Oggetto: accordi per la formazione sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro.
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- Uberto Antonelli
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1 Roma, 9 febbraio 2012 Circ. n. 39 / 2012 Prot. n. 113 / AS Arch. n. 2 / D ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI ALLE UNIONI REGIONALI AI SINDACATI NAZIONALI AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI REVISORI DEI CONTI LORO SEDI Oggetto: accordi per la formazione sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro. Come anticipato in una precedente comunicazione in materia (cfr. nostra circolare 17 del 2012) si illustrano nel dettaglio i contenuti degli Accordi del 21 dicembre 2011 raggiunti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, relativi alla formazione e l di lavoratori, preposti e dirigenti, e dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si informano le Associazioni aderenti che in materia sono attese le Linee guida interpretative da parte della Conferenza, che verranno prontamente divulgate. formazione e per i lavoratori, preposti e dirigenti (articolo 37, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008, Testo Unico sulla sicurezza) Il primo Accordo disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché dei soggetti di cui all articolo 21, comma 1, TU sicurezza (i componenti dell impresa familiare) che facoltativamente intendono seguire corsi di formazione. La formazione prevista dall Accordo non comprende altre tipologie di formazione che sono eventualmente richieste nei Titoli successivi al primo del TU sulla sicurezza relativamente a mansioni o all uso di attrezzature particolari. Pertanto ulteriori percorsi formativi specifici e mirati ed espressamente richiesti dalla normativa andranno ad integrare la formazione prevista dall Accordo. La formazione può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro. I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali o Organismi Paritetici qualora esistenti nel territorio e nel settore in cui opera l azienda (cfr. nostra circolare 207 del 2011). Se la richiesta riceve riscontro dall EB o OP occorre tener conto delle eventuali relative indicazioni pervenute da tali organi nell attività di pianificazione e realizzazione della formazione. Ove la richiesta non riceva riscontro entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procederà autonomamente. requisiti dei docenti In attesa della elaborazione da parte della Commissione Consultiva per la sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore, i corsi devono Via Toscana, Roma - Tel Fax info@federalberghi.it
2 pag 2 essere tenuti da docenti interni o esterni all azienda che possano dimostrare di avere una esperienza almeno triennale di insegnamento o una esperienza professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento, per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro. organizzazione della formazione Il corso dovrà prevedere: un soggetto organizzatore (che può essere anche il datore di lavoro) ; un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente); un numero di partecipanti non superiore a 35; un registro delle presenze; una frequenza non inferiore al 90% del monte orario complessivo ; la definizione dei contenuti, tenendo conto delle differenze di genere, di provenienza, di età, di lingua e della specifica tipologia contrattuale. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati verificando preventivamente il grado di conoscenza e comprensione della lingua per assicurare la capacità di capire i contenuti del corso metodologie di insegnamento/apprendimento L approccio dovrà essere interattivo e garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni. utilizzo delle modalità e-learning E possibile ricorrere a tale modalità, rispettando i criteri e le condizioni di cui all Allegato 1 dell Accordo per: la formazione generale dei lavoratori; la formazione dei dirigenti; la formazione dei preposti (solo per determinate tematiche); i corsi di ; progetti formativi sperimentali individuati dalle Regioni e province autonome. articolazione dei corsi I corsi sono strutturati in due moduli distinti: formazione generale, che ha una durata unica di 4 ore per tutti i settori e comprende i concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri, organi di vigilanza, etc.); formazione specifica, i cui contenuti sono
3 pag 3 individuati in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione propri del settore o comparto a cui l azienda appartiene. La durata della formazione segue un principio di proporzionalità (4, 8 o 12 ore) in base al livello di rischio (basso, medio, alto) nel quale il settore di appartenenza è classificato secondo la classificazione ATECO. Essendo il settore Turismo inquadrato nel livello di rischio Basso, le aziende saranno tenute ad effettuare una formazione specifica di 4 ore. In totale, tra formazione di base e specifica, per i lavoratori del nostro settore dovrà provvedersi ad una formazione di durata complessiva di 8 ore. Nell Accordo viene altresì ricordato che ai sensi dell articolo 37 comma 6 del Testo Unico, la formazione specifica deve essere ripetuta periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi e all insorgenza di nuovi rischi. Nell organizzazione dei corsi deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza. formazione particolare aggiuntiva per il preposto La formazione per il preposto, oltre a comprendere quella propria dei lavoratori, deve essere integrata da una formazione specifica con riguardo ai compiti dallo stesso esercitati in materia di salute e sicurezza. La durata del modulo per i preposti è di 8 ore, indipendentemente dal settore di appartenenza, e i contenuti riguardano: 1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 2. relazioni tra i vari soggetti; 3. definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. incidenti e infortuni mancati; 5. tecniche di comunicazione; 6. valutazione dei rischi dell azienda; 7. individuazione delle misure tecniche ed operative prevenzionali; 8. modalità per il controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro e utilizzo dei dpi. I contenuti della formazione di cui ai punti da 1 a 5 possono essere somministrati nella modalità e-learning. Al termine del corso (la frequenza, come per tutti gli altri casi, deve coprire almeno il 90% del monte ore di formazione) dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria attraverso un colloquio o in alternativa un test. formazione per i dirigenti Tale formazione (a differenza che per il preposto) sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e si articola in quattro diversi moduli:
4 pag 4 modulo 1. giuridico - normativo (es. legislazione in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali, tutela assicurativa, delega di funzioni, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sistemi di qualificazione delle imprese); modulo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza (es. obblighi connessi ai contratti d appalto, opera o somministrazione, prevenzione incendi, pront o soccorso, organizzazione della vigilanza per l adempimento degli obblighi); modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi (es. criteri e strumenti per la vdr, stress lavoro correlato, rischi interferenziali, dpi, sorveglianza sanitaria); modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (es. competenze relazionali, tecniche di comunicazione, lavoro di gruppo e gestione dei conflitti, nomina del rls). La durata del modulo per i dirigenti è di 16 ore e, tenuto conto della specificità di tale funzione, può essere programmata e deve essere completata nell arco di dodici mesi, anche con modalità definite tramite accordi aziendali e previa consultazione del rls. Al termine del corso dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria attraverso un colloquio o in alternativa un test. attestati per lavoratori, preposti e dirigenti Gli attestati di frequenza, comprensivi del superamento della verifica di apprendimento, vengono rilasciati dagli organizzatori dei corsi e dovranno contene re: indicazione del soggetto organizzatore; normativa di riferimento; dati anagrafici del soggetto che ha frequentato il corso; tipologia del corso seguito, settore (di attività) di riferimento e relativo monte ore frequentato; periodo di svolgimento del corso; firma del soggetto organizzatore del corso. crediti formativi Il modulo di formazione generale per i lavoratori e i preposti è da intendersi come credito formativo permanente. Si riconoscono inoltre crediti formativi: caso a) costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio di nuova somministrazione: 1) se la nuova azienda appartiene allo stesso settore produttivo di provenienza del lavoratore, costituiscono credito permanente sia la formazione generale che la formazione specifica; 2) se il settore produttivo è diverso dall azienda d origine il credito formativo è riconosciuto per la parte generale, mentre la formazione specifica deve essere svolta; 3) se nell ambito della stessa azienda il lavoratore va a svolgere mansioni che comportano rischi
5 pag 5 maggiori, deve essere integrata la formazione specifica relativamente ai nuovi rischi. caso b) trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o preparati pericolosi: viene riconosciuto il credito per la parte generale, mentre la formazione specifica deve essere ripetuta limitatamente alle modifiche introdotte. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. Per i lavoratori l è quinquennale e ha la durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio. I corsi potranno riguardare: ore. approfondimenti giuridico normativi aggiornamenti tecnici sui rischi a cui sono esposti aggiornamenti sull organizzazione e gestione della sicurezza in azienda fonti di rischio e misure di prevenzione Per preposti e dirigenti l è quinquennale con durata minima di 6 disposizioni transitorie In sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione e questi ultimi dovranno essere conclusi entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dell Accordo (11 gennaio 2012). Il personale di nuova assunzione (lavoratori, dirigenti e preposti) deve essere avviato ai corsi anteriormente e qualora ciò non fosse possibile, contestualmente all assunzione. In tale ipotesi, ove risultasse impossibile completare il corso prima dell adibizione del dirigente, preposto o lavoratore alle attività, l iter formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall assunzione. Non sono tenuti alla frequenza dei corsi i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato, entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell Accordo (12 gennaio 2012), corsi di formazione formalmente e documentalmente già approvati alla data dell Accordo, aventi contenuto coerente con le previsioni normative e con le indicazioni eventualmente previste dai contratti collettivi di lavoro. riconoscimento della formazione pregressa Fermo restando l obbligo di, non sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione i lavoratori e i preposti per i quali il datore di lavoro possa dimostrare che gli stessi hanno ricevuto, alla data di pubblicazione dell Accordo (11 gennaio 2012), una formazione coerente con le previsioni normative e con le indicazioni eventualmente previste dai contratti collettivi di lavoro.
6 pag 6 L per lavoratori e preposti, la cui formazione sia stata svolta da più di cinque anni, dovrà essere completato entro 12 mesi. Fermo restando l obbligo di, non sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell Accordo (11 gennaio 2012), una formazione dai contenuti conformi al decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (articolo 3, formazione per i datori di lavoro) o a quelli del Modulo A (corso generale di base) per ASPP o RSPP di cui all accordo della Conferenza Stato- Regioni del 26 gennaio formazione e per i datori di lavoro (articolo 34, commi 2 e 3, Testo Unico sulla sicurezza) Relativamente alla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l iter formativo si articola in corsi che vanno da una durata minima di 16 ore ad un massimo di 48 ore, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative svolte. E opportuno precisare che i contenuti dei corsi, come regolamentati dall Accordo non comprendono la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all attuazione delle misure di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e primo soccorso, per i quali si rimanda ad una formazione specifica (articolo 37, comma 9, articolo 45, comma 2, articolo 46, comma 3, lettera b) e comma 4, TU). soggetti formatori Possono essere soggetti formatori: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Università e scuole di dottorato; INAIL; Corpo Nazionale VVFF; Scuola superiore di pubblica Amministrazione; Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed Enti bilaterali o organismi paritetici che possono effettuare le attività di formazione e direttamente o avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione; Fondi interprofessionali di settore; Ordini e collegi professionali. organizzazione dei corsi I corsi devono essere organizzati rispettando precisi requisiti: deve essere individuato il responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente); i partecipanti ad ogni corso non devono superare il numero di 35;
7 pag 7 deve essere tenuto un registro delle presenze; le assenze ammesse non possono superare il 10% del monte orario complessivo. articolazione dei corsi e moduli formativi Anche per la formazione dei datori di lavoro la durata segue un principio di proporzionalità (16, 32 o 48 ore) in riferimento associato ad uno dei livelli di rischio (basso, medio, alto). Essendo il settore Turismo inquadrato nel livello di rischio Basso, la formazione avrà una durata di 16 ore. Per quanto concerne la strutturazione dei moduli formativi, il datore di lavoro seguirà gli stessi moduli previsti per il dirigente. valutazione e certificazione Al termine del percorso formativo, che dovrà coprire almeno il 90% del monte ore di ciascun corso, dovrà essere svolta una verifica di apprendimento, attraverso un colloquio o test obbligatori, finalizzati ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell attestato e sarà compito del responsabile del progetto formativo (che può anche coincidere con il docente) definire le modalità di recupero. Gli attestati di frequenza, comprensivi della verifica di apprendimento, dovranno contenere: denominazione del soggetto formatore; normativa di riferimento; dati anagrafici del soggetto che ha frequentato il corso; tipologia del corso seguito, settore (di attività) di riferimento e relativo monte ore frequentato; periodo di svolgimento del corso; firma del soggetto che rilascia l attestato (che può essere anche il docente). L ha periodicità quinquennale (i cinque anni decorrono da lla data di pubblicazione dell Accordo, ossia l 11 gennaio 2012) e ha una durata riferita ai livelli di rischio: basso, 6 ore (Turismo); medio, 10 ore; alto, 14 ore. L obbligo di si applica anche ai datori di lavoro che abbiano frequentato i corsi di cui al decreto 16 gennaio 1997e a coloro che erano stati esonerati dall obbligo di frequenza ai corsi ai sensi dell articolo 95, decreto legislativo n. 626 del Per questi ultimi soggetti il termine di scadenza per l è fissato in 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell Accordo (11 gennaio 2012).
8 pag 8 Le tematiche inerenti i corsi di dovranno riguardare: approfondimenti tecnico organizzativi, giuridici e normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio; tecniche di comunicazione. Il corso di può essere svolto anche con modalità e-learning. crediti formativi Fermo restando l obbligo di, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione: coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell Accordo (11 gennaio 2011) una formazione con contenuti conformi a quelli previsti dall articolo 3, decreto 16 gennaio 1997; i soggetti già esonerati ai sensi dell articolo 95, decreto n. 626, citato. Non sono altresì tenuti alla frequenza del corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all articolo 32, commi 2, 3 e 5 (capacità e requisiti professionali dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interni ed esterni) e che abbiano già svolto i corsi secondo i contenuti previsti dall Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio nuova attività e disposizioni transitorie Il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell Accordo (12 gennaio 2012), corsi di formazione che erano stati già formalmente e documentalmente approvati alla medesima data e dai contenuti e durata conformi all articolo 3, decreto 16 gennaio la formazione e-learning Per e-learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato, previa collaborazione interpersonale, all interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi-strutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire sia con i tutor che tra loro. La piattaforma informatica viene così utilizzata come strumento di realizzazi one di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico formative in una comunità virtuale.
9 pag 9 corsi per i quali è possibile utilizzare l e-learning datore di lavoro lavoratori preposti dirigenti modulo 1 (giuridico normativo) modulo 2 (gestione e organizzazione della sicurezza) formazione generale formazione particolare aggiuntiva (solo punti da 1 a 5) tutti e 4 i moduli principali condizioni per l utilizzo della modalità e-learning La formazione può svolgersi presso la sede dell azienda, del soggetto formatore o del domicilio del partecipante, purché le ore dedicate vengano considerate orario di lavoro effettivo. Il documento di presentazione dovrà riportate: titolo del corso; ente o soggetto che lo ha prodotto; obiettivi formativi; strutture, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche; regole di utilizzo; modalità di valutazione dell apprendimento; strumenti di feedback. Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo e devono essere previste prove di autovalutazione lungo tutto il processo formativo. Le prove di valutazione in itinere possono essere effettuate (se tecnologicamente possibile) in presenza telematica, mentre la verifica di apprendimento finale va fatta in presenza. Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, ripartito su unità didattiche omogenee. Dovranno essere memorizzati i tempi di fruizione (ore di collegamento) e dimostrare che l intero percorso sia stato realizzato. Oltre all utilizzo di linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari, va garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo e di effettuare stampa del materiale utilizzato. L accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato e che non consenta di evitare una parte del percorso. Distinti saluti. Il Direttore Generale (Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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