CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare
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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Regionale S E D E Oggetto: Parere alla Giunta regionale n. 429: Linee guida e criteri per l omogenea redazione della convenzione di cui all articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 55/2012 ed adozione schemi di modulistica. La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 9 ottobre u.s., concluso l esame dell argomento indicato in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Bassi e il consigliere Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Bozza del Gruppo consiliare Misto e il consigliere Toniolo con delega del consigliere Tesserin- del Gruppo consiliare Popolo della Libertà; astenuti il consigliere Pigozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il consigliere Bottacin del Gruppo consiliare Misto e contrario il consigliere Petteno del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra Europea) parere favorevole, a quanto proposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n.103/cr del 30 luglio 2013, nel testo modificato ed allegato. Distinti saluti. d ordine del PRESIDENTE Andrea Bassi il dirigente regionale dott.ssa Paola Pantaleoni Allegato c.s. PP/cb Prot. n del 06/08/2013 N:\Archivio2C\PRATICHE\Pratica PGR 429\PARERE\Parere.rtf Urbanistica - Edilizia abitativa Viabilità - Trasporti - Tramvie Linee automobilistiche - Navigazione Porti - Aeroporti - Parchi San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia /8/9 tel tel fax com.com2@consiglioveneto.it
2 ALLEGATO A pag. 1/6 Linee guida e criteri per l omogenea redazione della convenzione ed indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio - articoli 5 e 6 Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 Il DPR 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art.38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133", ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal DPR n. 447/1998. In ordine all individuazione di beni e servizi ricadenti nell ambito di applicazione del nuovo Regolamento, si evidenzia che l articolo 1, comma 1, lett. i) specifica che sono da includere tra le attività produttive le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Tale previsione si pone in continuità con quanto previsto dal previgente DPR 447/1998 all articolo1, comma 1bis (introdotto dall articolo 1 del DPR 7 dicembre 2000, n. 440). L articolo 2, comma 4, del DPR 160/2010 esclude dall ambito di applicazione del regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Il medesimo articolo 2, comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Al fine di semplificare, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese, l'applicazione dell istituto sotto il profilo urbanistico, il Capo I della legge regionale n. 55/2012 disciplina i procedimenti di Sportello unico per le attività produttive di cui al citato DPR n.160/2010, individuando tre diverse fattispecie di interventi: la prima categoria (art. 2 della legge regionale n. 55/2012) riguarda gli interventi indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative comunitarie,
3 ALLEGATO A pag. 2/6 statali, regionali e, comunque, non innovativi dell immobile per le loro limitate dimensioni (fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta), nonché gli interventi di modifica ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell art. 5 DPR n. 447/1998 ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate. Tali interventi, che non configurano variante allo strumento urbanistico generale, sono soggetti al titolo abilitativo previsto dal DPR. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; la seconda categoria (art. 3 della lr 55/2012) comprende gli interventi da configurare come derogatori allo strumento urbanistico, ovvero gli ampliamenti di attività produttive esistenti in difformità allo strumento urbanistico (compresi impianti tecnologici e strutture di servizio qualora superino i limiti di cui all articolo 2) entro il limite massimo dell 80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1500 mq., oltre al mutamento di destinazione d uso di fabbricati all interno del medesimo lotto, sempre mantenuto entro tali limiti. Tali interventi sono soggetti al procedimento unico di cui all articolo 7 del DPR 160/2010 previo parere del Consiglio comunale da rendersi entro 60 giorni decorsi i quali si intende reso in senso positivo; la terza categoria (art. 4 della lr. 55/2012) riguarda l ipotesi più nota di Sportello unico, ovvero l intervento relativo all insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico. In tale ipotesi, oltre a non essere posti limiti agli ampliamenti, e/o realizzazione di nuovi impianti produttivi, è prevista una procedura semplificata in termini di tempi. L articolo 5 della lr 55/2012 prevede che la realizzazione degli interventi di edilizia produttiva in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento. In via preliminare è necessario effettuare una precisazione per quanto riguarda l ipotesi di silenzio-assenso prevista dal comma 2 dell articolo 3. Com è noto, tale norma dispone che, trascorso il termine di 60 giorni, il parere da parte del Consiglio comunale si intende reso in senso positivo; tuttavia proprio la mancanza di una determinazione espressa da parte del Consiglio comunale può dar luogo a dubbi in ordine alla definizione del contenuto della convenzione. Per ovviare a ciò si ritiene utile che tra la documentazione presentata dal proponente (istanza principale, elaborati grafici, planimetrie, relazioni tecniche, perizie, ecc) figuri una proposta di convenzione per l istruttoria da parte del responsabile SUAP il quale la valuterà ai fini del richiesto parere da parte del Consiglio comunale. Qualora il Consiglio non
4 ALLEGATO A pag. 3/6 renda il suddetto parere entro il termine previsto, la proposta come formulata dal responsabile SUAP sarà pertanto considerata approvata. Il comma 2 dell articolo 5 prescrive, altresì, per gli interventi di cui all art. 3, che la convenzione preveda il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento della destinazione d uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all attività produttiva; il relativo vincolo va trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del richiedente. Si precisa che gli interventi eseguiti in violazione del divieto di cui al comma 2 dell articolo 5 sono assimilabili a quelli eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso e pertanto trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall articolo 33 del DPR 380/01. Infine, non è superfluo rammentare che la deroga viene concessa in relazione ad una specifica attività imprenditoriale, con riferimento alla quale vengono svolte in sede di SUAP le relative considerazioni ai fini dell istruttoria; conseguentemente la deroga è vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva. Per gli interventi di cui all articolo 4 in variante allo strumento urbanistico generale, la convenzione deve prevedere la decadenza ad ogni effetto della variante ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. Ai sensi dell articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 55/2012, la proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori; Si ritiene infatti conforme alla ratio dell istituto che la variante produca effetti finalizzati alla realizzazione di quel singolo progetto e che il mancato inizio dei lavori per qualsiasi motivo nel termine previsto dalla norma, comporti la decadenza della variante e il ritorno dell area interessata alla disciplina urbanistica precedente. Infine, sempre per gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale nei casi in cui l insieme degli interventi stessi comporti un impatto rilevante sul territorio è possibile che il comune richieda ai soggetti attuatori un ulteriore contributo o particolari opere aggiuntive. Tuttavia, tale pretesa non si deve sostanziare in prelievi forzosi imposti nei confronti dell attuatore ovvero nella realizzazione di opere in alcun modo connesse agli interventi da realizzare. A tal proposito, si precisa che le forme di garanzia per il rispetto degli impegni assunti devono in ogni caso essere proporzionate alla portata dell intervento e alle specifiche circostanze e che, nell ipotesi di fissazione di penale, essa deve essere calcolata con equità.
5 ALLEGATO A pag. 4/6 Ciò premesso, per tutti gli interventi di edilizia produttiva (articoli 3 e 4) è previsto che la convenzione definisca le modalità ed i criteri di intervento ai fini di un idoneo inserimento dell intervento nel contesto territoriale. La convenzione dovrà quindi disciplinare in apposito articolo i modi ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di mitigazione necessarie o ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini dell idoneo inserimento dell intervento nel contesto territoriale, opere descritte in dettaglio nella relazione tecnico-illustrativa dell intervento e negli elaborati tecnici allegati alla convenzione medesima. La convenzione disciplinerà altresì le modalità di collaudo delle opere di urbanizzazione, nonché eventuali ulteriori obblighi posti a carico dei soggetti attuatori. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, deve essere costituita da parte dei soggetti attuatori una cauzione mediante polizza fideiussoria pari al 100% dell importo di tutte le opere di urbanizzazione e di mitigazione e/o di eventuali altre opere poste a loro carico. Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si richiamano le definizioni ed i contenuti tecnici di cui all atto di indirizzo ai sensi della lettera h, articolo 50, legge regionale n. 11/2004 definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che prevede, in particolare, che esse siano anche funzionali a garantire una migliore qualità della vita e qualità urbana dovendosi tradurre in servizi e aree che soddisfino i criteri di fruibilità e accessibilità in funzione del soddisfacimento del carattere di prestazionalità. Ne consegue che, in sede di valutazione del progetto nonché di stesura della convenzione, riveste particolare importanza la qualificazione dello standard rispetto sia al fabbricato produttivo, sia in considerazione della situazione urbanistica delle aree circostanti. Si raccomanda altresì al Comune di vigilare in particolar modo sulle motivazioni per le quali è chiesto l ampliamento: è necessario, infatti, che le esigenze sottese alla richiesta siano sempre debitamente documentate e adeguatamente motivate. Si ricorda, a tal proposito, il carattere straordinario sia della procedura di deroga sia di variante, le quali, per loro natura, non ammettono applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione; poiché la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività, l istruttoria finalizzata all avviamento del procedimento, dovrà anche argomentare in merito alla convergenza tra l interesse privato e gli interessi pubblici coinvolti, tra cui l interesse pubblico sia ad un corretto utilizzo del suolo sia allo sviluppo dell imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell intera collettività. In particolare, al fine di evitare episodi di speculazione nonché per assicurare l integrale rispetto degli impegni assunti in relazione allo sviluppo dell attività produttiva (nuove, assunzioni, mantenimento dell attività ecc) e delle motivazioni ed i presupposti addotti nella richiesta di sportello unico, si ritiene opportuno che il comune nella convenzione preveda che qualora i soggetti attuatori o i propri aventi causa non rispettino i suddetti impegni, gli stessi
6 ALLEGATO A pag. 5/6 siano tenuti al versamento di una somma, a titolo di penale, fatto salvo l eventuale maggior danno e ferma restando l eventuale applicabilità di ulteriori sanzioni amministrative. Al fine di fornire un supporto tecnico-amministrativo alle Amministrazioni comunali e, nel contempo, garantire uniformità di comportamenti nella redazione della convenzione sono stati predisposti due schemi di convenzione: uno per gli interventi di edilizia produttiva in deroga e uno per quelli in variante allo strumento urbanistico generale. Pur senza alterare i criteri informatori, è ovviamente riconosciuta ai Comuni la facoltà di adattare e/o adeguare e/o integrare gli elementi contenuti nei predetti schemi in relazione all oggetto specifico della proposta degli stessi. Si sottolinea infine che ogni modifica legata al progetto edilizio e all attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. L articolo 6 della L.R. n. 55/12 prevede che i comuni, ai fini conoscitivi, istituiscano ed aggiornino un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati. Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che tale elenco sia trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della legge. A tale scopo è stato predisposto un modello di scheda da compilarsi da parte del progettista ad eccezione dell ultimo campo - contenente l indicazione dei dati necessari ai fini del monitoraggio da parte della Regione. La scheda distingue le tre tipologie di intervento di edilizia produttiva di cui agli articoli 2, 3 e 4 (rispettivamente interventi che non configurano variante, interventi in deroga ed interventi in variante allo strumento urbanistico generale) richiedendo per ciascuno l indicazione della superficie esistente e di progetto, nonché la percentuale di maggiorazione del volume. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) dell articolo 2 ( ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta) è richiesta l indicazione della norma da cui discende l obbligo di adeguamento. Per gli interventi di cui all articolo 3 è chiesto di specificare se l ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d uso. Ai sensi del comma 3, del citato articolo 3 è chiesta altresì l indicazione degli interventi effettuati fino al raggiungimento del limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 (1.500 mq). Per gli interventi di cui all articolo 4 deve essere indicata la destinazione di zona sia esistente che di progetto.
7 ALLEGATO A pag. 6/6 Infine, per tutti gli interventi di edilizia produttiva è prevista l indicazione degli estremi della convenzione di cui all articolo 5, L.R. 55/12; la compilazione di tale campo è a carico del Comune.
8 ALLEGATO B pag. 1/5 BOZZA DI CONVENZIONE Art. 3 legge regionale , n Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale l anno.. addì.. del mese di.. TRA: il comune di C.F.., ed i sigg.., in seguito denominati nel presente atto soggetti attuatori ; PREMESSO che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del pervenuta il. prot..., volta ad ottenere.., ai sensi dell art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in, della superficie complessiva di.e distinti al N.C.T.R. con il mappale.del Foglio.. sezione censuaria di., con le seguenti superfici:.. CONSIDERATO - che i soggetti attuatori hanno richiesto l intervento in quanto.. (specificare le documentate esigenze); - che l Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l Amministrazione a esprimersi favorevolmente); - che, a seguito dell esito favorevole dell istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del.., il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n. del. divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente.
9 ALLEGATO B pag. 2/5 OPPURE: - che, a seguito dell esito favorevole dell istruttoria del responsabile del procedimento il consiglio comunale non ha espresso parere nei termini dall articolo 3 comma 2 della LR 55/2012 e che pertanto il medesimo parere deve intendersi positivo; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti: Relazione Tecnica illustrativa Elaborati di progetto edilizio Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione Altro ( eventuali norme tecniche etc) Art. 2 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti. Art. 3 AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE Il Progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione: strade verde pubblico parcheggio pubblico Altro per complessivi mq. mq mq mq mq Art. 4 CESSIONE AREE PER STANDARD I soggetti attuatori con la presente Convenzione cedono gratuitamente al Comune, le aree di cui all art. 3. Le aree sopra descritte s intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù
10 ALLEGATO B pag. 3/5 apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d ogni specie. Art. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav.... soprarichiamate. Art. 6 COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori. Art. 7 ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI. La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente. I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al Comune all atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti. Art. 8 CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE I soggetti attuatori si impegnano a cedere al Comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli con assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni. Art. 9 TEMPI DI ESECUZIONE I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al Comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all art. 8.
11 ALLEGATO B pag. 4/5 Art. 10 GARANZIA A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del Comune polizza fideiussoria per l'importo di. ( ) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data.. con la società che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente. Art.11 ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, articolo 5, legge regionale n. 55/12, a non mutare la destinazione d uso o frazionare l immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma 2 dell articolo 5 comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall articolo 33 del DPR 380/01. Trascorso il termine di due anni di cui al citato comma 2, articolo 5, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In tale caso, i soggetti attuatori, sono comunque sono tenuti a titolo di penale al pagamento di una somma pari a (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall Ufficio Tecnico comunale o dall Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l equità di detta penale. Art SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dei soggetti attuatori. Art. 13 REGIME FISCALE Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del Comune. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in
12 ALLEGATO B pag. 5/5 particolare dei benefici della L. 28/01/1977 n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente Convenzione. ART. 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di..(indicare il foro competente). Le parti
13 ALLEGATO C BOZZA DI CONVENZIONE Art. 4 legge regionale , n Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale l anno.. addì.. del mese di.. TRA: il comune di C.F.., ed i sigg.., in seguito denominati nel presente atto soggetti attuatori ; PREMESSO che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del pervenuta il. prot..., volta ad ottenere.., ai sensi dell art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in, della superficie complessiva di.e distinti al N.C.T.R. con il mappale.del Foglio.. sezione censuaria di., con le seguenti superfici:.. CONSIDERATO - che i soggetti attuatori hanno richiesto l intervento in quanto.. (specificare le documentate esigenze); - l Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l Amministrazione a esprimersi favorevolmente); - che, a seguito dell esito favorevole dell istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del.., il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n. del. divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:
14 Art. 1 - PREMESSE Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti: Relazione Tecnica illustrativa Elaborati di progetto edilizio Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione Altro ( eventuali norme tecniche etc) Art. 2 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti. Art. 3 AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE Il Progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione: strade verde pubblico parcheggio pubblico Altro per complessivi mq. mq mq mq mq Art. 4 CESSIONE AREE PER STANDARD I soggetti attuatori con la presente Convenzione cedono gratuitamente al Comune, le aree di cui all art. 3. Le aree sopra descritte s intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d ogni specie. Art. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav.... soprarichiamate.
15 Art. 6 COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori. Art. 7 ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI. La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente. I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al Comune all atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti. Art. 8 CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE I soggetti attuatori si impegnano a cedere al Comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni. Art. 9 TEMPI DI ESECUZIONE I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al Comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all art. 8. Art. 10 GARANZIA A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del Comune polizza fideiussoria per l'importo di. ( ) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data.. con la società che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.
16 Art.11 ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall Ufficio Tecnico comunale o dall Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l equità di detta penale. Art SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dei soggetti attuatori. Art. 13 REGIME FISCALE Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del Comune. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28/01/1977 n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente Convenzione. Art DECADENZA DELLA VARIANTE La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.
17 ART. 15 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di..(indicare il foro competente). Le parti
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