La normativa regionale in materia di funghi epigei spontanei

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1 La normativa regionale in materia di funghi epigei spontanei OBIETTIVI : TUTELA DELLA FLORA FUNGINA + VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA A FINI DI SVILUPPO ECONOMICO in conformità con la legge 23 agosto 1993 n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE recante la presentazione delle finalità della legge n. 27/2007, dichiarate dai proponenti (Vasconi, Boffa, Orsi) Relazione di maggioranza (Consigliere Carlo Vasconi) Signor Presidente, Signori Consiglieri, La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riprendere l'attuale disciplina dettata dalla legge regionale 3 maggio 1985 n. 30 (Disciplina della raccolta dei funghi spontanei) completandola ed innovandola sotto molteplici aspetti. La maggiore attenzione rivolta oggi, da parte delle istituzioni, alle problematiche connesse, da un lato, alla salvaguardia ambientale e, dall'altro, all accresciuta rilevanza economica della risorsa boschiva, induce, infatti, a ritenere l'originaria legislazione regionale carente sotto alcuni profili. Oltre ad una generale revisione della citata l.r. 30/1985, si è dunque provveduto, rispondendo all'esigenza di favorire la filiera locale, a dettare una specifica disciplina destinata a conferire ai soggetti che operano professionalmente la raccolta dei funghi sul territorio la possibilità di derogare ai limiti quantitativi di raccolta nella misura stabilita dagli enti gestori, nel rispetto della normativa nazionale di settore. In tal modo, mantenendo l'operatività dei vincoli nei confronti della generalità degli soggetti che esercitano la raccolta dei funghi, si consente agli enti gestori di attuare deroghe "ponderate" in ragione sia delle effettive necessità del caso, sia della opportuna tutela della flora fungina locale. Rispondendo invece alla esigenza di incrementare gli interventi volti al miglioramento del patrimonio boschivo e alla diffusione di tutte le informazioni utili ad educare la cittadinanza al corretto esercizio dell'attività di raccolta, si è ritenuto opportuno stabilire che a tali attività debbano essere destinati i proventi introitati dagli enti gestori per il rilascio del tesserino che autorizza la raccolta sul territorio di competenza. Per i motivi dianzi delineati si auspica che la presente proposta, come già in sede di Commissione, venga raccolta da unanimi consensi. 1

2 Il principio della libertà di raccolta (Articolo 2) Premesso che, salvo alcuni limiti e vincoli che introduce, la legge nazionale di riferimento, ovvero la n. 352 del 1993 demanda alle regioni la disciplina delle modalità di autorizzazione alla raccolta, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 27/2007 in Liguria la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura. Si tratta di un principio generale che incontra un limite nel diritto di proprietà: Il proprietario singolo o associato, anche mediante la partecipazione a Consorzi per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi può riservarsi i diritti di raccolta tramite la semplice apposizione di tabelle recanti l'indicazione proprietà privata ovvero la denominazione del consorzio od ente di gestione seguita dalla scritta Raccolta dei funghi epigei spontane e degli altri prodotti del bosco riservata. 2

3 Limiti qualitativi (Articolo 3) Limite qualitativo: non possono essere raccolti (né danneggiati) funghi appartenenti alle specie non commestibili E'esclusa altresì la possibilità di raccogliere l'amanita cesarea allo stato di ovolo (Questi limiti derivano dalla normativa statale) 3

4 Limiti quantitativi giornalieri per persona (Art. 3) Limite complessivo (ex articolo 4 della L.n.352/1993) 3 chilogrammi per persona. Con riferimento alle singole specie: Boletus reticulatus, edulis aereus e pinicola (porcino) chilogrammi 3 per persona Amanita caesarea chilogrammi 1 per persona Chiodini nessun limite specifico Altre specie - chilogrammi 3 per persona 4

5 Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta (Articolo 4) Cittadini residenti Conduttori dei terreni compresi utenti di usi civici e di proprietà collettive Soci di cooperative agricolo-forestali Le deroghe devono essere autorizzate dagli enti di gestione della raccolta. Laddove non esista l'ente gestore i soggetti che procedano alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi previsti (Art. 5, comma 4) Questione: i proprietari che raccolgano nei propri terreni devono pure soggiacere ai limiti quantitativi? NO! I proprietari singoli o associati e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta sul fondo stesso senza limiti di quantità 5

6 Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali (Articolo 5) Raccoglitori occasionali: raccolgono i funghi per proprio consumo. Ove previsto, devono munirsi di tesserino di autorizzazione alla raccolta Raccoglitori professionali (soggetti di cui all'articolo 4) devono essere autorizzati dall'ente gestore che rilascia il tesserino professionale avente carattere nominativo e validità annuale. 6

7 Periodi di raccolta (Articolo 6) Ai sindaci è attribuita la facoltà di determinare la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nel periodo primaverile e autunnale Il provvedimento, emanato previo parere obbligatorio del CFS è pubblicato nell'albo pretorio e reso noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi. Ove i sindaci non provvedano la raccolta si intende comunque consentita 7

8 Limitazioni e autorizzazioni speciali Era facoltà delle comunità montane e dei consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in vista della salvaguardia dell'ecosistema b) rilasciare per documentati scopi didattici speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo c) disporre limitazioni temporali alla raccolta per periodi definiti e consecutivi d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione 8

9 Modalità di raccolta e divieti (Articolo 8) Solo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie a determinare la specie Uso di contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore Divieto di rastrelli o altri mezzi suscettibili di danneggiare lo strato umifero del terreno Divieto di raccolta durante le ore notturne Divieto di raccolta, salvo diverse disposizioni degli organismi di gestione, nelle aree ricadenti nelle riserve naturali integrali, in parchi nazionali, in riserve e parchi naturali regionali La Giunta regionale può introdurre ulteriori divieti 9

10 Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi per la produzione connessa (Articolo 9) Regione, Province, Comuni, Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri o gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi. Tali consorzi possono riservare i diritti di raccolta ai soci ovvero alle persone da questi autorizzate, anche a fronte del versamento di un corrispettivo in denaro 10

11 I consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile Dispositivo dell'art Codice Civile Fonti Codice Civile LIBRO QUINTO - DEL LAVORO Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt ) Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (2). Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali (3) (4). 11

12 I consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile NOTE (2) La definizione di consorzio prevista dal legislatore è idonea a ricomprendere due distinti fenomeni della realtà. Il consorzio, infatti, può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari (consorzi anticoncorrenziali). In tal caso il consorzio si presenta come un patto limitativo della concorrenza [v. 2596]. In altri casi, più imprenditori, invece, decidono di dar vita ad un consorzio «per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» (consorzi di coordinamento). In queste ipotesi il consorzio diventa uno strumento di cooperazione tra aziende finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate. (3) Cfr. l , n. 834 sulla costituzione e funzionamento dei consorzi tra esercenti uno stesso ramo di attività economica; r.d.l , n (conv. in l , n. 961) sui consorzi volontari di produzione e di vendita. In tema di consorzi di società cooperative, art. 27ter, d.lgs.c.p.s , n. 1577; circa le associazioni di produttori agricoli e relativi vincoli, l , n. 674; sui consorzi agrari cfr. l , n. 410, nonché art. 130, l , n (4) I consorzi in base al tipo di attività che svolgono vengono distinti in consorzi con sola attività interna e consorzi che svolgono anche attività esterna. Comune ad entrambi i tipi di consorzio è la costituzione di un'organizzazione comune, ma mentre nei primi questa si limita a regolare i rapporti reciproci fra i consorziati, nei secondi, invece, viene istituito un ufficio comune [v. 2612], destinato ad avere rapporti con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate. 12

13 Adempimenti a carico dei consorzi (articolo 10) Trasmissione alla Regione dell'atto costitutivo Destinazione del 70% degli introiti alle seguenti iniziative: interventi di trattamento e governo del boschivo volti al miglioramento della produzione fungina Promozione marchi di qualità e origine dei prodotti del sottobosco Attività di informazione e divulgazione Invio di un progetto riguardante le precedenti voci alla regione, che può comunicare delle osservazioni 13

14 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o tesserino (Articolo 11) Proprietari dei terreni Usufruttuari Conduttori Utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive 14

15 Funzioni di vigilanza (Articolo 12) Organi di polizia forestale Organi di vigilanza della caccia e della pesca Organi di polizia locale Agenti di polizia giudiziaria Custodi forestali dei comuni e dei consorzi Guardie ecologiche volontarie (Ex L.R. 2 maggio 1990 n. 30 Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica) 15

16 Funzioni di vigilanza (Articolo 12) Guardie venatorie volontarie (ex art. 48 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) Agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste (ex L.R. 16 Novembre 2004 n. 21 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) Le guardie particolari giurate dei consorzi devono pressere in possesso dei requisitidi cui all'articolo 138 del TU di pubblica sicurezza 16

17 Articolo 138 del TU di pubblica sicurezza Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di buona condotta morale; 6) essere munito della carta di identità; 17

18 Articolo 138 del TU di pubblica sicurezza 7. essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. (1) Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.(2) La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.(3) 1) (2) (3) " Commi aggiunti dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132". 18

19 Norme in materia di commercializzazione di funghi epigei spontanei (L.R. n. 27/1991) Articolo 2: Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita dei funghi epigei spontanei è soggetta a controllo effettuato da esperti micologi dell'unità Sanitaria Locale. Articolo 3: Per il controllo è previsto il pagamento di una tariffa. Il pagamento non è dovuto se il controllo è effettuato su funghi destinati al consumo del richiedente Normativa nazionale di riferimento: L. 23 agosto 1993 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati 19

20 DGR 25/07/2003 n. 878 Stabilisce che gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono ad effettuare il controllo micologico dei funghi epigei spontanei che non risulti già attestato da idonea certificazione di avvenuto controllo da parte di un'azienda USL Tipi di controllo: Vendita all'ingrosso di funghi destinati al dettaglio Vendita diretta dal raccoglitore al dettgliante Vendita diretta dal raccoglitore al consumatore Vendita diretta dal raccoglitore al ristoratore Somministrazione di funghi raccolti in proprio dal ristoratore 20

21 DGR 25/07/2003 n. 878 Ogni responsabile di industria alimentare è tenuto ad adottare tutte le iniziative atte a garantire che i funghi non costituiscano un rischio per la salute pubblica Gli esercenti che provvedono alla commercializzazione o somministrazione di funghi epigei spontanei non confezionati debbono essere riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dagli Ispettorati micologici delle Aziende USL 21

22 Principale criticità della legislazione vigente In base ad una verifica effettuata alla fine del 2009 risultava che dei circa 29 consorzi esistenti ben pochi (4) parevano rispondere in pieno almeno formalmente ai requisiti di legge di cui all'articolo 9. (Difficoltà legata al fatto che spesso l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento non sono stati inviati. L'ufficio ha spedito 22 lettere a fronte delle quali soltanto 4 soggeti hanno risposto). Carenza delle norme sanzionatorie 22

23 Problema della natura dei consorzi In molti casi lo schema previsto dall'articolo 2602 del Codice civile non trova applicazione: Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese Si tratta di un limite di fatto ignorato. Alcuni enti locali sono intervenuti nella materia non solo partecipando a consorzi per la parte riguardante la loro proprietà, ma anche introducendo l'obbligo di tesserino su tutto il territorio comunale. 23

24 Principali opportunità recate dalla nuova normativa La normativa attualmente all'esame del Consiglio regionale (PDL presentato da Boffa e ) prevede: La facoltà riservata ai Comuni montani di introdurre un tesserino al cui possesso subordinare la raccolta, a fronte di un corrispettivo in denaro il cui gettito deve essere destinato almeno per il 50% ad interventi di: Ripristino e miglioramento della viabilità forestale Organizzazione di eventi e manifestazioni Misure di salvaguardia per la prevenzione degli incendi La stessa PDL rende possibile la certificazione dei funghi destinati al dettaglio da parte dei micologi in possesso di regolare attestato ed iscritti al registro nazionale. 24

25 Ipotesi di emendamento alla PDL "Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi epigei sponanei è consentita su tutto il territorio regionale, previo versamento di un contributo alla Regione, il cui importo viene stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto della durata della validità dell'autorizzazione da concedere, nonché delle caratteristiche dei soggetti richiedenti. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei la ricevuta di versamento recante la causale (dettagliata), accompagnata da documento di identità del raccoglitore che deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Il gettito proveniente dal contributo regionale è interamente devoluto al finanziamento di interventi, proposti dagli enti locali, destinati alla salvaguardia ed al miglioramento dei boschi." 25

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