AutoPlus SASA. Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile e di danni diversi dalla responsabilità civile per i natanti

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1 12/2010

2 1 di 32 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile e di danni diversi dalla responsabilità civile per i natanti (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre Nuovo Codice delle Assicurazioni Private )

3 INDICE Definizioni pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 7 Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile pag. 10 Garanzie Integrative Condizioni Aggiuntive pag Sezione Assistenza Natanti pag. 16 Condizioni Particolari per la Garanzia Assistenza Natanti pag Sezione Tutela Giudiziaria pag. 24 Vincoli pag di 32

4 DEFINIZIONI Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto Assicurazione La garanzia prestata con il contratto Codice delle Assicurazioni Private Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni CONSAP La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, Roma Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione Denuncia Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall Assicurato all Assicuratore. Incidente Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danni Leasing Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. Locatario L utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione. Massimale Somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento per la garanzia prestata dalla Società Mora Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. E previsto dall articolo 1901, 2 comma, del codice civile. 3 di 32

5 Motore Amovibile Il motore idoneo ad essere applicato di volta in colta a scafi diversi Natante L imbarcazione ad uso privato o l unita da diporto che il Contraente ha indicato in Polizza. Norme Tariffarie Norme, rese pubbliche unitamente alla tariffa, che indicano le modalità di applicazione della tariffa stessa nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari Periodo di assicurazione Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. Polizza Il documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta alla Società per l assicurazione Proprietario Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Risarcimento Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro Rischio Probabilità che si verifichi il sinistro Rivalsa Diritto della Società di agire nei confronti del conducente, dell assicurato, del proprietario e del contraente nei casi previsti in polizza ed in tutti gli altri casi in cui la Società avrebbe avuto il diritto di rifiutare il pagamento al terzo danneggiato, per recuperare le somme eventualmente pagate Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Società L impresa assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione SASA Surroga Diritto della Società di agire in base all art C.C. nei confronti del terzo responsabile per il recupero di quanto corrisposto in conseguenza del contratto di assicurazione 4 di 32

6 Tariffa Insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio in vigore al momento della stipulazione del contratto Terzo Tutti i soggetti così definiti dall articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private DEFINIZIONI specifiche per la garanzia Assistenza Abitazione La residenza dell Assicurato al momento del Sinistro Assicurati Le persone fisiche residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino che si trovano a bordo del Natante indicato in Polizza Avaria Ogni evento imprevedibile (ad esempio: guasto meccanico, incendio e in genere tutti gli accidenti della navigazione) che causi danni materiali e diretti al Natante, tali da renderlo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile Centrale Operativa Pronto Assistance Servizi - via Carlo Marenco, 25, Torino, alla quale sono affidate l esecuzione e la gestione delle prestazioni. La Centrale operativa è disponibile 24 ore su 24, tutto l anno Codice Prodotto Assistenza Il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Assistenza prestata Destinazione La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti Équipe Medica Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno Famigliare Convivente Si intende il genitore, il fratello, la sorella, il coniuge, il figlio/a che risulti avere la stessa residenza in base allo stato di famiglia; e da intendersi equiparato al coniuge anche il/la convivente more uxoriopurché risultante dallo stato di famiglia stesso Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali intervenute a seguito della navigazione o della giacenza in acqua del Natante assicurato ed obiettivamente constatabili 5 di 32

7 Natante L imbarcazione ad uso privato o l unita da diporto che il Contraente ha indicato in Polizza Ospedale Istituto di cura pubblico o privato dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, ed autorizzato all erogazione di assistenza ospedaliera Porto Il punto di attracco attrezzato o l approdo ove il Natante è ormeggiato DEFINIZIONI specifiche per la garanzia Tutela Giudiziaria Capitale Assicurato Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto Indennizzo Somma dovuta alla Società in caso di sinistro 6 di 32

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (Art c.c.). Qualora risulti applicabile l art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE Tutti i dati forniti dal Contraente e/o dall Assicurato al momento della stipula del contratto, così come i dati acquisibili da fonti pubbliche sulla base dei medesimi, sono equiparabili a dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato stesso e possono essere utilizzati dalla Società per personalizzare la tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale la Società potrà variare i parametri in base ai quali viene determinata tale tariffa. Il Contraente e/o l Assicurato devono comunicare in forma scritta alla Società l eventuale modifica dei dati forniti al momento dell avvenuta variazione e sono tenuti a corrispondere l eventuale maggiore premio conseguente alla variazione. In difetto sarà applicabile il disposto dell art. 1 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. ART. 3 LIMITI DI NAVIGAZIONE L assicurazione vale: in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei paesi europei; a terra: nei paesi affacciantisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera. ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza;le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia o punto vendita cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. 7 di 32

9 L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall ora convenuta, se diversa) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se alla scadenza annuale il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell art. 5) Adeguamento del premio che segue; se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ART. 5 ADEGUAMENTO DEL PREMIO La Società, in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni tariffarie almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà manifestare la propria volontà o espressamente o evitando ogni sorta di comunicazione e limitandosi a non pagare il premio. In tali casi il contratto si risolverà a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio. ART. 6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia di sinistro deve essere presentata entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in relazione al grado di pregiudizio sofferto conseguente all omissione o al ritardo nella presentazione dei documenti, sia per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato che per le eventuali altre spese addebitabili al predetto pregiudizio (art del CC). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 8 di 32

10 ART. 8 RINNOVO DEL CONTRATTO Salvo quanto previsto dall art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno QUINDICI giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE / MOTO- RE AMOVIBILE In caso di furto del natante / motore amovibile il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto del contributo al S.S.N. e delle imposte, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente unitamente se ancora in Suo possesso al certificato di assicurazione e al contrassegno. Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Il premio residuo per le garanzie diverse dalla responsabilità civile è invece dovuto dal Contraente per l intero periodo di assicurazione previsto, indipendentemente dall eventuale rateizzazione del premio stesso. ART FORO COMPETENTE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un Consumatore, così come definito dall articolo 1469 bis del codice civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è a carico del Contraente. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. 9 di 32

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 14 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto o di quello al quale il motore amovibile descritto in contratto sia di volta in volta applicato. L assicurazione copre anche: 1) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del natante assicurato o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato; 2) PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando e alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente; 3) PER GLI HOVERCRAFT (aeronatante su cuscino d aria mosso a propulsione aerodinamica) la garanzia opera anche durante gli spostamenti fuori dell acqua; 4) I DANNI PROVOCATI A TERRA dal natante, ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di varo (manovra per portare un natante in acqua), alaggio (manovra per portare un natante all asciutto), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo, ivi compresi i danni cagionati dall incendio del natante comunque verificatosi; 5) LA RESPONSABILITA CIVILE DEI TRASPORTATI sul natante indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del Natante assicurato. La garanzia e prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di per ogni Sinistro. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni. L assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del natante/motore amovibile a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. ART. 15 ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; 10 di 32

12 b) nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della normativa vigente; c) nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; f) in caso di dolo del conducente; g) ai sensi degli articoli del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell Assicurato; h) ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio. Tuttavia la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi: se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del sinistro e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa verso il Contraente e/o l Assicurato e/o il Proprietario e/o il Conducente del natante / motore amovibile per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Sono esclusi inoltre, nel caso di assicurazione della Responsabilità civile per i danni provocati a terzi dal natante a terra e in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio e movimentazione (art. 14, punto 4) i danni: i) alle cose che l Assicurato detiene a qualsiasi titolo; j) alle cose lasciate a bordo da ospiti o addetti al servizio del natante; k) cagionati al mezzo che effettua l alaggio, il varo e/o la movimentazione del natante ed alle cose che si trovano sul medesimo, nonché i danni da circolazione rientranti nell ambito del disposto di cui agli articoli 122 e seguenti del Codice; l) ai dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato addetti al servizio del natante. In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante la Società non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l articolo 144 del Codice. 11 di 32

13 ART TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE / MOTORE AMOVI- BILE Il trasferimento di proprietà del natante / motore amovibile comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante / motore amovibile alienato, sia reso valido per altro natante /motore amovibile di sua proprietà. a) SOSTITUZIONE DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE: qualora l alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante / motore amovibile alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante / motore amovibile di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio. Tale norma è applicabile anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del natante / motore amovibile assicurato nel quale caso il Contraente è tenuto a consegnare idonea documentazione rilasciata da operatore professionale del settore; qualora detto incarico di vendita non dovesse andare a buon fine e l Assicurato rientrasse in possesso del natante / motore amovibile, la Società stipulerà un nuovo contratto. b) CESSIONE DI CONTRATTO: Nel caso di trasferimento di proprietà del natante / motore amovibile assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice e rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso natante / motore amovibile il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Nel caso in cui non si verifichi alcuno dei casi indicati di precedenti punti a) e b), la polizza sarà annullata e la Società rimborserà al Contraente la parte di premio, al netto del contributo al S.S.N. e delle imposte, corrisposta e non usufruita per il residuo periodo di garanzia calcolato dal giorno di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del Natante / Motore amovibile in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del Natante / Motore amovibile stesso; in tal caso il rimborso del Premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del Natante / Motore amovibile. ART. 17 CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE ASSICURATO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del natante / motore amovibile, il Contraente è tenuto a darne comunicazione 12 di 32

14 alla Società fornendo la documentazione comprovante l avvenuta distruzione, demolizione od esportazione definitiva. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto del contributo al S.S.N. e delle imposte, per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al natante / motore amovibile distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro natante / motore amovibile di sua proprietà, la Società procederà al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo natante / motore amovibile. Per i contratti di durata inferiore all anno la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. 13 di 32

15 GARANZIE INTEGRATIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE (Valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza) Premessa La Società assicura i seguenti rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria; in questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie che seguono. Condizioni Aggiuntive A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione B) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone D) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone E) Attività idrosciatoria traino di paracadute ascensionale o di deltaplano F) Non tacita proroga A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione Fermo restando quanto è previsto all articolo 3 Limiti di navigazione, l assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. B) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato. In caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato la franchigia eventualmente pattuita. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della eventuale franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, oggetti di antiquariato, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. 14 di 32

16 La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il limite massimo indicato in polizza. D) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 1) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato. In caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato la franchigia eventualmente pattuita. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della eventuale franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se dalle persone trasportate. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, oggetti di antiquariato, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il limite massimo indicato in polizza. E) Attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano La Società assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. F) Non tacita proroga A deroga dell art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie il presente contratto cessa alla sua naturale scadenza. 15 di 32

17 2 - SEZIONE ASSISTENZA NATANTI 2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE La Centrale operativa presta l assistenza quando l Assicurato e il Natante si trovano: in un Porto delle acque del Mare Mediterraneo, compreso fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l imboccatura mediterranea del Canale di Suez; in un Porto delle acque interne dei Paesi europei che si affacciano sul Mare Mediterraneo e della Svizzera. Relativamente alle assistenze prestate nel Porto di stazionamento abituale del Natante rimane a carico dell Assicurato una franchigia pari a 250 per ciascun evento. In ogni caso per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell Ufficio Italiano Cambi. 2.2 ESCLUSIONI L assistenza non è operante: salva specifica pattuizione, per i Sinistri e gli Infortuni determinati da uragani, tempeste, trombe d aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione; se il Natante è usato per commettere un reato; nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non; per i Sinistri e gli Infortuni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; per i Sinistri e gli Infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; se il conducente non è abilitato a condurre il Natante a norma delle disposizioni di legge in vigore. La garanzia e comunque operante se al momento del Sinistro: il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Natante indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. E in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest ultimo; se il Natante non sia usato in conformità alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione o del Codice della Navigazione; in caso di dolo di terzi, dell Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge; 16 di 32

18 in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall Assicurato. 2.3 OBBLIGHI DELL ASSICURATO L assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla Centrale operativa. Devono essere comunicati i seguenti dati: Codice prodotto Assistenza; generalità dell Assicurato; luogo presso il quale l assistenza deve essere prestata; dati del Natante; tipo di intervento richiesto. Inoltre, per l invio dei ricambi originali: marca, modello ed anno di costruzione del Natante; tipologia del pezzo di ricambio; dati e recapito dell officina marittima incaricata delle riparazioni. La Centrale operativa ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l Assicurato e tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. In caso di prestazioni rese a seguito di Infortunio, la Centrale operativa può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell Assicurato; a tal fine, l Assicurato ha l onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso. 2.4 DIRITTO DI SURROGAZIONE In caso di Sinistro LA SOCIETÀ è surrogata, in base all articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell ammontare dell indennizzo pagato. LA SOCIETÀ tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Famigliari conviventi dell Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del Natante descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi. 2.5 LIMITAZIONI DELLA GARANZIA Poiché l assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla Centrale operativa, LA SOCIETÀ non riconosce indennizzi per l assistenza non richiesta con tale modalità. Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla Centrale operativa, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l Assicurato a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire alla SOCIETÀ i giustificativi in originale delle spese sostenute. LA SOCIETÀ non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da Centrali Operative diverse da quella indicata in Polizza. 17 di 32

19 La Centrale operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall Assicurato. Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della SOCIETÀ dovranno essere corrisposte direttamente dall Assicurato al professionista intervenuto. Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla SOCIETÀ, se l Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla SOCIETÀ stessa. Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall Assicurato e concordato con la Centrale operativa. Il mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari. Gli importi riconosciuti dalla Centrale operativa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Centrale operativa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa. Le prestazioni per le coperture Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Centrale Operativa e Trasmissione messaggi urgenti non possono essere fornite, per ciascun Assicurato e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto. 2.6 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE LA SOCIETÀ si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti stabiliti in Polizza, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Avaria o di un Infortunio. LA SOCIETÀ eroga l assistenza tramite la Centrale operativa. 18 di 32

20 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA GARANZIA ASSISTENZA NATANTI A.1) INVIO DI UN MECCANICO La Centrale operativa, in caso di Avaria, invia al Porto dove si trova il Natante un meccanico dotato dell attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni, purché queste ultime, a giudizio della Centrale operativa stessa, possano essere effettuate sul luogo. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. A.2) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI La Centrale operativa, in caso di Avaria del Natante che si trovi all estero, qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni dell apparato di propulsione o della timoneria del Natante stesso, provvede a recapitare il materiale richiesto presso il Porto ove le riparazioni devono essere eseguite. La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione fino a 550. Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell Assicurato. A.3) TRAINO DEL NATANTE La Centrale operativa, in caso di Avaria, qualora non sia possibile effettuare la riparazione presso il Porto dove si trova il Natante, invia un mezzo di soccorso che effettua il traino fino al Porto attrezzato più vicino. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico tutte le spese relative fino ad un massimo di 550. A.4) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL NATANTE La Centrale operativa: in caso di Avaria che ha reso il Natante indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive; oppure in caso di Infortunio a seguito del quale nessuno degli Assicurati può condurre il Natante; organizza il viaggio di sola andata dell Assicurato o di una persona da lui designata dalla sua residenza o dalla Destinazione, per il recupero del Natante stesso. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. A.5) TRASFERIMENTI IMPREVISTI La Centrale operativa, in caso di un Avaria che ha reso il Natante indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, provvede a proprie spese al rientro all Abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione. 19 di 32

21 A.6) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI La Centrale operativa, in caso di Avaria o di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione. La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo dell Avaria, di riparazione del Natante o di ricovero. Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati non concordino con la Centrale operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui l Avaria o il ricovero si sono verificati. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successi ve al verificarsi dell Avaria o del ricovero, nonché al trasferimento degli Assicurati all hotel. A.7) TRASFERIMENTO SANITARIO La Centrale operativa, in caso di Infortunio dell Assicurato avvenuto ad oltre 50 km dall Abitazione mette in contatto la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L Equipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell Assicurato e dispone il trasferimento di quest ultimo, in alternativa: presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; presso un Ospedale italiano, se si trova all estero; presso un Ospedale vicino alla sua Abitazione; presso la sua Abitazione. L Equipe medica: indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l uso dell aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo; prescrive, se necessario, l accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato; dispone l accompagnamento dell Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell Assicurato stesso lo richiedono. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico tutte le spese relative. A.8) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL NATANTE La Centrale operativa, in caso di Avaria avvenuta all estero: gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Natante; gestisce le operazioni necessarie all abbandono in loco del Natante (demolizione e/o smontaggio) qualora il valore residuo di quest ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all Abitazione. Il valore residuo del Natante dopo il Sinistro viene determinato sottraendo dal valore commerciale del Natante stesso al momento del Sinistro l importo preventivato per le eventuali riparazioni. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l abbandono legale. Ogni altra spesa è a carico dell Assicurato. 20 di 32

22 A.9) PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE In caso di Avaria o Infortunio la Centrale operativa incarica uno skipper di condurre il Natante fino al Porto di stazionamento o fino alla Destinazione, quando nessuno degli Assicurati sia in grado di farlo. In caso di Avaria o Infortunio avvenuti all estero, la Centrale operativa incarica un interprete di assistere gli Assicurati nelle loro comunicazioni con i riparatori, con i medici curanti o con la Pubblica Autorità. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico tutte le spese relative all onorario del professionista. Resta invece a carico dell Assicurato ogni altro tipo di spesa. A.10) ANTICIPI DI DENARO A.10.1) Anticipo spese di prima necessità La Centrale operativa, in caso di Avaria avvenuta in Italia, anticipa un importo massimo di per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al Natante. La Centrale operativa, in caso di Avaria avvenuta all estero, anticipa: le spese relative alla riparazione dell imbarcazione, limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne l utilizzo, fino ad un importo massimo di 1.100; l importo necessario alla costituzione della cauzione richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria dell Assicurato, fino a 5.200; l importo necessario al dissequestro del Natante, fino a A.10.2) Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di Avaria la Centrale operativa, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa l onorario di un legale fino ad un massimo di 550. A.10.3) Anticipo spese mediche Qualora l Assicurato, a seguito di Infortunio, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Centrale operativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti fino ad un importo massimo di per Sinistro. La prestazione non è operante: se il trasferimento di valuta all Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato; se l Assicurato non e in grado di fornire alla Centrale operativa garanzie di restituzione da quest ultima ritenute adeguate. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l ammontare degli interessi legali. A.11) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO La Centrale operativa, in caso di decesso dell Assicurato conseguente ad un Infortunio, si 21 di 32

23 incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie. La Centrale operativa provvede inoltre all inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano. LA SOCIETÀ tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il solo limite di per l acquisto di un feretro. Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia. A.12) CENTRALE OPERATIVA La Centrale operativa, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24 durante tutto l anno,fornisce informazioni su: recapiti e reperibilità di officine e ricambisti; uffici addetti al rilascio di documenti attinenti al Natante; località ed attività turistiche; condizioni meteorologiche e del mare; pratiche amministrative attinenti alla navigazione; pratiche ed altre procedure da espletare in caso di Avaria, furto e altri danni; centri di pronto soccorso, medici generici e specialisti, ospedali pubblici e privati e qualunque problema di carattere sanitario. Se necessario la Centrale operativa mette l Assicurato in contatto con l Ospedale o il personale sanitario richiesto. A.13) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI La Centrale operativa, in caso di Avaria o di Infortunio si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all estero, il cui recapito sia stato fornito dall Assicurato alla Centrale operativa stessa al momento della richiesta dell assistenza. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. LA SOCIETÀ declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi. A.14) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE La Centrale operativa mette l Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale inerenti alla vita privata e condominiale, escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario. L équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l Assicurato si trova. A.15) CONSULENZA MEDICA Qualora a seguito di Infortunio l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l Equipe medica della Centrale operativa che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 22 di 32

24 A.16) VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE La Centrale operativa, in caso di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni, organizza e provvede al viaggio di un famigliare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo. La Centrale operativa mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese. 23 di 32

25 3 - SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 3.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, entro il limite massimo della somma indicata in polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il natante / motore amovibile indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell uso del natante / motore amovibile; controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell uso del natante / motore amovibile; difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell uso del natante / motore amovibile; istanza di dissequestro del natante / motore amovibile in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell uso dello stesso; istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente disposto dall Autorità in conseguenza di sinistro. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. 3.2 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante: se il natante / motore amovibile indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile; nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto prescritto dalle leggi vigenti; se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell obbligo di fermarsi e prestare l assistenza necessaria a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo caso di successivo proscioglimento od assoluzione); in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove; e non comprende: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 24 di 32

26 gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti di genere, ecc.); le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell assicuratore indicato in polizza; le spese per controversie di diritto fiscale e tributario. 3.3 COESISTENZA DI UNA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza 3.4 DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano il sinistro (controversia per la quale è prestata l assicurazione) si siano verificati: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli altri casi e che il sinistro sia stato denunciato alla Società entro i termini previsti dall art. 2952, comma due, del codice civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto. 3.5 DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro, L Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o a EUROPA TUTELA GIUDI- ZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Milano Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P (Telefono 02/ / / / / Fax 02/ ). Unitamente alla denuncia, l Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. 3.6 GESTIONE DEL SINISTRO La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Milano - Via Senigallia 18/2 ed uffici a Firenze - Via Lorenzo il Magnifico, 1. L Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli 25 di 32

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