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1 Relazione tecnica (riferimento delibera 145/00) DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DELLE NORME SULLA SEPARAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA PER I SOGGETTI GIURIDICI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI OBBLIGHI DI CUI ALL ARTICOLO 15, COMMA 2 DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 MAGGIO 1999, N. 61/ Premessa La deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999 recante Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: deliberazione n. 61/99) prevede nelle disposizioni finali, riportate nell articolo 15, che, in seguito a motivata richiesta, la stessa Autorità possa differire la decorrenza delle norme contenute nella medesima direttiva. 2. Richieste di differimento pervenute all Autorità 2.1 Richieste di differimento al 2001 Le imprese di seguito elencate hanno richiesto all Autorità di differire di un anno l applicazione di tali norme: a) Azienda Servizi Municipalizzati Spa (ASM) di Rovereto (Trento) L Azienda Servizi Municipalizzati Spa (ASM) di Rovereto (Trento), con nota pervenuta all Autorità il 23 novembre 1999, prot. n , richiede il differimento facendo riferimento a: dimensioni ridotte della società, che rientra per pochissimo nel limiti fissati dalla direttiva dell Autorità, che incontra seri ostacoli all adempimento di quanto richiesto, viste le risorse umane e professionali disponibili, e che è relativamente penalizzata dalla composizione qualitativa della clientela, formata in gran parte da utenze industriali; quest ultimo aspetto comporta un ingente fornitura di energia elettrica ad un numero piuttosto contenuto di utenze, con la conseguenza che l organizzazione aziendale è di minore entità rispetto a quella di altri operatori che vendono quantitativi analoghi di energia elettrica; possibile incompatibilità fra le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentito Alto Adige in materia di energia e quelle della deliberazione n. 61/99; profonda opera di riorganizzazione e ridefinizione del proprio assetto sul piano operativo e societario che l ASM Spa di Rovereto e la SIT Spa Trento stanno effettuando mediante l integrazione fra le attività delle due società nella Trentino Servizi Spa; benché ad oggi risulti estremamente difficile definire quale sarà la sua configurazione finale, è senz altro certo che essa avrà pesanti ripercussioni anche alla soggezione agli adempimenti connessi alla separazione amministrativa e contabile. L ASM Spa di Rovereto ritiene di poter assicurare il proprio impegno al fine di rendere disponibili i dati rilevanti ai fini della separazione contabile relativi all esercizio 2000, così come saranno acquisiti in relazione all avanzamento del progetto di adeguamento alla deliberazione in oggetto. 1

2 b) Azienda Energetica Municipale Spa (AEM) di Cremona L Azienda Energetica Municipale Spa (AEM) di Cremona richiede con nota pervenuta all Autorità il 15 dicembre 1999, prot. n , il rinvio dei termini sulla base delle seguenti considerazioni: l AEM di Cremona è una azienda multiservizi che svolge svariate attività nei settori dell energia, dell igiene ambientale e dei trasporti, con una struttura estremamente diversificata e complessa ; è in corso la riorganizzazione dell AEM Spa a motivo della sua recente trasformazione in società per azioni. Ciò comporta un impegno di risorse notevole, implica la revisione dei rapporti in essere col Comune e rende necessario l adattamento delle procedure contabili e amministrative; il sistema informativo aziendale è inadeguato e deve essere opportunamente adattato (cambio di secolo, nuovo sistema di fatturazione, programma di contabilità generale da smantellare e sostituire con un più moderno sistema integrato). In particolare il software applicativo utilizzato per le rilevazioni contabili risulta inadeguato a rilevare separatamente i fatti amministrativi tra attività, comparti e servizi comuni. L AEM Spa si impegna a presentare il conto economico del bilancio 2000 secondo lo schema previsto nell allegato 1 della deliberazione n. 61/99 e a presentare ogni altra informazione già disponibile nel c) Edison Spa L Edison SpA alla base della richiesta pervenuta all Autorità con nota del 16 dicembre 1999, prot. n , segnala l impossibilità di disporre entro l 1 gennaio 2000 dei dati di partenza patrimoniali e di un assetto informatico adeguato alle future necessità. Per quanto riguarda l assetto informatico l Edison Spa osserva che il 1999 è stato caratterizzato dagli eventi euro e anno 2000, che hanno assorbito e assorbono tuttora numerose risorse. Infine, si rileva che il quadro del gruppo Edison Spa è ulteriormente complicato dal fatto che la controllata ISE Srl chiude l esercizio amministrativo al 31 agosto e che, essendo la deliberazione n. 61/99 stata pubblicata nel luglio 1999, periodo immediatamente precedente alla chiusura estiva, non è risultato possibile adeguare, per tempo, le procedure alle richieste dell Autorità. Con successiva nota pervenuta all Autorità il 22 febbraio 2000, prot. n , l Edison SpA indica i documenti che in ogni caso si impegna a trasmettere all Autorità. Si tratta di dati di consuntivo, derivati dalla contabilità analitica e non sottoposti a revisione, con informazioni economiche distinte per attività e comparti e informazioni patrimoniali aggregate. d) Aziende Industriali Municipali (AIM) di Vicenza L Azienda Industriali Municipali (AIM) di Vicenza richiede con nota perventuta all Autorità il 4 gennaio 2000, prot. n. 187 il differimento dei termini. L AIM di Vicenza motiva il deferimento dei termini a causa di: esigenze di adeguamento dei sistemi informativi; difficoltà legate alla trasformazione giuridica in società per azioni che avverrà nel corso del L AIM di Vicenza comunica che nel 2000 potrà in ogni caso predisporre informazioni separate per attività, rimandando all esercizio successivo la disaggregazione delle informazioni per servizi comuni e comparti. 2

3 e) Richieste presentate di imprese minori ammesse alle integrazioni tariffarie In data 4 ottobre 1999, l Uniem, con nota ricevuta dall Autorità il 4 ottobre 1999, prot.n , ha chiesto il differimento della decorrenza degli adempimenti in tema di separazione contabile e amministrativa di almeno un anno, motivando detta richiesta con le caratteristiche delle imprese elettriche minori, che dal punto di vista amministrativo sono ridotte al minimo trattandosi spesso di aziende familiari. A riguardo, l Uniem osserva che vi è la concreta possibilità che i tempi necessari per modificare il sistema informativo esistente, per addestrare il personale addetto e per riorganizzare il personale amministrativo non consentano di rispettare le scadenze statuite dalla deliberazione n. 61/99. Con nota in data 9 dicembre 1999, prot. n , la stessa Uniem ha reiterato la richiesta di differimento. L Autorità, con lettera del 15 marzo 2000, prot. n. APM00/414 Del, ha precisato all Uniem che le richieste di differimento dei termini previsti per l applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione devono essere presentate individualmente da ciascun soggetto giuridico interessato. Sono così pervenute richieste da parte delle seguenti imprese: e) Società Impianti Elettrici S.I.E. S.r.l. di Firenze (31 marzo, prot. n. 4962), f) Odoardo Zecca S.r.l. di Pescara, (31 marzo, prot. n. 5001), g) Società Elettrica di Favignana S.p.A. di Palermo (5 aprile, prot. n. 5121), h) Società Elettrica Liparese S.n.c. di Lipari (6 aprile, prot. n. 5416), i) Germano Industrie Elettriche S.r.l. di Bari (6 aprile, prot. n. 5426), j) D Anna e Bonaccorsi S.n.c. di Ustica (6 aprile, prot. n. 5428), k) Società Elettrica Ponzese S.p.A. di Ponza (6 aprile, prot. n. 5430), l) Soc. Elettrica Musellarese Emilio Sarra & C. S.n.c. di Musellaro (6 aprile, prot. n. 5438), m) S.MED.E. Pantelleria S.p.A. di Palermo (6 aprile, prot. n. 5437), n) S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. di Palermo (6 aprile, prot. n. 5439), o) S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. di Palermo (6 aprile, prot. n. 5440), p) S.EL.I.S. Linosa S.p.A. di Palermo (6 aprile, prot. n. 5441), q) I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (6 aprile, prot. n. 5444). Le richieste di tali soggetti giuridici riportano tutte la medesima motivazione: Tale richiesta è motivata dalle difficoltà incontrate per la modifica del nostro sistema informativo e relativa riorganizzazione dei flussi per il personale amministrativo. f) Azienda Municipale Servizi Pubblici (AMSP) di Seregno (Milano) L Azienda Municipale Servizi Pubblici (AMSP) di Seregno (Milano) con nota pervenuta all Autorità il 12 maggio 2000, prot. n fa presente che le quantità cedute dall impresa a terzi sono prossime alla soglia minima prevista dalla direttiva. Pertanto l impresa ritiene opportuno attendere un anno e verificare, considerata l attuale movimentazione del mercato, quali saranno i quantitativi ceduti a terzi, prima di sostenere gli oneri connessi all applicazione della direttiva in materia di separazione contabile Richieste di differimento al

4 AMPS Spa di Parma L AMPS Spa di Parma con nota pervenuta all Autorità il 15 dicembre 1999, prot richiede il differimento della decorrenza delle norme sulla separazione contabile e amministrativa al L AMPS Spa di Parma giustifica la richiesta asserendo che essendo AMPS azienda pluriservizi (energia elettrica, gas metano, acqua potabile, teleriscaldamento, illuminazione pubblica e semaforica, gestione per conto di acqua e gas nei comuni della provincia) risulta particolarmente problematica l applicazione delle norme contenute nella direttiva, a partire dall esercizio 2000 dovendosi provvedere altresì all adeguamento dei sistemi contabili, gestionali ed informativi. L AMPS Spa si impegna alla redazione dei bilanci degli esercizi 2000 e 2001 in base alla separazione contabile prevista dai decreti ministeriali 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997, nonché a fornire all Autorità, se richiesti, dati di gestione disaggregati. 3. Osservazioni in relazione alle richieste pervenute Le motivazioni addotte dalle diverse imprese distributrici in alcuni casi sono circostanziate, in altri casi appaiono più generiche e supportate da elementi quali l entità delle dimensioni dei soggetti giuridici obbligati o la limitatezza dei mezzi e delle risorse disponibili che hanno natura strutturale e che erano noti alla Autorità nel momento di predisposizione ed emanazione della deliberazione n. 61/99. Va rilevato che la medesima deliberazione n. 61/99 è stata pubblicata il 15 luglio 1999 e che, effettivamente, i tempi concessi agli operatori per apportare gli adattamenti richiesti sono stati ridotti. Quindi, nei casi in cui i soggetti giuridici, constatata l impossibilità di adempiere alle norme in materia separazione di contabile sin dall esercizio 2000, abbiano richiesto il differimento di un anno, appare ragionevole accoglierne le istanze. Si ritiene invece di non aderire alla richiesta di differimento al 2002 presentata dall AMPS Spa di Parma, tenuto conto del fatto che la società non ha addotto motivazioni diverse da quelle esposte dalle altre società e considerato che altre imprese di dimensioni e tipologia analoga a quella dell AMPS hanno ritenuto sufficiente richiedere il differimento di un anno. 4. Necessità di mantenere un contenuto minimo di informazioni contabili disaggregate per attività Con la deliberazione n. 61/99 è stata disposta, a far data dall 1 gennaio 2000, la revoca dei decreti del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 11 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministero dell industria 11 luglio 1996) e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 75 dell 1 aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministero dell industria 17 marzo 1997) recanti lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica. Con l accoglimento dell istanza di differimento di decorrenza dei termini previsti nella stessa delibera per l applicazione delle norme in materia di separazione contabile presentata da alcuni soggetti giuridici, tali soggetti si troverebbero a dover applicare, nella redazione del proprio bilancio, esclusivamente le norme del Codice civile. 4

5 Verrebbe pertanto a mancare in relazione a questi soggetti nel periodo per il quale è previsto il differimento, anche quel contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività che la normativa precedente garantiva. Per ovviare a tale inconveniente, tenuto conto che alcuni dei soggetti giuridici che hanno presentato le istanze di proroga sono imprese minori ammesse alle integrazioni tariffarie, e considerato che, in particolare, tali integrazioni, secondo quanto stabilito nella legge 10 gennaio 1991, n. 10, sono determinate sulla base dei bilanci delle imprese stesse, si ritiene opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attività del settore elettrico, individuando questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei soprarichiamti decreti del Ministro dell industria, 11 luglio 1996 e 17 marzo Di conseguenza si dispone che i soggetti giuridici ai quali è concesso il differimento della decorrenza delle norme in materia di separazione contabile e amministrativa, limitatamente al periodo per il quale ha effetto il differimento, siano obbligate a redigere il proprio bilancio secondo lo schema tipo previsto dai sopra citati decreti ministeriali. Il direttore dell Area elettricità dott. Alberto Pototschnig 5

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