Bonus fiscale per l agricoltura: agevolabili anche gli investimenti effettuati dal al

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1 Pag n. 31/ /08/2002 Bonus fiscale per l agricoltura: agevolabili anche gli investimenti effettuati dal al Circolare dell Agenzia delle Entrate - (CIR) n. 68 E del 13 agosto 2002 Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate - (COM) del 13 agosto 2002 È stata emanata oggi la circolare n. 68/E (riportata di seguito) che ha come oggetto le modalità applicative delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese agricole previste dall art. 11 del decreto legge n. 138 dell 8 luglio 2002 (in n. 30/2002, pag. 2823). In particolare la circolare disciplina i seguenti aspetti: beneficiari oggetto dell agevolazione spese ammissibili per le aziende agricole spese ammissibili per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli determinazione dell investimento agevolabile limite di ammissibilità del beneficio istanza di ammissione precisazioni sul regime agevolativo previgente SOMMARIO Pag. 1. Premessa Beneficiari Oggetto dell agevolazione Spese ammissibili per le aziende agricole Spese ammissibili per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 2939 continua

2 31/08/2002 n. 31/2002 Pag segue Pag. 6. Determinazione dell investimento agevolabile Limite di ammissibilità del beneficio Istanza di ammissione Precisazioni sul regime agevolativo previgente 2940 ALLEGATO A 2942 ALLEGATO B 2943 Circolare dell Agenzia delle Entrate - (CIR) n. 68 E del 13 agosto 2002 OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI - Contributi per gli investimenti in agricoltura - Art. 8 della L 23/12/2000, n Modifiche alla disciplina - Art. 10, del DL 08/07/2002, n Art. 11, del DL 08/07/2002, n DM delle politiche agricole e forestali del 02/08/2002, n Premessa L articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in n. 7/2001, pag. 733), nella sua prima formulazione, ha riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d impresa un credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alla deroghe di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tale regime agevolativo, iscritto nel registro degli aiuti notificati alla Commissione europea con il numero N646/2000, è stato scisso in tre parti: la parte A relativa al regime generale per i settori diversi dai trasporti e dall agricoltura, la parte B che copre il settore dei trasporti e la parte C che copre il settore dell agricoltura. Con decisione SG(2001) D/ del 14 giugno 2001, la Commissione europea ha considerato compatibile con il mercato comune l aiuto di Stato N646/C/2000, autorizzando pertanto l agevolazione in esame per gli investimenti effettuati dalle imprese agricole e da quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nell ambito delle regioni ammissibili alle deroghe di cui all art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE. Successivamente, l articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in n. 3/2002, pag. 292), modificando il citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha esteso il beneficio in oggetto alle imprese agricole, così come individuate dall articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99. La stessa norma ha provveduto ad inserire il comma 7-bis nel contesto normativo dell articolo 8, rinviando così la definizione delle tipologie di investimento agevolabili all emanazione, d intesa con la conferenza Stato-regioni, di un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Infine, l articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in n. 30/2002, pag. 2823), nel contesto normativo di riordino dell agevolazione in commento, ha esteso alle imprese di produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli le disposizioni di cui al comma 1 e seguenti dell articolo 8, così come modificato dall articolo 10 dello stesso decreto legge, convertito dalla legge 2 agosto 2002, in attesa di pubblicazione.

3 Pag n. 31/ /08/2002 In base a tali previsioni normative, come già indicato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 59/E del 24 luglio 2002 (in n. 30/2002, pag. 2850), il credito d imposta non è più accordato in via automatica, bensì a seguito della presentazione di apposita istanza all Agenzia delle Entrate, decorsi 30 giorni senza comunicazione di diniego da parte dell Agenzia medesima, termine così modificato in sede di conversione del citato decreto legge. In generale, il regime di agevolazione in esame ha natura settoriale ed è concesso sotto forma di credito d imposta. Esso, a differenza del regime generale previsto dall articolo 10 citato, ha una portata agevolativa estesa agli investimenti effettuati sull intero territorio nazionale. Al riguardo, tale estensione territoriale, come precisato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, è conforme agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, i quali non prevedono esclusioni territoriali, ma solo diverse percentuali di contributo. Inoltre, è necessario che gli investimenti siano effettuati nell ambito dei Piani di sviluppo rurale o dei Programmi operativi regionali previsti dai regolamenti comunitari n e n del Al riguardo, è da rilevare che in tale settore gli aiuti possono essere concessi esclusivamente alle iniziative per le quali siano fornite prove sufficienti dell esistenza dei normali sbocchi di mercato dei prodotti. In particolare, le iniziative agevolabili non possono risultare in contrasto con eventuali restrizioni alla produzione o con limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Gli aiuti agli investimenti sono concessi esclusivamente ad imprese agricole o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale o dei programmi operativi regionali delle diverse Regioni e che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Infine, per le imprese agricole, gli aiuti in esame sono concessi a condizione che il conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate, mentre nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, non sono ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. È previsto, da ultimo, che gli aiuti agli investimenti che prevedono una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro debbano essere notificati separatamente alla Commissione Europea, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. Come detto, la Commissione europea, con decisione SG(2001) D/ del 14 giugno 2001, aveva autorizzato l aiuto di Stato N646/C/2000, relativo all agevolazione in esame, nella sua originaria formulazione, per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate dalle imprese agricole e da quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Successivamente, con riferimento alla revisione del regime agevolativo di cui all articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (poi disposta con l articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002), è intervenuta la decisione C(2002)1706cor del 21 giugno 2002 di cui all aiuto N324/02, la quale include, fra i soggetti beneficiari, le imprese del settore della trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell Allegato I al trattato CE che effettuano investimenti nelle medesime aree svantaggiate di cui sopra. Infine, il regime agevolativo specifico degli investimenti in agricoltura di cui all articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 (N220/02), nel quale è confluito il regime generale di cui al citato articolo 8, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio Eventuali iniziative da assumere o chiarimenti in ordine alla compatibilità dell aiuto in esame con il Trattato CEE, sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole, trattandosi - come si è detto - di un regime agevolativo specifico dell agricoltura. 2. Beneficiari L articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in n. 30/2002, pag. 2823), conferma l estensione dell agevolazione in esame già

4 31/08/2002 n. 31/2002 Pag operata dall articolo 60 della legge n. 448 del 2001 in favore delle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti sull intero territorio nazionale. Dal tenore letterale della norma citata, si evince che sono destinatari dell agevolazione in questione sia le persone fisiche e le società semplici che svolgono attività agricole, entro od oltre i limiti previsti dall articolo 29 del TUIR, sia le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché i soggetti di cui all articolo 87, comma 1, del TUIR, che svolgono le medesime attività. Per individuare correttamente i soggetti ammessi al beneficio, è altresì necessario tenere conto, non solo delle norme interne, ma anche di quelle comunitarie in materia di agricoltura. Al riguardo, giova ricordare che l articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 nel sostituire l articolo 2135 del codice civile, ha ridefinito la figura giuridica dell imprenditore agricolo, il quale esercita le attività agricole di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse. In base alla norma interna si intendono attività agricole connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli a condizione che provengano, prevalentemente, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall attività di allevamento. Qualora non sussistano i requisiti, soggettivi ed oggettivi (esercizio diretto dell attività connessa, prevalenza) richiesti dalla norma appena richiamata, non si è in presenza di un impresa agricola. Tuttavia, l agevolazione di cui all articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, si rende applicabile, secondo le particolari disposizioni comunitarie previste per il settore agricolo, a tutte le imprese esercenti un attività di commercializzazione e trasformazione, e quindi anche a quei soggetti che non soddisfano le condizioni richieste dall articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del Tali soggetti, che non sono inquadrabili fra le imprese agricole ai fini dell ordinamento interno, sono infatti ricompresi nel settore agricolo dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato, i quali al punto 4.2 riguardano specificamente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Conseguentemente, il credito d imposta previsto dall articolo 11 in esame può essere fruito - beninteso nei limiti evidenziati al precedente paragrafo - oltre che dalle imprese agricole di cui all articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche da quelle che esercitano un attività di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli, così come previsto anche dall articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, n. 262 (vedi pag. 2944), purché la trasformazione in questione riguardi prodotti agricoli di cui all Allegato I al trattato CE e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato. Infine, è da rilevare che l articolo 11, comma 3 del decreto-legge in esame, prevede che il contributo sia destinato esclusivamente alle imprese che abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, a valere sui bandi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, e a condizione che l ente incaricato abbia espresso, in merito, parere favorevole. 3. Oggetto dell agevolazione Il particolare settore cui l agevolazione è destinata rende necessario individuare il concetto di investimento agevolabile alla luce degli orientamenti comunitari coordinati con la specifica disciplina prevista in merito dalle singole Regioni. Si ricorda, infatti, che, secondo quanto stabilito dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (pubblicati nelle GUCE C28 del 1 febbraio 2000 e C232 del 12 agosto 2000), la concessione di aiuti di Stato per gli investimenti nelle aziende di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli è subordinata alla verifica dell esistenza di specifiche condizioni. Per quanto concerne l Italia, ai fini del beneficio in argomento, sono agevolabili le spese elencate nelle tabelle A e B allegate al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, n. 262, se funzionali ai programmi di investimento considerati ammissibili, per singola tipologia di prodotto e codice attività, dalla Commissione Europea con decisione del 13 marzo 2001 n. SG(2001) D/286847

5 Pag n. 31/ /08/2002 relativa all aiuto N729/A/2000 e ricompresi tra quelli indicati dalle singole regioni. La verifica e la conseguente fissazione dei limiti e delle condizioni di ammissibilità sono demandati alle Regioni ed alle Province autonome che hanno in materia una competenza esclusiva e che provvedono con i Programmi Operativi Regionali (P.O.R.) e i relativi complementi di programmazione (C.d.P.), per quanto concerne le Regioni dell obiettivo 1, e con i Piani di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per quanto concerne invece le Regioni e le Province autonome del centro-nord. Pertanto, ai fini del beneficio in argomento, possono richiedere il contributo sotto forma di credito d imposta solo le imprese che hanno già presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento n. 1257/1999, a valere sui relativi bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome, e per i quali l ente incaricato ha espresso parere favorevole. Il credito d imposta può essere richiesto, quindi, solo per gli investimenti ritenuti ammissibili ad agevolazione ma non finanziabili per insufficienza di fondi e rientranti fra quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al D.M. delle politiche agricole e forestali 02/08/2002, n. 262 (vedi pag. 2944). Questi criteri di scelta degli investimenti ammissibili sono, fra l altro, corrispondenti a quelli approvati dalla Commissione europea con decisione del 13 marzo 2001 n. SG(2001) D/ relativa all aiuto N729/A/2000. Giova ricordare che i soggetti che intendono fruire del contributo, devono osservare le disposizioni di cui ai commi 1-bis e seguenti dell articolo 8 della legge n. 388 del 2000, così come modificato dall articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, che disciplinano le modalità di presentazione della relativa istanza all Agenzia delle Entrate. Tale meccanismo agevolativo, che, come noto, è previsto allo scopo di monitorare gli utilizzi dei crediti d imposta da parte dei soggetti beneficiari, comporta che gli investimenti siano avviati solo successivamente alla concessione del credito d imposta, ovvero dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell istanza senza che sia stato espresso un diniego da parte dell Agenzia delle Entrate. In nessun caso, infatti, come ricordato dalla Commissione europea nella decisione del 25 luglio 2002 relativa all aiuto N220/02, possono essere concessi aiuti per lavori già iniziati o attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata e approvata con effetto vincolante dall autorità competente in questione. Si elencano, di seguito, le spese che sono ammesse a fruire del credito d imposta in esame. 4. Spese ammissibili per le aziende agricole Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002, n. 262, ha individuato le seguenti categorie di spese ammissibili per il settore agricolo: La costruzione, l acquisizione o il miglioramento di beni immobili. Le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici. Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le voci precedenti. Acquisto di animali. Possono beneficiare degli aiuti in esame soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti. Conservazione dei paesaggi tradizionali. Per quanto riguarda gli investimenti di capitale finalizzati alla conservazione di elementi del patrimonio aziendale, come ad esempio i fabbricati rurali, l intensità di aiuto massimo prevista è del 60 per cento delle spese ammissibili, elevato al 75 per cento nelle zone svantaggiate, purché l investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell azienda. Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, il tasso di aiuto concesso è del 50 per cento e del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei; questo tasso di aiuto è elevato fino ad un massimo del 100 per cento nel caso siano sostenute spese aggiuntive dovute all utilizzo di materiali tradizionali.

6 31/08/2002 n. 31/2002 Pag Trasferimento di fabbricati agricoli nell interesse pubblico. Sono molti i motivi per cui è necessario trasferire fabbricati agricoli nell interesse pubblico. Se il trasferimento avviene a seguito di un esproprio, il pagamento dell indennizzo cui si ha diritto non viene di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del Trattato. In altri casi, nei quali il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto dall operazione e viene pertanto riconosciuto un aiuto pari al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute. Può anche accadere che il trasferimento comporti vantaggi per l agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne. Nel caso in cui si verifichi un incremento di valore dell immobile o un aumento della capacità produttiva dello stesso, il decreto ministeriale citato precisa che sul valore eccedente si applica l intensità massima di cui al punto 2 della Tabella A (nuove macchine ed attrezzature), ovvero 50 per cento e 40 per cento con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori. Costi aggiuntivi per la tutela ed il miglioramento dell ambiente o per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. L agevolazione è concessa unicamente per investimenti volti a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi. La misura in esame è, comunque, limitata ai costi aggiuntivi necessari per conseguire l obiettivo in esame e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. 5. Spese ammissibili per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Le spese ammissibili per il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli comprendono le seguenti voci: La costruzione, l acquisizione o il miglioramento di beni immobili. Le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici. Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le precedenti tipologie d investimento. 6. Determinazione dell investimento agevolabile Gli investimenti sono agevolabili nella misura che si determina applicando il meccanismo stabilito dall articolo 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, se ed in quanto applicabile al settore in questione, considerata la peculiarità di taluni costi e spese ammesse all agevolazione. Questo meccanismo prevede che dall ammontare degli investimenti lordi si deduca il valore dei beni ceduti e dismessi, nonché gli ammortamenti dell esercizio, relativi ai beni strumentali esistenti (esclusi quelli calcolati sui beni oggetto dell agevolazione, per il primo anno della loro entrata in funzione). Particolari disposizioni sono previste al comma 4 dell articolo 11 per le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale ai sensi dell articolo 29 del TUIR. Queste ultime, infatti, debbono determinare l ammontare degli investimenti netti agevolabili deducendo dal loro ammontare complessivo il valore degli ammortamenti relativi ai beni strumentali utilizzati nell impresa, calcolati extracontabilmente applicando al loro valore d acquisto i coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre Altresì, tali imprese dovranno determinare l ammontare degli investimenti in beni strumentali dismessi o ceduti ricostruendo il costo residuo in misura pari al valore d acquisto del bene dismesso o ceduto diminuito delle virtuali quote di ammortamento calcolate applicando i medesimi coefficienti di ammortamento. Nel particolare caso in cui la struttura produttiva comprenda fabbricati rurali acquisiti congiuntamente al terreno sul quale insistono e per i quali non sia stato, all atto dell acquisto, definito un loro valore d acquisto distinto rispetto a quello attribuito al terreno, le imprese potranno procedere direttamente ad effettuare una stima del relativo valore di acquisto sul quale calcolare gli ammortamenti, ovvero, in caso

7 Pag n. 31/ /08/2002 di cessione o dismissione, sul quale ricostruire il costo residuo non ammortizzato di cui sopra. 7. Limite di ammissibilità del beneficio Ai sensi dell articolo 7 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e della decisione della Commissione europea 25 luglio 2002 N220/02, il contributo sotto forma di credito d imposta non può essere richiesto per percentuali superiori a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate allo stesso decreto, ovvero, se inferiori, a quelle previste nei rispettivi PSR o nei POR. Altresì, è previsto che la cumulabilità è ammessa in presenza di altro aiuto nazionale o comunitario sui medesimi investimenti; in tal caso il credito d imposta può essere richiesto solo in misura pari alla differenza fra la percentuale prevista in tabella (o quella inferiore prevista nel PSR o nel POR) e la percentuale accordata con l altro aiuto. In allegato alla presente circolare si riportano le tabelle A e B che indicano le spese ammissibili, rispettivamente, per il settore della produzione e per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Entrambe prevedono percentuali differenti di ammissibilità all agevolazione a seconda che gli investimenti siano realizzati o meno nelle aree svantaggiate del Paese. Ai soli fini dell individuazione dell intensità di aiuto per gli investimenti nelle imprese agricole, le aree svantaggiate sono quelle previste all articolo 17 del Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, n e comprendono le zone di montagna caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro (cfr. articolo 18), le zone minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l ambiente naturale (cfr. articolo 19), nonché le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici nelle quali la continuazione dell attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione o il miglioramento dell ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera (cfr. articolo 20). Per quanto riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, si considerano svantaggiate le aree indicate nelle circolari n. 41/E del 2001 (in Finanza & Fisco n. 16/2001, pag. 2248) e n. 38/E del 2002 (in n. 18/2002, pag. 1806), previste dalle deroghe di cui all art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 (zone obiettivo 1). 8. Istanza di ammissione A partire dalla data di approvazione del regime di aiuti N220/02 da parte della Commissione Europea, e cioè a decorrere dal 25 luglio 2002, le imprese agricole beneficiarie del contributo possono presentare l istanza di ammissione prevista dal comma 1-bis dell articolo 8 della legge n. 388 del 2000, così come modificato dall articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 3.4 della circolare n. 59/E del 24 luglio Precisazioni sul regime agevolativo previgente Restano da chiarire le modalità di applicazione delle norme agevolative in vigore prima del riordino della materia operato dagli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 138 del Al riguardo, è da considerare che gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1 gennaio al 7 luglio 2002, data di entrata in vigore del citato D.L., sono agevolabili secondo le disposizioni normative previgenti, ovvero sulla base dell art. 8 così come modificato, con decorrenza 1 gennaio 2002, dall art. 60 della legge n. 448 del In tale contesto, sono da ritenersi destinatarie dell agevolazione le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e commercializzazione individuate con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, n. 262, che effettuano sull intero territorio nazionale investimenti appartenenti alle tipologie di cui alle tabelle A e B del medesimo decreto. Pertanto, considerato che l articolo 11 ha previsto comunque, per la sua attuazione, il necessario ricorso alle disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 7-bis dell articolo 8, si ritiene che i chiari-

8 31/08/2002 n. 31/2002 Pag menti sopra forniti in materia di soggetti beneficiari, tipologie d investimento e ambito territoriale, valgano anche per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 7 luglio In particolare, anche per questi investimenti, ai fini della concessione dell agevolazione, sarà necessario che le imprese interessate abbiano presentato domanda a valere sui bandi emanati dalle Regioni o dalle Province autonome e che sulla stessa sia stato espresso parere favorevole dall ente incaricato. Si rileva, al riguardo, che la diversa decorrenza prevista dal comma 3 dell articolo 10 del decretolegge in commento, così come sostituito in sede di conversione, non si rende immediatamente applicabile in mancanza dell approvazione comunitaria relativa alle disposizione dell intero comma 3 dell articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, così come sostituito in sede di conversione. Per quanto concerne gli investimenti effettuati anteriormente al 1 gennaio 2002, ma successivamente all approvazione della decisione della Commissione europea del 14 giugno 2001 relativa all aiuto N646/C/2000, il relativo regime agevolativo avrà caratteristiche differenti. Infatti, l articolo 8 della legge n. 388 del 2000, nella sua stesura originaria, prevedeva l ammissibilità al contributo, in generale, solo per i soggetti titolari di reddito d impresa che effettuavano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Pertanto, riguardo l ambito soggettivo dell agevolazione, gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 15 giugno al 31 dicembre 2001 sono ammissibili al credito d imposta se effettuati da imprese agricole assoggettate alla disciplina del reddito d impresa, ovvero dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell articolo 87 del TUIR, nonché dalle persone fisiche e dalle società semplici che esercitano le attività agricole connesse di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell articolo 29 del TUIR oltre i limiti ivi stabiliti. Sono agevolabili, altresì, solo se effettuati nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato CE, con le differenti misure d intensità d aiuto già esaminate al paragrafo 7. Infine, riguardo le tipologie di investimenti agevolabili, si ritiene che le disposizioni di attuazione recate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali più volte citato siano applicabili anche per quelli effettuati fra il 14 giugno e il 31 dicembre DI SEGUITO SI RIPORTA: ALLEGATO A ALLEGATO B +

9 Pag n. 31/ /08/2002 ALLEGATO A SPESE AMMISSIBILI INTENSITA MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL Zone svantaggiate 5 Altre zone 6 50% 40% 1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili 2. Nuove macchine e attrezzature 50% 40% 3. Programmi informatici 50% 40% 4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 2), 3) e 4) 50% 40% 5. Primo acquisto di bestiame 50% 40% 6. Acquisto di riproduttori di qualità pregiata maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico 50% 40% 7. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: fattori produttivi (fabbricati agricoli, ecc.) A) senza aumento della capacità produttiva Fino al 75% Fino al 60% B) con aumento della capacità produttiva: il tasso di aiuto è del 50% e 40% delle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei, con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori. E riconosciuto un aiuto supplementare fino al 100% a copertura delle spese aggiuntive dovute all utilizzo di materiali tradizionali 50% + fino al 100% delle spese aggiuntive 40% + fino al 100% delle spese aggiuntive 8. Trasferimento di fabbricati agricoli nell interesse Fino al 100% Fino al 100% pubblico 8 9. Costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell ambiente o per il miglioramento delle condizioni d igiene e benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva, purchè intesi a superare i requisiti comunitari minimi o a conformarsi a nuovi requisiti minimi 75% 60% 5 Elevabile al 55% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall insediamento. 6 Elevabile al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall insediamento. 8 Nel caso di incremento di valore dell immobile o di aumento della capacità produttiva, sul valore eccedente si applica l intensità massima di cui al punto 2, ovvero 50% e 40% con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori.

10 31/08/2002 n. 31/2002 Pag ALLEGATO B Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli SPESE AMMISSIBILI 1 INTENSITA MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL 2 Zone Obiettivo 1 Altre zone 1. Costruzione, acquisizione o miglioramento 50% 40% di beni immobili 2. nuove macchine e attrezzature 3 50% 40% 3. programmi informatici 50% 40% 4. Spese generali (consulenze, brevetti, 50% 40% licenze, studi di fattibilità ecc..) fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai punti precedenti. 1 Il finanziamento può essere concesso anche per la capitalizzazione delle società a copertura degli investimenti di cui al presente allegato 2 Le regioni dell Obiettivo 1 definiscono le modalità per l eventuale beneficio di un aliquota maggiore per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente a specifiche decisioni comunitarie in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo Anche mediante leasing, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti.

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