FOGLIO INFORMATIVO PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI, SOMME E CREDITI E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

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1 Copia per la Banca FOGLIO INFORMATIVO PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI, SOMME E CREDITI E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Esperia S.p.A., Sede Legale: Via Filodrammatici, Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - Iscritta all'albo delle Banche al n e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Socio unico, attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n Ufficio per le Relazioni con la Clientela: Ufficio Legale e Societario Via Filodrammatici Milano tel. 02/ fax indirizzo infoclienti@gruppoesperia.com - Codice ABI Sito web: - numero di telefono da contattare per il servizio di Online Banking: dall Italia, dall estero. CHE COSA E IL PEGNO Con questa garanzia che può avere ad oggetto beni mobili o crediti il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cd. spossessamento) che conferisce l esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non in gestione accentrata nonché sul valore dell insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce oltre che con atto scritto anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e D. Legislativo n.58/1998 cd. Testo Unico della Finanza ). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, va tenuto presente: in caso di inadempimento dell obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. Sul ricavato dell escussione, la Banca si soddisfa per ogni proprio credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro costo accessorio, fermo restando quanto disposto nello specifico contratto cui la presente garanzia è accessoria; la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato, revocato (c.d. reviviscenza della garanzia); in caso di perdita totale o parziale del valore della garanzia, la legge consente al creditore di chiedere l integrazione della garanzia o di chiedere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal Cliente. CONDIZIONI ECONOMICHE Il rilascio della garanzia non comporta l applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del costituente il pegno. Spese per le comunicazioni effettuate a vario titolo (ad es. Trasparenza): si applicano gli stessi costi del rapporto di appoggio al cui relativo foglio informativo si fa esplicito rimando. In caso di realizzazione del pegno il costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca. *** RECESSO Il pegno permane nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, comprese gli eventuali interessi. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/costituente. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Dopo che alla Banca è stato restituito tutto quanto ad essa dovuto il pegno viene cancellato entro il termine massimo di 60 giorni. Pagina 1 di 4

2 Copia per la Banca RECLAMI Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti. 3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio per le Relazioni con la Clientela (Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legalesocietario@gruppoesperia.com); Posta Elettronica Certificata: bancaesperia@legalmail.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il reclamo deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, della nota di eseguito o dal momento nel quale il Cliente ha avuto notizia del fatto oggetto di reclamo. L ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento entro 60 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l Arbitro Bancario Finanziario, l Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente Art. 18 Legge applicabile, foro competente e risoluzione stragiudiziale di controversie Nella prestazione dei servizi bancari di cui al presente Contratto, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, il Cliente può ricorrere: all Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità previste sul sito web Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web o presso le filiali della Banca. Nella prestazione del servizio di investimento di cui al presente Contratto, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, il Cliente può ricorrere: all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), secondo le modalità previste sul sito web Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web o presso le filiali della Banca. Il diritto di ricorrere all Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in relazione alla prestazione di servizi bancari e attività di investimento non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale indicati nel Contratto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all autorità giudiziaria in caso di mancato accordo. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (iscritto al n. 3 nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. Pagina 2 di 4

3 Copia per la Banca LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Datore di pegno Debitore garantito/debitore Principale Gestione accentrata Realizzazione del pegno Reviviscenza della garanzia Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Il titolare dei beni che vengono costituiti in pegno. Il datore del pegno può essere il debitore principale ovvero un soggetto terzo Persona di cui si garantisce l adempimento a favore della Banca Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate (per es. Monte Titoli Spa) Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato Indica il ripristino dell efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; OICR; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili. Pagina 3 di 4

4 Copia per la Banca Il cliente attesta che il presente Foglio Informativo è stato sottoscritto in data odierna: in sede fuori sede* * Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento ove, per dipendenze, si intendono le succursali e qualunque locale dell intermediario adibito al ricevimento al pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Il cliente attesta di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo. Luogo e data e ora,, (spazio riservato alla compilazione da parte di Banca Esperia) Firma Intestatario/1 Cointestatario Firma 2 Cointestatario... Firma 3 Cointestatario... Firma 4 Cointestatario... Il Cliente è stato identificato da Banca Esperia nella persona di Nome Cognome.. Qualifica: dipendente agente Codice banker.. Numero di iscrizione in Albi o Elenchi Luogo, data e ora,, Firma dell incaricato NDG n. Conto corrente n. Deposito amministrato n. (Timbro e firma di Banca Esperia S.p.A.) Pagina 4 di 4

5 Copia per il Cliente FOGLIO INFORMATIVO PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI, SOMME E CREDITI E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Esperia S.p.A., Sede Legale: Via Filodrammatici, Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - Iscritta all'albo delle Banche al n e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Socio unico, attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n Ufficio per le Relazioni con la Clientela: Ufficio Legale e Societario Via Filodrammatici Milano tel. 02/ fax indirizzo infoclienti@gruppoesperia.com - Codice ABI Sito web: - numero di telefono da contattare per il servizio di Online Banking: dall Italia, dall estero. CHE COSA E IL PEGNO Con questa garanzia che può avere ad oggetto beni mobili o crediti il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cd. spossessamento) che conferisce l esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non in gestione accentrata nonché sul valore dell insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce oltre che con atto scritto anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e D. Legislativo n.58/1998 cd. Testo Unico della Finanza ). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, va tenuto presente: in caso di inadempimento dell obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. Sul ricavato dell escussione, la Banca si soddisfa per ogni proprio credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro costo accessorio, fermo restando quanto disposto nello specifico contratto cui la presente garanzia è accessoria; la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato, revocato (c.d. reviviscenza della garanzia); in caso di perdita totale o parziale del valore della garanzia, la legge consente al creditore di chiedere l integrazione della garanzia o di chiedere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal Cliente. CONDIZIONI ECONOMICHE Il rilascio della garanzia non comporta l applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del costituente il pegno. Spese per le comunicazioni effettuate a vario titolo (ad es. Trasparenza): si applicano gli stessi costi del rapporto di appoggio al cui relativo foglio informativo si fa esplicito rimando. In caso di realizzazione del pegno il costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca. *** RECESSO Il pegno permane nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, comprese gli eventuali interessi. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/costituente. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Dopo che alla Banca è stato restituito tutto quanto ad essa dovuto il pegno viene cancellato entro il termine massimo di 60 giorni. Pagina 1 di 4

6 Copia per il Cliente RECLAMI Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti. 3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio per le Relazioni con la Clientela (Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legalesocietario@gruppoesperia.com); Posta Elettronica Certificata: bancaesperia@legalmail.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il reclamo deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, della nota di eseguito o dal momento nel quale il Cliente ha avuto notizia del fatto oggetto di reclamo. L ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento entro 60 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l Arbitro Bancario Finanziario, l Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente Art. 18 Legge applicabile, foro competente e risoluzione stragiudiziale di controversie Nella prestazione dei servizi bancari di cui al presente Contratto, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, il Cliente può ricorrere: all Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità previste sul sito web Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web o presso le filiali della Banca. Nella prestazione del servizio di investimento di cui al presente Contratto, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, il Cliente può ricorrere: all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), secondo le modalità previste sul sito web Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web o presso le filiali della Banca. Il diritto di ricorrere all Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in relazione alla prestazione di servizi bancari e attività di investimento non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale indicati nel Contratto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all autorità giudiziaria in caso di mancato accordo. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (iscritto al n. 3 nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. Pagina 2 di 4

7 Copia per il Cliente LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Datore di pegno Debitore garantito/debitore Principale Gestione accentrata Realizzazione del pegno Reviviscenza della garanzia Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Il titolare dei beni che vengono costituiti in pegno. Il datore del pegno può essere il debitore principale ovvero un soggetto terzo Persona di cui si garantisce l adempimento a favore della Banca Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate (per es. Monte Titoli Spa) Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato Indica il ripristino dell efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; OICR; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili. Pagina 3 di 4

8 Copia per il Cliente Il cliente attesta che il presente Foglio Informativo è stato sottoscritto in data odierna: in sede fuori sede* * Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento ove, per dipendenze, si intendono le succursali e qualunque locale dell intermediario adibito al ricevimento al pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Il cliente attesta di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo. Luogo e data e ora,, (spazio riservato alla compilazione da parte di Banca Esperia) Firma Intestatario/1 Cointestatario Firma 2 Cointestatario... Firma 3 Cointestatario... Firma 4 Cointestatario... Il Cliente è stato identificato da Banca Esperia nella persona di Nome Cognome.. Qualifica: dipendente agente Codice banker.. Numero di iscrizione in Albi o Elenchi Luogo, data e ora,, Firma dell incaricato NDG n. Conto corrente n. Deposito amministrato n. (Timbro e firma di Banca Esperia S.p.A.) Pagina 4 di 4

9 Copia per il Consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede FOGLIO INFORMATIVO PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI, SOMME E CREDITI E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Esperia S.p.A., Sede Legale: Via Filodrammatici, Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - Iscritta all'albo delle Banche al n e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Socio unico, attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n Ufficio per le Relazioni con la Clientela: Ufficio Legale e Societario Via Filodrammatici Milano tel. 02/ fax indirizzo infoclienti@gruppoesperia.com - Codice ABI Sito web: - numero di telefono da contattare per il servizio di Online Banking: dall Italia, dall estero. CHE COSA E IL PEGNO Con questa garanzia che può avere ad oggetto beni mobili o crediti il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cd. spossessamento) che conferisce l esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non in gestione accentrata nonché sul valore dell insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce oltre che con atto scritto anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e D. Legislativo n.58/1998 cd. Testo Unico della Finanza ). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, va tenuto presente: in caso di inadempimento dell obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. Sul ricavato dell escussione, la Banca si soddisfa per ogni proprio credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro costo accessorio, fermo restando quanto disposto nello specifico contratto cui la presente garanzia è accessoria; la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato, revocato (c.d. reviviscenza della garanzia); in caso di perdita totale o parziale del valore della garanzia, la legge consente al creditore di chiedere l integrazione della garanzia o di chiedere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal Cliente. CONDIZIONI ECONOMICHE Il rilascio della garanzia non comporta l applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del costituente il pegno. Spese per le comunicazioni effettuate a vario titolo (ad es. Trasparenza): si applicano gli stessi costi del rapporto di appoggio al cui relativo foglio informativo si fa esplicito rimando. In caso di realizzazione del pegno il costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca. *** RECESSO Il pegno permane nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, comprese gli eventuali interessi. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/costituente. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Dopo che alla Banca è stato restituito tutto quanto ad essa dovuto il pegno viene cancellato entro il termine massimo di 60 giorni. Pagina 1 di 4

10 Copia per il Consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede RECLAMI Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti. 3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio per le Relazioni con la Clientela (Ufficio Legale Societario - via Filodrammatici Milano - Tel Fax legalesocietario@gruppoesperia.com); Posta Elettronica Certificata: bancaesperia@legalmail.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l identificazione certa del Cliente. Il reclamo deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, della nota di eseguito o dal momento nel quale il Cliente ha avuto notizia del fatto oggetto di reclamo. L ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento entro 60 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l Arbitro Bancario Finanziario, l Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente Art. 18 Legge applicabile, foro competente e risoluzione stragiudiziale di controversie Nella prestazione dei servizi bancari di cui al presente Contratto, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, il Cliente può ricorrere: all Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità previste sul sito web Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web o presso le filiali della Banca. Nella prestazione del servizio di investimento di cui al presente Contratto, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, il Cliente può ricorrere: all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), secondo le modalità previste sul sito web Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web o presso le filiali della Banca. Il diritto di ricorrere all Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in relazione alla prestazione di servizi bancari e attività di investimento non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale indicati nel Contratto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all autorità giudiziaria in caso di mancato accordo. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (iscritto al n. 3 nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. Pagina 2 di 4

11 Copia per il Consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Datore di pegno Debitore garantito/debitore Principale Gestione accentrata Realizzazione del pegno Reviviscenza della garanzia Strumenti finanziari Strumenti finanziari dematerializzati Il titolare dei beni che vengono costituiti in pegno. Il datore del pegno può essere il debitore principale ovvero un soggetto terzo Persona di cui si garantisce l adempimento a favore della Banca Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate (per es. Monte Titoli Spa) Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato Indica il ripristino dell efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; OICR; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili. Pagina 3 di 4

12 Copia per il Consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede Il cliente attesta che il presente Foglio Informativo è stato sottoscritto in data odierna: in sede fuori sede* * Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento ove, per dipendenze, si intendono le succursali e qualunque locale dell intermediario adibito al ricevimento al pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Il cliente attesta di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo. Luogo e data e ora,, (spazio riservato alla compilazione da parte di Banca Esperia) Firma Intestatario/1 Cointestatario Firma 2 Cointestatario... Firma 3 Cointestatario... Firma 4 Cointestatario... Il Cliente è stato identificato da Banca Esperia nella persona di Nome Cognome.. Qualifica: dipendente agente Codice banker.. Numero di iscrizione in Albi o Elenchi Luogo, data e ora,, Firma dell incaricato NDG n. Conto corrente n. Deposito amministrato n. (Timbro e firma di Banca Esperia S.p.A.) Pagina 4 di 4

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