REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI

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1 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE N. 5 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI TITOLO I. Norme Generali Art. 1- Finalità 1. Il presente regolamento disciplina la caccia di selezione all'interno dell'ambito Territoriale di Caccia Firenze 5 (A.T.C. 5) con l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatorespecie ungulate e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione. 2. Il presente regolamento è redatto nel rispetto della L.R. 3/94 di recepimento della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", del D.P.R. 51/R/2011 "Regolamento di attuazione della L.R. 3/94", nonché della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42/2012, "Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze" 3. L A.T.C. 5 suddivide il territorio a caccia programmata ricadente nelle Unità di gestione omogenee per vocazionalità individuate per capriolo, daino e cervo dalla Provincia di Firenze nel Piano Faunistico- Venatorio (PFVP), in distretti/comprensori funzionali all organizzazione del prelievo venatorio. 4. Vista la necessità di attuare prelievi diversificati in base alle tipologie colturali e di uso del suolo e all andamento dei danni, ciascun distretto/comprensorio è suddiviso dall A.T.C. 5 in settori di prelievo definiti raggruppando massimo otto "aree di pertinenza" che vengono assegnate ai cacciatori iscritti anche in cogestione. Art. 2- Inserimento dei nuovi cacciatori abilitati 1. Sulla base di quanto fissato dall art.7 del regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze, l A.T.C. 5 provvede all assegnazione dei cacciatori ai distretti/comprensori tenuto conto anche dell'andamento dei danni alle produzioni agricole e della dinamica delle popolazioni delle varie specie. 2. L'A.T.C. 5 ogni anno definisce la disponibilità di inserimento per ciascun distretto/comprensorio. 3. I cacciatori che intendono esercitare il prelievo a carico dei cervidi devono inviare all A.T.C. 5, entro il 10 gennaio, richiesta di iscrizione ad un distretto/comprensorio redatta su apposita modulistica predisposta dall'a.t.c. stesso, indicando, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di 3 distretti del capriolo. 4. Ugualmente, entro il 10 gennaio i cacciatori già iscritti ad un distretto/comprensorio possono chiedere all'a.t.c. 5 il trasferimento ad altra unità di gestione. Il trasferimento da un distretto/comprensorio ad un altro può essere richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 5 stagioni venatorie continuative nel medesimo distretto/comprensorio. 5. I criteri per la determinazione della saturazione dei distretti del capriolo sono definiti nel Piano Regionale Agricolo Forestale vigente (PRAF). 6. L'A.T.C. 5 per ciascun distretto/comprensorio procede all'assegnazione dei nuovi cacciatori abilitati tenendo conto, nei casi in cui le richieste pervenute superino le disponibilità del distretto/comprensorio, del seguente ordine di priorità: a) residenza anagrafica: costituisce priorità la residenza anagrafica nel comune in cui ricade il distretto/comprensorio richiesto; b) titolo di possesso o conduzione di fondi: costituisce priorità il titolo di possesso o conduzione di fondi inclusi nel comune in cui ricade il distretto/comprensorio richiesto; c) anno di abilitazione: costituisce priorità di assegnazione la maggiore anzianità di abilitazione; d) voto di esame di abilitazione: a parità di anzianità di abilitazione costituisce priorità il voto conseguito durante l'esame di abilitazione; e) età anagrafica: in caso di ulteriore parità verrà assegnata la priorità ai cacciatori abilitati più anziani. 7. Ai cacciatori che abbiano optato per la caccia in via esclusiva agli ungulati, ai sensi dell'art.28, comma 3, lett. d) della L.R. 3/94 e succ. mod. e int., spetta la priorità per l'iscrizione ai distretti/comprensori per la

2 caccia di selezione agli ungulati rispetto a tutti gli altri cacciatori iscritti all'a.t.c. 5 che ne facciano richiesta. 8. I cacciatori assegnati a distretti/comprensori saturi entrano in lista di attesa. Con l'iscrizione in lista di attesa il selettore ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del distretto/comprensorio (riunioni, censimenti, opere di prevenzione dei danni da ungulati alle colture agricole, miglioramenti ambientali, ecc.), ma non ha il diritto al prelievo del capo, in quanto non garantito. Nelle liste di attesa il numero di iscritti può essere illimitato. 9. L'uscita dal distretto/comprensorio di uno o più cacciatori titolari comporta la possibilità di inserimento di altrettanti cacciatori dalla lista di attesa, tenendo conto dell anzianità di iscrizione alla lista di attesa. Art. 3 - Responsabile del distretto/comprensorio e coordinatori dei settori di prelievo 1. L'A.T.C. 5, su indicazione dell assemblea dei cacciatori del distretto/comprensorio, individua un responsabile per ciascun distretto/comprensorio di gestione entro la data di inizio della stagione di caccia di selezione. Il responsabile del distretto/comprensorio rimane in carica per tre anni rinnovabili per non più di una volta. 2. Il responsabile del distretto/comprensorio, sulla base di indicazioni fornite dal personale tecnico dell A.T.C. 5, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per l'esecuzione dei censimenti e delle altre operazioni di gestione del distretto/comprensorio richieste dal comitato di gestione, con particolare riferimento a: a) organizzare le assemblee annuali ordinarie (organizzazione dei censimenti, assegnazione capi e sottozone); b) preparare, organizzare e coordinare le attività di censimento (delimitazione aree di battuta; individuazione di nuove aree; coordinamento e controllo delle operazioni di censimento, certificazione della presenze dei cacciatori); c) assegnare capi e aree di pertinenza di caccia secondo i criteri definiti dall A.T.C. 5; d) supportare i cacciatori per l individuazione cartografica e/o georeferenziazione dei punti di appostamento. 3. I cacciatori afferenti ai settori di prelievo dovranno individuare, entro il 31 maggio, un coordinatore che ha il compito di collaborare con l A.T.C. 5 e il responsabile del distretto/comprensorio per l organizzazione del prelievo. 4. Il Responsabile del distretto/comprensorio ha anche il compito di accordarsi con le Aziende Agricole presenti sul territorio al fine di concentrare i prelievi dove si manifestano eventuali i danni da ungulati alle produzioni agricole. 5. L A.T.C. 5 si riserva di verificare costantemente l attività dei responsabili di distretto/comprensorio e dei coordinatori di settore al fine di valutarne la congruità dell operato svolto rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze procedendo, in caso negativo, alla revoca della nomina. Art. 4 - Censimenti 1. L'A.T.C. 5, stabilisce annualmente modalità, luoghi e tempi del monitoraggio di cervidi e bovidi da parte dei cacciatori di selezione, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni tecniche del PFVP. 2. Durante le operazioni di censimento il cacciatore è tenuto a compilare in modo corretto e in ogni sua parte la scheda di rilevamento dati, nonché a tenere un comportamento appropriato. 3. I cacciatori assegnati ad un distretto/comprensorio devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati dall A.T.C. 5 in materia di censimenti. 4. L accertamento viene operato dal responsabile del distretto/comprensorio, coadiuvato dai coordinatori di settore, (in questi casi essi sono tenuti a far pervenire all A.T.C. segnalazioni di violazioni a carattere disciplinare), dal personale tecnico dell A.T.C. 5 o di altro personale indicato dall A.T.C. stesso. 5. L accertamento delle presenze alle operazioni di censimento avviene all inizio e al termine di ciascuna giornata mediante firma di appositi registri da parte dei cacciatori. La presenza comunque può essere verificata in ogni momento. 6. Ogni anno, entro il 30 aprile o altra data indicata dall A.T.C. 5, ciascun responsabile di distretto/comprensorio è tenuto a consegnare all'a.t.c. i risultati dei censimenti effettuati in battuta e a vista e riepilogati in apposite schede secondo le modalità tecniche impartite dall'a.t.c. stesso nonché ogni altro documento indicato dall'a.t.c. 5. Le schede relative alla partecipazione dei cacciatori ai censimenti ed i riepiloghi degli animali avvistati nel corso dei censimenti sia a vista che in battuta devono essere controfirmate dal responsabile del distretto/comprensorio e dai coordinatori di settore.

3 Art. 5 Censimenti di controllo 1. Nel caso in cui, dall'elaborazione dei dati del censimento relativi ad un distretto/comprensorio, emergessero situazioni di densità anomale rispetto ai dati storici del medesimo distretto/comprensorio, l'a.t.c. 5 può organizzare ulteriori uscite per la verifica dei censimenti effettuati dai cacciatori iscritti. 2. L'A.T.C. si riserva di scegliere la tipologia dei censimenti di controllo. Questi potranno essere organizzati: nella forma del conteggio diretto, a vista in contemporanea da punti fissi, battute su aree campione; conteggi notturni con faro; distance sampling; pellet group count; in altra forma ritenuta idonea. 3. Ai censimenti di controllo organizzati dall'a.t.c. 5 devono partecipare tutti i cacciatori di selezione iscritti al distretto/comprensorio. I partecipanti ai censimenti di controllo organizzati dall'a.t.c. potranno essere integrati con cacciatori iscritti ad altri distretti/comprensori. 4. Per questi ultimi la partecipazione ai censimenti di controllo varrà come punteggio aggiuntivo ai fini delle assegnazioni delle aree di pertinenza e dei capi in prelievo nel proprio distretto/comprensorio di appartenenza. Art. 6 - Libretto delle Uscite 1. II libretto delle uscite è personale ed è utilizzato per l'esercizio dell'attività di caccia di selezione su tutte le specie per le quali il cacciatore è autorizzato ad effettuare il prelievo. 2. Il libretto delle uscite dovrà essere trattenuto dal titolare fino alla fine della stagione venatoria ed esibito a richiesta del personale di vigilanza, dell'a.t.c. 5 nell'ambito di eventuali controlli predisposti ed organizzati. 3. Al termine della stagione venatoria il titolare del libretto dovrà provvedere alla riconsegna del libretto al responsabile del distretto/comprensorio di appartenenza. Art. 7- Riconsegna del materiale consuntivo l'attività di gestione 1. Entro 30 giorni dal termine dell'attività venatoria a carico di ciascuna delle specie oggetto di gestione, il responsabile del distretto/comprensorio dovrà consegnare all A.T.C. 5 i dati riepilogativi dell'attività di gestione mediante la compilazione dei modelli preparati e distribuiti dall' A.T.C. stesso. TITOLO II. Gestione della specie capriolo. Art. 8 - Assegnazione dei capi in abbattimento e organizzazione del prelievo 1. L'A.T.C. 5 sulla base del piano annuale di prelievo, determina: a) l'eventuale quota del piano annuale di prelievo, non superiore al 10%, abbattibile con la caccia di selezione da parte di cacciatori non iscritti all'a.t.c. 5 e non abilitati purché accompagnati da personale abilitato; tale quota nel caso non venga assegnata viene reintegrata nel piano di prelievo assegnabile al distretto; b) il numero di capi in abbattimento da assegnare ai cacciatori iscritti a ciascun distretto. 2. Ciascun cacciatore per accedere all assegnazione dei capi in prelievo deve aver effettuato almeno una giornata di censimento in battuta. L assegnazione dei capi avviene secondo lo schema sotto indicato: Partecipazione a censimenti a) Partecipazione ad 1 sola giornata di censimento in battuta b) Partecipazione a 2 giornate di censimento in battuta (o ad 1 sola giornata purché con impegno alla sessione di censimento mattutina e serale) e ad una giornata di censimento a vista. c) Partecipazione a tutte le attività di gestione previste dall A.T.C. (accompagnamento cacciatori ecc.) N. capi in N. capi in assegnazione riassegnazione 1 solo capo Una sola riassegnazione fino a 4 capi fino a 4 capi (un capo in prelievo ogni 3 uscite) Fino a completamento del piano di settore Fino a completamento del piano di settore

4 3. I criteri per l assegnazione dei capi secondo lo schema riportato al precedente comma 2 avranno validità a partire dalla stagione venatoria 2014/ In caso di impedimento alla partecipazione alla giornata di censimento in battuta di cui al precedente comma 2, al cacciatore sarà assegnato/riassegnato un solo capo a condizione che provveda al recupero del censimento nell anno successivo. 5. L'A.T.C. 5, distribuirà ai responsabili la cartografia del distretto contenente: a) la ripartizione in settori di prelievo; b) delimitazione di nuove aree di pertinenza; c) le aree di sparo per i cacciatori con meno di 2 anni di caccia di selezione. Art. 9 - Cogestione e piano a scalare 1. Ai sensi dell art. 1 comma 4 (attuazione dei prelievi in maniera diversificata in base alle tipologie colturali e di uso del suolo e all andamento dei danni) il Comitato di gestione dell A.T.C. 5 affida in cogestione l attuazione dei prelievi di ciascun settore di prelievo in cui è suddiviso il distretto ai cacciatori assegnatari delle aree di pertinenza che lo compongono. 2. Con il termine "cogestione" si intende la possibilità di affidare a più cacciatori il piano di prelievo complessivo del settore di prelievo. 3. Verificato tramite il sistema di prenotazione l andamento delle uscite di caccia e il numero di prelievi effettuati, l'a.t.c. 5 può autorizzare i cacciatori afferenti al settore di prelievo che ne abbiano i requisiti ai sensi del precedente art.8 comma 2, ad attuare il prelievo anche a scalare dei capi rimasti disponibili dandone comunicazione al responsabile di distretto e al coordinatore di settore. Art. 10- Assegnazione aree di pertinenza 1. In caso di disaccordo fra i cacciatori nuovi iscritti al distretto o cacciatori che intendono variare la propria area di pertinenza, il responsabile del distretto provvede alla formulazione di una graduatoria a validità annuale sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: A B PARAMETRI A SOMMARE PUNTI + Per ciascun anno di iscrizione al Distretto per la caccia di selezione al capriolo % di prelievo rispetto ai capi assegnati: 1 punto fino ad un massimo di 10 punti 1 ) Nessun prelievo 0 2) Prelievo dal 50 al 99% 75 3) Prelievo del 100% 100 4) Effettuazione numero minimo di uscite (minimo 10) 25 C Uscite per i censimenti obbligatori 50 D Per ciascuna uscita per censimenti di controllo (fino ad un 10 massimo di 30 punti) E Residenza anagrafica o titolo di possesso/conduzione di fondi nel Distretto di 5 appartenenza PARAMETRI A DETRARRE PUNTI - F Per ciascuna infrazione ai regolamenti vigenti -20 G Per ciascun abbattimento errato rispetto ai capi assegnati -20 H Mancato rispetto del numero minimo di censimenti obbligatori -40 I Tardiva od omessa consegna del materiale riepilogativo e delle schede biometriche al responsabile del distretto L Mancata partecipazione ai censimenti di controllo organizzati nel proprio Distretto di appartenenza

5 TITOLO III. Gestione delle specie Daino e Cervo Art. 11- Comprensori vocali e non vocati 1. II territorio destinato alla caccia programmata dell'a.t.c.5 è suddiviso, relativamente alla specie Daino, in Aree vocate ed Aree non vocate. 2. Nelle Aree vocate è programmata una gestione conservativa della specie. Nelle Aree non vocate è. programmata una gestione non conservativa con interventi tesi, nel tempo, ad una progressiva riduzione della specie con l'obiettivo della sua eliminazione. 3. I comprensori del daino inclusi nell'area vocata individuata dalla Provincia di Firenze nel Piano Faunistico-Venatorio sono i seguenti: 4. Comprensorio Vallombrosa. 5. I comprensori del daino inclusi nell'area non vocata individuata dall'amministrazione provinciale di Firenze nel Piano Faunistico-Venatorio, sono i seguenti: a) Comprensorio Arno; b) Comprensorio Tavarnelle V.P.; c) Comprensorio Montaione; d) Comprensorio Vallombrosa non vocato alla specie. 6. Il territorio destinato alla caccia programmata dell'a.t.c. 5 è considerato, relativamente alla specie Cervo, non vocato. Il Prelievo del cervo si effettua nei comprensori del daino prima individuati ove la specie è presente. Art Assegnazione dei capi in abbattimento e organizzazione del prelievo 1. L'A.T.C. 5, nel rispetto del piano annuale di abbattimento, consente l accesso al prelievo a tutti i cacciatori iscritti al comprensorio assegnando 2. 1 contrassegno numerato per ciascuna specie cacciabile di daino/cervo; l eventuale riassegnazione di nuovi contrassegni sarà attribuita previa conclusione del piano di abbattimento del capriolo. Le riassegnazioni saranno effettuate a far data dal 1 febbraio. 3. Ciascun cacciatore per accedere al prelievo nei comprensori vocati deve aver effettuato almeno 2 giornate di censimento a vista. 4. Ciascun cacciatore per accedere al prelievo nei comprensori non vocati deve aver effettuato almeno 1 giornata di censimento a vista. 5. L'A.T.C. 5, distribuirà al responsabile del comprensorio la cartografia del comprensorio completa delle aree di pertinenza per la gestione del capriolo che rappresentano la base per la prenotazione della zona in cui effettuare il prelievo sulla quale indicare le aree di sparo per i cacciatori con meno di 2 anni di caccia di selezione al daino/cervo. 6. Per i cacciatori con meno di due anni di attività di selezione al daino/cervo, la caccia alle specie durante il periodo in cui è consentita la caccia al capriolo è effettuata nell area di pertinenza del capriolo. Nei restanti periodi è svolta nell area di pertinenza assegnata, a seguito di sorteggio, nella quale sono individuati tre punti sparo. Tale area rimane assegnata fino al superamento del periodo minimo previsto per lo svolgimento della caccia nella modalità della cerca. TITOLO IV. Norme finali Art Sanzioni 1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 del regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze, approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 42 del 12 marzo Eventuali infrazioni ai Regolamenti vigenti potranno essere inoltre punite, su giudizio di apposita Commissione di Valutazione costituita dal Comitato di gestione dell'a.t.c. 5, con sospensione dell'attività di caccia di selezione per periodi diversificati a seconda della gravità dell'infrazione commessa, fino alla sospensione per l'intera stagione venatoria e/o radiazione dal/i Distretti di appartenenza. Spetterà alla Commissione di Valutazione appena costituita predisporre i criteri di vantazione per ciascuna delle infrazioni previste e l'entità della sanzione da comminare.

6 3. Nei confronti di cacciatori che esercitano attività di selezione anche in altre province, le eventuali sanzioni comminate nell'ambito della caccia di selezione dalle Amministrazioni di tali Province si considerano operanti anche nell'a.t.c. 5. Art Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42/2012, "Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze". Comitato di Gestione A. T. C. FI 5 Approvato nella Seduta del 1 luglio 2013

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