La Liquidazione Coatta Amministrativa. Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato
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1 La Liquidazione Coatta Amministrativa 31 maggio
2 Origine, fondamento e caratteri La procedura di liquidazione (procedura liquidatoria [con eventuali elementi tipici delle procedure di ristrutturazione, quanto alla liquidazione dell attivo]) coatta (in contrapposizione alla liq. volontaria) amministrativa (perché gestita e diretta dall autorità amministrativa, in contrapposizione alla natura giurisdizionale del Fallimento) Origine: leggi di fine 800 sulle Casse di Risparmio e i Monti di Pietà per i quali non era applicabile la disciplina del Fallimento, in virtù della natura pubblicistica di questi soggetti; Fondamento: opportunità di attribuire all autorità di vigilanza il compito di dirigere anche la fase di liquidazione, per la natura pubblicistica degli interessi tutelati; Caratteri: concorsualità (determinata anche dall inserimento nella l.fall.) in parte attenuata, per la diversità dei presupposti, e per essere la procedura permeata dall interesse pubblico 2
3 Fondamento e Caratteri 2.1. I presupposti oggettivi: a. insolvenza; b. gravi irregolarità amministrative (cfr. t.u.b. [quando: a) risultino gravissime irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca; b) siano previste gravissime perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria, dei commissari i straordinari i o dei liquidatori] id i] e cod. ass.) 2.2. I presupposti soggettivi: imprese (generalmente vigilate), caratterizzate t dalla rilevanza pubblicistica i dell attività ità svolta; fra cui, di maggior rilevanza, banche, assicurazioni, intermediari finanziari, cooperative 3
4 Le fonti La legge fallimentare (titolo V) Le principali leggi settoriali: 1. t.u.b. art. 80 e ss. 2. cod. ass. 3. t.u.i.f. Il rapporto fra la legge fallimentare e le leggi speciali: t.u.b., sub art. 80, comma 6, prevede che Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare; Cod. ass., sub art. 245, comma 7, prevede che le imprese di assicurazione edi riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni i i i della legge fallimentare. t.u.i.f., sub art. 57, vi è il richiamo espresso all art. 80, comma 6, t.u.b. 4
5 Le funzioni giurisdizionali nella l.c.a. L accertamento t dell insolvenza l ex art. 195 l.fall. L accertamento dell insolvenza, in corso di procedura, ex art l.fall. La contestazione dei crediti Le opposizioni al conto finale e al riparto finale La decisione sul concordato di liquidazione 5
6 L accertamento dell insolvenza Gli effetti dell accertamento t dello stato t di insolvenza: Art. 195 l.fall.: ll a. apertura della procedura b. revocatorie fallimentari; c. reati fallimentari Art. 202 l.fall.: b. revocatorie fallimentari; c. reati fallimentari 6
7 L accertamento dell insolvenza Il procedimento di accertamento t dello stato t di insolvenza: Competenza: tribunale del luogo ove limpresa l impresa ha la sede principale; Legittimazione: uno o più creditori, autorità di vigilanza, imprenditore (art. 195 l.fall.); commissario liquidatore o pubblico ministero (art. 202 l.fall.); Facoltà di adottare provvedimenti cautelari; Impugnabilità con reclamo ex art. 18 e 19, l.fall. della sentenza; 7
8 L apertura della procedura di l.c.a. La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento); cfr. art terdecies c.c. Gli effetti dell apertura della procedura: a. art. 200, l.fall. (si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l.fall. e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione i i e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214, l.fall. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore) b. art. 201, comma 2, l.fall. (dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66 l.fall.) 8
9 L apertura della procedura La pubblicità del provvedimento di apertura (art. 197, l.fall., Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.) 9
10 L apertura della procedura I rimedi avverso il provvedimento di apertura della procedura e la tutela giurisdizionale 10
11 Gli Organi della Procedura Il Commissario Liquidatore (collegio di tre liquidatori, nel caso l importanza della liquidazione lo consigli, con poteri di rappresentanza di due membri, congiunatmente; art. 198 l.fall.) Il Comitato di Sorveglianza (collegio di tre o cinque membri) 11
12 Il Commissario Liquidatore Le attribuzione del commissario Liquidatore (che è pubblico ufficiale): Art. 204, comma 1, l.fall. (Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza). Art. 205 l.fall. (L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. Il commissario i è dispensato dal formare il bilancio i annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza) Le azioni di responsabilità promosse dal Commissario Liquidatore (art. 206 l.fall., che richiama l art e 2394 c.c.) 12
13 Il Commissario Liquidatore La responsabilità del Commissario Liquidatore (art. 199 l.fall.) La revoca del Commissario Liquidatore (rinvio alle norme sul Curatore fallimentare) 13
14 Il Comitato di Sorveglianza Le attribuzioni del Comitato di Sorveglianza (Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, id i nei poteri del curatore il commissario i liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza) IL Comitato di Sorveglianza rilascia pareri all Autorità di Vigilanza, ex art. 206 l.fall. (che prevede che per il compimento o degli atti previsti dall'art. a 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza). 14
15 Le fasi della Procedura L accertamento t del passivo: a. Lo stato passivo (art. 207, 208 e 209 l.fall.) comunicazione ai creditori con facoltà di chiedere rettifiche entro 15 gg. A mezzo raccomandata; b. Le opposizioni a stato passivo (art. 209, c. 2, l.fall.) c. Le domande tardive (art. 209, c. 2, l.fall.) 15
16 Le fasi della Procedura L apprensione dell attivo (art. 204 l.fall.) Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Particolarità nel t.u.b. (l art. 83, t.u.b., dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi; gli effetti tipici dell apertura della Procedura decorrono dal medesimo termine) e nel cod. ass., sulla prosecuzione dell attività 16
17 Le fasi della Procedura La liquidazione dell attivo (art. 210 l.fall.) Il Commissario ha tutti i poteri necessari per procedere alla liquidazione dei beni. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. La cessione in blocco come modalità tipica della liquidazione coatta, in contrapposizione alla liquidazione atomistica della procedura fallimentare (cfr. art. 90, t.u.b., che prevede che I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'italia, possono cedere le attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo). La continuazione dell attività, come modalità di conservazione del patrimonio e di valorizzazione, prodromica alla vendita (cfr. Art. 90, comma 2, t.u.b.)i commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 17
18 Le fasi della Procedura La ripartizione i dell attivo (art. 212 l.fall.) ll Applicazione dell art. 111 l.fall., sull ordine dei privilegi; Riparti parziali (previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività); Rinvio agli artt. 112 e 113 l.fall., sul trattamento delle domande tardive 18
19 Le fasi della Procedura La chiusura della Procedura Rendiconto Piano di riparto finale Relazione comitato di sorveglianza Approvazione dell Autorità di vigilanza e deposito in cancelleria Liquidazione del compenso al Commissario Liquidatore Comunicazione ai creditori + pubblicazione in GURI + pubblicazione su giornali quotidiani e termine (20 gg.) per le opposizioni Applicazione i dell art. 117 l.fall. ll e 2495 e 2496 c.c. 19
20 Il Concordato di liquidazione Il Concordato di Liquidazioneid i Competenza: tribunale; Legittimazione: l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo; Autorizzazione: autorita' di vigilanza, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza; Procedimento: comunicazione ai creditori; eventuale opposizione, i entro 30 gg.; delibazione i in CC 20
21 Cenni sulle discipline settoriali La l.c.a. nel settore bancario La stretta connessione con l A.S. bancaria DM Min. Economia e Finanze su proposta BdI I presupposti: art. 80 t.u.b.; Le modalità di liquidazione del patrimonio (art. 90 t.u.b.); La separazione e la restituzione dei beni nel procedimento di accertamento del passivo (art. 91 t.u.b.); I sistemi di garanzia dei depositanti 21
22 Cenni sulle discipline settoriali La l.c.a. nel settore assicurativo L avvicinamento rispetto al modello bancario DM MAP su proposta ISVAP I presupposti: art. 245 cod. ass. (qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità, ovvero a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1). La liquidazione id i dell attivo (oltre alle cessioni i in blocco, ex art. 257, comma 3, cod. ass., I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalita' o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'isvap e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni). Diritti di prelazione nel riparto (ex art. 258, cod. ass., Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. ) L.c.a. di Imprese non autorizzate 22
23 Cenni sulle discipline settoriali La l.c.a. nel settore finanziario La stretta filiazione rispetto alla disciplina bancaria DM economia e finanze su proposta BdI o CONSOB; Soggetti: SIM, societa' di gestione del risparmio i e SICAV Presupposti (art. 56 e 57 t.u.i.f.): a) risultino gravissime irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita'; b) siano previste gravissime perdite del patrimonio della societa'; c) su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. Rinvio agli artt. 80 e ss. t.u.b. 23
24 Conclusioni Un caso pratico di l.c.a. bancaria: La liquidazione coatta della Sicilcassa. 24
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