Pubblico impiego - Comparto Funzioni centrali Aran - CCNL
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- Riccardo Bruni
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1 Pubblico impiego - Comparto Funzioni centrali Aran - CCNL Il 12 febbraio 2018 l Aran con FP CGIL, CGIL, CISL FP, CISL, UIL PA, UIL, Federazione CONSAL UNSA, CONFSAL, Federazione nazionale Intesa FP e CISAL (non firmano USB PI, FLP, USB e CGS), hanno siglato il CCNL per il personale dipendente dal comparto Funzioni centrali, che decorre dal 1 gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre Campo di applicazione e norme di settore Il CCNL si applica al personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto di cui all art. 3 del CCNQ 13 luglio 2016 sulla definizione dei comparti di contrattazione, tra cui Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel ed Enac. Il CCNL specifica tutte le norme dei cc.cc.nn.l. di provenienza di cui prosegue l'applicazione. Minimi tabellari Il divisore orario è 156 (151 nel caso di orario ridotto), il divisore giornaliero è 30. Gli importi degli stipendi tabellari, calcolati redazionalmente dividendo per 12 i valori annui forniti dal CCNL, sono i seguenti. Dal 1 aprile 2018, l'i.v.c. riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio. Ministeri Isp. generale 2.642, , , ,94 Dir. di divisione 2.455, , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , ,58
2 2 - F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , , F , , , ,62 Agenzie fiscali Isp. generale 2.642, , , ,94 Dir. di divisione 2.455, , , ,84 III - F , , , ,45 III - F , , , ,81 III - F , , , ,57 III - F , , , ,47 III - F , , , ,89 III - F , , , ,64 II - F , , , ,09 II - F , , , ,86 II - F , , , ,08 II - F , , , ,05 II - F , , , ,35 II - F , , , ,94 I - F , , , ,03 I - F , , , ,62 Epne Isp. generale 2.643, , , ,06 Dir. di divisione 2.457, , , ,40 C , , , ,62
3 C , , , ,38 C , , , ,80 C , , , ,77 C , , , ,54 B , , , ,55 B , , , ,04 B , , , ,10 A , , , ,26 A , , , ,39 A , , , ,14 Cnel C , , , ,75 C , , , ,34 C , , , ,57 C , , , ,44 C , , , ,02 B , , , ,12 B , , , ,73 B , , , ,30 B , , , ,53 A , , , ,23 A , , , ,61 A , , , ,66 Enac C , , , ,46 C , , , ,04 C , , , ,77
4 C , , , ,80 C , , , ,36 B , , , ,90 B , , , ,80 B , , , ,17 B , , , ,42 A , , , ,95 A , , , ,69 A , , , ,46 A , , , ,30 II - 4S 3.060, , , ,67 II , , , ,71 II , , , ,36 II , , , ,74 II , , , ,10 N.B. Enac livv. II: trattasi dei professionisti dipendenti. Elemento perequativo A decorrere dal 1 marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2018 è corrisposto un elemento perequativo, nei seguenti importi mensili, in relazione ai mesi di lavoro prestato nel periodo suddetto: Ministeri Agenzie fiscali Epne Cnel Enac II F4 25,80 II F4 25,80 B3 25,80 B3 25,80 B4 25,80 II F3 23,50 II F3 23,50 B2 23,50 B2 23,50 B3 23,50 II F2 22,30 II F2 22,30 B1 22,30 B1 22,30 B2 22,30 II F1 21,50 II F1 21,50 A3 21,50 A3 21,50 B1 21,50 I F3 22,10 I F2 21,50 A2 21,50 A2 21,50 A4 22,10 I F2 21,50 I F1 21,10 A1 21,10 A1 21,10 A3 22,10 I F1 21, A2 21, A1 21,10 La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell intero rateo mensile mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione/sospensione della prestazione.
5 L importo è riproporzionato per i lavoratori part-time e nei casi di interruzioni/sospensioni della prestazione con corresponsione ridotta dello stipendio e non è computato agli effetti dell indennità di buonuscita, del t.f.r., dell indennità sostitutiva del preavviso e dell indennità in caso di morte. Periodo di prova La durata del periodo di prova (in mesi di effettivo servizio) è la seguente: Area Prima cc.cc.nn.l. Ministeri, Agenzie Fiscali e CNEL, Area A CCNL Epne, categoria A operatore CCNL Enac: 2 mesi; restanti aree cc.cc.nn.l. Ministeri, Agenzie Fiscali, CNEL ed EPNE, categorie B collaboratore e C funzionario CCNL Enac: 4 mesi; Area operativa Enac: 6 mesi. Tredicesima mensilità La tredicesima mensilità è corrisposta tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno, nell importo pari alla retribuzione individuale mensile spettante nel mese di dicembre. Nel caso di servizio prestato inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di 1/365 per i giorni prestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile spettante nell'ultimo mese di servizio. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, mentre il rateo relativo ai periodi che comportino la riduzione del trattamento economico è ridotto nella stessa proporzione. Premi legati alla produttività I premi correlati alle performance organizzative e individuali sono finanziati dal Fondo risorse decentrate. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale in misura definita in sede di contrattazione integrativa, non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi individuali. Indennità di reperibilità Per essenziali ed indifferibili necessità di servizio riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi può farsi ricorso all'istituto della reperibilità, per un periodo massimo di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di 10,00. Per turni di durata inferiore, l'indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L indennità di reperibilità non compete durante l orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato. La misura dell indennità nonché il limite sono elevabili in sede di contrattazione integrativa. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario settimanale. Fino alla definizione della nuova disciplina in materia in sede di contrattazione integrativa, continuano ad applicarsi le discipline dei cc.cc.nn.l. di provenienza.
6 Indennità di mensa Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa o, in alternativa, attribuire buoni pasto sostitutivi, del valore nominale di 7,00. Per le condizioni di attribuzione, sono confermate le previgenti discipline previste nei comparti di provenienza. Orario di lavoro L orario ordinario è di 36 ore settimanali su 5 giorni. Possono essere adottati, anche coesistendo, orari su 5 giorni (prosecuzione della prestazione nelle ore pomeridiane con durata e collocazione diversificata fino al completamento dell orario), orari su 6 giorni (6 ore continuative antimeridiane), orari flessibili (fasce temporali entro le quali sono consentiti l inizio ed il termine della prestazione giornaliera), turnazioni (rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite) e orari multiperiodali (calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto). Al personale adibito a regimi d orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali è applicata, a decorrere dall entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d orario sino a 35 ore settimanali. Maggiorazioni Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione base mensile a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità: 15%, straordinario diurno, 30%, straordinario festivo o notturno, 50%, straordinario notturno-festivo. Per il lavoro notturno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione base mensile: 20%, notturno, 30%, festivo-notturno. Per il lavoro festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione base mensile: 20%, festivo, 30%, festivo-notturno. Per il lavoro a turni sono corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione base mensile: Ferie a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): 10%; b) turno notturno o festivo: 30%; c) turno festivo-notturno: 50%; d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione del 10% rispetto a quanto previsto alle lett. b) e c). La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi (32 giorni lavorativi in caso di orario settimanale su 6 giorni) (*), che maturano in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, per i primi 3 anni di servizio la durata delle ferie è di 26 giorni lavorativi (orari su 5 giorni) e di 30 giorni lavorativi (orari su 6 giorni) (*). Le ferie sono sospese da malattie superiori a 3 giorni o in caso di ricovero ospedaliero. Malattia e infortunio sul lavoro
7 Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, computati sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei 3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Il trattamento economico è pari alle seguenti percentuali della retribuzione mensile fissa e continuativa, con esclusione di ogni compenso accessorio: - 100% per i primi 9 mesi di assenza. Per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e di convalescenza post ricovero (**) spetta anche il trattamento accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l I.p.o. ed esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità legate allo svolgimento della prestazione. In tale periodo sono computati il sabato (anche negli orari su 5 giorni) nonché i giorni festivi che ricadono all interno dello stesso; - 90% per i successivi 3 mesi; - 50% per i residui 6 mesi. In caso di infortunio sul lavoro il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica ed all'intera retribuzione mensile fissa e continuativa, comprensiva del trattamento accessorio. Maternità Nel periodo di congedo per maternità spetta l intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l I.p.o., nonché i premi correlati alla performance, con esclusione dei compensi per straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose. Nel periodo di congedo parentale i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Successivamente al congedo parentale e fino al 3 anno di vita del bambino, nei casi previsti dall art. 47, D.Lgs. n. 151/2001, sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. Preavviso I termini di preavviso - che decorrono dal 1 o dal 16 giorno del mese - sono i seguenti: - anzianità di servizio fino a 5 anni: 2 mesi; - anzianità di servizio da 6 a 10 anni: 3 mesi; - anzianità di servizio oltre 10 anni: 4 mesi. In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà. Mercato del lavoro Il numero massimo di contratti a termine e di somministrazione non può superare annualmente il 20% complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell anno di assunzione, con arrotondamento all unità superiore dei decimali uguali o superiori a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine. Il numero dei contratti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
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