COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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1 ESTRATTO COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 L anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 09:45 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori: N. Cognome e nome Presente Assente 1. ROMEO Enzo Presidente X 2. CASTELLO Antonio Sindaco X 3. SCAFIDI Rosario Consigliere X 4. ZAMBAIA Sara Consigliere X 5. FRANCO Anna Consigliere X 6. CASTRALE Monica Carla Consigliere X 7. VIRANO Virgilio Consigliere X 8. GOBBO Cristiano Consigliere X 9. BRACCO Silvia Consigliere X 10. BLANDINO Roberto Consigliere X 11. PENSATO Piero Consigliere X 12. CAPRARO Michele Massimo Consigliere X 13. AIRES Emiliano Consigliere X 14. STEILA Daniela Consigliere X 15. TOTARO Alfonso Consigliere X 16. FASSINO Marco Consigliere X 17. BRANCATI Ilaria Emilia Consigliere X Assume la presidenza l'arch. ROMEO Enzo. Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza dichiara aperta la seduta.

2 Premesso che: il 19 agosto 2016 è stato emanato, in attuazione dell art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il D. Lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo); ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall art. 4, c. 2, del T.U.S.P. come di seguito elencate e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (omissis), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Rilevato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell ente, di cui all art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell azione amministrativa, come previsto dall art. 5, comma 2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all art. 4, comma 2, del T.U.S.P.; 3) ricorrono le condizioni previste dall art. 20, comma 2, del T.U.S.P. Che prevede: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

3 partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio , abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all entrata in vigore del Decreto correttivo; f) la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all art.4, T.U.S.P.. Considerato che:: - in base all articolo 24, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all articolo 20 del TUSP; - una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l obbligo, ai sensi dell art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; - l art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce, altresì, che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro Corte dei Conti relative alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 e Censimento delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014. Richiamati: - il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2015, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 12 del ; - la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce revisione periodica e censimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. art. 20 del T.U.S.P e art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014. Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall Ente, con particolare riguardo all efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall Ente.

4 Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell art. 24, comma 1, T.U.S.P.. Verificato che in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente, (Società Metropolitana Acque di Torino Spa, Zona Ovest Torino Srl e C.I.D.I.U. Spa) in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016. Dato atto, inoltre, che per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo. In particolare, tuttavia, per quanto attiene alla Società Smat, si auspica che la stessa possa, all interno del proprio Piano industriale, prevedere forme di aggregazione per tutte quelle società che svolgono attività analoghe a quelle di altre società, nell ottica del contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lettere c), f) e g) del D.Lgs 175/2016. Dato atto che il Comune di Pianezza detiene: 1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PRIMO LIVELLO CIDIU S.p.A - quota di partecipazione pari all' 1,827 % del capitale sociale complessivo. La Società opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa residenti. SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO (SMAT) S.p.A. - quota di partecipazione pari allo 0,00021% del capitale sociale complessivo. La società, interamente pubblica, ha per oggetto l esercizio delle attività che costituiscono il Servizio Idrico Integrato, come definito dall articolo 4, lettera f), della Legge n. 36 del 05 gennaio Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani. ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. - quota di partecipazione pari al 4,98% del capitale sociale complessivo. La Società a totale capitale pubblico è formata dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino ( Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse). Tale società ha sviluppato la sua attività trasformandosi progressivamente da soggetto responsabile dei patti territoriali, ai sensi del DM 320/2000, in ente strumentale dei Comuni soci finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, all elaborazione, gestione e coordinamento di progetti ed iniziative finalizzate a promuovere la valorizzazione del territorio, il suo sviluppo economico e sociale, le politiche del lavoro, la qualificazione ambientale, la mobilità sostenibile e l efficientamento energetico. Per effetto dell evoluzione della sua attività, nonchè della affermazione di alcuni principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti in house e in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulle società partecipate in argomento, è stata effettuata una revisione dello statuto e della convenzione della società, prevedendo la possibilità che i Comuni soci effettuino, sulla

5 società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi e escludendo la possibilità di partecipazione di soggetti privati. In tal modo la società ha assunto un carattere squisitamente pubblico (giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del ). 2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI SECONDO LIVELLO Attualmente il Comune a seguito della partecipazione in SMAT SPA detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società: Risorse Idriche Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00019%; Aida Ambiente Srl - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00011%; Società Canavesana Acque (SCA) Srl - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00021%; SAP S.P.A.quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00009% NORD OVEST SERVIZI S.P.A.quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00002% MONDO ACQUA S.P.A.quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00001% ENVIRONMENT PARK S.P.A.quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00001% S.I.I S.P.A.quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00004% GALATEA SCARLquota di partecipazione indiretta detenuta: 0,000% APS S.P.A.quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00007% Inoltre la partecipazione alla società CIDIU spa comporta le seguenti partecipazioni indirette a: Infine: Cidiu Servizi Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 1,827%; Smat Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,20%; - la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) Spa per la quota di 0,01178%; - la partecipazione del CONSORZIO A.I.DA (Azienda Intercomunale di Difesa Ambiente) nella misura del 49% alla Società Aida Ambiente Srl comporta la partecipazione indiretta del Comune di Pianezza, partecipante al consorzio A.I.D.A nella misura del 35%, in Aida Ambiente Srl per la quota di 0,17%. Considerato, altresì, che alla data odiena nulla mutato rispetto alla situazione delineata con l'approvazione della "Revisione straordinaria delle partecipazioni", approvata con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017. SI PROPONE CHE IL CONSIGLI COMUNALE DELIBERI Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. Di rilevare che: in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente, (Società Metropolitana Acque di Torino Spa, Zona Ovest Torino Srl e C.I.D.I.U. Spa) in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

6 Per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo. In particolare, tuttavia, per quanto attiene alla Società Smat, si auspica che la stessa possa, all interno del proprio Piano industriale, prevedere forme di aggregazione per tutte quelle società che svolgono attività analoghe a quelle di altre società, nell ottica del contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lettere c), f) e g) del D.Lgs 175/2016. Di confermare le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Pianezza dando atto che la alla data odiena nulla mutato rispetto alla situazione delineata con l'approvazione della "Revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune. Di dare atto che l esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell art. 17,(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipale) del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 e smi, con le modalità del D.M. 25 gennaio 2015 e smi sull'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro. VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2015. ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente. SENTITI la relazione illustrativa dell'assessore al bilancio Virano Virgilio, e l intervento del Segretario Generale come riportati nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito: Presenti n. 15 Votanti n. 15 Voti a favore n. 15 DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016", come sopra trascritta. Successivamente, ************** IL CONSIGLIO COMUNALE, con n. 15 voti favorevoli espressi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. = = = Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione. Pianezza, 14/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to GUIFFRE STEFANIA

7 ALLEGATO INTERVENTI ASSESSORE VIRANO Nel 2016 e, successivamente nel 2017 con un decreto correttivo, è entrato in vigore il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In detto Testo Unico è previsto che le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società con attività o produzione di beni e servizi non strettamente necessari all attività espletata. Quindi se non sono servizi che servono direttamente al Comune è necessario liquidare le società partecipate. Nella deliberazione sono state richiamate tutte le norme che disciplinano i requisiti che le società devono avere perchè la parteipazione dell'ente sia possibile e legittima. Sono state elencate tutte le società a cui parteca il Comune: CIDIU, Società Metropolitana Acque Torino, Zona Ovest, comprese anche le partecipazioni indirette detenute attraverso queste società. A proposta di delibera già redatta e già inviata ai consiglieri è arrivata la comunicazione della SMAT di Torino nella quale ci diceva che sostanzialmente la società SMAT non fa parte delle attività partecipate. Quindi si vorrebbe approvare la deliberazione come proposta con correttivi solo in fase di esecuzione. Poi vorrei passare la parola al Segretario che può illustrare il meglio il tutto. Pregherei la Dott.ssa Bonito di ulteriormente specificare questa cosa. SEGRETARIO GENERALE Ricordo che l' operazione di ricognizione e di riforma delle società partecipate per stabilire se devono essere alienate o razionalizzate non concerne quelle società che sono quotate in borsa o hanno hanno collocato su mercati regolamentari dei prodotti finanziari. Così si esprime l'art. 26, 5 comma, del D.Lgs. 175/2016 che dispone la non applicabilità del decreto alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati Una di queste società è proprio la SMAT che in data 17/12/2018 ha comunicato di essere esclusa dalla revisione in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., ha adottato, entro il , atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La stessa pur essendo una società partecipata non rientra nell ambito di questa opera di revisione periodica e la sua menzione nella presente deliberazione assume, pertanto, valore meramente ricognitorio.

8 IL PRESIDENTE F.to Arch. ROMEO Enzo IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14 gennaio 2019, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata: Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000) Pianezza, lì 14 gennaio 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina Copia conforme all'originale per uso amministrativo. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina Pianezza, lì 14 gennaio 2019 Divenuta esecutiva in data Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000) Pianezza, lì IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

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