a. fare quanto gli è possibile per evitare o comunque diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b. darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno e circostanze dell evento dannoso nonché l importo approssimativo del danno; c. fare, in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo ai sensi dell art C.C. ART. 16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all Indennizzo. ART. 17 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. ART. 18 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. ART. 19 VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti. Qualora il Contraente sia qualificabile come consumatore, così come definito all Art bis e seguenti del Codice Civile, il ricorso alla procedura di cui al presente articolo ha carattere facoltativo. ART.20 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa, tempo, luogo e sulla modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se il Contraente o l Assicurato, ha adempiuto alle disposizioni di cui all Art. 15 Obblighi in caso di sinistro; 4) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate e determinare il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro e l ammontare del danno secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 21 Valore delle cose assicurate e determinazione dell ammontare del danno; 5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 6 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
15 I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità del danno; i risultati delle valutazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono liberamente impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. ART.21 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO L attribuzione del valore che il Fabbricato aveva al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destina zione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina: applicando il deprezzamento, di cui al comma precedente, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate; deducendo il valore dei residui dal risultato ottenuto dal punto precedente. ART.22 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE L assicurazione si intende stipulata a Valore intero. Se dalle stime fatte con le norme di cui all Art. 21 risulta che il valore del fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. A parziale deroga del precedente comma, non si farà luogo all applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per il Fabbricato, maggiorata del 20%, non sia inferiore al rispettivo valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. ART.23 FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE VUOTI E INOCCUPATI Per i fabbricati in corso di costruzione, la garanzia si intende operante a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati: vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d incendio; non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi); non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera; non sia consentito fumare. I danni da Eventi sociopolitici saranno operativi solo quando il fabbricato sarà completato e rilasciato certificato di agibilità; ovvero in caso di fabbricati in corso di ristrutturazione solo al termine della ristrutturazione e in caso di fabbricati vuoti ed inoccupati, solo quando saranno stabilmente occupati ed utilizzati. ART.24 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell Indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro, non si evidenzi che il Sinistro sia stato causato con dolo del Contraente o dell Assicurato. ART.25 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall Art del Codice Civile. ART.26 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione è valida nell ambito del territorio italiano. Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 7 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
16 ART.27 VINCOLO La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'ente Mutuante indicato in polizza e pertanto la Società si obbliga a: a. riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione; b. mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente; c. non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto dell'ente Mutuante, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno; d. pagare esclusivamente all'ente Mutuante, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge; e. comunicare tempestivamente all'ente Mutuante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta; f. accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'ente Mutuante; g. non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'ente Mutuante nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione. CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE QUALORA SIANO RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA A) BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento ne' riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. B) DOLO E COLPA GRAVE La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi il coniuge, gli ascendenti, i discendenti collaterali dell Assicurato stesso con lui conviventi se l Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l Assicurato è una persona giuridica. C) EVENTI SOCIOPOLITICI La Società risponde dei danni derivanti da atti vandalici o dolosi in genere, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall uso di ordigni esplosivi. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 e il massimo indennizzo di ,00. D) ONERI URBANIZZAZIONE Si dà atto che nella somma assicurata alla partita Fabbricato sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti e collaboratori familiari, purché l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di regresso verso il responsabile del danno. Mod. ELB814 - Ed. 01/19 Pag. 8 di 8 Condizioni di Assicurazione Protezione Incendio Mutuo
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