sommario SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA (attivo in Motion Silver, Motion Gold e Motion Platinum)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "sommario SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA (attivo in Motion Silver, Motion Gold e Motion Platinum)"

Transcript

1

2

3 sommario SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA (attivo in Motion Silver, Motion Gold e Motion Platinum) Cosa assicura pag. Art. 1 Oggetto dell assicurazione e forme di copertura... 5 Art. 2 Coperture prestate anche se non comprese nell assicurazione obbligatoria... 6 Art. 3 Esclusioni e rivalsa... 6 Art. 4 Estensione territoriale... 7 Cosa può assicurare in più Art. 5 Art. 6 Responsabilità del proprietario per condotta irregolare di altre persone... 8 Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupafacenti... 8 La formula tariffaria Cosa succede se... In caso di sinistro Attestazione dello stato del rischio Norme generali Art. 7 Riduzione/maggiorazione del premio e della franchigia... 9 Art. 8 Trasferimento di proprietà del veicolo e consegna in conto vendita Art. 9 Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo Art. 10 Demolizione del veicolo Art. 11 Distruzione o esportazione definitiva del veicolo Art. 12 Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto Art. 13 Denuncia di sinistro Art. 14 Gestione delle vertenze Art. 15 Attestazione dello stato del rischio Art. 16 Rinnovo del contratto Art. 17 Adeguamento del premio Art. 18 Pagamento del premio Art. 19 Rinvio alle norme di legge Art. 20 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio Art. 21 Oneri fiscali... 17

4 Tutela Giudiziaria: (Attiva in Motion Silver, Motion Gold e Motion Platinum) cosa assicura In caso di controversia Assistenza Motion Service Base: (Attiva in Motion Silver e Motion Gold) cosa assicura In caso di sinistro Assistenza Motion Service Vip: (Attiva in Motion Platinum) cosa assicura In caso di sinistro Ritiro, sospensione, furto e smarrimento della patente: (opzionali) cosa assicura In caso di ritiro, sospensione, furto e smarrimento della patente Norme generali del sistema di coperture per la persona SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA pag. Art. 22 Oggetto dell assicurazione Art. 23 Esclusioni Art. 24 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile Art. 25 Gestione del sinistro Art. 26 Diritto di scelta Art. 27 Oggetto dell assicurazione Art. 28 Esclusioni Art. 29 Estensione territoriale Art. 30 Gestione del sinistro Art. 31 Oggetto dell assicurazione Art. 32 Esclusioni Art. 33 Estensione territoriale Art. 34 Gestione del sinistro Art. 35 Oggetto dell assicurazione Art. 36 Esclusioni Art. 37 Recesso dal contratto per modifiche alle norme di legge Art. 38 Denuncia di sinistro Art. 39 Liquidazione dell indennizzo Art. 40 Estensione Territoriale Art. 41 Rinnovo del contratto Art. 42 Adeguamento del premio Art. 43 Pagamento del premio Art. 44 Rinvio alle norme di legge Art. 45 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio Art. 46 Oneri fiscali

5 Incendio, furto e kasko: cosa assicura Cosa succede se... In caso di incendio o furto o kasko Lloyd Service Furto Plus: cosa assicura In caso di sinistro Cosa può assicurare in più: garanzie aggiuntive Garanzie speciali In caso di sinistro relativo alle garanzie aggiuntive e speciali SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO (opzionali) pag. Art. 47 Oggetto dell assicurazione Art. 48 Esclusioni riguardanti l assicurazione incendio e furto Art. 49 Esclusioni riguardanti l assicurazione kasko Art. 50 Sottoscrizione di assicurazioni complementari Art. 51 Adeguamento automatico del valore assicurato Art. 52 Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente Art. 53 Denuncia di sinistro e adempimenti Art. 54 Eventuale ritrovamento del veicolo rubato Art. 55 Determinazione dell ammontare del danno Art. 56 Scoperti in caso di sinistro Art. 57 Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito Art. 58 Oggetto dell assicurazione Art. 59 Ritiro dei documenti procurati Art. 60 Esclusioni Art. 61 Adempimenti e gestione del sinistro Art. 62 Rottura cristalli Art. 63 Trasporto feriti con ambulanza Art. 64 Imbrattamento per trasporto feriti Art. 65 Garanzia bagaglio Art. 66 Autorimessaggio e custodia Art. 67 Indennizzo imposta di proprietà Art. 68 Garanzia contrassegno Art. 69 Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto Art. 70 Eventi sociopolitici Art. 71 Danno al veicolo per furto delle cose non assicurate Art. 72 Rimborso spese per perdita delle chiavi Art. 73 Esclusioni Art. 74 Atti vandalici Art. 75 Eventi naturali Art. 76 Esclusioni Art. 77 Denuncia di sinistro

6 Norme generali del sistema di coperture per il veicolo pag. Art. 78 Estensione territoriale Art. 79 Rinnovo del contratto Art. 80 Adeguamento del premio Art. 81 Pagamento del premio Art. 82 Rinvio alle norme di legge Art. 83 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio Art. 84 Oneri fiscali GLOSSARIO NORME DI LEGGE

7 SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA (attivo in Motion Silver, Motion Gold e Motion Platinum) cosa assicura L Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l assicurazione è obbligatoria. Pertanto s impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato. Il contraente può pattuire la forma di garanzia RCA operante sul contratto scegliendola fra le seguenti tipologie: articolo 1 Oggetto dell assicurazione e forme di copertura 1. GUIDA CONTROLLATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) Il contratto è stipulato nella forma GUIDA CONTROLLATA. La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è: - il proprietario dello stesso - il contraente, ovvero l intestatario del contratto - qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti. Nel caso in cui sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa nelle modalità e termini previsti dall articolo 3 (Esclusioni e rivalsa). La copertura GUIDA CONTROLLATA è operante se espressamente richiamata sul contratto; in questo caso, il premio RCA è calcolato applicando la Tariffa prevista dalle Tabelle Premi in vigore al momento della stipula del contratto, o in vigore al rinnovo annuale per gli anni successivi al primo. 2. GUIDA ILLIMITATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) Il contratto è stipulato nella forma GUIDA ILLIMITATA. La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall età. La copertura GUIDA ILLIMITATA è operante se espressamente richiamata sul contratto. Il premio RCA è calcolato applicando la Tariffa prevista dalle Tabelle Premi in vigore al momento della stipula del contratto, o in vigore al rinnovo annuale per gli anni successivi al primo. 3. GUIDA AZIENDE (per contratti sui quali operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) Il contratto è stipulato nella forma GUIDA AZIENDE. La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall età. 5

8 La copertura GUIDA AZIENDE è operante solo se richiamata sul contratto; in questo caso il premio RCA è calcolato applicando la Tariffa prevista dalle Tabelle Premi in vigore al momento della stipula del contratto, o in vigore al rinnovo annuale per gli anni successivi al primo. articolo 2 Coperture prestate anche se non comprese nell assicurazione obbligatoria I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie seguenti: - veicoli adibiti a scuola guida l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore e l allievo conducente anche quando è alla guida; - danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente l Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; - carico e scarico su veicoli ad uso promiscuo l Impresa copre la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi, mentre sono considerati terzi le persone trasportate; - responsabilità civile trasportati l Impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall assicurazione obbligatoria. 6 articolo 3 Esclusioni e rivalsa La garanzia non sarà valida e l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi: - veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; - conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; - conducente - responsabile di incidente con danni alle persone - sanzionato ai sensi dell articolo 189, sesto comma, del Nuovo Codice della Strada per non avere ottemperato all obbligo di fermarsi; - veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; - veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;

9 - assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. Riguardo a contratti per i quali sia operante la forma di copertura denominata GUIDA CONTROLLATA, l Impresa avrà diritto a una rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di Euro qualora si accerti che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste dalla predetta forma di garanzia. Nel caso sul contratto sia operante la garanzia GUIDA CONTROLLATA l Impresa non attiverà l azione di rivalsa in caso di guida da parte di conducente minore di 26 anni se: - il veicolo sia condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso; - il veicolo circoli contro la volontà del proprietario o del contraente; - il veicolo sia utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza; - non sia espressamente prevista in contratto. In tutti i predetti casi, l importo dell azione di rivalsa va ad aggiungersi a quello dovuto a titolo di rimborso franchigia. Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L Impresa procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l art. 1901, 2 comma, Codice Civile, l Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente deve restituirla immediatamente all Impresa. In caso contrario l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. articolo 4 Estensione territoriale 7

10 cosa può assicurare in più (condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza) articolo 5 Responsabilità del proprietario del veicolo per condotta irregolare di altre persone L Impresa, a parziale deroga dell articolo 3 (Esclusioni e rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e - se persona diversa - del contraente per i seguenti casi e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi: - conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. Nel caso in cui il danno sia causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini del proprietario o del contraente con loro stabilmente conviventi, purché maggiorenni, nonché da addetti ai servizi domestici, l Impresa rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti del conducente. Qualora il proprietario o il contraente fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l Impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all articolo 3 (Esclusioni e rivalsa). La copertura sarà operante solo se richiamata in contratto. articolo 6 Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti L Impresa, a parziale deroga dell articolo 3 (Esclusioni e rivalsa), limita il proprio diritto di rivalsa al 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo di Euro 516, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo di Euro 516), va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto dall intestatario della polizza a titolo di rimborso franchigia. La copertura sarà operante solo se richiamata in contratto. 8

11 la formula tariffaria (Valida per autovetture uso privato, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture) Questa formula tariffaria prevede che, a ogni sinistro causato, vi sia il pagamento di una franchigia fissa e assoluta. Il meccanismo tariffario si articola in classi di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e un livello percentuale di franchigia, come indicato nella Tabella n. 1. Classe di premio - Franchigia Classi di merito Coeff. di premio Franchigia A7 0, % A6 0, % A5 0, % A4 0, % A3 0, % A2 0, % A1 0, % A 0, % B 0, % C 0, % D 0, % E 0, % F 0, % G 0, % H 0, % I 0, % L 0, % M 0, % N 0, % O 0, % P 1, % Q1 1, % Q2 1, % R 1, % S 1, % T 1, % U 1, % V 2, % Z 2, % Z1 3, % Z2 3, % Z3 4, % Tabella n. 1 articolo 7 Riduzione/maggiorazione del premio e della franchigia 9

12 La franchigia è sempre espressa in una percentuale da applicarsi al premio netto della responsabilità civile, con un limite massimo stabilito dalla Tariffa in vigore. Tale limite massimo viene indicato sul contratto in occasione della stipulazione dello stesso e può variare in quanto soggetto alle stesse regole applicabili nel caso di modificazione della tariffa (articolo 17 Adeguamento del premio). La classe d ingresso è indicata sul contratto e dipende dalle dichiarazioni rese dal contraente (riportate sul contratto) e dalla sinistrosità risultante dall Attestazione dello stato del rischio (articolo 15 Attestazione dello stato del rischio). In ogni modo, il proprietario di un autovettura già assicurata con l impresa con contratto regolarmente in corso (contratto di riferimento) che intenda assicurare con un nuovo contratto una diversa autovettura, può usufruire di una classe più favorevole rispetto a quella d ingresso, come previsto dalle Norme Tariffarie. Per beneficiare della predetta classe di merito è necessario: - che la nuova autovettura sia intestata allo stesso proprietario dell autovettura già assicurata con l Impresa; - che la nuova autovettura sia di prima immatricolazione, o assicurata dopo voltura al PRA; - che il nuovo contratto sia stipulato nella forma di copertura GUIDA CON- TROLLATA o GUIDA ILLIMITATA (esclusa la GUIDA AZIENDE ); - che il contratto di riferimento sia regolarmente in vigore e assegnato ad una delle classi di merito previste dalla Tariffa in vigore per usufruire dell agevolazione. Lo stesso criterio vale nel caso in cui risulti essere assicurata con l Impresa più di un autovettura del medesimo proprietario e a fronte di ciascun contratto siano soddisfatti i requisiti più sopra indicati. A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n

13 CLASSE DI COLLOCAZIONE CLASSE DI IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI MERITO o più sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri A7 A7 A6 A E H A6 A7 A1 A E H A5 A6 A1 A E I A4 A5 A C F L A3 A4 B D G M A2 A3 B D G N A1 A2 C F I O A A1 D G L P B A E H M Q1 C B F I N Q2 D C G L O R E D H M P S F E I N Q1 T G F L O Q2 T H G M P R U I H N Q1 S U L I O Q2 S V M L P R T V N M Q1 S U Z O N Q2 T U Z P O R U V Z1 Q1 P S V Z Z1 Q2 Q1 S V Z Z1 R Q2 T Z Z1 Z2 S R U Z1 Z2 Z3 T S V Z2 Z3 Z3 U T Z1 Z3 Z3 Z3 V U Z2 Z3 Z3 Z3 Z V Z3 Z3 Z3 Z3 Z1 Z Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z1 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z3 Z3 Z3 Z3 Tabella n. 2 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: - primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; - periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. 11

14 Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo assicurato, rende possibile la sostituzione del contratto. La classe di merito maturata può essere mantenuta anche nei sottoriportati casi: 1. demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo: per queste fattispecie l assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni: sostituire il contratto originario per altro veicolo così come previsto nel caso di vendita o di consegna in conto vendita; stipulare con l Impresa un nuovo contratto per altro veicolo entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per la demolizione o la distruzione o l esportazione definitiva del veicolo; 2. furto del veicolo: se l assicurato stipuli con l Impresa un nuovo contratto per altro veicolo entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per furto. Il termine per stipulare il nuovo contratto è di 12 mesi dalla data di avvenuto furto se il veicolo rubato fosse stato precedentemente assicurato presso altra compagnia. In tutti i casi di cui sopra è comunque necessario che il proprietario del veicolo demolito, o distrutto, o esportato o rubato, sia anche il proprietario del nuovo veicolo da assicurare. Il diritto al mantenimento della classe di merito può essere esercitato anche dal coniuge dell assicurato, se quest ultimo non si sia avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto o consegnato in conto vendita o rubato o demolito o distrutto o esportato ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante la stipula di un nuovo contratto da sottoscrivere con l Impresa entro 6 mesi dalla data di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, oppure dalla data di risoluzione del contratto per furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo oggetto di copertura. Se la formula tariffaria del contratto originario non è più disponibile per i contratti di nuova assunzione, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, il nuovo contratto deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata ai nuovi contratti. Nel caso di: veicolo ritrovato successivamente al furto dello stesso dopo che l assicurato si sia avvalso della facoltà di beneficiare su altro nuovo contratto della classe di merito maturata su quello risolto per furto; veicolo consegnato in conto vendita, ma non venduto; deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito prevista per i contratti di nuova assunzione. Il contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro, offrendo all Impresa il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto. Il contraente e il proprietario del veicolo sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 12

15 cosa succede se... Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà: a) Sostituzione con altro veicolo di sua proprietà Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, l alienante può chiedere che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso: - è necessaria la previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato; - se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio. articolo 8 Trasferimento di proprietà del veicolo e consegna in conto vendita b) Cessione del contratto Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l Impresa non rilascerà l Attestazione dello stato del rischio. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Risoluzione del contratto Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Per i contratti con frazionamento di premio l Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, vale quanto precede riguardo ai punti a) e c). In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il contraente deve darne notizia all Impresa, fornendo copia della denuncia di furto o rapina presentata all Autorità competente. articolo 9 Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo 13

16 articolo 10 Demolizione del veicolo Nel caso di cessazione di rischio per demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. articolo 11 Distruzione o esportazione definitiva del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. 14 articolo 12 Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto a) Sospensione Il contraente può richiedere la sospensione dell assicurazione in corso di contratto restituendo all Impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal contraente. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 3 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 3 mesi. Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 3 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti: - il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Se la sospensione è durata meno di 3 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione. La sospensione non è prevista nel caso di furto o rapina del veicolo, in quanto l Impresa continua ad essere esposta ai rischi derivanti dalla circolazione del veicolo stesso. Non è inoltre prevista per i contratti di durata inferiore all anno. Nel caso di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in proporzione al periodo non goduto dalla data di richiesta all Impresa. L Impresa non procede alla restituzione dell eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. b) Riattivazione La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purchè del medesimo tipo e prevede: - l emissione di nuovi documenti contrattuali;

17 - la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest ultima abbia avuto una durata inferiore a 3 mesi. Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto: - dell applicazione della tariffa vigente alla data dell ultima sospensione; - del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito. in caso di sinistro La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi al contratto ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli artt e 1915 del Codice Civile. articolo 13 Denuncia di sinistro L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. L Impresa non rimborsa le spese incontrate dall assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali. articolo 14 Gestione delle vertenze attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l Impresa rilascia al contraente una attestazione che contenga: - la denominazione dell Impresa; - il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente; - il numero del contratto di assicurazione; articolo 15 Attestazione dello stato del rischio 15

18 - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l attestazione viene rilasciata; - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva; - la classe di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993; - l indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall assicurato; - il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose; - i dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell assicuratore. L Impresa rilascia l attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto, mentre non la rilascia nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Nel caso di furto del veicolo, entro 15 giorni dalla richiesta, l Impresa rilascia l attestazione relativa al veicolo rubato riferita all ultima annualità assicurativa effettivamente conclusa. Il contraente deve consegnare all assicuratore l Attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l ha rilasciata. È fatto salvo quanto previsto dall articolo 7 (Riduzione/maggiorazione del premio e della franchigia). norme generali articolo 16 Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall articolo 17 (Adeguamento del premio), in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma. 16

19 Al momento del rinnovo del contratto l Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio. Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui il contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto. Al fine di consentire al contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. articolo 17 Adeguamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento di tutte le somme dovute dal contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell Impresa, salva al contraente stesso la facoltà di liberarsi, purché entro il termine di scadenza dell obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell art. 1901, 2 comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l agente per il tramite del quale il contratto stesso é stato concluso. articolo 18 Pagamento del premio Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. articolo 19 Rinvio alle norme di legge Qualora il contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. articolo 20 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. articolo 21 Oneri fiscali 17

20 SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA tutela giudiziaria (attiva in Motion Silver, Motion Gold e Motion Platinum) cosa assicura articolo 22 Oggetto dell assicurazione L Impresa si assume, con il limite massimo di Euro , l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono esclusivamente: - le spese per l intervento di un legale; - le spese peritali e arbitrali; - le spese di giustizia nel processo penale e civile; - le spese attinenti l esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; - le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell assicurato. L assicurazione riguarda esclusivamente i sinistri che coinvolgono il veicolo indicato sul contratto e si riferisce ai seguenti casi: - controversie relative ai danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti commessi da altri soggetti in occasione dell uso del veicolo; - controversie relative ai danni, causati dal proprietario o dal conducente autorizzato, ai trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell uso del veicolo; - difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell uso del veicolo; - controversie che sorgano da pretese inadempienze contrattuali, proprie o della controparte, per le quali il valore di lite sia almeno di Euro 259; - istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza del suo uso; - istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente in conseguenza dell uso del veicolo. Nel caso di controversie tra assicurati con lo stesso contratto, la garanzia viene prestata solo a favore dell assicurato - contraente. La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell assicurazione e precisamente: - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; - per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione. 18 articolo 23 Esclusioni L assicurazione non vale nel caso di: - veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; - conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;

21 - veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; - veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; - inosservanza degli obblighi di cui all art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso); - partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall ACI; - controversie di natura contrattuale nei confronti dell assicuratore di responsabilità civile automobilistica (assicurazione obbligatoria) del veicolo indicato in polizza. Rimangono altresì esclusi dalle garanzie: - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); - le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell assicurato; - le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. La copertura del presente contratto opera ad integrazione e dopo l esaurimento di quanto dovuto dall assicurazione di responsabilità civile automobilistica per le spese di resistenza e di soccombenza. articolo 24 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile in caso di controversia L assicurato, dopo aver denunciato il sinistro all Impresa, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale scegliendolo tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove egli è domiciliato o dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti. L assicurato deve immediatamente comunicarne il nome all Impresa, che prenderà atto della designazione e assumerà a proprio carico le relative spese. L assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, l Impresa se ne fa carico solo per i primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l assicurato e l Impresa sulla gestione del sinistro, o comunque in ogni altro caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui é stato stipulato il contratto. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. L Impresa avvertirà l assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. articolo 25 Gestione del sinistro 19

22 articolo 26 Diritto di scelta Anche nel caso citato di conflitto di interessi o nel caso si instauri su questo un procedimento giudiziario, l assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all Impresa. Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti l Impresa avvisa l assicurato. 20

23 ASSISTENZA Motion Service Base (attiva in Motion Silver e Motion Gold) cosa assicura L assicurazione è stipulata a copertura del veicolo espressamente indicato in contratto. Per le prestazioni di assistenza non legate all utilizzo del veicolo, l assicurato sarà il contraente del contratto. L assicurato usufruirà delle seguenti prestazioni: Assistenza al veicolo a) Invio carro attrezzi per il traino del veicolo Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà al traino del veicolo dal luogo del sinistro alla autofficina più vicina fra le seguenti due: - quella autorizzata dalla casa automobilistica di appartenenza o in alternativa - all officina indicata dall assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale di Euro 130. L eventuale eccedenza resterà interamente a carico dell assicurato stesso che dovrà saldarla direttamente al soccorritore stradale incaricato del trasporto. In caso di evento dannoso avvenuto in autostrada, ove l assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato della Società che fornisce i servizi di assistenza. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall assicurato e successivamente rimborsati fino alla concorrenza del massimale sopraindicato (analogamente in caso di soccorso prestato in autostrada da organizzazioni non convenzionate dalla Compagnia). Nota Bene: Sono a carico dell assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo ed i costi di riparazione anche se di prima necessità. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. b) Soccorso in caso di foratura o rottura del pneumatico Quando - a seguito di rottura o foratura del pneumatico - l assicurato necessiti di un assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per pro- articolo 27 Oggetto dell assicurazione 21

24 22 cedere alla riparazione o sostituzione del pneumatico, tenendo a proprio carico i costi dell uscita del prestatore d opera. Il costo della riparazione o sostituzione del pneumatico resterà interamente a carico dell assicurato. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. c) Soccorso in caso di esaurimento carburante Qualora - a seguito di esaurimento del carburante - l assicurato necessiti di un assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere al rifornimento del carburante, tenendo a proprio carico i costi relativi all uscita del prestatore d opera. Il costo del carburante resterà interamente a carico dell assicurato. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. d) Soccorso in caso di batteria scarica Qualora - a seguito di batteria scarica - l assicurato necessiti di un assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo tenendo a proprio carico i costi relativi all uscita del prestatore d opera. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. e) Montaggio e smontaggio catene da neve Qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario e l assicurato necessiti di assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione resta interamente a carico dell assicurato. f) Spedizione dei pezzi di ricambio Quando - in caso di incidente stradale, guasto, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto ed indispensabili al suo funzionamento, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese alla ricerca ed alla spedizione degli stessi sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. A carico dell assicurato rimarranno i soli costi dei pezzi di ricambio e di eventuali spese doganali. In caso di spedizione aerea, il pezzo di ricambio è messo a disposizione dell assicurato all aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. L assicurato dal canto suo dovrà comunicare, insieme alla richiesta dei pezzi necessari, il relativo numero di riferimento della casa costruttrice, la marca, il tipo, il modello, la cilindrata, il numero di telaio e/o di motore e l anno di costruzione del veicolo. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. g) Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato resti immobilizzato per oltre 24 ore in Italia o per oltre 36 ore all estero - oppure in caso di furto del veicolo stesso - la Società che fornisce i servizi di assistenza organizzerà il ritorno dell assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia, oppure organizzerà l arrivo al luogo di destinazione tenendone a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale complessivo annuo di Euro 300. Il ritorno o il proseguimento del viaggio verrà effettuato in aereo (classe turistica) oppure in treno (prima classe). In alternativa, qualora l assicurato volesse av-

25 valersi di un autovettura a noleggio, questa gli verrà fornita dalla Società in conformità alla specifica garanzia di cui al punto i). Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. h) Spese d albergo Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva oppure, in caso di furto totale, e l assicurato non intenda avvalersi della clausola Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad organizzare il soggiorno dell assicurato e dei relativi passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento sino al termine delle riparazioni, fino alla concorrenza del massimale di Euro 80, per persona/notte con un massimo complessivo di Euro 260 per evento e per anno assicurativo. Nota bene: lo stazionamento del veicolo presso l officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa. Validità territoriale: Europa. i) Autovettura in sostituzione Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, il conducente potrà richiedere alla Società che fornisce i servizi di assistenza un auto sostitutiva di cilindrata massima 1600 c.c. e per la durata massima di 5 giorni con percorrenza illimitata, a condizione che l effettiva entità della manodopera necessaria alla riparazione del veicolo venga attestata dal responsabile dell officina ove è stato trasportato il veicolo o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Società che fornisce i servizi di assistenza. Al suo rientro, l assicurato dovrà inviare alla Società che fornisce i servizi di assistenza - a mezzo fax o tramite posta - la fattura o la perizia che certifichi l avvenuto fermo macchina per un periodo superiore a 8 ore di manodopera effettiva. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l assicurato - ottenuto il benestare della Società che fornisce i servizi di assistenza - avrà concordato con l officina i termini di riparazione. Nessun rimborso verrà riconosciuto a titolo di Auto Sostitutiva in caso di mancata autorizzazione da parte della Società che fornisce i servizi di assistenza. A carico dell assicurato resteranno le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spese per il prolungamento del contratto di noleggio. Nota bene: lo stazionamento del veicolo presso l officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. j) Viaggio dell assicurato per il recupero del veicolo Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe turistica) di sola andata, per consentirgli di recuperare il mezzo riparato. Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde. 23

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Contraente La persona

Dettagli

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA R.C.AUTO (Autovetture) DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: FCA Leasing Autovetture Le informazioni precontrattuali

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED.11/2006 MOD.1/1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED.11/2006 MOD.1/1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED.11/2006 MOD.1/1 NORME GENERALI Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della

Dettagli

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD LOTTO 2 CIG 7625482ACE Capitolato di Assicurazione RCA / ARD Sede Legale, Viale Lombrici, 27-06046 Norcia (PG) Partita Iva n. 02946640543 Salvatori Broker STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dettagli

PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA

PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA 7 - SEZIONE TUTELA LEGALE PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA Art. 7.1 Rischio assicurato Navale Assicurazioni S.p.A. si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata

Dettagli

NORMATIVA. Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006)

NORMATIVA. Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006) NORMATIVA Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006) Oggetto: regolamento concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: 90143 Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel. 091286111 PBX Fax 0916259351 R.E.A. di Palermo n. 88736

Dettagli

Proprietario:

Proprietario: Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:

Dettagli

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione CVT EXTRA 1. Tassa di proprietà Tassa di circolazione In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione

Dettagli

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 01/09 02/09 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA Ed. Gennaio 2010 Nel testo che segue, si intendono: DEFINIZIONI - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL )

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL ) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO PROTECTION ANVU. Tutela Legale S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni

SCHEDA PRODOTTO PROTECTION ANVU. Tutela Legale S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni SCHEDA PRODOTTO PROTECTION ANVU Tutela Legale S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni Sede sociale e Direzione generale: Via Podgora, 15 20122 Milano Tel. +39 02 89.600.700 Fax +39 02 89.600.719 www.tutelalegalespa.it

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale SOCIETÀ REALE

Dettagli

Art. 1 - Norme applicabili

Art. 1 - Norme applicabili Condizioni Speciali per la tutela legale della vita privata, per la tutela legale della circolazione stradale e per la tutela legale per gli immobili (CVP 2000) Art. 1 - Norme applicabili Le presenti condizioni

Dettagli

Navigazione da diporto E navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

Navigazione da diporto E navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore mod. 1501/E Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Alaggio Manovra

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KMSICURI Autoveicoli - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA bus, veicoli trasporto cose, macchine operatrici e macchine agricole Edizione

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE SEZIONE RCT e RCA POLIZZE N. 77691756, 525349178 CIG 7387081C13

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA vetture e tassametri Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KM&Servizi 2Ruote Ciclomotori e Motocicli - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità

Dettagli

Comune di Caserta Piazza Vanvitelli Caserta

Comune di Caserta Piazza Vanvitelli Caserta Polizza Tutela Giudiziaria Comune di Caserta Comune di Caserta Piazza Vanvitelli 81100 Caserta Capitolato di polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE LOTTO N. 3 UNICOVER S.p.A. Sede Legale: Piazza Francese

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Mod. 1501/E - Barcaplus Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale

SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale Allegato 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE SOMMARIO Norme che regolano

Dettagli

Lotto 7 RESPONSABILITA CIVILE AUTO AUTO RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA CAPITOLATO. Ufficio Segreteria

Lotto 7 RESPONSABILITA CIVILE AUTO AUTO RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA CAPITOLATO. Ufficio Segreteria COMUNE DI VALTOURNENCHE Valle d Aosta COMMUNE DE VALTOURNENCHE Vallée d Aoste Ufficio Segreteria C.A.P. 11028 Valle d Aosta Telefono 0166.946811-15-25 Partita IVA: 00415160076 Cod. Fiscale: 81002630077

Dettagli

Aviva 5 Giorni. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile. Gruppo Aviva CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Aviva 5 Giorni. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile. Gruppo Aviva CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO Aviva 5 Giorni Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO 324 AGGIORNATO AL 01/01/2019 Gruppo Aviva Aviva 5 Giorni Condizioni di Assicurazione

Dettagli

R.C. Auto Camper Condizioni generali Art Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi

R.C. Auto Camper Condizioni generali Art Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi R.C. Auto Camper Condizioni generali Art. 13 - Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria

Dettagli

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Accessori: istallazioni fornite dalla Casa costruttrice con supplemento di prezzo e stabilmente fissate al veicolo. Assicurato: persona fisica o giuridica

Dettagli

ARAG Impresa Under 5 Scheda Tecnica

ARAG Impresa Under 5 Scheda Tecnica Prodotto ARAG Impresa Under 5 Scheda Tecnica ARAG Impresa Under 5 è il prodotto che consente di tutelare gli interessi delle attività d impresa con un numero di addetti inferiore o uguale a 5 (cinque).

Dettagli

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP Assicurazione CVT Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni Edizione 01/2019 DARAG Italia DARAG CVT GAP Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e

Dettagli

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione Premessa TUA Motor Condizioni generali di assicurazione Le seguenti condizioni (modello TUAMOT 2 ed. 12/2009) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N Pag. 1 Art. 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Si conviene fra le parti che possano essere assicurati solo mezzi di proprietà di VFS SERVIZI FINANZIARI S.p.A., con Sede in Corso Europa n. 2, 24040 Zingonia

Dettagli

10/2011 MILANO ASSICURAZIONI

10/2011 MILANO ASSICURAZIONI linea auto/natanti Edizione 10/2011 1 di 27 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di ciclomotori e motocicli (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 16 APRILE 2018

PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 16 APRILE 2018 PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 16 APRILE 2018 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE

Dettagli

BEN RIVALSE. L assicurazione non è operante in questi casi:

BEN RIVALSE. L assicurazione non è operante in questi casi: BEN Conducente in stato di ebbrezza o sanzionato ai sensi dell'art. 186 n.7 Codice della Strada (Rivalsa limitata solo per il primo sinistro, 10% del danno ad un massimo di 2.500); Conducente sotto l'effetto

Dettagli

Confronto condizioni polizze RCA

Confronto condizioni polizze RCA Confronto condizioni polizze RCA Gli stampati considerati sono quelli presenti sui siti delle Compagnie in data 30 gennaio 2014 e si riferiscono alle autovetture Praticamente tutte le compagnie esercitano

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai Nuova 1a Global - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori

Dettagli

AZL. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO Nuova 4R e veicoli diversi da autovetture. ED 2/2011 mod. 16

AZL. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO Nuova 4R e veicoli diversi da autovetture. ED 2/2011 mod. 16 AZL CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO Nuova 4R e veicoli diversi da autovetture ED 2/2011 mod. 16 GLOSSARIO Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio

Dettagli

AUTOTUTELA Ed. 04/2019

AUTOTUTELA Ed. 04/2019 AUTOTUTELA Ed. 04/2019 Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente. AUTOVETTURE Linea Protezione Patrimonio Il presente documento, contenente: -

Dettagli

AUTOTUTELA E d. 04/2019

AUTOTUTELA E d. 04/2019 AUTOTUTELA E d. 04/2019 Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente. SETTORI: III-IV-VI-VII Linea Protezione Patrimonio Il presente documento, contenente:

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Mod. 1222/22/A/A Pagina A 1 di 16 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE Sommario Condizioni generali Pag. A 2 Art. A. 1 -

Dettagli

Full optional. Contratto di assicurazione RCA Natanti. Ed. Gennaio

Full optional. Contratto di assicurazione RCA Natanti. Ed. Gennaio Full optional Contratto di assicurazione RCA Natanti Ed. Gennaio 2019 www.darag.it DARAG Italia S.p.A. Sede Legale e Direzione Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano Società per Azioni a socio unico - Capitale

Dettagli

assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia

assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia ASSICURAZIONE AUTOMOBILI Edizione 9/98 SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Sede e Direzione

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Indice Definizioni pag. 3 VEICOLI A MOTORE pag. 7 Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie pag. 7 Condizioni aggiuntive valide

Dettagli

Libretto di Polizza EDIZIONE Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Libretto di Polizza EDIZIONE Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013 Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Indice Definizioni pag. 3 VEICOLI A MOTORE pag. 7 Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie pag. 7 Condizioni aggiuntive valide

Dettagli

IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD.

IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 EDIZIONE 12/2018 INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA NATANTI GLOSSARIO

Dettagli

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag.

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. 3 SEZIONE R.C. AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI DEFINIZIONI pag. 6 R.C.AUTO

Dettagli

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio Condizioni contrattuali Edizione 01/2010 Per la tutela del patrimonio CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE Definizioni pag. 5 SEZIONE I Condizioni generali di polizza comuni

Dettagli

MRA Mod. 3001/A. Edizione 09/2009

MRA Mod. 3001/A. Edizione 09/2009 Condizioni di polizza Multirischi autovetture MRA Mod. 3001/A Edizione 09/2009 Il presente allegato è parte integrante della polizza COL-MRA Mod. 3000-LS Ed. 06/2002 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai Nuova 1a Global - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Veicoli

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale Per 3Lei Una

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale Mod. 5237 RCA

Dettagli

Le Condizioni integrative della Sezione R.C.

Le Condizioni integrative della Sezione R.C. Le Condizioni integrative della Sezione R.C. (sempre operanti) A. Committenza veicoli a motore L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice

Dettagli

La polizza può prevedere la copertura del mezzo oppure la copertura della persona che possiede la patente identificata in polizza.

La polizza può prevedere la copertura del mezzo oppure la copertura della persona che possiede la patente identificata in polizza. ARAG - CIRCOLAZIONE PROTETTA 5.0 - SU MEZZO (veicolo) O PATENTE - Scheda tecnica Prodotto La Circolazione Protetta è il prodotto per tutti, persone ed aziende, che consente di soddisfare le principali

Dettagli

ARAG Tutela Legale Famiglia V.9

ARAG Tutela Legale Famiglia V.9 ARAG Tutela Legale Famiglia V.9 Prodotto ARAG Tutela Legale Famiglia è il prodotto per tutti, persone single o con un nucleo familiare, che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela in ambito

Dettagli

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione.

Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. REALE MUTUA PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 5237 RCA - 02/09 Auto Reale

Dettagli

POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A. Via Medaglie d Oro, 60 32100 Belluno (Italia) Capitale sociale. 5.000.000 Interamente versato Tel. 0437-93.86.11 Fax 0437-93.86.93 E-mail: valpiave@gruppoitas.it Cod. Fisc.

Dettagli

TUTELA LEGALE MANUALE D USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Polizze

TUTELA LEGALE MANUALE D USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Polizze TUTELA LEGALE MANUALE D USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Polizze 2018-2020 1 Le polizze del CAI INDICE Tutela Legale da pag. 37 a pag. 39 2 Le polizze del CAI Gli ambiti di copertura Tutela legale: copre

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Generali di Assicurazione Indice Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Sezione G Sezione H Glossario...3 Responsabilità Civile Condizioni Generali...7 Condizioni Particolari...16

Dettagli

POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE POLIZZA RC AUTO E GARANZIE ACCESSORIE Il contratto è operante per i veicoli di proprietà del Consorzio Servizi Sociali del Verbano per il massimale R.C. di 6.000.000,00 e i capitali rispettivamente indicati

Dettagli

Assicurazione di assistenza

Assicurazione di assistenza Assicurazione di assistenza Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni) Poste Assicura S.p.A. Postaprotezione Riparti Più Data di realizzazione:

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: )

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: ) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia

Dettagli

NORMATIVA RCA Ed. 15 Luglio AUTO (AU04) pag. 2 CICLOMOTORE (CL03) pag. 34

NORMATIVA RCA Ed. 15 Luglio AUTO (AU04) pag. 2 CICLOMOTORE (CL03) pag. 34 NORMATIVA RCA Ed. 15 Luglio 2006 AUTO (AU04) pag. 2 CICLOMOTORE (CL03) pag. 34 Mod. CRAS - DPNT AU04 - Ed. 15 Luglio 2006 AUTO AU04 CreditRas Assicurazioni S.p.A. DEFINIZIONI Accessorio - Installazione

Dettagli

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore mod. 1500 Indice Condizioni Generali di Assicurazione Glossario...3 Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Sezione G Sezione

Dettagli

Polizza Globale del Camperista

Polizza Globale del Camperista Polizza Globale del Camperista SOMMARIO Definizioni... 2 Parte Prima Responsabilità Civile da Circolazione Condizioni Generali 4 Responsabilità Civile da Circolazione Condizioni Complementari. 10 Responsabilità

Dettagli

AREA MEDICA. Il presente fascicolo, congiunto al MODELLO CA 2010/DB, compone nell insieme le Condizioni Generali di Assicurazione.

AREA MEDICA. Il presente fascicolo, congiunto al MODELLO CA 2010/DB, compone nell insieme le Condizioni Generali di Assicurazione. AREA MEDICA Il presente fascicolo, congiunto al MODELLO CA 2010/DB, compone nell insieme le Condizioni Generali di Assicurazione. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LE COPERTURE (TUTELA LEGALE) ARTICOLO

Dettagli

ASSICURAZIONE VEICOLI. assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia

ASSICURAZIONE VEICOLI. assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia ASSICURAZIONE VEICOLI assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Edizione 1/2002 SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Sede e Direzione Generale:

Dettagli

IN VIAGGIO è un prodotto per la copertura assicurativa dei veicoli a motore e dei natanti che offre una gamma completa di garanzie

IN VIAGGIO è un prodotto per la copertura assicurativa dei veicoli a motore e dei natanti che offre una gamma completa di garanzie IN VIAGGIO è un prodotto per la copertura assicurativa dei veicoli a motore e dei natanti che offre una gamma completa di garanzie La Responsabilità Civile da Circolazione Attraverso un indennizzo che

Dettagli

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito: ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 RCT/O/ALL RISKS/RCA LIBRO MATRICOLA/INFORTUNI/TUTELA LEGALE/RC DANNI AMBIENTALI/KASKO MISSIONI/D&O Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

Dettagli

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, INFORTUNI PER I PASSEGGERI. Premio lordo per Assicurato

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, INFORTUNI PER I PASSEGGERI. Premio lordo per Assicurato ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, INFORTUNI PER I PASSEGGERI Premio lordo per Assicurato Premio Lordo per persona: 5,50 per tratta per persona Nucleo Famigliare composto

Dettagli

Area dei servizi amministrativi e finanziari CAPITOLATO

Area dei servizi amministrativi e finanziari CAPITOLATO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 Area dei servizi amministrativi e

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

Condizioni Speciali per i Membri dell Ordine dei Medici dell Alto Adige (CSMAA 2003)

Condizioni Speciali per i Membri dell Ordine dei Medici dell Alto Adige (CSMAA 2003) Condizioni Speciali per i Membri dell Ordine dei Medici dell Alto Adige (CSMAA 2003) Art. 1 Norme applicabili Alle presenti condizioni particolari di polizza si applicano anche le condizioni generali per

Dettagli

A u t o. C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO AUTOVETTURE E D I Z I O N E 0 9 /

A u t o. C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO AUTOVETTURE E D I Z I O N E 0 9 / A u t o C o n d i z i o n i d i assicurazione RC AUTO AUTOVETTURE Il presente allegato è parte integrante della polizza COL-MRA Mod. 3000 LS Ed. 06/2002 E D I Z I O N E 0 9 / 2 0 1 4 Pagina 1 di 21 INDICE

Dettagli

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive

Auto & Libertà. Condizioni Generali di Assicurazione. Indice. Glossario...3. Responsabilità Civile. Incendio. Furto. Kasko. Condizioni aggiuntive Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore mod. 1500 Indice Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F Sezione G Sezione H Glossario...3 Responsabilità Civile Condizioni

Dettagli

FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi.

FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi. REALE MUTUA PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 5238 RCA - 01/08

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) LIBRO MATRICOLA.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) LIBRO MATRICOLA. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) LIBRO MATRICOLA stipulata tra TRENTINO TRASPORTI SPA Via Innsbruck, 65 38014 Gardolo (TRENTO) P.IVA

Dettagli

Responsabilità civile

Responsabilità civile Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia

Dettagli

ARAG TL EXECUTIVE Scheda Tecnica

ARAG TL EXECUTIVE Scheda Tecnica Prodotto ARAG TL EXECUTIVE Scheda Tecnica ARAG TL Executive è il prodotto che consente di tutelare gli interessi del Contraente e di chi gestisce e amministra l Imprese. La copertura prevede una serie

Dettagli

NORME ASSUNTIVE E TARIFFA

NORME ASSUNTIVE E TARIFFA Descrizione Destinatari Polizza multi garanzia per la tutela dei viaggi a scopo turistico, di studio, o per lo svolgimento di attività professionali non pericolose, per permanenze in viaggio superiori

Dettagli

SCELGO IO 1 / 1. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi veicoli terrestri

SCELGO IO 1 / 1. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi veicoli terrestri SCELGO IO 1 / 1 SCELGO IO Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi veicoli terrestri Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente: Glossario Condizioni

Dettagli

Nota informativa al Contraente Rami danni Auto

Nota informativa al Contraente Rami danni Auto Nota informativa al Contraente Rami danni Auto La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni

Dettagli

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell

Dettagli

FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi.

FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi. Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale

Dettagli

Condizioni di Assicurazione veicoli e natanti a motore Edizione marzo 2009

Condizioni di Assicurazione veicoli e natanti a motore Edizione marzo 2009 cop veicoli 18-12-2006 9:45 Pagina 2 Condizioni di Assicurazione veicoli e natanti a motore Edizione marzo 2009 Proteggi ciò che ti sta a cuore Il presente fascicolo forma parte integrante della Polizza

Dettagli

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione CICLOMOTORI E MOTOCICLI. (edizione dicembre 2010)

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione CICLOMOTORI E MOTOCICLI. (edizione dicembre 2010) GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione CICLOMOTORI E MOTOCICLI (edizione dicembre 2010) GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione CICLOMOTORI E MOTOCICLI (Settore V) DEFINIZIONI 2

Dettagli

Le assicurazioni obbligatorie Parte II. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

Le assicurazioni obbligatorie Parte II. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo Le assicurazioni obbligatorie Parte II Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo L esercizio dell assicurazione 1/6 Il negozio assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

Full optional. Contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e motocicli. Ed. Gennaio

Full optional. Contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e motocicli. Ed. Gennaio Full optional Contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e motocicli Ed. Gennaio 2019 www.darag.it DARAG Italia S.p.A. Sede Legale e Direzione Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano Società per Azioni a socio

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Mod. 1222/22/A/M Pagina A 1 di 12 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Sommario Condizioni generali Pag. A 2

Dettagli