OCC, REFERENTE, GESTORI E DEBITORI: esperienze, successi e sconfitte. Roma 26 novembre 2018 Dott. Marco Carbone Referente OCC Commercialisti Roma
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1 OCC, REFERENTE, GESTORI E DEBITORI: esperienze, successi e sconfitte Roma 26 novembre 2018 Dott. Marco Carbone Referente OCC Commercialisti Roma
2 ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI REFERENTE GESTORE CRISI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AUSILIARIO
3 OCC COMMERCIALISTI ROMA - costituzione Organismo 25 maggio iscrizione al Ministero della Giustizia al n. 1 dell Elenco l 8 settembre attività OCC iniziata gennaio front office/consulenza gratuita a 600 debitori circa - procedure 61% maschi, 35% femmine, 4% soggetti non persone fisiche - età media 52 anni : 4% età inferiore 30 anni, 33% tra 31 e 50, 63% oltre 50 3
4 OCC COMMERCIALISTI ROMA gestori iscritti al Ministero della Giustizia gestori nominati per circa 100 procedure - su 230 gestori solo 30 hanno autocertificato il possesso dei requisiti al professionisti iscritti nell elenco advisor dei debitori procedure di cui 60 abbandonate, 20 in corso, 10 accolte,10 inammissibili 4
5 REQUISITI DEI GESTORI DELLA CRISI - laurea magistrale in materie economico giuridiche - partecipazioni a corsi specialistici di durata non inferiore a 200 ore - partecipazione a corsi di durata non inferiore a 40 ore per iscritti agli Ordini - curatori, commissari o delegati alle vendite fino al 28 gennaio aggiornamento biennale 40 ore presso Ordini o Università: * entro il 29 gennaio 2020 per gli ex curatori fallimentari * dalla data del PDG di iscrizione per gli altri 5
6 REQUISITI DI ONORABILITA DEI GESTORI - no all'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; - sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria (ai sensi del DLgs. 159/2011); - condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, norme in materia fallimentare e di crisi da sovraindebitamento; - sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento (P.O. 368/2017 CNDCEC: la mera apertura del procedimento disciplinare, non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, occorrendo per i suddetti reati la condanna con sentenza definitiva alla pena prefissata) 6
7 GLI ALTRI REQUISITI DEI GESTORI - IN REGOLA CON LA FORMAZIONE BIENNALE DEI GESTORI - IN REGOLA CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL ORDINE - IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ALL ORDINE - IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA - NON AVER SUBITO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI - ESSERE IN POSSESSO DI POLIZZA ASSICURATIVA QUALE GESTORE DELLA CRISI - ESSERE IN POSSESSO DI INDIRIZZO PEC VALIDO 7
8 L OCC E I GESTORI DELLA CRISI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE NOTE INFORMATIVE E INCONTRI PERIODICI VADEMECUM ADEMPIMENTI LIBRERIA DEL GESTORE CORSI BASE PRATICI E PRAGMATICI CORSI DI AGGIORNAMENTO A PRESCINDERE DALL OBBLIGO DI LEGGE 8
9 I GESTORI E L OCC ACCETTA IMMEDIATAMENTE L INCARICO CONFERITO NO TUTOR RELAZIONA PERIODICAMENTE SULLO STATO DELLA PROCEDURA AUTOCERTIFICA ANNUALMENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI RISPONDE TEMPESTIVAMENTE ALLE COMUNICAZIONI DEL REFERENTE O DELLA SEGRETERIA 9
10 I GESTORI E IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO ATTIVO/PASSIVO/DIFFERITO PRESENZA/INATTIVITA /LATITANZA DEL DEBITORE IMPARZIALE ED EQUIDISTANTE TRA DEBITORE E MASSA DEI CREDITORI L IMPORTANZA DELLA PRESENZA DEL CONSULENTE DEL DEBITORE RICERCA DELLA VERIDICITA DEI DATI O DELLA VERITA? 10
11 RESPONSABILITA PENALI GESTORE DA 1 A 3 ANNI DI RECLUSIONE + MULTA DA MILLE A 50 MILA EURO PER FALSE ATTESTAZIONI SU VERIDICITA DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA O NEI DOCUMENTI ALLEGATI, SU FATTIBILITA DEL PIANO O NELLA RELAZIONE DEBITORE DA 6 MESI A 2 ANNI + MULTA DA MLLE A 50 MILA EURO PER AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PASSIVO, SOTTRAZIONE DI ATTIVO, PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTRAFFATTA, SOTTRAZIONE DOCUMENTI, OMISSIONE DI BENI IN INVENTARIO, ESECUZIONI PAGAMENTI IN VIOLAZIONE DEL PIANO O ACCORDO 11
12 DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DEL GESTORE non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l indipendenza, non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo; non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza. 12
13 GLI ORGANISMI ISCRITTI AL ORGANISMI DELLA CRISI ISCRITTI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 73 OCC COMMERCIALISTI - 43 OCC AVVOCATI - 30 CCIAA - 3 OCC COMMERCIALISTI + AVVOCATI - 5 SEGRETARIATO SOCIALE - 1 OCC NOTAI - 25 COMUNI GESTORI DELLA CRISI 13
14 OBBLIGHI DELL OCC - Istituire elenco dei gestori della crisi; - istituire registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo (azzeramento inizio anno?), ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento - trattare i dati raccolti nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. L articolo 15 comma 11 L. 3/2012 (accesso alle banche dati) prevede l utilizzo e la conservazione per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. 14
15 OBBLIGHI DELL OCC - comunicare al debitore il grado di complessità dell opera e tutte le informazioni circa gli oneri da sostenere fino alla conclusione dell incarico; - comunicare gli estremi della polizza assicurativa; -comunicare il preventivo provvisorio e il preventivo definitivo con evidenzia dettagliata di tutte le spese (compensi, contributi, ecc.); - adottare il proprio regolamento di autodisciplina; - comunicare al Ministero i dati statistici. 15
16 IL REGOLAMENTO DELL OCC CONTINUO E COSTANTE AGGIORNAMENTO IMPORTANZA DEL CODICE ETICO competenza a prescindere dall obbligo di aggiornamento indipendenza (no legami personali, familiari, lavorativi) neutralità/interesse diretto o indiretto rispetto all esito della procedura divieto di percepire compensi dal debitore assenza di pregiudizi del Gestore nei confronti del debitore diligenza e sollecitudine del Gestore a prescindere dal valore riservatezza della Procedura cortesia, rispetto, puntualità e tempestività del Gestore obbligo di rispondere tempestivamente al referente e segreteria 16
17 IL COMPENSO Il compenso spettante all'organismo di composizione della crisi è pattuito mediante accordo con il debitore. - La misura del compenso - determinato in percentuale sulla base delle attività e delle passività del debitore e tenuto conto dell importo da corrispondere ai creditori - viene previamente resa nota mediante un preventivo provvisorio che specifichi per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In caso di mancanza di accordo, i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'organismo sono fissati dal DM 202/2014 agli artt (art. 14 co. 1 del DM 202/2014) 17
18 COMPENSO FINALE E RIMBORSI SPESE - il compenso finale si determina sulla base del preventivo definitivo - riduzione del compenso tra il 15% e il 40% - possono (devono) essere richiesti acconti (sostenibilità) sul compenso finale - il compenso matura a prescindere dalla positiva conclusione del procedimento - rimborso forfetario 10% - 15% - rimborso spese sostenute e documentate (visure, postali, vacazioni, etc) I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese 18
19 CRITERI DETERMINAZIONE COMPENSO Valutazione scaglione minimo, medio o massimo e riduzione 15% o 40%: - collaborazione del debitore/legale/advisor - completezza e affidabilità del piano - ricorso all'opera di ausiliari - sollecitudine con cui sono stati svolti compiti e funzioni - complessità delle questioni affrontate dai gestori - numero dei creditori e misura di soddisfazione agli stessi - buonsenso 19
20 CASI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO Stipendio o pensione Beni immobili e percentuali di possesso Obbligazioni solidali: - un solo ricorrente: debito per intero - tutti ricorrenti: debito pro-quota 20
21 LIMITAZIONE COMPENSO + SPESE GENERALI (IVA?) Passivo superiore a 1 milione: max 5% riparto ai creditori Passivo inferiore a 1 milione: max 10% riparto ai creditori Se riparto a favore dei creditori inferiore a 20 mila euro non si applicano le limitazioni del 5% o 10% sul passivo
22 IL COMPENSO DEL GESTORE Percentuale da attribuire (70% - 80%) Rimborso forfettario (70%, 80%, tutto OCC) Recupero del credito. 22
23 LA SEGRETERIA DELL OCC RICEZIONE ISTANZE VERIFICA DOCUMENTAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE FORMAZIONE FASCICOLO CARICAMENTO FASCICOLO SU SOFTWARE DEDICATO PREPARAZIONE FASCICOLO PER IL GESTORE: VADEMECUM E DELEGHE BANCHE DATI 23
24 IL NECESSARIO FRONT OFFICE DEBITORI NON ACCOMPAGNATI DEBITORI ACCOMPAGNATI AVVOCATI CONSULENTI E ADVISOR 24
25 IL REFERENTE La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi Attività gratuita o retribuita (% su incassi) Indirizzo e coordinamento Distribuzione incarichi rotazione ed equità ad uno o più gestori Relaziona sulla gestione Interloquisce con il Ministero ed il Tribunale 25
26 COMPITI DEL REFERENTE Esamina domande di ammissione dei gestori della crisi e deliberare sulla loro ammissione Nomina o sostituire il gestore della crisi o i gestori Aggiorna l elenco dei gestori della crisi aderenti all organismo Presenta il conto finale e la relazione sulla gestione all Ente Comunica al responsabile della tenuta del registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell organismo, dei suoi elenchi, delle misure di sospensione e decadenza Distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, Comunica al debitore il grado di complessità dell opera, fornendo indicazioni circa gli oneri, i costi ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa 26
27 L IMPORTANZA DELL ADVISOR E DEL LEGALE DEL DEBITORE DEBITORE LEGALE ADVISOR ACCOMPAGNATORE
28 OCC, REFERENTE, GESTORI E DEBITORI: esperienze, successi e sconfitte Roma 26 novembre 2018 Dott. Marco Carbone Referente OCC Commercialisti Roma
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