Beni concessi in godimento a soci o familiari: ulteriori precisazioni delle Entrate con la circolare n.36 del 24 settembre
|
|
- Gerardo Forti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana Beni concessi in godimento a soci o familiari: ulteriori precisazioni delle Entrate con la circolare n.36 del 24 settembre Premessa Con la C.M. n.36/e del 24 settembre scorso, l Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della disciplina fiscale attinente ai beni concessi in godimento ai soci o familiari, introdotta dall art.2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies del D.L. n.138/11. Il nuovo documento di prassi si è reso necessario per fornire maggiori precisazioni relativamente ad alcune questioni che erano già state affrontate nella precedente C.M. n.24/e/12, nonché nella C.M. n.25/e/12 (in cui sono state trasfuse le risposte dell Agenzia delle Entrate fornire in occasione di Telefisco 2012). Prima di entrare nel merito del contenuto della C.M. n.36/e, è opportuno ricordare che le disposizioni introdotte dal D.L. n.138/11 intendono contrastare il fenomeno della concessione in godimento ai soci o familiari di beni dell impresa, nel qual caso di producono le seguenti conseguenze: tassazione, quale reddito diverso (nuovo art.67, lett.h-ter del Tuir), della differenza tra valore di mercato del diritto di godimento del bene ed eventuale corrispettivo pagato dal socio utilizzatore; indeducibilità di tutti i costi sostenuti dall impresa relativamente al bene concesso in godimento ai soci o familiari. Documentazione relativa al bene concesso in godimento Il primo chiarimento fornito con la C.M. n.36/e/12 riguarda la documentazione relativa ai beni concessi in utilizzo ai soci, in cui prevedere gli elementi essenziali del rapporto tra società e socio, quali il corrispettivo pattuito per il godimento e la durata dell utilizzo stesso. Sul punto, la precedente C.M. n.24/e/12 aveva precisato che è necessario che la documentazione abbia data certa anteriore all inizio dell utilizzazione da parte del socio assegnatario. Tale affermazione aveva suscitato non poche perplessità, soprattutto legate al fatto che la precisazione fosse contenuta in un atto emanato il 15 giugno scorso, laddove molte società avevano già provveduto a documentare l utilizzo del bene da parte del socio con elementi probatori di varia natura, e difficilmente dotata di data certa. Ora, nella C.M. n.36/e/12, l Agenzia conferma la validità di quanto affermato nella C.M. n.24/e/12 chiarendo, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell accordo, senza tuttavia precisare quali caratteristiche debba avere tale documentazione. In relazione a tale aspetto, si ritiene che la dimostrazione in questione possa fornirsi esibendo, ad esempio, della documentazione che evidenzi i movimenti bancari (contabili relative ad un bonifico, copie di assegni, ecc.) che intercorrono tra società e socio, finalizzata al pagamento (eventuale) del corrispettivo da parte del socio per l utilizzo del bene. Beni concessi in godimento all imprenditore individuale o a soci di società trasparenti Nella C.M. n.24/e, l Agenzia delle Entrate aveva precisato che la disciplina in esame si rende applicabile anche nell ipotesi in cui i beni dell impresa individuale siano utilizzati, per scopi extraziendali, anche da parte dell imprenditore individuale, sul quale si 6
2 dovrebbe quindi rendere imponibile il reddito diverso pari alla differenza tra valore di mercato del diritto di godimento ed eventuale corrispettivo pagato dallo stesso. Tale affermazione ha suscitato non poche critiche, in quanto tale indicazione non è desumibile in alcun modo dalle disposizioni normative, le quali si riferiscono esclusivamente alla concessione in godimento del bene dell impresa ai familiari dell imprenditore e non anche a tale ultimo soggetto. In altre parole, l attribuzione di un reddito diverso al soggetto utilizzatore richiede infatti una terzietà di quest ultimo rispetto al soggetto concedente, non potendosi realizzare alcuna fattispecie di confusione tra concedente ed utilizzatore. Tale presa di posizione, tuttavia, sembra confermata anche nella C.M. n.36/e, laddove si affronta nuovamente la questione già delineata nella precedente C.M. n.24/e, secondo cui per l imprenditore individuale che concede a sé stesso il godimento del bene, nonché per i soggetti trasparenti (società di persone e società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza ai sensi dell art.116 del Tuir) l applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n.138/11 determinano un fenomeno di doppia imposizione, in quanto: da un lato il maggior reddito d impresa, derivante dalla variazione in aumento dei costi indeducibili afferenti il bene concesso in godimento operata dalla società (o impresa individuale), si riflettono interamente ed esclusivamente in capo al socio utilizzatore (o imprenditore stesso) 1 ; dall altro lato il reddito diverso per la differenza tra valore di mercato del diritto di godimento ed eventuale corrispettivo pagato dal socio alla società. Sul punto, la C.M. n.36/e/12 ha osservato che per evitare tale doppia tassazione il reddito diverso da assoggettare a tassazione è pari alla differenza che risulta tra i seguenti due elementi: eccedenza del valore normale del diritto di godimento del bene rispetto al corrispettivo pagato dall utilizzatore; reddito d impresa attribuito all utilizzatore stesso (imprenditore o socio) a seguito dell indeducibilità dei costi in capo alla società o impresa. Esempio tratto dalla C.M. n.36/e/12 (A) valore normale del diritto di godimento: (B) corrispettivo pagato dal socio: (C) Differenza (A B): = (D) Maggior reddito d impresa (da imputare al socio e pari ai costi indeducibili): (E) Reddito diverso da imputare al socio (C D): = Concessione in godimento di beni a deducibilità limitata L Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.24/e, aveva precisato che l indeducibilità dei costi relativi al bene concesso godimento, prevista dall art.2, co.36-quaterdecies del D.L. n.138/11, trova una deroga in tutti quei casi in cui vi siano già delle disposizioni del Tuir che stabiliscono una limitazione alla deduzione dei costi, come ad esempio l art.164 per i veicoli aziendali La precisazione secondo cui l intero maggior reddito vada attribuito per trasparenza al solo socio utilizzatore era contenuta già nella C.M. n.36/e. Per completezza, si segnala che l art.164 del Tuir è stato oggetto di recenti modifiche, sia pure con decorrenza dal 2013, ad opera dell art.4, co.72 della L. n.92/12, che riducono la deduzione dei veicoli ad uso promiscuo dal 40% al 27,5%, e dal 90% al 70% quelli concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d imposta. 7
3 In tal caso, infatti, l indeducibilità, sia pure parziale dei costi afferenti il bene, è già sancita da disposizioni speciali del Tuir che hanno stabilito a monte (come presunzione) un inerenza parziale del bene all attività d impresa, consentendo la deduzione forfettaria dei costi. Per tali beni, la C.M. n.36/e/12 dispone che per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione è necessario confrontare i due seguenti importi: il valore normale del diritto di godimento del bene rappresentato dal c.d. fringe benefit, determinato ai sensi dell art.51, co.4 del Tuir al netto del corrispettivo eventualmente pagato; il maggior reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi indeducibili dell autovettura, ex art. 164 del Tuir, imputato a tutti i soci, a prescindere da chi utilizza effettivamente il veicolo. Pertanto, a differenza di quanto accade per i beni per i quali non sussistono disposizioni del TUIR che limitano la deducibilità, il maggiore reddito d impresa che deriva dalla ripresa a tassazione dei costi ai sensi dell art.164 del Tuir deve essere imputato proquota a tutti i soci (e quindi nei modi ordinari), mentre il reddito diverso è ovviamente attribuito al solo socio utilizzatore effettivo del bene. Anche in tale ipotesi, precisa l Agenzia nella C.M. n.36/e in commento, è necessario diminuire il reddito diverso della quota di maggior reddito d impresa attribuito al socio. Esempio tratto dalla C.M. n.36/e/12: società composta da due soci al 50% (A) valore normale del diritto di godimento: 800 (B) corrispettivo pagato dal socio: 0 (C) Differenza (A B): = 800 (D) Maggior reddito d impresa (da imputare in proporzione ai soci): 600 (60% di di costi sostenuti dalla società) (E) Reddito diverso da imputare al socio: (pari al 50% della ripresa a tassazione in capo alla società) = 600 Sintetizzando quanto precisato dall Agenzia, è necessario quindi distinguere due fattispecie: il bene concesso in godimento è deducibile in capo al soggetto concedente con le regole ordinarie (ossia non vi sono disposizioni del Tuir che limitano presuntivamente la deduzione), nel qual caso il maggiore reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei relativi costi è interamente imputato al socio utilizzatore quale maggior reddito di partecipazione; il bene concesso in godimento è parzialmente deducibile in capo alla società concedente, in quanto vi è già una disposizione del Tuir che prevede delle limitazioni (ad esempio l art.164 del Tuir per i veicoli), nel qual caso, il maggiore reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi deve essere ripartito in capo a tutti i soci in proporzione alle quote di partecipazione, anche se l utilizzo del bene avviene da parte di uno solo dei soci. In entrambi i casi, il reddito diverso attribuito al socio utilizzatore deve essere diminuito del maggior reddito di partecipazione (per intero o pro-quota a seconda dei casi) derivante dall aumento del reddito della società che detiene il bene. Determinazione del valore normale delle autovetture concesse in godimento Come descritto nei precedenti paragrafi, nell ipotesi in cui il bene oggetto di assegnazione in godimento al socio sia soggetto a limitazioni alla deducibilità dei costi, stabilite da disposizioni del Tuir (ad es., l art.164 del Tuir per i veicoli), l Agenzia ritiene (C.M. n.24/e): non applicabile il regime di indeducibilità assoluta dei costi, sancita dalle disposizioni del D.L. n.138/11; imputabile al socio utilizzatore il reddito diverso per la differenza tra valore di mercato del diritto di godimento ed eventuale corrispettivo pagato dal socio (ad eccezione del 8
4 caso in cui il socio assegnatario sia anche dipendente della società, ovvero lavoratore autonomo, nel qual caso in capo allo stesso si realizza un reddito in natura secondo le regole stabilite rispettivamente dagli artt.51 e 54 del Tuir). L Agenzia nulla aveva chiarito in merito alla determinazione del valore di mercato del diritto di godimento dell autovettura da parte del socio, dovendosi quindi far riferimento alle regole generali stabilite dall art.9 del Tuir, richiamato dall Agenzia stessa quale regola generale per i beni concessi in godimento ai soci. Sul punto, interviene la C.M. n. 36/E, secondo cui per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell art.51, co.4 del Tuir. Tale ultima disposizione, e precisamente la lett.a), stabilisce che il reddito tassato in capo al dipendente assegnatario del veicolo (che nel caso di specie corrisponde al valore di mercato del diritto di godimento), è pari al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci. A questo punto, ferma restando tale regola di determinazione del valore normale del diritto di godimento dell automezzo, è necessario distinguere due ipotesi. 1 Il soggetto concedente il veicolo è una società di capitali che non ha optato per il regime di trasparenza fiscale In questo caso determina un maggior reddito imponibile Ires per effetto della variazione in aumento dei costi ai sensi dell art.164 del Tuir, ed al socio è imputato un reddito diverso, ex art.67, lett.h-ter) del Tuir, pari all eventuale differenza tra il valore normale (determinato nei modi anzidetti) e l eventuale corrispettivo pagato alla società 3. 2 Il soggetto concedente il veicolo è un impresa individuale (che assegna il bene all imprenditore stesso 4 ), una società di persone, ovvero una società di capitali che ha optato per il regime di trasparenza fiscale ex art.116 del Tuir In questo caso la C.M. n.36/e precisa, in coerenza con quanto previsto nei paragrafi precedenti, che: per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all art.51, co.4 del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir. L eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. Beni interamente deducibili anche se utilizzati per scopi privati L ultimo chiarimento fornito dall Agenzia riguarda i beni per i quali il Tuir garantisce l integrale deducibilità dei costi, anche quando gli stessi, per loro natura, si prestano ad un uso promiscuo, come ad esempio i taxi (per i quali la relativa disciplina prevede la possibilità di utilizzare anche per scopi privati). In tal caso, precisa la C.M. n.36/e/12, le disposizioni del D.L. n.138/11 non trovano applicazione, con conseguente applicazione dell art.164 del Tuir, che stabilisce la piena 3 4 È appena il caso di osservare che, laddove il socio corrisponda alla società un corrispettivo pari al valore normale, non si realizza alcun reddito diverso in capo al socio stesso, ferma restando la necessità di rendere indeducibili i costi dell autovettura con le regole stabilite dall art.164 del Tuir, in quanto trattasi di disciplina speciale applicabile in ogni caso. Fattispecie che, oltre a non essere contemplata nelle disposizioni normative, appare inconciliabile con la disciplina in esame, che si rende applicabile, come già detto, solo in ipotesi di concessione del bene ad un soggetto terzo rispetto all impresa. 9
5 deducibilità di tutti i costi relativi a tali beni (lett. a) del predetto art.164). Sul punto, si ritiene che alla medesima conclusione si debba pervenire anche per le altre fattispecie di deducibilità integrale stabilite dalla medesima norma, ossia laddove i veicoli costituiscano oggetto proprio dell attività d impresa (rivenditori e concessionari d auto, imprese di noleggio, autoscuole, ecc.), anche se sul punto di renderebbe opportuno un ulteriore intervento dell Agenzia, in quanto non trattasi di beni ad uso pubblico. 10
CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto
DettagliBeni concessi in godimento ai soci o familiari
Beni concessi in godimento ai soci o familiari 28 Marzo 2013 Dott.ssa Ilaria Redaelli Il DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha introdotto un nuovo adempimento fiscale che, nelle
DettagliSPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI
SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI I N D I C E Premessa... 2 Soggetti interessati... 2 Soggetti che concedono in godimento i beni... 2 Utilizzatori dei beni... 3 Beni concessi
DettagliRoma, 16 luglio Oggetto: BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI: DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D IMPOSTA.
Roma, 16 luglio 2012 Oggetto: BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI: DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D IMPOSTA. L art.2, da co.36-terdecies a co.36-duodevicies del D.L. n.138/2011, convertito dalla
DettagliSTUDIO ASSOCIATO IBERATI
Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678
DettagliOGGETTO: Beni aziendali in uso a soci/familiari: aspetti contabili e fiscali
Informativa per la clientela di studio N. 159 del 27.11.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci/familiari: aspetti contabili e fiscali Gentile Cliente, con la stesura del
DettagliAuto in uso promiscuo all amministratore
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano
DettagliDR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI - Oggetto: Comunicazioni dei beni ai soci/familiari, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni 2015 -. Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti
DettagliCIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale OGGETTO: COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI RICEVUTI
Bergamo, ottobre 2016 CIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale OGGETTO: COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI RICEVUTI L Agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità ed i termini della comunicazione
DettagliRiassumiamo qui di seguito in ordine cronologico, gli interventi normativi che hanno colpito tale categoria di beni:
N. 10 2007 TRATTAMENTO FISCALE AUTOMEZZI Il legislatore negli ultimi mesi ha puntato molto l attenzione sugli autoveicoli aziendali, stravolgendo completamento lo scenario del loro trattamento fiscale.
DettagliAUTO: IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ
AUTO: IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ - a cura Dott. Antonio Gigliotti - sullo stesso argomento: Ti consigliamo l utilissimo e-book predisposto dallo stesso autore, Dott. Sandro Cerato CLICCA QUI PER VEDERE
DettagliOGGETTO: BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI
Prot. n. F40/RNS Bologna, 15 febbraio 2012 OGGETTO: BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI Art. 2, commi 36-terdecies 36-duodevicies, D.L. 13.8.2011 n. 138 Provvedimento Direttore Agenzia entrate del 16.11.2011
DettagliObbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni in presenza di soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata
Prot. 46/2014 Milano, 03-02-2014 Circolare n. 13/2014 AREA: Circolari, Fiscale Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore: finanziamenti e capitalizzazioni Chiarimenti:
DettagliSOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI.
SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI. Prof. Gianfranco Ferranti Capo Dipartimento delle scienze tributarie della Scuola superiore del Ministero dell economia e delle
DettagliCIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009
CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile
DettagliBENI AI SOCI. Dott. Francesco Barone
Dott. Francesco Barone BENI IN GODIMENTO Si annovera tra i redditi diversi La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo per la concessione di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore
DettagliAUTO AZIENDALI DEDUCIBILITÁ RIDOTTA DAL Dott. Paolo Zanatta 1
AUTO AZIENDALI DEDUCIBILITÁ RIDOTTA DAL 2013 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 1 Oggetto Si farà di seguito riferimento esclusivamente alle autovetture aziendali, escludendo la disciplina di motoveicoli
DettagliFISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO
FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO PERCENTUALI Utilizzo dei mezzi Veicoli stradali a motore (2) Deduzione costi Detraz. Iva Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione,
DettagliBENI A DISPOSIZIONE DEI SOCI: LE NUOVE REGOLE DEL DL 138/2011
BENI A DISPOSIZIONE DEI SOCI: LE NUOVE REGOLE DEL DL 138/2011 Dott. Duilio Liburdi Dottore Commercialista - Pubblicista Diretta 14 novembre 2011 DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011: Introdotta una disposizione
DettagliSOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall utilizzatore.
Circolare 04/2015 Sava lì 21.10.2015 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: La comunicazione dei beni ai soci / familiari, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni per il 2014 Gentile Cliente,
DettagliStudio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti
Roma, 03/01/2017 Spett.le Cliente Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219
DettagliLe Novità Fiscali Del 2013 Rieti, 1 Febbraio 2013
Le Novità Fiscali Del 2013 Rieti, 1 Febbraio 2013 Crowe Horwath Studio Associato Servizi Professionali Integrati Via Barberini 47 00187 Roma Tel: 0669771 6977571 Fax: 06 69775720 convegno-rieti@crowehorwath.it
DettagliCarmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Le penalizzazioni reddituali per i beni in godimento ai soci in UNICO 2014
Le penalizzazioni reddituali per i beni in godimento ai soci in UNICO 2014 di Gianfranco Ferranti In presenza di beni assegnati dall impresa in godimento a soci e familiari, gli adempimenti dichiarativi,
DettagliREDDITI DIVERSI - SOCIETA' SCHERMO - BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI - INDEDUCIBILITA' DEI COSTI - CHIARIMENTI
www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Circolare 15 giugno 2012, n.24/e Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies,
DettagliNOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012 GIANCARLO DELLO PREITE 26 SETTEMBRE SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI
DettagliDeducibilità canoni Leasing
Deducibilità canoni Leasing La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti Il comma 2 dell articolo 54 del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) consente per i soggetti titolari di reddito di
DettagliLegge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata
Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla, che la legge di stabilità per l anno 2013,
DettagliIMPOSTE DIRETTE. Stefano Spina
IMPOSTE DIRETTE Stefano Spina ASSEGNAZIONE: BASE IMPONIBILE VALORE NORMALE - COSTO = STORICO BASE IMPONIBILE BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA IIDD/IRAP 8% 10,5% se società di comodo 2 VALORE DEGLI IMMOBILI
DettagliLa determinazione del carico fiscale
La determinazione del carico fiscale Emanuele Perucci Traccia di Economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il principio di competenza per la determinazione del reddito d impresa, soffermandosi
DettagliRealizzato da N.T.L. Sas - Sede legale : Via Tommaseo 52, PADOVA Riproduzione riservata -
1 Aggiornato al 20 gennaio 2014 2 Introduzione 4 Concessione in godimento dei beni aziendali a soci e familiari dell imprenditore 6 Ambito oggettivo: 6 Ambito soggettivo 6 Riepilogo 7 Effetti in capo all
DettagliMODELLI UNICO 2013 SOCIETÀ di CAPITALI, SOCIETÀ di PERSONE ed ENTI NON COMMERCIALI NOVITÀ
Circolare informativa per la clientela n. 12/2013 del 18 aprile 2013 MODELLI UNICO 2013 SOCIETÀ di CAPITALI, SOCIETÀ di PERSONE ed ENTI NON COMMERCIALI NOVITÀ In questa Circolare 1. Modelli Unico 2013
DettagliSTUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2017
1/5 OGGETTO NUOVO REGIME DELLE SPESE DI FORMAZIONE E DELLE SPESE PREPAGATE PER I LAVORATORI AUTONOMI AGGIORNAMENTO 19 GIUGNO 2017 RIFERIMENTI NORMATIVI ARTICOLO 54 TUIR L. 22.5.2017 N. 81 (G,U. 13.6.2017
DettagliAi sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:
INFORMATIVA N. 142 14 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IMU 2014 Art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, comma 508, Legge n. 190/2014 Art. 1, comma 9-quater, DL n. 4/2015 Circolare Agenzia Entrate
DettagliImposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.
Fiscal Flash La notizia in breve N. 284 07.11.2013 Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Categoria: Imposte indirette Sottocategoria:
DettagliD AZEGLIO SERVIZI SRL
D AZEGLIO SERVIZI SRL Consulenza alle imprese Bologna, lì 12 ottobre 2016 AI CLIENTI LORO INDIRIZZI CIRCOLARE N. 11/2016 Oggetto: SCADENZA AL 31.10.2016 PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015 Come
DettagliLA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1
Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma
DettagliTRASFORMAZIONE AGEVOLATA ADEMPIMENTI PRATICI. Vincenzo GUARINO Stefania TELESCA
ADEMPIMENTI PRATICI Vincenzo GUARINO Stefania TELESCA RISERVE DA SOCIETA DI CAPITALI Nella trasformazione di una società di capitali in società in società semplice, le riserve di utili vengono tassate
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite
DettagliTassazione dei dividendi. Giacomo Manzana -
Tassazione dei dividendi Giacomo Manzana - www.manzana.it Tassazione dei dividendi in entrata - caratteristiche L art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir, come risulta dopo la modifica apportata dal Dlgs n.
DettagliCategoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 22.03.2016 La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d impresa A cura di Diana Pérez Corradini Categoria:
DettagliCessione auto per i minimi
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 358 04.12.2014 Cessione auto per i minimi Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dal momento dell'uscita del contribuente
DettagliRoma,09 aprile Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative
CIRCOLARE N. 35/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 aprile 2008 Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative La presente circolare fornisce chiarimenti
DettagliPeriodico informativo n. 119/2016
Periodico informativo n. 119/2016 IRPEF/IRES: deduzione imposte, tasse e sanzioni Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla deducibilità dal reddito d
DettagliLe imposte - esercizio
Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte - esercizio Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente
DettagliIRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PERIODI PRECEDENTI AL 2008 COME COMPILARE LA DICHIARA- ZIONE DEI REDDITI IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF Art. 6, cc. 1-4 D.L.
DettagliREGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES
REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE CO- OPERATIVE DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME DE- STINATE ALLE RISERVE INDIVISIBILI NORME DI ESENZIONE
DettagliLA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI
LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini
DettagliCircolare Bolzano, 21 Ottobre 2014 Nr. 41/2014
A tutti i clienti Circolare Bolzano, 21 Ottobre 2014 Nr. 41/2014 Oggetto: il termine per la comunicazione dei beni aziendali in uso ai soci e dei finanziamenti relativi all anno 2013 scade giovedì 30 ottobre
DettagliOGGETTO: IRPEF/IRES: deduzione imposte, tasse e sanzioni
Informativa per la clientela di studio N. 132 del 20.07.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: IRPEF/IRES: deduzione imposte, tasse e sanzioni Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliLEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA
LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA 1. Quadro normativo 2. Soggetti passivi 3. Funzionamento del regime 4. Disciplina delle perdite 5. S.r.l. a ristretta base sociale L art. 1, co.
DettagliC.M. 50/E del 28/11/2005 Oggetto: Chiarimenti in merito all ammortamento dei beni strumentali per l esercizio di alcune attività regolate.
C.M. 50/E del 28/11/2005 Oggetto: Chiarimenti in merito all ammortamento dei beni strumentali per l esercizio di alcune attività regolate. Articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2005 n. 211 1 PREMESSA
DettagliLe novità del modello Unico ENC
Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli
DettagliFabbricati non locati e soggetti a IMU: obblighi dichiarativi
Focus di pratica professionale di Sandro Cerato Fabbricati non locati e soggetti a IMU: obblighi dichiarativi Premessa Una delle principali novità che impattano nel modello Unico 2013, per il periodo d
DettagliIRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa
CIRCOLARE A.F. N.9 del 20 Gennaio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Premessa Con la legge di Bilancio per il 2017 è stato introdotto un nuovo regime
DettagliSTUDIO ASSOCIATO ORLANDI CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA LEGALE
Roberto Orlandi, Claudio Orlandi, Marzia Passerini, Maurizio Orlandi, Marcello Orlandi, Roberto Orlandi, Paolo Piccinno, Marco Orlandi, Stefano Orlandi, Mauro Santini, Vincenzo Baraldi, Avvocato Avvocato
DettagliLe regole IVA per gli omaggi
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 175 26.06.2014 Le regole per gli omaggi Si prevede l innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi Categoria:
DettagliSOMMARIO L ANALISI I. LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE
SOMARIO IN SINTESI I. LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE Normativa di riferimento... 3 Prassi amministrativa... 7 Pareri di Assonime... 19 Schema n. 1 Soggetti inclusi nella disciplina delle società
DettagliNuovo costo per le auto
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 19 21.01.2014 Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle
DettagliIRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa
Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge di Bilancio 2017 è stato introdotto un nuovo
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 09.06.2014 Il quadro RG e gli utili spettanti agli associati in partecipazione Nel Rigo RG17 vanno indicati i compensi erogati agli associati
DettagliIva: detrazione per le auto
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 342 21.11.2014 Iva: detrazione per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Iva Ai fini IVA, con la Legge n. 244/2007 è stato regolamentato il
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BERNARDO, ABRIGNANI, BOCCADUTRI, CIRACÌ, FALCONE, FRAGOMELI, MENORELLO, ZOGGIA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4365 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BERNARDO, ABRIGNANI, BOCCADUTRI,
DettagliREDDITI DI LAVORO AUTONOMO: NOVITÀ
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: NOVITÀ a cura di Vincenzo D Andò Il legislatore fiscale è intervenuto più volte, a partire da agosto 2006, con una serie di modifiche concernenti i redditi di lavoro autonomo.
DettagliCIRCOLARE 2/2010 SOCIETA AGRICOLE E TASSAZIONE CATASTALE
CIRCOLARE 2/2010 SOCIETA AGRICOLE E TASSAZIONE CATASTALE Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Finanziaria 2007) al comma 1093 dell art. 1, il legislatore fiscale ha previsto che le società che rivestono
DettagliOggetto: comunicazione beni in uso ai soci nel 2011 entro il 2 aprile 2012 Tassazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci o familiari
A tutti i clienti Circolare n. Bolzano, 6 marzo 2012 Nr. 17/2012 Oggetto: comunicazione beni in uso ai soci nel 2011 entro il 2 aprile 2012 Tassazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci
DettagliD.M. 14/03/12 art.8 Relazione illustrativa
Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia L ACE nell Unico persone fisiche Premessa Il calcolo dell ACE per i soggetti Irpef, in linea di principio, è assai semplificato, anche se in presenza
DettagliB) Partecipazioni non qualificate In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni qualificate.
I CAPITAL GAINS I capital gains alla luce della riforma del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 (pubblicato in G.U. n. 291 Suppl. Ordinario n. 190 del 16 dicembre 2003). Introduzione Il capital
DettagliRoma, 09 novembre 2006
RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese
DettagliAlcuni limiti alla deducibilità dei costi
Alcuni limiti alla deducibilità dei costi L art. 17, della Legge 449 del 27.12.1997 art. 121 bis ha con effetto dal 1 gennaio 1997 ha introdotto dei limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti
DettagliDichiarazioni Fiscali/730 INTEGRAZIONE I ACCONTO. Nota operativa 25 OTTOBRE 2012 PREMESSA NORMATIVA
Nota operativa Dichiarazioni Fiscali/730 25 OTTOBRE 2012 INTEGRAZIONE I ACCONTO PREMESSA NORMATIVA Nell ambito delle diverse disposizioni normative di carattere retroattivo che incidono sulla determinazione
Dettagli(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;
Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel
DettagliIl contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento
Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento di Maria Benedetto Il contributo di solidarietà è un imposta straordinaria introdotta con quella che è stata definita
DettagliCredito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus )
STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 3.9.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA
DettagliLe ultime novità sull assegnazione dei beni ai soci alla luce della circolare 37/E
Le ultime novità sull assegnazione dei beni ai soci alla luce della circolare 37/E Dott. Mauro Nicola Appuntamento con l Esperto, 28 settembre 2016 Riserve e assegnazione L assegnazione dei beni ai soci
DettagliCIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali
CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero
DettagliCIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006. CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007
A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Bologna, 29 novembre 2006. CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006 CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 In
DettagliPeriodico informativo n. 112/2013
Periodico informativo n. 112/2013 Beni aziendali in uso a soci/familiari: aspetti contabili e fiscali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo fare chiarezza in merito
DettagliRISOLUZIONE N. 42/E. Roma, 12 aprile 2011
RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 aprile 2011 OGGETTO: Art. 172, comma 7, ultimo periodo, TUIR - Riporto degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell articolo 96, comma 4,
DettagliPolitiche di welfare: aspetti tributari
Politiche di welfare: aspetti tributari 1 /13 Reddito di lavoro dipendente: definizione Articolo 51 del TUIR 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
DettagliAltavilla Vicentina, 10 febbraio Ai gentili Clienti. Loro sedi
posta@eassociati.com Altavilla Vicentina, 10 febbraio 2009 associati dottori commercialisti pierpaolo baldinato gabriele pantaleoni tirocinanti dottori commercialisti viviana gentile gaia peloso collaboratori
DettagliFISCALMENTE RICONOSCIUTI AI FINI DELL AMMORTAMENTO I NUOVI VALORI DA PERIZIA PER L AFFITTUARIO
FISCALMENTE RICONOSCIUTI AI FINI DELL AMMORTAMENTO I NUOVI VALORI DA PERIZIA PER L AFFITTUARIO a cura di Federico Gavioli Una società a responsabilità limitata che effettua distribuzione di gas, costituitasi
DettagliAGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275
Roma, 05 novembre 2009 1 OGGETTO: Consulenza giuridica decreto legislativo n. 124 del 1993 articolo 13, comma 9 previdenza complementare tassazione rendimenti finanziari ante 31 dicembre 2000 Con l interpello
DettagliFiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale N. 42 17.11.2015 Legge di Stabilità 2016: maxi ammortamento auto aziendali A cura di Pasquale Pirone Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte
DettagliCIRCOLARE N. 60/E. Roma, 23 dicembre 2010
CIRCOLARE N. 60/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Modifiche introdotte alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative - articolo
DettagliRISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Persone Fisiche RISOLUZIONE n.95/e Roma,21 marzo 2002 Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett d) e comma
Dettagli730, Unico 2015 e Studi di settore
730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 10.06.2015 Deducibilità dell Irap riferita al costo del lavoro Ex art. 2, D.L. N. 201/2011 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico
DettagliIMMOBILI E SCORPORO AREA
IMMOBILI E SCORPORO AREA La destinazione del fondo pregresso a cura del dott. Gigliotti Antonio Con l approvazione del D.L. 118 del 2 agosto 2007 il legislatore ha previsto che per lo scorporo del terreno
DettagliLE NOVITÀ RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
LE NOVITÀ RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Dott. Pasquale SAGGESE Lavoro autonomo, impresa e altre criticità delle dichiarazioni dei redditi NOVITÀ 2007 NOVITÀ RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
DettagliCALCOLO E RICALCOLO DEI SECONDI ACCONTI
CALCOLO E RICALCOLO DEI SECONDI ACCONTI Il prossimo 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell Irap e,
DettagliLa disciplina fiscale della cessione di azienda
La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo
DettagliCircolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.
Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle
DettagliRagioneria Generale e Applicata I (Valutazioni di Bilancio) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE
LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE Al 31/12/2004 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri, i seguenti conti: Stralcio della situazione contabile
DettagliNOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI
NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore
DettagliOggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.
Milano, 15 aprile 2009 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 4/2009 Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.
DettagliPage 1/5
IVA Territorialità dei servizi Iva: qualità del committente di Sandro Cerato La tematica relativa all individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l applicazione delle disposizioni territoriali,
DettagliUNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale
UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono
DettagliDIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%
DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% a cura Dott. Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell aliquota nominale dell Ires, ha demandato al Ministero dell Economia
DettagliIl Regime della trasparenza fiscale
L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -
DettagliNovità per la disciplina delle perdite su crediti
Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 I commi 21 e 22 prevedono modifiche sostanziali del
DettagliRISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente
RISOLUZIONE N. 52/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 marzo 2007 Oggetto: Esercizio dell opzione per il consolidato fiscale nazionale da parte di società consortile di capitali. Articoli
Dettagli