CONTRATTO DI LOCAZIONE, AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, DI PORZIONE DI FABBRICATO POSTO NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI), VIA A.

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1 Allegato - "A" CONTRATTO DI LOCAZIONE, AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, DI PORZIONE DI FABBRICATO POSTO NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI), VIA A. NEGRO, 9, TRA L AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO. L'anno duemila (20 ), questo giorno del mese di con la presente scrittura privata TRA L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO di Capraia e Limite, con sede in Capraia e Limite (FI), Via Antonio Negro, 9, codice fiscale e partita IVA , iscritta nel Registro Regionale del Volontariato D.P.G.R. 930/1994 e in quello delle Persone Giuridiche al n. 123, ai sensi della Legge 266/91 Leggequadro sul volontariato, nella persona del suo Presidente pro tempore Dott. Stefano Giuntini, domiciliato per la carica presso la sede dell associazione, in seguito denominato Locatore E l Azienda USL TOSCANA CENTRO, codice fiscale e partita IVA , rappresentata dal Direttore della S.O.S. Patrimonio Immobiliare, Ing. Guido Bilello, autorizzato alla firma con delibera n. del, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda, Piazza Santa Maria Nuova 1, Firenze, di seguito denominata Conduttore PREMESSO 1

2 - che il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (decreto Balduzzi ), convertito in legge , n. 189, che ha previsto, in tema di riordino dell assistenza territoriale delle aziende sanitarie quanto segue: le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere ; - che la DGRT n del con la quale la Regione Toscana ha fornito indirizzi alle Aziende Sanitarie ed alle Aree Vaste per il riordino del sistema sanitario regionale ed adottato il Piano operativo per il riordino del sistema sanitar 2

3 cittadini, finalizzata alla realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Capraia e Limite presso i locali dell attuale Distretto Socio Sanitario di proprietà della stessa Azienda USL, via Antonio Negro, 5 a Limite sull Arno, dove si rendono necessarie opere di adeguamento che interessano porzioni di fabbricato di proprietà dell Azienda USL, del Comune di Capraia e Limite e dell Associazione Pubblica Assistenza Croce d Oro di Capraia e Limite; - che la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015, recante il Riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale, all art. 83 conferma la previsione già contenuta nella L.R. n. 28/2015 la quale le Aziende sanitarie locali sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015 e le Aziende unità sanitarie locali di area vasta di nuova istituzione di cui all art. 32 della L.R. n. 40/2005 operano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e prevede che le Aziende di nuova istituzione subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell ambito territoriale di competenza, ed in particolare che l Azienda USL Toscana Centro subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli; - che in ottemperanza dell accordo di programma sopra citato è stato realizzato su una porzione di camminamento e loggia di proprietà del Comune di Capraia e Limite, un collegamento coperto fra la porzione di fabbricato di proprietà della stessa Pubblica Assistenza e la 3

4 porzione di fabbricato di proprietà dell Azienda USL Toscana centro, il tutto per rendere comunicanti le porzioni di immobili; - che la Pubblica Assistenza Croce d oro di Capraia e Limite, nell Accordo di Programma sopra citata, si è impegnata a concedere in locazione all Azienda USL Toscana centro, alcuni locali ubicati al piano terra, tre ambulatori, disimpegno, sala d'attesa e servizi igienici, per la realizzazione della Casa della Salute; - che attualmente l utilizzo, da parte dell Azienda USL, dei locali di proprietà della Pubblica Assistenza è regolamentato provvisoriamente da un accordo tra le parti sottoscritto in data 16 dicembre 2016, con l'impegno di regolarizzazione con la sottoscrizione di contratto di locazione da redigere successivamente all acquisizione del parere di congruità sul canone di locazione da parte dell'agenzia del Demanio; - che con nota n 2018/1539 del l Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria sede di Firenze, ha trasmesso nulla osta sulla congruità del canone di locazione annuo pari ad euro ,00 (tredicimilaseicentoottanta/00) relativo alla porzione dell immobile (superficie complessiva netta ragguagliata mq. 114,00) oggetto del presente contratto; - che in data la parte locatrice ha fornito alla parte conduttrice l Attestato di Prestazione Energetica redatto, in applicazione della normativa in vigore, dal in data, depositato alla Regione Toscana in data, la parte conduttrice dichiara di aver ricevuto l Attestato medesimo in data con tutte le informazioni 4

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6 La superficie netta dei locali ad uso esclusivo è pari a mq. 104,91, quella ad uso comune dei camminamenti esterni è mq. 46,72 per una superficie complessiva netta ragguagliata di mq. 114,00. ART. 2 DESTINAZIONE DEI LOCALI I locali, come sopra descritti, verranno utilizzati dalla parte conduttrice ad uso sanitario per la Casa della Salute. Il Conduttore dichiara che la destinazione sanitaria permarrà anche dopo la stipula del presente contratto e non potrà essere variata se non previo consenso tra le parti stipulanti. Il Locatore, sotto la propria responsabilità, dichiara che l immobile oggetto del presente atto è in regola con le vigenti disposizioni edilizieurbanistiche. ART.3 CANONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO E DOMICILIAZIONE BANCARIA Il canone di locazione, a seguito di un processo valutativo interno e di concerto con la proprietà, è stato stabilito in ,00 euro e successivamente autorizzato con l acquisizione del parere di congruità reso dall Agenzia del Demanio con nota n 2018/1539 del , nell ambito delle proprie competenze di monitoraggio di cui all art.3, comma 7, D.L. n.95 del 6/7/2012, convertito con modificazioni con Legge n.135 del 7/8/2012, così come modificato dall art.24, comma 4, del D.L. n.66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni con legge 23/6/2014 n.89. Al canone così congruito si applica la riduzione del 15% prevista dall art.3, comma 6 del D.L. n.95 del 6/7/2012, convertito con 6

7 modificazioni con Legge n.135 del 7/8/2012, così come modificato dall art.24, comma 4, del D.L. n.66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni con legge 23/6/2014 n.89. Per quanto sopra il canone annuale è stabilito definitivamente in ,00 euro. Il canone annuale, come sopra determinato, sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate di euro 2.907,00, ciascuna mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a presso - al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm. e i., come da dichiarazione rilasciata dal Locatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e depositata agli atti. Art. 4 MANUTENZIONE Il Locatore assume a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria e le eventuali spese di 7

8 propria attività, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o concessioni amministrative, che dovranno essere richieste, a sua cura e spese e previa autorizzazione scritta di parte locatrice. In relazione all esecuzione di dette opere, la conduttrice non potrà comunque pretendere indennizzi o risarcimenti in sede di rilascio dei locali. Sono a carico del Conduttore le spese di manutenzione ordinaria, le riparazioni di piccola manutenzione dell immobile locato, dipendenti da deterioramenti prodotti dall uso ai sensi degli artt e 1609 c.c. Il Conduttore è tenuto a comunicare, secondo le modalità di cui al successivo art.11 e immediatamente, i guasti della cosa locata la cui riparazione gravi sul Locatore. Ai sensi degli art e 1584 c.c. il Conduttore è tenuto a tollerare l esecuzione delle riparazioni urgenti all interno dei locali oggetto del presente atto, da parte del Locatore, anche quando comportano una diminuzione del godimento dell unità immobiliare locata; il Conduttore ha diritto alla riduzione del canone di locazione, nel caso di mancato godimento superiore a 20 giorni, proporzionata all intera durata delle riparazioni stesse e all entità del mancato godimento. Art. 5 SPESE UTENZE E MANUTENZIONI Il Conduttore provvederà al pagamento delle spese di manutenzione e di tutte le utenze di competenza della porzione di immobile concesso in locazione. A tale fine le parti convengono di stabilire un rimborso che ammonta a 4,00 euro/mq per il rimborso di tali spese, già comprensive di IVA, per un totale annuo di euro 5.472,00 (quattromilaquattrocentosettantadue/00). La parte conduttrice si 8

9 impegna a pagare tale importo in rate trimestrali, già comprensive di IVA, di euro 1.368,00 (melletrecentosessantotto/00) ed effettuare il versamento tramite un unico documento contabile che verrà liquidato contestualmente al canone mensile di locazione utilizzando le medesime modalità di versamento e la medesima scadenza temporale. ART. 6 AGGIORNAMENTO DEL CANONE Le parti convengono che, ai sensi della recente normativa sulla Legge di stabilità 2016 in virtù del provvedimento dell 11 dicembre 2016, n. 232, inerente il contenimento della spesa pubblica viene prolungato a tutto il 2017 la non applicabilità dell indice Istat. Nell eventualità che l attuale disciplina delle locazioni passive di immobili urbani dovesse essere abrogata e/o modificata, a partire dalla data di abrogazione, ovvero di entrate in vigore di una nuova normativa, l adeguamento del canone di locazione verrà annualmente conteggiato nella misura del 75% della variazione degli indici ufficiali dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevabili dall Istat. ART. 7 - DURATA E DECORRENZA DELLA LOCAZIONE Ai sensi degli art. 27 e 42 della L.392/78, il presente atto è stipulato per anni sei (6) decorrenti dal 1 luglio Le parti danno atto che il presente contratto potrà essere rinnovato, per un periodo di altri sei (6) anni, mediante richiesta espressa fatta a mezzo Pec, da inviare all altra parte, entro i tre mesi antecedenti la scadenza e per una sola volta. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a 9

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11 provvederà ad addebitare l intero costo alla parte conduttrice. Per giustificati motivi e previo avviso, il Conduttore dovrà consentire l accesso all'immobile da parte del Locatore o suoi incaricati con il preavviso anche verbale di 24 ore, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione degli impianti e dell immobile. Nel caso in cui il Locatore intendesse vendere la cosa locata, il Conduttore dovrà consentire la visita all unità immobiliare una volta alla settimana e per almeno due ore, con l esclusione dei giorni festivi, nei tempi e nei modi, comunque, concordati tra le parti. ART. 10 MODIFICHE, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI, INNOVAZIONI La parte conduttrice non potrà eseguire innovazioni, migliorie ed addizioni o modifiche all immobile locato ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza prima aver avvisato il Locatore e senza il preventivo consenso scritto dello stesso. Ogni lavoro, ove autorizzato, sarà eseguito a perfetta regola d arte, a cura e spese della parte Conduttrice, nel pieno rispetto di ogni normativa edilizia e sanitaria vigente, senza lesione dei diritti dei terzi, con esonero da responsabilità della proprietà concedente. Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all esterno dell immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività, previa acquisizione dei permessi necessari previsti dalla normativa vigente in materia. Il Conduttore è comunque esentato dalla rimessa in pristino dei locali per quelle parti che presentano un degrado riconducibile alla normale 11

12 usura, ma non per quelli riconducibili ad un uso improprio dell immobile sia degli avventori della struttura che dei dipendenti dell attività. ART. 11 ESONERO RESPONSABILITA Il Locatore è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose che possono derivare dall uso dell immobile. Il Locatore è inoltre esonerato da ogni responsabilità in caso di incolpevoli interruzioni dei servizi erogati nei locali affittati. Il Conduttore dà atto di essere titolare di polizza assicurativa che copre i danni arrecati ai fabbricati, riconducibili al Conduttore, per l esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore stesso. La polizza di cui sopra dovrà essere esibita al Locatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Il locatore avrà la facoltà di chiedere nel corso del rapporto l esibizione delle ricevute di pagamento dei premi assicurativ3(i)-7( )-771(so)t re 12

13 b) ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO di Capraia e Limite, Via Antonio Negro, Capraia e Limite, Firenze alla cortese attenzione Dott. Stefano Giuntini mail posta elettronica certificata ; ovvero presso il diverso indirizzo di posta elettronica che le Parti provvederanno a comunicarsi successivamente alla data di formalizzazione del presente contratto, in conformità alle precedenti disposizioni. Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui al successivo articolo 13. ART.13 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia insorta tra le parti il Foro competente è il Tribunale di Firenze. ART.14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Le clausole previste dagli artt del presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto della locazione ai sensi dell art del codice Civile, oltre il risarcimento del danno. ART. 15 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 13

14 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto, le parti intendono fare riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia di locazioni di immobili, nonché alla legge n. 392 del 27/07/1978 e successive modifiche. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale la stessa viene invocata. ART.16 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Le parti danno atto che il contratto non è soggetto ad applicazione IVA né, ai sensi dell art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, all imposta di bollo, rimane soggetto a registrazione in base alla vigente normativa, D.P.R. 26/04/1986 n Tutti gli oneri gravanti sul presente contratto sono a carico del Locatore, il quale provvederà a propria cura alla prima e successive registrazioni dello stesso e a chiederne annualmente il rimborso per la metà della quota al Conduttore. ART. 17 AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione ( Dlgs. 196/03). L eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla d.lgs. 196 / 03 e dalle ulteriori disposizioni integrative. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del S.O.S Patrimonio 14

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16 Letto, confermato e sottoscritto. Firenze lì per l Associazione Pubblica Assistenza Croce d'oro di Capraia e Limite Dott. Stefano Giuntini per l Azienda USL Toscana Centro Ing. Guido Bilello 16

17 Allegato "B" al contratto di locazione

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