Beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari. Massimo Cortese 22 dicembre Settore Diritto d Impresa d

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1 Beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari 22 dicembre

2 Riferimenti normativi e di prassi FONTI NORMATIVE Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n 148 PRASSI Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, prot. n dicembre

3 Finalità Finalità Rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, riportando l intestazione dei beni all effettivo utilizzatore, scoraggiando l occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiare dell imprenditore, che ne traggono immediata utilità In particolare disciplina l ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di impresa e vengono concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli 22 dicembre

4 Effetti fiscali soggetto utilizzatore Soggetto utilizzatore socio/familiare Reddito diverso art 67, comma 1, lett. h-ter del Tuir Modello Unico PF quadro RL (altri redditi) Art 2, comma 36-quinquiesdecies, DL 138/2011 La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore 22 dicembre

5 Effetti fiscali soggetto utilizzatore VALORE DI MERCATO: Art. 9, comma 3 del Tuir si intende il prezzo o corrispettivo pagato mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Si fa riferimento, tra l altro, ai listini, tariffe e mercuriali, tenendo conto degli sconti d uso. FAMILIARE Art. 5, comma 5 del Tuir il coniuge i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo grado BENI D IMPRESA La concessione in godimento dei beni ai soci o familiari è un ipotesi diversa da: autoconsumo familiare; dall assegnazione dei beni ai soci; dalla destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa, perché i beni non fuoriescono dal regime d impresa 22 dicembre

6 Effetti fiscali soggetto utilizzatore Un interpretazione letterale della norma porta ad affermare che, in assenza di un corrispettivo periodico, l imposizione quale reddito diverso in capo al socio o familiare utilizzatore, riguarda l intero valore di mercato del diritto di godimento Se il bene è concesso in godimento per una frazione di anno, il raffronto deve essere debitamente proporzionato Esempio: La società Rossi S.r.l. ha tra i suoi beni uno yacht che concede in noleggio ad un socio affinché lo utilizzi per esigenze personali. Il corrispettivo annuo pattuito è pari a euro ,00 mentre l operazione ha un valore di mercato pari a euro ,00. Il differenziale, pari ad euro ,00, va considerato come reddito diverso da tassare in capo al socio utilizzatore che dovrà indicarlo in dichiarazione Mod. Unico PF, quadro RL. 22 dicembre

7 Effetti fiscali soggetto utilizzatore socio dipendente o amministratore Tassazione convenzionale dei fringe benefit nell ambito di lavoro dipendente o assimilato Non si dovrebbe applicare la nuova previsione dell art. 67, comma 1, lett h-ter perché tali fattispecie rientrano in altre categorie reddituali 22 dicembre

8 Effetti fiscali società concedente Art 2, comma 36-quaterdecies, DL 138/2011 I costi relativi ai beni d impresa concessi in godimento a soci o familiare dell imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile I costi indeducibili sono quelli relativi ai beni d impresa concessi in godimento: le quote di ammortamento le spese di manutenzione le spese di gestione Tali costi andranno ripresi a tassazione mediante apposita variazione in aumento da effettuarsi in dichiarazione dei redditi (Modello Unico SC, quadro RF) 22 dicembre

9 Effetti fiscali società concedente Modalità di utilizzo dei beni Può trattarsi di beni : 1. concessi a soci o familiari per uso esclusivamente personale e senza previsione di corrispettivo: i costi sono già indeducibili in quanto non inerenti; 2. concessi in uso esclusivo a fronte di un corrispettivo: i costi sarebbero deducibili in quanto specificatamente inerenti a un componente che concorre alla formazione del reddito, a condizione che il corrispettivo sia uguale o superiore al valore di mercato; 3. utilizzati promiscuamente per l attività commerciale e per uso personale dei soci o familiari In questo caso occorre verificare se si tratta di: beni per i quali esistono norme che forfetizzano l inerenza (autoveicoli e telefoni) che non sono state abrogate e restano applicabili; altri beni utilizzati promiscuamente a cui si applica la nuova regola dell indeducibilità (immobili) 22 dicembre

10 Comunicazione ambito oggettivo Art 2, comma 36-sexiesdecies, DL 138/2011 Al fine di garantire l attività di controllo, l impresa concedente o il socio o il familiare dell imprenditore devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento nel periodo d imposta Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 n ha esteso l obbligo di comunicazione per i beni concessi in godimento dall impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo; per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d imposta in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della L. di conversione n. 148/2011) e per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo 22 dicembre

11 Comunicazione ambito soggettivo Soggetti obbligati alla comunicazione I soggetti che svolgono attività d impresa, sia in forma individuale che collettiva, che hanno concesso in godimento il bene imprenditori individuali; società di persone; società di capitali; società di comodo; ente non commerciale che svolge attività commerciale socio/familiare utilizzatore del bene; persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa; Soci/familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; soci/familiari che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente A L T E R N A T I V A M E N T E 22 dicembre

12 Comunicazione ambito soggettivo Soggetti esclusi dalla comunicazione società semplici; società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia; enti non commerciali che non svolgono attività commerciale; studi associati. 22 dicembre

13 Comunicazione dati del socio/familiare SOCIO/FAMILIARE PERSONA FISICA Codice fiscale; Cognome; Nome; Sesso; Data di nascita; Comune o stato estero di nascita; Provincia di nascita; Stato estero di residenza. SOCIO PERSONA NON FISICA Denominazione; Comune del domicilio fiscale o stato estero; Provincia del domicilio fiscale. 22 dicembre

14 Comunicazione i beni dell impresa DATI DEL CONTRATTO tipologia del contratto (comodato, caso d uso, altro); identificativo del contratto; data di stipula del contratto; altro. BENI DELL IMPRESA I beni dati in godimento sono suddivisi in 6 categorie: autovetture; altri veicoli; unità da diporto; aeromobili; immobili; altro. 22 dicembre

15 Comunicazione i beni dell impresa ESCLUSIONE quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell imprenditore inclusi nella categoria altro, sono di valore non superiore a euro 3.000, al netto dell imposta sul valore aggiunto applicata. se i finanziamenti e le capitalizzazioni sono effettuati nei confronti di una società che non ha concesso alcun bene in godimento al socio o familiare 22 dicembre

16 Comunicazione i beni dell impresa BENI DELL IMPRESA Autovettura e altro veicolo numero di telaio Unità da diporto metri Aeromobile Potenza motore in kw Immobile Comune dell immobile Provincia dell immobile Foglio Particella Data di inizio e di fine della concessione del bene Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento Valore di mercato Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in favore della società concedente 22 dicembre

17 Comunicazione termini La comunicazione deve essere effettuata entro: il 31 marzo dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta in cui i beni sono concessi in godimento il 31 marzo 2012 per i beni concessi in godimento nei periodi d imposta precedenti (2011) a quello di prima applicazione (2012), in caso di periodo coincidente con l anno solare il 31 marzo 2012 con riferimento ai beni per i quali nel periodo d imposta precedente (2011) è cessato il diritto di godimento 22 dicembre

18 Comunicazione modalità Presentazione della comunicazione direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati attraverso i canali telematici Entratel o Fiscoline e con i software di controllo resi gratuitamente disponibili dall Agenzia delle Entrate 22 dicembre

19 Comunicazione modalità La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui l Agenzia delle Entrate ha completato la ricezione del file L Agenzia attesta l avvenuta ricezione mediante una ricevuta resa disponibile per via telematica, salvo cause di forza maggiore, entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file 22 dicembre

20 Comunicazione modalità La ricevuta non è rilasciata e i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene è scartato per i seguenti motivi: mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fiscoline; codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo reso disponibile dall Agenzia delle Entrate; mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica. Tali motivi sono comunicati al soggetto che ha trasmesso il file sempre per via telematica, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto 22 dicembre

21 Comunicazione modalità ANNULLAMENTO Il provvedimento prevede la possibilità di annullare la comunicazione entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica SOSTITUZIONE La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire 22 dicembre

22 Comunicazione sanzioni Art. 2, comma 36-sexiesdecies DL 138/2011 Omessa comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento o presentazione con dati non veritieri o incompleti Sanzione dovuta in solido tra la società concedente e il soggetto utilizzatore del bene pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento tra euro 258 a euro Se la società concedente non ha dedotto i costi e/o l utilizzatore ha tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo annuo 22 dicembre

23 Effetti fiscali acconti Acconti dovuti per il periodo d imposta 2012 Acconto IRPEF/IRES E IRAP I contribuenti devono rideterminare l acconto assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le presenti disposizioni. 22 dicembre

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