REGOLAMENTO DI ACCOGLIENZA E CONVIVENZA AL VILLAGGIO PROTETTO

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1 CASA di RIPOSO UMBERTO I Via Ospedale, n MONTEBELLUNA (Tv) cf: P.Iva Telef Fax info@umbertoprimo.com Pec : posta@pec.umbertoprimo.com Sito Web : Revisione 2 del 12/10/2018 REGOLAMENTO DI ACCOGLIENZA E CONVIVENZA AL VILLAGGIO PROTETTO Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 18/09/2018

2 INDICE: ART. 1 DESTINATARI DEL SERVIZIO pag. 3 ART. 2 MODALITA DI ACCESSO pag. 3 ART. 3 PERIODO DI OSSERVAZIONE pag. 4 ART. 4 ACCONTO A GARANZIA INFRUTTIFERO pag. 4 ART. 5 LA RETTA pag. 4 ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ALLOGGI pag. 4 ART. 7 ORARI pag. 5 ART. 8 REGOLE DI CONVIVENZA pag. 5 ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag. 6 ART. 10 CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA CIVILE pag. 6 ART. 11 VALIDITA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO pag. 6 pagina 2 di 6

3 ART. 1 DESTINATARI DEL SERVIZIO La Casa di riposo Umberto I è un Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) con sede a Montebelluna in via Ospedale, 54. Il Villaggio Protetto si pone come struttura di cohousing con 17 mini alloggi, che possono ospitare fino a 2 persone, e spazi comuni. I minialloggi sono unità abitative autonome. Destinatari del servizio sono persone, principalmente anziani, in condizione di autosufficienza, ossia in grado di prendersi cura di sé stessi in maniera autonoma. Il servizio di cohousing è rivolto a tre tipologie di soggetti fragili: - anziani fragili; - famiglie monogenitoriali e/o separate; - adulti giovani disoccupati/inoccupati nonostante reiterate ricerche e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all interno del nucleo famigliare ovvero soggetti adulti in palese situazione di svantaggio quale disabilità fisica o motoria che ne compromette l inserimento lavorativo. La finalità del cohousing è la promozione della qualità della vita, dell inclusione sociale, dell autonomia di gruppi fragili, dell invecchiamento attivo, del senso di appartenenza al gruppo ed alla società che si realizzano attraverso l abitare condiviso, la partecipazione alla vita comune e alle relazioni sociali, la comunità soldale, la solidarietà intergenerazionale. Il Villaggio Protetto ha usufruito del cofinanziamento derivante dal Programma Operativo Regionale - POR parte FESR, Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell occupazione, Asse prioritario 6, Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISIUS) dell area urbana di Montebelluna, Azione 9.4.1, sub-azione 2, riguardante interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l efficientamento energetico. Il presente regolamento è rivolto agli ospiti e ai loro famigliari/referenti. ART. 2 MODALITA DI ACCESSO La richiesta di accesso al Villaggio Protetto deve essere presentata all Assistente Sociale della Casa di riposo Umberto I che, sulla base della documentazione presentata e del colloquio con la persona interessata, valuterà la compatibilità delle condizioni psico-fisiche del richiedente. La valutazione verrà sottoposta all Unità Operativa Interna (U.O.I.) che provvederà all inserimento nell elenco delle richieste di ingresso. I criteri di inserimento nell elenco sono: - il profilo di autonomia (autosufficienza) e la compatibilità con il progetto di cohousing; - la data della richiesta. Secondo la logica del cohousing e a tutela delle diverse tipologie di utenza, saranno riservati; - n. 15 alloggi per anziani fragili ; - n. 1 alloggio per famiglie monogenitoriali e/o separate ; - n. 1 alloggio per adulti giovani disoccupati/inoccupati nonostante reiterate ricerche e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all interno del nucleo famigliare ovvero soggetti adulti in palese situazione di svantaggio quale disabilità fisica o motoria che ne compromette l inserimento lavorativo. L accoglienza delle tipologie famiglie monogenitoriali e adulti giovani disoccupati avverrà con Convenzione tra Casa di riposo e Comune di Montebelluna. L assegnazione dell alloggio non dà titolo all assegnatario ad effettuare subentri, subcontratti, cessioni a terzi, e non può formare oggetto di successione. pagina 3 di 6

4 ART. 3 PERIODO DI OSSERVAZIONE L inserimento al Villaggio Protetto è subordinato ad un periodo di osservazione di 30 giorni, eventualmente prorogabile, al fine di verificare l adattamento dell ospite all interno della comunità. Al termine di tale periodo l U.O.I. provvederà alla formulazione del Piano Riabilitativo Individuale (P.R.I.). Solo nel caso in cui, al termine di detto periodo, si ritenesse di non poter proseguire nell accoglimento dell ospite, ne verrà data formale comunicazione all interessato e/o ai famigliari/referenti. ART. 4 ACCONTO A GARANZIA INFRUTTIFERO Al momento dell ingresso, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti, deve essere effettuato il versamento di un acconto a garanzia infruttifero corrispondente a 2.000,00 per la tipologia anziani fragili, o 1.500,00 per le altre tipologie di utenza. L attestazione dell avvenuto versamento dell acconto deve essere consegnata il giorno dell accoglimento in struttura. Tale acconto sarà restituito all assegnatario alla cessazione del rapporto contrattuale e solo dopo il saldo delle rette di ospitalità e di ogni altra pendenza. L acconto non è dovuto nel caso in cui una Pubblica Amministrazione formalizzi l impegno al pagamento della retta senza limitazione di importo e senza limiti di tempo. ART. 5 LA RETTA Le rette e le tariffe dei servizi erogati, obbligatorie o opzionali, vengono determinate di norma annualmente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell Ente, a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Nel caso in cui gli adempimenti non siano applicati già dal mese di gennaio, gli importi fatturati in acconto prima della determinazione delle nuove rette annuali, sono soggetti a successivo conguaglio. Resta salva la facoltà del C.d.A. di adeguare i corrispettivi delle rette in corso d anno nel caso di variazioni dei costi di servizi, della manodopera e delle materie prime e/o per sopravvenuti oneri conseguenti a disposizione di Legge o di Regolamenti e per qualsiasi altra esigenza dell Ente. La retta viene applicata con decorrenza dall ottavo giorno successivo alla consegna delle chiavi. Le tariffe relative ai diversi servizi accessori vengono applicate a decorrere dal giorno di effettivo ingresso in struttura. Le successive cessazioni o attivazioni dei servizi accessori verranno applicate il primo o il quindicesimo giorno del mese, in base alla richiesta scritta del residente. Decorrenze diverse potranno essere autorizzate dall U.O.I. in funzione dell urgenza. Le assenze per ricovero ospedaliero, o in luogo di cura o di soggiorno, non interrompono l applicazione delle rette e tariffe, salvo il servizio ristorazione. Il pagamento della fattura relativa ai servizi usufruiti, sarà effettuato con disposizione continua di addebito (SEPA) il 20 del mese successivo; eventuali diverse modalità di pagamento, essendo eccezioni al presente Regolamento, saranno valutate dalla Direzione dell Ente su richiesta dell interessato. ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ALLOGGI I locali si intendono consegnati nello stato in essere al momento dell ingresso, senza che l assegnatario possa poi apportarvi modifiche di qualsiasi natura. Eventuali innovazioni o migliorie, di carattere strutturale o anche solo estetico, devono essere autorizzate dall Ente e rimangono a carico dell assegnatario. Alla scadenza del contratto rimarranno a beneficio dell Ente, senza che l assegnatario possa pretendere rimborsi. In qualsiasi caso rimane il diritto per l Ente di pretendere la restituzione dei locali nello stato originario di assegnazione, salvo la normale usura. pagina 4 di 6

5 Gli arredi e le attrezzature oggetto di dotazione iniziale si intendono quelli stabiliti dall Ente al momento dell ingresso. All inizio ed in corso di contratto l alloggio può essere completato con mobili e attrezzature personali, ma saranno ammissibili solo quelli specificatamente autorizzati dal Coordinatore Socio Sanitario Assistenziale. La verifica sarà tesa ad accertare la compatibilità con il decoro e la sicurezza dell ambiente. Tutti gli arredi dovranno rispettare le caratteristiche costruttive di reazione al fuoco previste dalla normativa sulla prevenzione incendi (DM 18/9/2002) per le strutture socio-sanitarie. Le attrezzature e gli apparecchi elettrici (come elettrodomestici, ecc.) dovranno essere in possesso della marcatura CE, dovranno essere compatibili con il carico elettrico e dovranno essere utilizzati appropriatamente da parte del residente. L assegnatario assume l obbligo di custodire le cose assegnate, e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento anche se derivanti da incendio, stillicidio, fughe di gas od altre cause, qualora non provi che siano accaduti per fatto non imputabile a sua colpa, negligenza o abuso. L assegnatario esonera espressamente l Ente da ogni responsabilità civile per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o da omissione di terzi, ivi compresi furti con o senza scasso, rapine e atti di vandalismo, nonché da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause fortuite o di forza maggiore. Sono a carico dell assegnatario il corredo di vestiario personale, che dovrà essere sufficiente a garantire una decorosa permanenza, i casalinghi, e la biancheria per l alloggio (lenzuola, asciugamani, strofinacci, ecc.). ART. 7 - ORARI L ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno, evitando di recare disturbo agli altri ospiti del Villaggio. Nel caso in cui l uscita all esterno del Villaggio si protragga per più di 8 ore è bene avvisare il personale della struttura. Nelle ore di riposo diurno (dalle ore alle ore 15.00) e notturno (dalle ore alle ore 7.00) si dovrà osservare il massimo silenzio, evitando ogni rumore anche nell uso di apparecchi radiotelevisivi. ART. 8 REGOLE DI CONVIVENZA Per una serena e tranquilla convivenza gli ospiti sono invitati a: - tenere un comportamento corretto verso se stessi, e incline al dialogo e la relazione con gli altri; - osservare le regole di decoro della propria persona, e igiene dell ambiente; - non fumare all interno dei locali e nei luoghi dove è proibito; in particolare è vietato e molto pericoloso fumare a letto; - non usare fiamme libere (fuochi, candele, ecc.), né fornelli, alcool o simili diversi da quelli autorizzati; non accumulare nei locali materiale infiammabile o combustibile (esempio giornali, ecc.); - non utilizzare spine multiple; - consentire al personale di servizio e ad altre persone incaricate dall Ente di accedere al villino per provvedere alle pulizie, controlli e riparazioni. Ai famigliari/referenti è vietato parcheggiare automezzi negli spazi non autorizzati; saranno autorizzate esclusivamente operazioni di accompagnamento dell ospite e carico/scarico degli effetti personali. Eventuali autorizzazioni di sosta temporanea saranno rilasciate esclusivamente dalla Direzione dell Ente e a favore di famigliari con disabilità, su segnalazione del Coordinatore Socio Sanitario Assistenziale. Non sono ammessi animali da compagnia o d affezione. Eventuali eccezioni saranno autorizzazione della Direzione, in funzione della compatibilità con l ambiente e a condizione che sia garantita l igiene e la sicurezza degli altri ospiti del Villaggio. pagina 5 di 6

6 Senza il preventivo consenso dell Ente non è possibile dare ospitalità all interno del villino a persone estranee, o familiari. La presenza di ausiliari addetti all assistenza a livello privato è consentita solamente previa autorizzazione della Direzione della struttura, come da Regolamento apposito. Si rimanda allo specifico Regolamento per quanto riguarda il funzionamento del Comitato Familiari Ospiti del Villaggio Protetto. ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Direzione dell Ente può disporre la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi: - a seguito di giudizio di inopportunità della permanenza sotto il profilo comportamentale, psico-sanitario, di compatibilità con le regole della convivenza in Villaggio, su parere dell U.O.I.; - qualora non vengano rispettate le scelte organizzative e logistiche adottate dall Amministrazione e sussistano inosservanze al presente Regolamento; - una condotta non rispettosa dei locali e delle attrezzature dell appartamento; - la perdita, da parte dell assegnatario, per motivi di salute, della capacità di gestire autonomamente l alloggio assegnato; - gravi e giustificati motivi decisi dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che la risoluzione del contratto, debitamente motivata, verrà comunicata dall Ente all interessato e potrà avere anche decorrenza immediata. In particolare i famigliari/referenti dell ospite sono obbligati a ritirare l ospite dalla struttura rinunciando a qualsiasi opposizione, e sono altresì obbligati, in caso di ritardo nel ritiro, a rifondere le spese eventualmente sostenute dall Ente per la riconsegna dell ospite al loro domicilio. Nel caso in cui l ospite o il famigliare/referente comunichi la rinuncia a proseguire la permanenza all interno del Villaggio, è richiesto un preavviso di almeno 30 giorni. Il villino dovrà essere riconsegnato, sgombero e libero dagli effetti personali dell ospite, con riconsegna della chiavi, e l addebito della retta avverrà al quindici o trenta del mese. In caso di mancato preavviso la retta sarà dovuta fino alla fine del mese successivo. Anche in caso di decesso valgono le condizioni indicate in caso di risoluzione. In caso di danneggiamenti arrecati agli immobili o ai beni, e negli stessi casi citati al primo capoverso del presente articolo, l Amministrazione si riserva di applicare un penale, fermo restando l esercizio del diritto al risarcimento dei danni. ART. 10 CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA CIVILE La Casa di riposo offre un servizio di deposito denaro, di entità contenuta. L Ente si riserva altresì la possibilità di offrire un servizio custodia valori, ma solo in particolari circostanze e purché di modesto valore. L Ente non assume alcuna responsabilità per valori conservati all interno dei villini degli ospiti o lasciati in possesso degli ospiti. ART. 11 VALIDITA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO Con l entrata in vigore del presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, cessa di aver efficacia ogni precedente Regolamento. Il presente Regolamento può subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo per motivate decisioni dell Amministrazione dell Ente. Ogni modifica e integrazione verrà comunicata agli ospiti o ai famigliari/referenti a mezzo Albo Pretorio dell Ente (sia cartaceo che online sul sito istituzionale) e nelle apposite bacheche site nei locali della struttura. pagina 6 di 6

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