DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n del 19 novembre 2013

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1 9^ legislatura Struttura amministrativa competente: Direzione Urbanistica e Paesaggio Presidente Luca Zaia Vicepresidente Marino Zorzato Assessori Renato Chisso Roberto Ciambetti Luca Coletto Maurizio Conte Marialuisa Coppola Elena Donazzan Marino Finozzi Massimo Giorgetti Franco Manzato Remo Sernagiotto Daniele Stival P A Segretario Mario Caramel DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n del 19 novembre 2013 OGGETTO: Approvazione delle linee guida per l omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio, artt. 5 e 6, L.R. 55/2012, deliberazione/cr 103/2013. NOTE PER LA TRASPARENZA: Linee guida per l omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio di cui agli artt. 5 e 6, L.R. 55/2012. Approvazione definitiva a seguito del parere della Seconda Commissione consiliare. Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue: Il DPR 160/2010, ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal DPR 447/1998. Al fine di semplificare, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese, l'applicazione dell istituto sotto il profilo urbanistico, il Capo I della L.R. 55/2012 disciplina i procedimenti di sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010. L art. 5, L.R. 55/2012 prevede che la realizzazione degli interventi di edilizia produttiva in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 della citata L.R. sia subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale siano definiti le modalità ed i criteri di intervento. Il comma 3 del citato articolo prevede che, a tal fine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotti le linee guida e i criteri per l omogenea redazione della suddetta convenzione. L art. 6, L.R. 55/2012 prevede che i comuni, ai fini conoscitivi, istituiscano ed aggiornino un apposito elenco degli interventi autorizzati, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati e che tale elenco sia trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della legge. Con deliberazione/cr 103/2013 è stato chiesto un parere alla Seconda Commissione consiliare in ordine alle indicazioni operative ed ai relativi schemi di modulistica adottate dalla Giunta per assicurare uniformità di comportamenti nella redazione della convenzione di cui all art. 5, L.R. 55/2012 e, nel contempo, fornire un supporto tecnico-amministrativo ai comuni in ordine ai dati da fornire ai fini del monitoraggio di cui al successivo art. 6. La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del ha espresso parere favorevole con modifiche. Più precisamente, la Commissione ha ritenuto opportuno descrivere i contenuti della convenzione di cui all art. 5, L.R. 55/2012 illustrando prima quelli che essa deve avere per gli interventi di cui all art. 3 (interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale), poi quelli relativi agli interventi dell art. 4 (interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale) ed infine descrivendo gli aspetti comuni ad entrambe le fattispecie; ciò senza tuttavia mutare il contenuto sostanziale della proposta effettuata dalla Giunta con deliberazione/cr 103/2013. Mod. B - copia

2 Il parere della Seconda Commissione consiliare n. 429, è stato trasmesso alla Direzione Urbanistica e Paesaggio in data ; le modifiche in esso contenute e sopra descritte sono state integralmente recepite negli elaborati allegati al presente provvedimento. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; VISTO il DPR , n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008"; VISTA la L , n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; VISTA la L.R , n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio ; VISTA la L.R , n. 55 Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante ; VISTA la deliberazione/cr , n. 103 Linee guida e criteri per l omogenea redazione della convenzione di cui all art. 5, comma 3, L.R. 55/2012 ed adozione schemi di modulistica. Richiesta di parere alla seconda Commissione Consiliare ; VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare in data DELIBERA 1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C e D, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare l'allegato A, recante Linee guida e criteri per l omogenea redazione della convenzione ed indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio, artt. 5 e 6, L.R , n. 55 ; 3. di approvare l'allegato B, recante Bozza di convenzione. Art. 3, L.R , n. 55 Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale ; 4. di approvare l'allegato C, recante Bozza di convenzione. Art. 4, L.R , n. 55 Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ; 5. di approvare l Allegato D, recante Scheda monitoraggio, art. 6, L.R , n. 55 ; 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 7. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto; 8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del

3 Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO F.to Avv. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia Mod. B - copia pag. 3 Dgr n. del

4 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 1/5 Linee guida e criteri per l omogenea redazione della convenzione ed indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio, artt. 5 e 6, L.R , n. 55. Il DPR , n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.L , n. 112 convertito con modificazione dalla L , n. 133", ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal DPR 447/1998. In ordine all individuazione di beni e servizi ricadenti nell ambito di applicazione del nuovo Regolamento, si evidenzia che l articolo 1, comma 1, lett. i) specifica che sono da includere tra le attività produttive le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Tale previsione si pone in continuità con quanto previsto dal previgente DPR 447/1998 all art. 1, comma 1 bis (introdotto dall art. 1, DPR , n. 440). L art. 2, comma 4, DPR 160/2010 esclude dall ambito di applicazione del regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti del D.Lgs , n Il medesimo art. 2, comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs , n. 59. Al fine di semplificare, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese, l'applicazione dell istituto sotto il profilo urbanistico, il Capo I della L.R. 55/2012 disciplina i procedimenti di sportello unico per le attività produttive di cui al citato DPR 160/2010, individuando tre diverse fattispecie di interventi: la prima categoria (art. 2, L.R. 55/2012) riguarda gli interventi indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative comunitarie, statali, regionali e, comunque, non innovativi dell immobile per le loro limitate dimensioni (fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre 100. di superficie

5 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 2/5 coperta), nonché gli interventi di modifica ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell art. 5, DPR 447/1998 ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate. Tali interventi, che non configurano variante allo strumento urbanistico generale, sono soggetti al titolo abilitativo previsto dal DPR , n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; la seconda categoria (art. 3, L.R. 55/2012) comprende gli interventi da configurare come derogatori allo strumento urbanistico, ovvero gli ampliamenti di attività produttive esistenti in difformità allo strumento urbanistico (compresi impianti tecnologici e strutture di servizio qualora superino i limiti di cui all art. 2) entro il limite massimo dell 80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1500., oltre al mutamento di destinazione d uso di fabbricati all interno del medesimo lotto, sempre mantenuto entro tali limiti. Tali interventi sono soggetti al procedimento unico di cui all art. 7, DPR 160/2010 previo parere del consiglio comunale da rendersi entro 60 giorni decorsi i quali si intende reso in senso positivo; la terza categoria (art. 4, L.R. 55/2012) riguarda l ipotesi più nota di sportello unico, ovvero l intervento relativo all insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico. In tale ipotesi, oltre a non essere posti limiti agli ampliamenti, e/o realizzazione di nuovi impianti produttivi, è prevista una procedura semplificata in termini di tempi. L art. 5, L.R. 55/2012 prevede che la realizzazione degli interventi di edilizia produttiva in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento. In via preliminare è necessario effettuare una precisazione per quanto riguarda l ipotesi di silenzio-assenso prevista dal comma 2 dell art. 3. Com è noto, tale norma dispone che, trascorso il termine di 60 giorni, il parere da parte del consiglio comunale si intende reso in senso positivo; tuttavia proprio la mancanza di una determinazione espressa da parte del consiglio comunale può dar luogo a dubbi in ordine alla definizione del contenuto della convenzione. Per ovviare a ciò, si ritiene utile che tra la documentazione presentata dal proponente (istanza principale, elaborati grafici, planimetrie, relazioni tecniche, perizie, ecc.) figuri una proposta di convenzione per l istruttoria da parte del responsabile SUAP il quale la valuterà ai fini del richiesto parere da parte del consiglio comunale. Qualora il consiglio non renda il suddetto parere entro il termine previsto, la proposta come formulata dal responsabile SUAP sarà pertanto considerata approvata.

6 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 3/5 Il comma 2 dell art. 5 prescrive, altresì, per gli interventi di cui all art. 3, che la convenzione preveda il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento della destinazione d uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all attività produttiva; il relativo vincolo va trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del richiedente. Si precisa che gli interventi eseguiti in violazione del divieto di cui al comma 2 dell art. 5 sono assimilabili a quelli eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso e pertanto trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall art. 33, DPR 380/2001. Infine, non è superfluo rammentare che la deroga viene concessa in relazione ad una specifica attività imprenditoriale, con riferimento alla quale vengono svolte in sede di SUAP le relative considerazioni ai fini dell istruttoria; conseguentemente la deroga è vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva. Per gli interventi di cui all art. 4 in variante allo strumento urbanistico generale, la convenzione deve prevedere la decadenza ad ogni effetto della variante ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. Ai sensi dell art. 4, comma 7, L.R. 55/2012, la proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori. Si ritiene infatti conforme alla ratio dell istituto che la variante produca effetti finalizzati alla realizzazione di quel singolo progetto e che il mancato inizio dei lavori per qualsiasi motivo nel termine previsto dalla norma, comporti la decadenza della variante e il ritorno dell area interessata alla disciplina urbanistica precedente. Infine, sempre per gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, nei casi in cui l insieme degli interventi stessi comporti un impatto rilevante sul territorio, è possibile che il comune richieda ai soggetti attuatori un ulteriore contributo o particolari opere aggiuntive. Tuttavia, tale pretesa non si deve sostanziare in prelievi forzosi imposti nei confronti dell attuatore ovvero nella realizzazione di opere in alcun modo connesse agli interventi da realizzare. A tal proposito, si precisa che le forme di garanzia per il rispetto degli impegni assunti devono in ogni caso essere proporzionate alla portata dell intervento e alle specifiche circostanze e che, nell ipotesi di fissazione di penale, essa deve essere calcolata con equità. Ciò premesso, per tutti gli interventi di edilizia produttiva (artt. 3 e 4) è previsto che la convenzione definisca le modalità ed i criteri di intervento ai fini di un idoneo inserimento dell intervento nel contesto territoriale. La convenzione dovrà quindi disciplinare in apposito

7 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 4/5 articolo i modi ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di mitigazione necessarie o ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini dell idoneo inserimento dell intervento nel contesto territoriale, opere descritte in dettaglio nella relazione tecnico-illustrativa dell intervento e negli elaborati tecnici allegati alla convenzione medesima. La convenzione disciplinerà altresì le modalità di collaudo delle opere di urbanizzazione, nonché eventuali ulteriori obblighi posti a carico dei soggetti attuatori. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, deve essere costituita da parte dei soggetti attuatori una cauzione mediante polizza fideiussoria pari al 100% dell importo di tutte le opere di urbanizzazione e di mitigazione e/o di eventuali altre opere poste a loro carico. Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si richiamano le definizioni ed i contenuti tecnici di cui all atto di indirizzo ai sensi dell art. 50, lettera h, L.R. 11/2004, definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che prevede, in particolare, che esse siano anche funzionali a garantire una migliore qualità della vita e qualità urbana dovendosi tradurre in servizi e aree che soddisfino i criteri di fruibilità e accessibilità in funzione del soddisfacimento del carattere di prestazionalità. Ne consegue che, in sede di valutazione del progetto nonché di stesura della convenzione, riveste particolare importanza la qualificazione dello standard rispetto sia al fabbricato produttivo, sia in considerazione della situazione urbanistica delle aree circostanti. Si raccomanda altresì al comune di vigilare in particolar modo sulle motivazioni per le quali è chiesto l ampliamento: è necessario, infatti, che le esigenze sottese alla richiesta siano sempre debitamente documentate e adeguatamente motivate. Si ricorda, a tal proposito, il carattere straordinario sia della procedura di deroga sia di variante, le quali, per loro natura, non ammettono applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione; poiché la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività, l istruttoria finalizzata all avviamento del procedimento, dovrà anche argomentare in merito alla convergenza tra l interesse privato e gli interessi pubblici coinvolti, tra cui l interesse pubblico sia ad un corretto utilizzo del suolo sia allo sviluppo dell imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell intera collettività. In particolare, al fine di evitare episodi di speculazione nonché per assicurare l integrale rispetto degli impegni assunti in relazione allo sviluppo dell attività produttiva (nuove, assunzioni, mantenimento dell attività ecc) e delle motivazioni ed i presupposti addotti nella richiesta di sportello unico, si ritiene opportuno che il comune nella convenzione preveda che qualora i soggetti attuatori o i propri aventi causa non rispettino i suddetti impegni, gli stessi siano tenuti al versamento di una somma, a titolo di penale, fatto salvo l eventuale maggior danno e ferma restando l eventuale applicabilità di ulteriori sanzioni amministrative.

8 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 5/5 Al fine di fornire un supporto tecnico-amministrativo alle amministrazioni comunali e, nel contempo, garantire uniformità di comportamenti nella redazione della convenzione sono stati predisposti due schemi di convenzione: uno per gli interventi di edilizia produttiva in deroga e uno per quelli in variante allo strumento urbanistico generale. Pur senza alterare i criteri informatori, è ovviamente riconosciuta ai comuni la facoltà di adattare e/o adeguare e/o integrare gli elementi contenuti nei predetti schemi in relazione all oggetto specifico della proposta degli stessi. Si sottolinea infine che ogni modifica legata al progetto edilizio e all attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. L art. 6, L.R. 55/2012 prevede che i comuni, ai fini conoscitivi, istituiscano ed aggiornino un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati. Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che tale elenco sia trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della legge. A tale scopo è stato predisposto un modello di scheda da compilarsi da parte del progettista, ad eccezione dell ultimo campo, contenente l indicazione dei dati necessari ai fini del monitoraggio da parte della Regione. La scheda distingue le tre tipologie di intervento di edilizia produttiva di cui agli artt. 2, 3 e 4 (rispettivamente interventi che non configurano variante, interventi in deroga ed interventi in variante allo strumento urbanistico generale) richiedendo per ciascuno l indicazione della superficie esistente e di progetto, nonché la percentuale di maggiorazione del volume. Per gli interventi di cui all art. 2, comma 1, lettera a), ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100. di superficie coperta è richiesta l indicazione della norma da cui discende l obbligo di adeguamento. Per gli interventi di cui all art. 3 è chiesto di specificare se l ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d uso. Ai sensi del comma 3, del citato art. 3 è chiesta altresì l indicazione degli interventi effettuati fino al raggiungimento del limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 (1.500 ). Per gli interventi di cui all art. 4 deve essere indicata la destinazione di zona sia esistente che di progetto. Infine, per tutti gli interventi di edilizia produttiva è prevista l indicazione degli estremi della convenzione di cui all art. 5, L.R. 55/2012; la compilazione di tale campo è a carico del comune.

9 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 1/5 BOZZA DI CONVENZIONE Art. 3, L.R , n Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale l anno.. addì.. del mese di.. TRA: il comune di C.F.., ed i sigg.., in seguito denominati nel presente atto soggetti attuatori ; PREMESSO che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del pervenuta il. prot..., volta ad ottenere.., ai sensi dell art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in, della superficie complessiva di.e distinti al N.C.T.R. con il mappale.del Foglio.. sezione censuaria di., con le seguenti superfici:.. CONSIDERATO - che i soggetti attuatori hanno richiesto l intervento in quanto.. (specificare le documentate esigenze); - che l Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l amministrazione a esprimersi favorevolmente); - che, a seguito dell esito favorevole dell istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del.., il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n. del. divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente

10 ALLEGATOB alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 2/5 OPPURE - che, a seguito dell esito favorevole dell istruttoria del responsabile del procedimento il consiglio comunale non ha espresso parere nei termini dall art. 3, comma 2, L.R. 55/2012 e che pertanto il medesimo parere deve intendersi positivo; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti: Relazione Tecnica illustrativa Elaborati di progetto edilizio Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione Altro ( eventuali norme tecniche) Art. 2 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti. Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione: strade verde pubblico parcheggio pubblico Altro per complessivi Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD I soggetti attuatori con la presente convenzione cedono gratuitamente al comune, le aree di cui all art. 3. Le aree sopra descritte s intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù

11 ALLEGATOB alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 3/5 apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d ogni specie. Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav.... soprarichiamate Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori. Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente. I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti. Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE I soggetti attuatori si impegnano a cedere al comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli con assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni. Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all art. 8.

12 ALLEGATOB alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 4/5 Art GARANZIA A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo di. ( ) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data.. con la società che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente. Art. 11 ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d uso o frazionare l immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il con relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese. Il mancato rispetto del divieto di cui all art. 5, comma 2, comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 33, DPR 380/2001. Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall Ufficio Tecnico comunale o dall Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l equità di detta penale. Art SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori. Art REGIME FISCALE Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in

13 ALLEGATOB alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 5/5 particolare dei benefici della L , n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione. ART RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di..(indicare il foro competente) Le parti

14 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOC alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 1/5 BOZZA DI CONVENZIONE Art. 4, L.R , n Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale l anno.. addì.. del mese di.. TRA: il comune di C.F.., ed i sigg.., in seguito denominati nel presente atto soggetti attuatori ; PREMESSO che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del pervenuta il. prot..., volta ad ottenere.., ai sensi dell art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in, della superficie complessiva di.e distinti al N.C.T.R. con il mappale.del Foglio.. sezione censuaria di., con le seguenti superfici:.. CONSIDERATO - che i soggetti attuatori hanno richiesto l intervento in quanto.. (specificare le documentate esigenze); - l amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l amministrazione a esprimersi favorevolmente); - che, a seguito dell esito favorevole dell istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del.., il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n. del. divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

15 ALLEGATOC alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 2/5 Relazione Tecnica illustrativa Elaborati di progetto edilizio Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione Altro (eventuali norme tecniche etc.) Art. 2 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti. Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione: strade verde pubblico parcheggio pubblico Altro per complessivi Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD I soggetti attuatori con la presente convenzione cedono gratuitamente al comune, le aree di cui all art. 3. Le aree sopra descritte s intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d ogni specie. Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav.... soprarichiamate

16 ALLEGATOC alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 3/5 Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori. Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente, afferenti il rilascio dei permessi di costruire. I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all atto del rilascio del permesso di costruire il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all atto del rilascio del permesso di costruire. Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE I soggetti attuatori si impegnano a cedere al comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni. Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del permesso di costruire, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all art. 8. Art GARANZIA A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo di. ( ) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data.. con la società che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

17 ALLEGATOC alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 4/5 Art.11 ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall Ufficio Tecnico comunale o dall Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l equità di detta penale. Art SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori. Art REGIME FISCALE Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L , n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione. Art DECADENZA DELLA VARIANTE La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori. ART RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18 ALLEGATOC alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 5/5 Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di..(indicare il foro competente) Le parti

19 Allegato D Dgr n. del pag. 1 /1 ALLEGATOD alla Dgr n del 19 novembre 2013 ALLEGATOD alla Dgr n del 19 novembre 2013 giunta regionale 9^ legislatura Direzione Urbanistica e Paesaggio SCHEDA art. 6, L.R , n. 55 (elenchi e monitoraggio). Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante. (Scheda da compilare a cura del progettista e consegnare al comune in allegato al progetto) comune: Provincia ditta: strumento urb. vigente: localizzazione e dati catastali: Tipo di attività esercitata: art. 2 - Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale - art. 7, DPR 160/2010 art. 2-1a esistente progetto diff. % Zona rif. normativo Sup. Volume mc art. 2-1b Sup. Volume mc TIPO DI INTERVENTO art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale - art. 7, DPR 160/2010 art. 3-1 esistente progetto diff. % Zona destinazione d'uso Sup. mutata Volume mc si no art. 3-3 Ampliamenti effettuati fino al raggiungimento del limite massimo di art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale art. 8, DPR 160/2010 art. 4-1 esistente progetto diff. % strumento destinazione d'uso Sup. mutata Volume mc si no Zona Zona nuova destinazione art. 5 - convenzione data prot. Data di presentazione:

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