CIRCOLARE PERIODICA INFORMATIVA OTTOBRE 2014
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- Lelia Gattini
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1 A tutti i Clienti Loro Sedi Milano, 14 ottobre 2014 CIRCOLARE PERIODICA INFORMATIVA OTTOBRE 2014 Pregiatissimi Clienti, come di consueto, provvediamo a trasmettervi la circolare periodica. Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, in merito alle novità segnalate. Con i migliori saluti. Giuseppe Turati
2 CIRCOLARE PERIODICA INFORMATIVA OTTOBRE 2014 Indice Informative e news: - Pubblicata la Guida per l assistenza alla certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione....pag. 1 Approfondimenti tematici: - Lo Sblocca Italia liberalizza le locazioni non abitative....pag. 2 - Sanzioni in vigore dal 03/11/2014 per l omessa annotazione sul libretto di circolazione...pag. 4 - F24 telematico gli ultimi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate...pag. 6 - INFORMATIVE E NEWS 1 CREDITI P.A. Pubblicata la raccolta delle Guide della Piattaforma per la certificazione dei crediti verso la P.A. È stata pubblicata nella seziona Assistenza della Piattaforma per la certificazione dei Crediti verso la Pubblica Amministrazione la Raccolta Guide Utente Creditore, che spiega i passaggi da seguire coi quali l impresa creditrice può ottenere la certificazione del credito. Sono, inoltre, delineate anche la procedura per il rilascio del DURC e di smobilizzo o compensazione del credito certificato. (Ministero dell Economia e delle Finanze, Piattaforma Certificazione Crediti, 16/09/2014) * * * * * * * * * * * * * *
3 APPROFONDIMENTI TEMATICI LO SBLOCCA ITALIA LIBERALIZZA LE LOCAZIONI NON ABITATIVE L articolo 18 del D.L. n.133/14 (c.d. Sblocca Italia ) rappresenta la disposizione normativa con la quale il Legislatore nazionale di fatto liberalizza i contatti di locazione di immobili non a destinazione abitativa, ossia le c.d. locazioni di immobili strumentali, comunemente indicate anche come locazioni commerciali. La citata disposizione normativa pone in essere tale opera di liberalizzazione introducendo un nuovo comma all articolo 79 della L. n.392/78, in base al quale in deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto. 2 Le condizioni per la stipula di locazioni in deroga Le locazioni in deroga possono essere stipulate, ove ricorrano due presupposti: uno, di ordine quantitativo, basato sull'ammontare dell'importo del canone annuo pattuito, che deve superare ,00; l'altro, di ordine formale, occorrendo fornire prova scritta del contratto. Laddove locatore e conduttore in sede di conclusione del contratto predeterminano l'importo del canone in misura variabile, crescente di anno in anno, la deroga alla disciplina legale del rapporto sarà valida a far tempo dall'annualità nel quale il canone annuo di locazione raggiunga il limite di ,00. Le clausole valide nelle grandi locazioni - Nelle locazioni per un canone annuo superiore a ,00:
4 i contraenti potranno convenire una durata inferiore al termine minimo di sei (o nove) anni, come anche prevedere una rinunzia preventiva del conduttore alla rinnovazione del contratto alla prima scadenza (la quale si verifica ove il locatore non eserciti la facoltà di diniego di rinnovazione per uno dei motivi tassativi consentiti dall'articolo 29 della legge n. 392). La legge del 1978 fissava un periodo standardizzato di permanenza del rapporto di locazione, secondo stime mai più riviste da allora, uniforme per variegate e non assimilabili forme imprenditoriali; le pattuizioni stipulate nel corso del rapporto, aventi a oggetto veri e propri aumenti del canone, saranno valide. La possibilità di adeguare il corrispettivo serve, del resto, a flettere il contratto locativo rispetto alle sollecitazioni dovute alle strategie aziendali del conduttore, in particolare alla sua strategia di portafoglio e alla sua strategia competitiva. le pattuizioni con cui i locatori, all'atto della conclusione del contratto, pretendono il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o, meglio, a titolo di buona entrata, dovranno ritenersi lecite. Pur essendo il patto di buona entrata disprezzato dai tribunali; la clausola di rinunzia del conduttore all'indennità di avviamento commerciale inserita in un contratto di locazione per canone anno superiore agli ,00, sarà valida; la rinuncia anticipata del conduttore alla prelazione o a ricevere la denuntiatio, ex articolo 38 della legge 392/1978, sarà valida. 3 Applicabilità ai contratti in corso - L'articolo 18 del Dl 133/2014 è entrato in vigore il 13 settembre Occorre chiedersi se la liberalizzazione delle grandi locazioni commerciali riguardi, soltanto i contratti stipulati a far tempo da tale data, o possa interessare anche i rapporti in corso, i quali contemplassero un qualche termine o condizione in deroga alle disposizioni della legge 392/1978, mediante clausola, quindi, nata nulla per contrasto con l'articolo 79 di tale legge.
5 A tal riguardo sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Legislatore. E infine doveroso ricordare che le disposizioni richiamante si riferiscono ad un Decreto Legge, la cui efficacia è stabilita trascorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (12 settembre 2014) se lo stesso non viene convertito in Legge e cioè entro l 11 novembre DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER LE MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE A distanza di due anni dall entrata in vigore del D.Lgs. n.198/12 sono stati forniti i primi chiarimenti sull obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue generalità (prevalentemente il cambio del luogo di residenza). Con la circolare n del 10 luglio scorso, Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha quindi chiarito molti dubbi relativamente alle fattispecie sopra indicata, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre 2014, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Si tratta di sanzioni non solo pecuniarie ma che potranno anche determinare il ritiro della carta di circolazione. 4 Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
6 Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all aggiornamento dei dati ma l eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all applicazione di sanzioni. Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni, soffermiamoci invece sull obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni. La circolare, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: a titolo di comodato; in forza di provvedimento di custodia giudiziale; nei casi di locazione senza conducente; nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale; nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire; nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius; nei casi di utilizzo di veicoli con contatto rent to buy ; nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust. 5 Evidenziamo in questa sede le precisazioni fornite in relazione alla sola ipotesi, piuttosto frequente, del comodato di veicoli aziendali, rinviando ai contenuti della circolare per l esame delle altre fattispecie. Il comodato di veicoli aziendali Stiamo parlando delle situazioni riguardanti veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici e privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi soggetti concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d uso gratuito ai propri dipendenti. In tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario (dipendente), presenta
7 istanza (su modulistica riportata nella Circolare in commento) volta all annotazione nell Archivio Nazionale dei Veicoli. A fronte di tale istanza viene rilasciata un attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. Sul tema la Circolare n precisa che: nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette flotte aziendali") è possibile presentare un unica istanza cumulativa; nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore; nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti noleggi full rent ) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore. Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato. 6 Si segnala che dovranno essere annotati solamente gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data. F24 TELEMATICO I CHIARIMENTI DELL AGENZIA Come già segnalato lo scorso mese in analoga informativa, dal 1 ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24. Nel frattempo, con la circolare n.27/e del 19 settembre 2014, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul nuovo obbligo, che di seguito si riportano.
8 Mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi che vedremo, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote banking), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (remote banking), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Da notare in particolare come, per gli F24 a saldo zero (quindi dove il debito è integralmente coperto dai crediti in compensazione vantati dal contribuente, quindi non vi è nulla da pagare, ma il modello va presentato comunque) occorre utilizzare obbligatoriamente il sistema Entratel o Fisconline e non anche la modalità home banking. È bene precisare che detto obbligo riguarda anche i soggetti titolari di partita Iva (che già da diversi anni hanno l obbligo della trasmissione dei modelli F24 in forma telematica), per cui in presenza di modello F24 a zero non potranno più utilizzare l home banking ma dovranno necessariamente rivolgersi ad un intermediario abilitato oppure ottenere l abilitazione Entratel o Fisconline. 7 Lo Studio rimane a Vostra disposizione per qualunque tipo di chiarimento. Cordiali saluti.
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