COMUNICAZIONE URGENTE E IMPORTANTE

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1 Torino, 8 ottobre 2014 A tutte le imprese ed i professionisti VIA COMUNICAZIONE URGENTE E IMPORTANTE PAGAMENTI CON F24 NUOVE REGOLE Come già segnalato con ns. circolare n. 8/2014, dal 1 ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24. Di seguito una rappresentazione schematica delle nuove regole. Tipo di F24 Regole valide sia per i privati che per i partita Iva Modalità di presentazione F24 con compensazione a saldo zero Entratel o Fisconline Regole nuove per i privati F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall importo) F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a 1.000) Regola valida solo per i privati F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000) Entratel o Fisconline Home banking convenzionati Entratel o Fisconline Home banking convenzionati Libera (anche cartacea) Quando può essere utilizzato il modello F24 cartaceo La C.M. n.27/e del 19/09/2014 stabilisce che la presentazione cartacea del modello F24 è ancora ammessa nelle seguenti situazioni: versamenti legati a rateizzazioni in corso di tributi, contributi e altre entrate: le rate che vanno in scadenza dal 1 ottobre potranno transitoriamente essere ancora versate fino al 31/12/2014 tramite modello cartaceo, anche per importi superiori ad e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero F24 precompilati dall ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore ad 1.000, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi 1

2 CIRCOLARE N. 9/ TASI SCADENZA DEL 16/10/2014: NUOVE REGOLE PER GLI INQUILINI 2. DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER LE MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 3. SCADENZA AL 30/10/2014 PER LA COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI TASI SCADENZA DEL 16/10/2014: NUOVE REGOLE PER GLI INQUILINI Anche gli inquilini - privati, imprese, enti e società - devono pagare la TASI sei si trovano nelle condizioni sotto indicate. Se il contratto d affitto dura almeno sei mesi, ed è relativo ad un immobile sito in un comune che ha deliberato l applicazione della TASI a carico degli inquilini, essi (sia privati che titolari di partita Iva) devono procurarsi i dati catastali dell immobile affittato e provvedere autonomamente a versare l imposta, tenendo conto dell aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario) e della quota ad essi spettante in base alla delibera comunale (dal 10% al 30%) Inquilino e proprietario non sono responsabili in solido: se l inquilino non paga, il proprietario non è responsabile, né viceversa. C è invece responsabilità in solido tra inquilini nel caso in cui nell immobile ci siano più inquilini cointestatari del contratto. Lo Studio, nell intento di dare ai propri spett.li Clienti il massimo supporto per gestire gli adempimenti, procederà come segue: A) per i PROPRIETARI DI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE: stante l obbligo di pagamento della quota TASI di competenza dell inquilino a carico dell inquilino stesso e non del proprietario e della conseguente esclusione di responsabilità solidale di quest ultimo, NON PROVVEDEREMO AD ALCUN CONTEGGIO TASI per la quota di competenza degli inquilini, salvo specifica richiesta e con addebito di specifico onorario; B) per gli INQUILINI DI IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE: su richiesta, con addebito di specifico onorario, provvederemo ai conteggi della quota TASI di competenza ed alla predisposizione dei relativi F24 per il pagamento. A tal fine vi invitiamo a restituirci, a strettissimo giro, l allegata scheda di raccolta dati necessaria per elaborare i calcoli dell imposta. 2

3 SCHEDA RACCOLTA DATI - TASI INQUILINI - DA COMPILARE PER OGNI INQUILINO CONDUTTORE INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE CLIENTE: Spett.le Studio Nardini Commercialisti Associati Vi preghiamo di provvedere all elaborazione dei calcoli della TASI dovuta in qualità di affittuario inquilino dei seguenti immobili: Indirizzo immobile Dati Catastali Categoria, sezione, foglio, subalterno Rendita Catastale Durata locazione dal-al Nome e Cognome di eventuali coinquilini cointestatari del contratto Data Firma 3

4 2. DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER LE MANCATE ANNOTAZIONI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE A distanza di due anni dall entrata in vigore del D.Lgs. n.198/12 sono stati forniti i primi chiarimenti sull obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue generalità (prevalentemente il cambio del luogo di residenza). Con la circolare n del 10 luglio scorso, Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha quindi chiarito molti dubbi relativamente alle fattispecie sopra indicata, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre 2014, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi. Si tratta di sanzioni non solo pecuniarie ma che potranno anche determinare il ritiro della carta di circolazione. Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all aggiornamento dei dati ma l eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all applicazione di sanzioni. Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni, soffermiamoci invece sull obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni. La circolare, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: - a titolo di comodato; - in forza di provvedimento di custodia giudiziale; - nei casi di locazione senza conducente; - nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale; - nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire; - nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius; - nei casi di utilizzo di veicoli con contatto rent to buy ; - nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust. Evidenziamo in questa sede le precisazioni fornite in relazione alla sola ipotesi, piuttosto frequente, del comodato di veicoli aziendali, rinviando ai contenuti della circolare per l esame delle altre fattispecie. Il comodato di veicoli aziendali Stiamo parlando delle situazioni riguardanti veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici e privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi soggetti concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d uso gratuito ai propri dipendenti. In tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza (su 4

5 modulistica riportata nella Circolare in commento) volta all annotazione nell Archivio Nazionale dei Veicoli. A fronte di tale istanza viene rilasciata un attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. Sul tema la Circolare n precisa che: nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette flotte aziendali") è possibile presentare un unica istanza cumulativa; nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore; nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti noleggi full rent ) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore. Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato. Si ricorda che dovranno essere annotati solamente gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data. 3. SCADENZA AL 30/10/2014 PER LA COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2013 A seguito del provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate datato 16 aprile 2014, è previsto che entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa: ai beni concessi in godimento dalla società ai soci; ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; per i beni utilizzati dai familiari dell imprenditore. Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/e/12, i familiari dell imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell art.5, co.5 Tuir, pertanto, sono tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. È, quindi, fissata al prossimo 30 ottobre 2014, nella maggior parte dei casi, la scadenza per la comunicazione dei dati relativi al Comunicazione dei beni I contribuenti società / soci ovvero familiari / impresa devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2013 (anche solo per una parte dell anno), anche se la concessione aveva avuto inizio precedentemente: infatti, se perdura il godimento nel 2013 scatta l obbligo di comunicazione. Nel modello occorre indicare: la tipologia di bene concesso in utilizzo; i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l immobile); il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall art.51 Tuir); il corrispettivo per l utilizzo. 5

6 È poi richiesto di dare indicazioni circa: l utilizzo che viene fatto del bene; la durata della concessione (data di inizio e fine). È confermato che non sussiste l obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore ad 3.000, al netto dell Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell utilizzo) sono compresi nella categoria residuale altro prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci). La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art.67 del Tuir) da tassare in capo all utilizzatore. Se, invece, viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. Sono, inoltre, previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (quindi l imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi). Comunicazione dei finanziamenti Oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione (2013), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a ; 6

7 l Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l invio da parte del singolo soggetto. Non è previsto l obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superi il valore annuo di Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere. Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.). Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2013 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta srl nel corso del periodo di imposta 2013 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento 8.000; 22 maggio: finanziamento 9.000; 8 settembre: restituzione Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2013 è pari a 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l importo di indicando la data del 22 maggio La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari. Le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall art.2514 del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all Anagrafe tributaria tramite il modello 770). Distinti saluti Studio Nardini 7

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