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1 AMIANTO La caratteristica principale che ha visto l asbesto o, come più spesso viene chiamato, l amianto utilizzato in numerosissime produzioni è quella della sua consistenza fibrosa. Tuttavia tale pregio comporta anche la capacità di rilasciare fibre che, suddividendosi, possono essere potenzialmente inalabili. La possibilità che le fibre inalabili vengano rilasciate nell ambiente dipende da molti fattori; uno di questi è il tipo di legante che trattiene l amianto.

2 Legge n. 257 Riconosciuta la pericolosità di questo minerale ed in attuazione di specifiche Direttive CE, lo Stato Italiano con la Legge 27/03/92 n 257 ha dettato norme che vietano l estrazione, l importazione, l esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti e materiali che lo possono contenere. Con l emanazione della Legge 257 è stato sospeso l utilizzo di questo materiale e pertanto le attuali esposizioni a fibre di amianto dipendono dalla presenza e dall usura di materiali contenenti amianto nell ambiente, ed in particolare nel patrimonio edilizio, e dalle attività di bonifica di tali materiali.

3 DECRETO del MINISTERO della SANITA 6 settembre 1994 Il DM 6 settembre 1994, «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto», affida un ruolo prioritario al proprietario dell edificio e/o responsabile dell attività che vi si conduce nell attuare un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto nonché la responsabilità di valutarne il rischio.

4 LA GESTIONE del MCA La normativa vigente non ne richiede la bonifica e lo smaltimento, ma, impone l adozione di un sistema di gestione della problematica finalizzato alla: 1. diminuzione al minimo del rischio da esposizione a fibre di amianto sia per il personale interno che per la popolazione; 2. programmazione degli interventi di bonifica in funzione delle effettive necessità. e lo smaltimento, ma, sostanzialmente, impone

5 Obblighi proprietario dell immobile La normativa vigente obbliga il proprietario dell immobile a verificare periodicamente lo stato dei manufatti contenenti amianto. Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio (di qualsiasi tipo, friabile e non) ai sensi del Decreto 6 settembre 1994, punto 4, sono previsti specifici obblighi a carico dei Proprietari/Responsabili di attività e lo smaltimento, ma, sostanzialmente, impone

6 Obblighi proprietario dell immobile Il proprietario dell immobile deve adottare, in sostanza, tutte quelle azioni atte a gestire la problematica e finalizzate alla: - diminuzione al minimo del rischio da esposizione a fibre di amianto sia per il personale interno che per la popolazione; - programmazione degli interventi di bonifica in funzione delle effettive necessità. e lo smaltimento, ma, sostanzialmente, impone

7 Compiti svolti da ARPAV L attività del personale di ARPAV di Vicenza in materia di amianto è stata svolta, finora, sulla base del protocollo operativo siglato tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Azienda ULSS ed il Dipartimento Provinviale ARPAV di Vicenza, in seguito alla pubblicazione della Legge Regionale 32/96. La ripartizione delle competenze, nel caso della presenza di amianto in edifici, coinvolgeva l ARPAV, mentre competenza esclusiva delle ULSS erano il Piano di Sicurezza (ex art. 34 D. Lgs 277/91) e la certificazione restituibilità (D.M. Sanità)

8 Compiti svolti da ARPAV Inoltre, ARPAV VICENZA si è sentita in dovere di occuparsi di amianto anche per non doversi trovare di fronte a lettere, di questo tenore, pubblicate nei giornali. «Mi sconforta il fatto che dal mese di.. sia stata segnalata la presenza di una tettoia in cemento amianto, all' apparenza in cattivo stato di conservazione, di oltre 90 metri quadrati, che si trova in un cortile di proprietà comunale A POCHI METRI DALLE FINESTRE DI UNA SCUOLA MATERNA frequentata da 70 bambini. Del fatto è stata informata l' ARPA, la ASL, il Comune, lo stesso sindaco, ma nessuno si è attivato per lo meno per verificare la pericolosità della tettoia. La dirigente della scuola ormai da mesi ha fatto divieto di aprire le finestre della materna, con ovvie conseguenze sul piano igienico-sanitario per i bambini e le educatrici. Io e un altro genitore abbiamo infine fatto un esposto ai carabinieri perchè si accertino eventuali (?!) responsabilità a carico di enti pubblici, ma per il momento (sono passati oltre 40 giorni dal deposito dell' esposto) non è successo nulla. Mi chiedo se c'è qualche altra strada da seguire, perchè voglio fare tutto il possibile per la salute di mia figlia e degli altri bambini, senza lasciare nulla di intentato. Grazie»

9 Competenze dei Comuni Nel caso di segnalazioni di coperture in presunto cemento amianto (ambiente esterno), che possono pervenire presso le sedi Municipali, è necessario acquisire dai soggetti interessati (proprietario o amministratore) una dettagliata relazione sullo stato di manutenzione della copertura in questione, meglio se redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione. DLa documentazione è costituita da: - programma di controllo e manutenzione dei MCA (D.M. 6 settembre 1994) - valutazione del rischio secondo la normativa regionale (D.G.R.V. 265/2011) Detta documentazione sarebbe preferibile fosse redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione

10 Contenuti della relazione Qualora le coperture fossero in effetti costituite da lastre di cemento amianto dovranno essere descritti: 1. gli esiti degli accertamenti svolti in merito allo stato di conservazione delle stesse con particolare riferimento agli indicatori riportati nel D.M. 06/09/1994 punto 7a; 2. i provvedimenti che il soggetto proprietario e/o altri soggetti interessati intendono porre in essere nell immediato in relazione all accertato stato di conservazione delle coperture, incluse le modalità dell eventuale bonifica. Come strumento operativo di valutazione deve essere prescritta l applicazione del Protocollo di cui all Appendice 2, I della D.G.R.V. 265/2011.

11 Competenze del proprietario E bene ricordare che la normativa vigente demanda prioritariamente al proprietario dell immobile l onere di verificare periodicamente lo stato di degrado dei manufatti contenenti amianto. Alla luce delle verifiche svolte il proprietario dell immobile deve adottare le azioni di risanamento necessarie in correlazione con lo stato di usura dei manufatti e sulla base del rischio di liberazione di fibre d amianto.

12 Competenze dei Comuni Compito primario degli uffici comunali, accertata l assenza di rischi immediati per la salute, è verificare che il proprietario dell immobile abbia adempiuto a tale obbligo, preferibilmente tramite personale qualificato. Non spetta agli uffici comunali l effettuazione di una perizia tecnica mirata a stabilire lo stato di degrado del manufatto, onere questo a carico del proprietario

13 Competenze dei Comuni Resta inteso che, nel caso in cui sussistano particolari condizioni con rischio concreto ed immediato per la salute e l incolumità pubblica il Sindaco può intervenire con lo strumento dell Ordinanza contingibile e urgente e far attuare una messa in sicurezza o una bonifica.

14 Amianto - riconoscimento Il riconoscimento dei materiali contenenti amianto è il primo indispensabile passo da compiere per una efficace opera di prevenzione. A questa deve seguire la verifica periodica dello stato dei materiali stessi, da cui dipende la valutazione del rischio per la popolazione e per gli operatori che, per qualsiasi ragione, effettuano attività in prossimità dei materiali contenenti amianto.

15 DECRETO MINISTERO SANITA 6 settembre 1994 CAMPO DI APPLICAZIONE Tutti gli edifici nei quali siano in opera MCA dai quali può derivare esposizione a fibre di amianto Sono escluse le unità operative dove l amianto era presente nel ciclo produttivo

16 DECRETO MINISTERO SANITA 6 settembre 1994 Contiene normative e metodologie tecniche per: 1. localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie (Classificazione MCA, friabile e compatto, campionamento e analisi) 2. valutazione del rischio (Criteri per esame MCA, per scelta bonifica, procedura di ispezione, valori limite di inquinamento) 3. metodi di bonifica (Rimozione, incapsulamento, confinamento)

17 DECRETO MINISTERO SANITA 6 settembre 1994 Contiene normative e metodologie tecniche per: 4. programma di controllo e manutenzione dei MCA in sede (Procedura obbligatoria per proprietario immobile o responsabile dell attività che vi si svolge) 5. misure di sicurezza per interventi di bonifica (MCA friabili, tubazioni e tecniche di glove-bag) 6. criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati 7. coperture in cemento amianto (Misure di sicurezza, procedure operative di bonifica)

18 Obblighi del proprietario dell immobile Il proprietario di un immobile ha l obbligo di: comunicare all Azienda USL la presenza di materiale contenente amianto in matrice friabile presente nell edificio; valutare lo stato dei materiali di amianto mediante ispezione visiva ed eventuali campionamenti di materiale e/o di aria (obbligatorio per il friabile); mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l esposizione a fibre di amianto degli occupanti.

19 Obblighi del proprietario dell immobile Gli elementi da valutare nell ispezione visiva sono: il tipo e le condizioni dei materiali; i fattori che possono determinarne un futuro danneggiamento o degrado; i fattori che influenzano la diffusione di fibre di amianto e l esposizione degli individui. Gli elementi raccolti devono essere riportati su una scheda di sopralluogo e, in base agli accertamenti effettuati il proprietario deve stabilire se i materiali di amianto sono: integri non suscettibili di danneggiamento ; integri suscettibili di danneggiamento ; danneggiati.

20 Obblighi del proprietario dell immobile PROVVEDIMENTI Il proprietario può intervenire provvedendo: al restauro dei materiali (riparazione di zone danneggiate limitate, <10% della superficie) ovvero a interventi di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento dell amianto) AZIONI Se i materiali di amianto sono integri non suscettibili di danneggiamento gli viene richiesto un controllo periodico Se i materiali sono integri suscettibili di danneggiamento deve attuare un programma di manutenzione e controllo (e se i rischi di danneggiamento non possono essere ridotti deve attuare un intervento di bonifica a medio termine) Se i materiali sono danneggiati deve intervenire in tempi brevi

21 Obblighi del proprietario dell immobile IL PROGRAMMA DI CONTROLLO Ha lo scopo di ridurre al minimo l esposizione degli occupanti ed è previsto per i materiali di amianto integri ma suscettibili di danneggiamento (non in caso di materiali danneggiati). Il proprietario dell immobile (e/o il responsabile dell attività che vi si svolge) deve: designare un responsabile tenere una idonea documentazione sull ubicazione dei materiali di amianto predisporre una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione registrare gli interventi effettuati informare gli occupanti dell edificio

22 Principali parametri per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento amianto Il Decreto Ministeriale del 06/09/1994 elenca i principali indicatori per valutare lo stato di degrado delle coperture in cementoamianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre: - la friabilità del materiale; - lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre; - la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; - la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.; - la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

23 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il metodo indicato ha la funzione di reperire tutti quei dati utili al fine di stabilire, a seguito delle condizioni in cui si viene a trovare l amianto in quel determinato ambiente, se sussistono i presupposti oggettivi per l avvio delle procedure di bonifica. Quanto sopra descritto può definirsi l approccio al processo diagnostico con il quale si devono identificare tutte quelle considerazioni, procedure ed indicazioni riportate nel paragrafo 2 del D.M. con la terminologia VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

24 Regione Veneto Delibera di Giunta n. 265 del 15 marzo 2011 Con D.G.R.V. N. 265 del 15 marzo APPENDICE 2 - viene stabilito: 1. il protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ambiente esterno). Viene introdotto il concetto di Indice di Degrado (ID) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto; 2 il sistema di valutazione del rischio VERSAR (ambiente interno)

25 Regione Veneto Delibera di Giunta n. 265 del 15 marzo 2011 Il protocollo si compone di una serie di parametri di verifica ai quali assegnare un punteggio (algoritmo). I valori di ogni singolo parametro vengono sommati tra loro, ad eccezione dell indice di vetustà (I) ossia l età della copertura che, invece, è il fattore moltiplicativo della somma degli altri indicatori. Il risultato della formula è denominato indice di degrado (I.D.)

26 Regione Veneto Delibera di Giunta n. 265 del 15 marzo 2011

27 Regione Veneto Delibera di Giunta n. 265 del 15 marzo 2011

28 Regione Veneto Delibera di Giunta n. 265 del 15 marzo 2011 ll valore finale è dato dalla seguente formula: I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà) Se il risultato dell Indice di Degrado è: - INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E prevista la rivalutazione dell indice di degrado con frequenza biennale; - COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni; - UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

29 RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO RIMOZIONE I lavori di demolizione o di rimozione dell amianto possono essere effettuati solo da imprese Iscritte all Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria cat. 10A e/o 10B - BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l autorizzazione all esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti

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