COMUNICAZIONE DEI BENI A SOCI E FAMILIARI: LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
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- Ortensia Poletti
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1 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n gennaio 2014 ABSTRACT COMUNICAZIONE DEI BENI A SOCI E FAMILIARI: LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In prossimità della scadenza del termine di presentazione della comunicazione relativa ai beni concessi in godimenti ai familiari e ai soci nel corso del 2012, l Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti sul nuovo adempimento. In seguito, nel corso dei consueti incontri con la stampa specializzata d inizio anno, l Agenzia delle Entrate ha fornito altre importanti precisazioni circa il nuovo obbligo comunicativo. Esaminiamo di seguito gli interessanti chiarimenti resi dall Agenzia delle Entrate. EVOLUZIONE NORMATIVA Ai sensi dell art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, DL 138/2011, la concessione in godimento di un bene d impresa a un socio o a un familiare, senza corrispettivo o a un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta: 1) la formazione di un reddito diverso ex art. 67, c. 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene, in capo al familiare o al socio utilizzatore; 2) l indeducibilità dei costi sostenuti per l acquisizione, la gestione e la manutenzione del bene concesso in godimento, per l impresa o la società concedente. La finalità della norma è di recuperare base imponibile riportando l intestazione dei beni agli effettivi utilizzatori, anche per monitorarne il tenore di vita ai fini dell accertamento da redditometro. A tal scopo l art. 2, c. 36-sexiesdecies, DL 138/2011, prevede che la società concedente o, alternativamente, l utilizzatore dei beni d impresa, siano tenuti a inviare una specifica comunicazione telematica con i dati dei beni concessi in godimento. Con un interpretazione assai estensiva del dettato normativo, l Agenzia delle Entrate ha stabilito che l obbligo di comunicazione riguardi anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati a favore dell impresa (si veda la CF n. 84/2011), al fine di intercettare eventuali disponibilità finanziarie dei soci o dei familiari non coerenti con i redditi dichiarati. Con i Provvedimenti , protocollo n. 2013/94902 e protocollo n. 2013/94904, l Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la comunicazione dei beni concessi in godimento dall impresa, nonché per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci o dai familiari a favore dell impresa (si veda la TA n. 64/2013). Nonostante siano stati emanati due distinti provvedimenti, uno per i beni e uno per i finanziamenti, è stato approvato un unico modello di comunicazione in cui sono contenute apposite sezioni per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti da questi effettuati. Con un comunicato stampa diffuso lo scorso , l Agenzia delle Entrate ha poi pubblicato sul proprio sito Internet le specifiche tecniche e le istruzioni per la compilazione della RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 5
2 comunicazione, aggiornando il relativo modello di comunicazione (si vedano le TA n. 85/2013 e 87/2013). Il termine per effettuare la comunicazione è fissato al 30.4 dell anno successivo a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni concessi in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione doveva essere trasmessa entro il , tuttavia, con un comunicato stampa diffuso lo scorso , l Agenzia delle Entrate ha annunciato che, ferma restando la scadenza del , sono ritenuti comunque validi gli invii delle comunicazioni trasmesse entro il Entro lo stesso termine potranno essere trasmessi anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Così come avvenuto con lo spesometro, l invio della comunicazione 2012 entro il maggior termine del non comporta l applicazione di alcuna sanzione. Lo scorso 16.1 l Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie di chiarimenti concernenti l adempimento, nell oramai consueta forma a domande e risposte. Da ultimo, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, tenutosi lo scorso 22.1, i tecnici dell Agenzia delle Entrate hanno forniti ulteriori utili precisazioni, che saranno presumibilmente trasfuse in un prossimo intervento di prassi. NUOVE IPOTESI DI ESONERO SOGGETTIVO Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione precisano che l adempimento non deve essere eseguito dalle imprese, in contabilità ordinaria o semplificata, che non dispongono di conti correnti dedicati alla gestione dell attività. A parziale rettifica di quanto indicato nelle istruzioni, l Agenzia delle Entrate precisa ora che tale esonero non è applicabile dalle imprese in contabilità ordinaria che, in presenza dei presupposti oggettivi, sono dunque sempre tenute a effettuare la comunicazione. L esonero è invece riconosciuto ai soggetti che adottano: il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011; il regime semplificato previsto per gli ex contribuenti minimi dall art. 27, c. 3, DL 98/2011; il regime delle nuove iniziative ex art. 13, L. 388/2000; e che non utilizzano un conto corrente dedicato all attività imprenditoriale. Resta tuttavia da comprendere cosa effettivamente intenda l Agenzia delle Entrate per conto corrente dedicato all attività. In base ai precedenti interventi di prassi dell Agenzia delle Entrate è comunque possibile ritenere che rientrino in tale casistica i conti correnti che contengono soltanto movimentazioni concernenti l esercizio dell attività imprenditoriale. TASSAZIONE PER TRASPARENZA Nel Provvedimento , protocollo n /2013, è stato precisato che la comunicazione deve essere resa solo se sussiste una differenza tra: il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 5
3 il valore di mercato dello stesso. Tale differenza costituisce un reddito diverso, tassabile in capo al socio (da dichiarare nel quadro RL del modello UNICO). Sul punto è ora precisato che la comunicazione non deve essere trasmessa dalle società di persone e dalle Srl trasparenti quando il reddito del socio è assorbito dalla quota dei costi indeducibili che gli sono attribuiti per trasparenza. In altri termini, qualora non emergano differenze tra il corrispettivo pattuito per il godimento del bene, incrementato della quota di costi indeducibili attribuita al socio per trasparenza, e il corrispondente valore normale, la comunicazione non va trasmessa poiché in capo al socio non viene a formarsi alcun reddito diverso. Pertanto, anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito, qualora la stessa sia annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio, non sussiste l obbligo di presentare la comunicazione in esame. Esempio 1 Autovettura concessa in godimento al socio accomandante di una Sas al corrispettivo annuo di 800; il valore normale del diritto di godimento del bene è pari a e i costi indeducibili a I costi indeducibili attribuiti al socio per trasparenza abbattono la differenza tra il valore normale e il corrispettivo [ ( )] = - 300, e quindi la comunicazione non va trasmessa. BENI CONCESSI IN USO AGLI AMMINISTRATORI Nel Provvedimento , protocollo n , l Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione non va effettuata, tra l altro, per i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, e per quelli concessi in godimento agli amministratori. Sul punto è ora precisato che, per i beni concessi agli amministratori, l obbligo di comunicazione non sussiste a prescindere dalla presenza o meno, in capo all amministratore - utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54, TUIR. Relativamente ai soci, dipendenti o autonomi, l esclusione opera invece solo in presenza di un fringe benefit tassabile. CONTESTUALE PRESENZA DI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI In presenza sia di finanziamenti sia di capitalizzazioni e/o apporti, occorre compilare un intercalare per i finanziamenti (campo Ammontare dei finanziamenti ) e un altro per le capitalizzazioni (campo Valore delle capitalizzazioni e degli apporti ). Inoltre, se nel periodo d imposta un socio concede più di un finanziamento o più di un apporto, nella comunicazione deve essere indicata la data dell ultimo finanziamento o dell ultimo apporto. FINANZIAMENTI ED ESCLUSIONI SOGGETTIVE L Agenzia delle Entrate precisa che sono esclusi dall obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni concesse all impresa i seguenti soggetti: 1) soci persone giuridiche (società o enti); RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 5
4 2) familiari dei soci; 3) titolare dell impresa familiare. Si ritiene che tale ultima ipotesi di esonero soggettivo sia applicabile anche al titolare dell impresa individuale. CAPITALIZZAZIONI SENZA APPORTO DI DENARO Relativamente alle capitalizzazioni l Agenzia delle Entrate precisa che la comunicazione riguarda esclusivamente gli aumenti di capitale e le operazioni che determinano un reale apporto di denaro (ad esempio, l aumento del capitale sociale a pagamento), escludendo dunque le ipotesi delle mere sottoscrizioni di capitale senza relativo versamento e del passaggio di riserve a capitale sociale. RINUNCIA AI FINANZIAMENTI La comunicazione non va presentata in caso di rinuncia al finanziamento da parte del soggetto che lo ha effettuato. Tuttavia, qualora la rinuncia comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, a titolo di apporto), la comunicazione va comunque effettuata. DATA DEL FINANZIAMENTO O DELLA CAPITALIZZAZIONE Nel modello di comunicazione, a rigo BG03, campo 1, Data del finanziamento o della capitalizzazione, va riportata la data dell effettivo versamento, a prescindere da quella della sottoscrizione. Esempio 2 L assemblea dei soci della Barca Srl delibera un aumento di capitale in data Il versamento viene effettuato dai soci in data La società non è tenuta a presentare la comunicazione relativa al 2012 ma quella relativa al Nella stessa, a rigo BG03, campo 1, dovrà essere riportato: PERIODO DI RIFERIMENTO Relativamente al periodo di riferimento della comunicazione, l Agenzia delle Entrate precisa che la stessa riguarda i beni concessi dall impresa nel periodo d imposta e i finanziamenti ricevuti nel periodo d imposta, a prescindere dalla coincidenza del periodo di riferimento con l anno solare. Pertanto: 1) in caso di coincidenza del periodo d imposta con l anno solare, va fatto riferimento al periodo ; 2) nell ipotesi di periodo d imposta non coincidente con l anno solare, va fatto riferimento all esercizio fiscale (ad esempio, per una Srl con periodo d imposta la comunicazione va riferita ai beni e ai finanziamenti concessi e ricevuti in tale periodo). PERIODO D IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L ANNO SOLARE Come accennato in premessa, la comunicazione deve essere trasmessa entro il per i beni e i finanziamenti relativi al 2012 mentre, a regime, entro il 30.4 dell anno successivo a quello di riferimento. Per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, l obbligo decorre dal periodo d imposta successivo a quello in corso al , data di entrata in vigore della legge che ha istituito l adempimento. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 5
5 In particolare, l invio della prima comunicazione va eseguito entro il dalle società con periodo d imposta chiuso nel 2012, mentre la comunicazione riferita a periodi d imposta chiusi nel corso del 2013 va trasmessa entro il Esempio 3 Esempio 4 Una società con periodo d imposta deve trasmettere la comunicazione riferita al periodo entro il La comunicazione relativa al periodo va invece trasmessa entro il Una società con periodo d imposta deve trasmettere la comunicazione riferita al periodo entro il La comunicazione relativa al periodo va invece trasmessa entro il SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE Il DL 138/2011 prevede, in caso di omessa comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento ai soci, l applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore normale del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso, senza stabilire alcunché in ordine alla sanzione per l omessa comunicazione dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni. Secondo l Agenzia delle Entrate l omessa o tardiva trasmissione della comunicazione è punita con la sanzione ex art. 13, c. 2, DPR 605/1973, da 206,58 a 5.164,57. La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta. SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE L Agenzia delle Entrate precisa che il modello di comunicazione in esame non è un modello di dichiarazione ma un modello di comunicazione (pertanto, il frontespizio non contiene il riquadro destinato alla sottoscrizione). Di conseguenza allo stesso non sono applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. L intermediario abilitato, ossia il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione, deve comunque consegnare al dichiarante: 1) l impegno alla presentazione telematica, datato e sottoscritto; 2) entro 30 giorni dall invio, l originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, sottoscritta dal contribuente, insieme alla ricevuta rilasciata dall Agenzia. L intermediario è tenuto a conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall art. 43, DPR 600/1973 (nella generalità dei casi entro il del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 5
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