FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi.

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1 Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi FuoriClasse Reale Fedeltà e prudenza ti guidano sulla strada dei vantaggi. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale

2 SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Condizioni di assicurazione Mod RCA

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4 INDICE DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Pag. 01 CONDIZIONI GENERALI Pag. 03 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Cosa assicura Pag. 08 Cosa non assicura Pag. 10 Come assicura Pag. 11 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 15 SEZIONE DANNI Cosa assicura Pag. 16 Cosa non assicura Pag. 18 Come assicura Pag. 20 Come avviene gestione dei sinistri Pag. 22 SEZIONE PATENTE GARANTITA Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 24 Cosa assicura Pag. 24 Cosa non assicura Pag. 26 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 27 SEZIONE ASSISTENZA LEGALE Cosa assicura Pag. 28 Cosa non assicura Pag. 29 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 30 SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 32 Cosa assicura Pag. 33 Cosa non assicura Pag. 40 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 40 SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 42 Cosa assicura Pag. 43 Cosa non assicura Pag. 46 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 46 STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DELLA LEGGE N. 990 DEL 24/12/1969 Pag. 53

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6 DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione dell autoveicolo. AUTOVEICOLO L autovettura ad uso privato e l autoveicolo ad uso promiscuo assicurato. Si considerano parte integrante dell autoveicolo: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali. Sono comunque escluse le parti mobili. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione l autoveicolo. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione (può identificarsi con l Assicurato). FRANCHIGIA Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro. LEGGE La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 n 973), sull assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. 1. Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per ogni sinistro. 2. Massimale per persona: la somma massima, nell ambito del massimale per sinistro, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta. 1

7 3. Massimale per cose: la somma massima, nell ambito del massimale per sinistro, per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone. MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi dell autoveicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti. PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ Per l applicazione delle regole evolutive viene considerato il periodo di effettiva copertura che: per il primo periodo, inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina il giorno della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; per i periodi successivi, inizia dal giorno di scadenza del periodo precedente e ha durata di dodici mesi. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RELITTO Autoveicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale dell autoveicolo al momento del sinistro. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza Legale, il verificarsi dei casi di controversia. VALORE A NUOVO Il valore di listino Automobili Nuove riportato dalla rivista Quattroruote oppure il valore indicato nella fattura d acquisto. VALORE COMMERCIALE A. Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista Quattroruote : il valore di listino Automobili usate riportato dalla rivista medesima; B. per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene in comune commercio. 2

8 CONDIZIONI GENERALI 1.1 VALIDITÀ DEL CONTRATTO La presente polizza è riservata agli Assicurati che si avvalgono di un contratto Responsabilità Civile Auto con Reale Mutua da almeno otto anni e che, in tale periodo, risultano indenni da sinistri che abbiano comportato l assegnazione del Malus (Vedi punto 2.7). La validità del contratto è vincolata all operatività della garanzia Responsabilità Civile Auto e di almeno due prestazioni tra le seguenti: Patente Garantita; Guasti Parziale a primo rischio assoluto; Infortuni del Conducente. Qualora vengano meno i requisiti minimi sopraindicati o nel caso di trasferimento della copertura su veicolo con caratteristiche diverse da quelle riportate in definizione, il contratto dovrà essere sostituito sulla base dei prodotti e delle tariffe in vigore al momento della sostituzione. Rimane ferma la possibilità di emissione di un contratto con la sola garanzia di Responsabilità Civile Auto sulla base dei prodotti e delle tariffe in vigore. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO RECESSO AD OGNI SCADENZA ANNUALE La durata del contratto viene stabilita in anni tre: la polizza cesserà alla scadenza del terzo anno, senza obbligo di disdetta. Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà tuttavia comunicare, senza particolari modalità, di non voler proseguire nel rapporto contrattuale. In tal caso, o qualora comunque il Contraente non provveda al pagamento del premio alla scadenza annuale, la polizza cesserà a decorrere da tale data. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di ogni scadenza annuale o della scadenza contrattuale. 1.3 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA Il premio di polizza viene determinato, ad ogni scadenza annuale e per tutta la durata contrattuale, in base alla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione. Restano ferme le variazioni conseguenti a modifiche di rischio e all applicazione delle regole evolutive di cui al punto 2.7. La prima rata di premio deve essere pagata alla sottoscrizione della polizza e la garanzia ha effetto dalla data e dall ora indicate nel certificato. Le rate successive devono essere pagate alle relative scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto disposto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 3

9 1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera. L assicurazione sul territorio degli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, è operante previo rilascio, su richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale sono elencati tutti i paesi che hanno aderito. Per la circolazione all estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere, danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, Reale Mutua risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l uso del documento al di là della data di cessazione è pertanto illecito. Per le Sezioni Danni, Assistenza legale e Infortuni del conducente l assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le Sezioni Patente garantita e Assistenza in viaggio valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni. 1.5 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO E SUA RIATTIVAZIONE Il Contraente può sospendere la garanzia in corso contemporaneamente alla restituzione a Reale Mutua del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, sempreché il premio pagato abbia una residua durata di almeno tre mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei tre mesi; tale integrazione verrà restituita, al netto delle imposte, al momento della riattivazione. La riattivazione, fermo restando il proprietario dell autoveicolo e la formula di personalizzazione, comporterà la proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della sospensione. Il relativo conguaglio di premio verrà calcolato tramite l applicazione delle condizioni tariffarie vigenti alla data di decorrenza del contratto triennale. 4

10 La sospensione deve avere una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi. Qualora la durata della sospensione sia inferiore a tre mesi, il conguaglio del premio verrà conteggiato tenendo conto anche del periodo di sospensione. Se la sospensione supererà la durata di dodici mesi il contratto si intende risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua; in questo caso non potrà essere consegnata l attestazione dello stato di rischio. Non è consentita la sospensione a seguito di furto dell autoveicolo. All atto della sospensione Reale Mutua rilascia apposita appendice. 1.6 VARIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato anche sulla base delle dichiarazioni del Contraente rese alla stipula del contratto. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua del cambiamento di tutte le dichiarazioni intervenute in corso di contratto. 1.7 TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA SU ALTRO AUTOVEICOLO Nel caso di vendita, conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva dell autoveicolo assicurato, il Contraente, ferma la scadenza contrattuale in corso, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro autoveicolo di sua proprietà. Il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. In tal caso si procede come segue: A) RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE: il Contraente dovrà restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde dell autoveicolo, la cui classe di merito in corso verrà acquisita dall autoveicolo subentrante; Reale Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie in vigore al momento della decorrenza del contratto triennale. B) RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLE ALTRE SEZIONI: Reale Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie in vigore al momento della variazione. 1.8 CESSIONE DELLA POLIZZA Se la vendita dell autoveicolo assicurato comporta la cessione della polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Reale Mutua e a restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Il cedente è inoltre tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento della suddetta comunicazione. In tal caso si procederà come segue: 5

11 A) CON SUBENTRO DELL ACQUIRENTE: Reale Mutua prenderà atto della cessione mediante emissione dei nuovi documenti contrattuali in capo all acquirente alle condizioni in vigore al momento della decorrenza del contratto triennale. Alla scadenza annuale il contratto dovrà essere sostituito sulla base dei prodotti e delle tariffe in vigore al momento della sostituzione e verrà inserito in classe 14. B) SENZA SUBENTRO DELL ACQUIRENTE: Reale Mutua provvederà ad annullare il contratto di assicurazione senza rilascio di attestazione dello stato di rischio. Provvederà inoltre a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde o dei documenti attestanti la vendita dell autoveicolo. In tal caso, se il contratto prevede il frazionamento del premio, Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. 1.9 RISOLUZIONE DELLA POLIZZA RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL- L AUTOVEICOLO Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione od esportazione definitiva dell autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo l attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde o dei documenti attestanti la distruzione dell autoveicolo. PER DEMOLIZIONE DELL AUTOVEICOLO Nel caso di cessazione di rischio, a causa di demolizione dell autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo copia del certificato di cui all art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice attestante l avvenuta consegna dell autoveicolo per la demolizione. Il Contraente è tenuto altresì a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell imposta, in ragione di 1/360 del premio 6

12 annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde. Qualora i casi di cui sopra si verifichino successivamente alla sospensione della polizza, il premio corrisposto e non usufruito (compresa l eventuale integrazione pagata al momento della sospensione) viene restituito, al netto dell imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta a Reale Mutua della cessazione di rischio. PER FURTO In caso di furto dell autoveicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza annuale o contrattuale ed il premio non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante anche per il periodo suddetto RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLE ALTRE SEZIONI In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva dell autoveicolo assicurato e senza subingresso di altro autoveicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle Sezioni non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla Sezione interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, a completarne il pagamento annuo. Qualora il sinistro avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza annuale o contrattuale ed il premio non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante anche per il periodo suddetto FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato. 7

13 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Reale Mutua tiene indenne l Assicurato, fino ai massimali garantiti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (vedere definizione all art. 4 della Legge, riportato in calce al presente opuscolo) in conseguenza della circolazione dell autoveicolo indicato nel modulo di polizza, anche in aree private. La garanzia opera anche: 1 quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; 2 quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 4 quando i terzi trasportati sull autoveicolo, al momento del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 5 per operazioni di carico e scarico: sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sull autoveicolo e viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall assicurazione i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sull autoveicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente; 8

14 6 per la responsabilità civile dei terzi trasportati: Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all art. 4 della Legge, in conseguenza della circolazione dell autoveicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati all autoveicolo assicurato; 7 per i danni cagionati dai rimorchi e dai carrelli appendice, sulla base dell assicurazione della motrice, quando gli stessi sono agganciati a quest ultima. 2.2 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI AGGRAVAMENTO DI RISCHIO Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge; premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: comune di residenza, data di nascita, attività professionale, sesso dell intestatario al P.R.A. o del locatario se l autoveicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di autoveicolo, uso, potenza fiscale in kw, data di prima immatricolazione/voltura, cilindrata, alimentazione, traino rimorchio; premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e comporterà una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio; Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del Codice Civile ad un massimo di La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt e 1894 del Codice Civile per l ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell intera somma pagata nel caso di dolo. 2.3 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI Per i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 2.1 da 1 a 7, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. 9

15 COSA NON ASSICURA 2.4 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza i danni: a. causati dalla partecipazione dell autoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali; b. causati all interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche. 2.5 RIVALSE SEMPRE OPERANTI Reale Mutua darà corso all azione di rivalsa, per il recupero della somma pagata, nei casi sotto elencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l art. 18 della Legge: 1 quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando l autoveicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; 2 quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario che si trovi sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando l autoveicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. 2.6 EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA GARANZIA SCELTE DAL CONTRAENTE (in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 2.5) Il Contraente, con esplicita pattuizione in polizza, può scegliere, fermo restando le rivalse sempre operanti di cui al punto 2.5, di limitare ulteriormente la portata della copertura assicurativa, con conseguente riduzione del premio, come di seguito indicato: 1. il Contraente esclude la garanzia Responsabilità civile dei terzi trasportati prevista al comma 6 del punto 2.1; 2. il Contraente, contrariamente a quanto disposto nei punti 2.1 e 2.2, limita la garanzia come previsto ai punti A) e B) sottoindicati: 10

16 A) Reale Mutua darà corso all azione di rivalsa: nei confronti dell Assicurato: quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico); quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando l autoveicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l influenza di stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando i terzi trasportati sull autoveicolo al momento del sinistro subiscono un danno ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nei confronti del Contraente: senza applicazione del limite di , nel caso in cui, obbligata a risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la situazione reale, agisca per il recupero in forza degli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile; B) il Contraente esclude le garanzie per operazioni di carico e scarico di cui al comma 5 del punto 2.1. COME ASSICURA 2.7 FORMULA DI PERSONALIZZAZIONE - BONUS/MALUS 30 La garanzia è prestata nella formula Bonus/Malus 30 che prevede riduzioni ( Bonus ) o maggiorazioni ( Malus ) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in trenta classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella

17 Tabella 2.1 Coefficienti Bonus/Malus 30 Classe di merito Coefficiente Classe di merito Coefficiente 1N 0, ,645 1M 0, ,680 1L 0, ,721 1I 0, ,764 1H 0, ,810 1G 0, ,870 1F 0, ,931 1E 0, ,996 1D 0, ,071 1C 0, ,200 1B 0, ,440 1A 0, , , , , , , ,600 L attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 1. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA FORMULA BONUS/MALUS Ai contratti provenienti dalla formula Bonus/Malus sarà assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.2. Tabella 2.2 Conversione Classe di assegnazione formula Classe di inquadramento formula Bonus/Malus Bonus/Malus 30 1B (da 4 anni) 1G 1B (da 3 anni) 1F 1B (da 2 anni) 1F 1B (da 1 anno) 1E 1B (da 1A) 1E 1B (da 1) 1E 1A 1E 1 1B

18 2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO In occasione del rinnovo, se nell ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive, il contratto scalerà di una classe di merito. Se nell ultimo periodo di osservazione della sinistrosità sono stati pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.3. Tabella 2.3 Regole evolutive Classe di Classe di evoluzione in base ai sinistri osservati merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri > 3 sinistri 1N 1N 1F M 1N 1E L 1M 1D I 1L 1C H 1I 1B G 1H 1A F 1G 1A E 1F D 1E C 1D B 1C A 1B A

19 Reale Mutua, tuttavia, al verificarsi del primo sinistro che comporti l assegnazione del Malus nel corso della validità del contratto, manterrà invariata la classe di merito per l annualità successiva purché nel corso dello stesso periodo di osservazione del predetto primo sinistro non se ne siano verificati altri che comportino l assegnazione del Malus. È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, ad ogni scadenza annuale, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo ad ogni scadenza annuale. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro nell attestazione dello stato di rischio che l Assicurato dovrà utilizzare per l eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all applicazione del Malus, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia sempre in essere con il Contraente originario. 3. EMISSIONE DI CONTRATTI PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA Qualora l Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un autoveicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo autoveicolo acquistato in sostituzione verrà inserito nella classe di assegnazione dell attestazione di rischio in corso. Il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. In caso di autoveicolo rubato, l eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il conto vendita non vada a buon fine o l autoveicolo rubato venga successivamente ritrovato e l Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopra indicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato su tale autoveicolo sarà assegnata la classe di merito 14. In occasione della stipula del contratto l Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà dell autoveicolo; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE In occasione di ciascuna scadenza annuale della polizza, Reale Mutua rilascia l attestazione dello stato di rischio conforme alle disposizioni di Legge. Il Contraente, in caso di sostituzione o di ripresa del contratto anche da parte di Reale Mutua, è tenuto a consegnare l attestazione dello stato di rischio. 14

20 Reale Mutua non rilascia l attestazione nel caso di: a) sospensione di garanzia nel corso della polizza; b) polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; c) polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; d) polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; e) cessione della polizza per alienazione dell autoveicolo assicurato; f) furto dell autoveicolo senza ritrovamento. Su richiesta del Contraente Reale Mutua è tenuta a rilasciare, entro quindici giorni, un duplicato dell attestazione dello stato di rischio relativo all ultima annualità effettivamente conclusa. COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 2.9 DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro dovrà essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.), consegnato all atto della stipulazione della polizza, ed essere trasmessa all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando l Assicurato ne è venuto a conoscenza. È opportuno utilizzare il modulo C.A.I. anche quando non è operante la procedura C.I.D. Inoltre l Assicurato può denunciare il sinistro occorso, contattando la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde , attiva 365 giorni all anno 24 ore su 24; verrà fornita tutta l assistenza necessaria per la denuncia del sinistro stesso. In merito a questo argomento si rinvia alla lettura del documento La liquidazione dei danni nell assicurazione R.C.Auto (redatto dall ANIA in collaborazione con le maggiori organizzazioni dei consumatori), a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro GESTIONE DELLE VERTENZE Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 15

21 SEZIONE DANNI COSA ASSICURA 3.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Reale Mutua indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento dell autoveicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate sul modulo di polizza con l applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti FURTO TOTALE Furto o rapina dell autoveicolo senza ritrovamento dello stesso o con ritrovamento allo stato di relitto FURTO TOTALE O PARZIALE Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall autoveicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) Reale Mutua tiene inoltre indenne l Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, fino alla concorrenza di per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall incendio, fumo, esplosione e scoppio dell autoveicolo non in circolazione: a. a cose di terzi; b. al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario dell autoveicolo assicurato ATTI VANDALICI E FATTI DOLOSI DI TERZI Danni materiali e diretti subiti dall autoveicolo causati da atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio GUASTI INTEGRALE Urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. 16

22 3.1.6 GUASTI PARZIALE Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione. Nella forma a primo rischio assoluto Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall Assicurato, sino alla concorrenza di 2.500, senza applicazione del disposto di cui all art del Codice Civile CALAMITÀ NATURALI Trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l abitacolo dell autoveicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla concorrenza di 520 e con l applicazione di una franchigia di 100. Laddove l Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di assistenza convenzionato, la franchigia di 100 non verrà applicata. L elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua GARANZIE ACCESSORIE IMMATRICOLAZIONE Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dell autoveicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina, senza ritrovamento dell autoveicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa fino alla concorrenza di 520, le spese sostenute dall Assicurato per l immatricolazione o voltura di un altro autoveicolo non superiore di cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. CUSTODIA E PARCHEGGIO Reale Mutua, in caso di furto o rapina dell autoveicolo, rimborsa fino alla concorrenza di 520, le spese sostenute dall Assicurato per il parcheggio o la custodia dell autoveicolo disposti dall Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all Assicurato dell avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione. TRASPORTO FERITI Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all interno dell autoveicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. 17

23 GARANZIA CONTRASSEGNO Reale Mutua, in caso di furto o rapina dell autoveicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, se prestata, al netto della sola imposta, per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. SPESE DOCUMENTI Reale Mutua, in caso di furto o rapina dell autoveicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione GARANZIE AGGIUNTIVE RIPRISTINO AIR-BAG L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag dell autoveicolo assicurato anche non conseguente a scoppio collegato ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabile. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di per sinistro. COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO Reale Mutua rimborsa i danni subiti dall autoveicolo assicurato in seguito a collisione con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art del Codice Civile per gli importi non risarcibili dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, con il limite massimo di per sinistro. La garanzia è operante nel caso in cui il sinistro non possa essere altrimenti indennizzabile. COSA NON ASSICURA 3.2 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza i danni causati all autoveicolo da: a. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall A.C.I. o dallo C.S.A.I.; 18

24 d. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; e. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell autoveicolo; f. dolo dell Assicurato o dei familiari conviventi; g. colpa grave dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti di cui ai punti 3.1.5, Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa in locazione all Assicurato, Reale Mutua non risarcisce i danni: a. subiti dall Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario dell autoveicolo nonché dalle persone non considerate terzi in base alla Legge; b. da inquinamento o da contaminazione. Relativamente alle garanzie Guasti Integrale e Guasti Parziale, Reale Mutua non indennizza i danni: a. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; b. provocati dal conducente dell autoveicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; c. cagionati da cose od animali trasportati sull autoveicolo; d. cagionati da operazioni di carico e scarico; e. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, da circolazione fuori strada ; f. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g. conseguenti al furto o all incendio dell autoveicolo. 3.3 FRANCHIGIA O SCOPERTO In caso di sinistro, verranno applicate le franchigie o gli scoperti indicati nel modulo di polizza. In caso di furto dell autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali scoperti o franchigie di cui sopra. In caso di furto lo scoperto indicato in polizza verrà ridotto come segue: del 20% dopo il terzo anno dalla data di immatricolazione; del 30% dopo il quarto anno dalla data di immatricolazione; del 40% dopo il quinto anno dalla data di immatricolazione e successivi. 19

25 Qualora la garanzia Guasti Parziale sia prestata a primo rischio assoluto e: l autoveicolo, al momento del sinistro, sia guidato dal Contraente della polizza; la riparazione dei danni sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata con Reale Mutua; la relativa franchigia, indicata sul modulo di polizza, non verrà applicata. L elenco delle carrozzerie convenzionate è a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua. 3.4 LIMITE DI INDENNIZZO In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più autoveicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a COME ASSICURA 3.5 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: a. al valore a nuovo per gli autoveicoli che non hanno superato tre mesi dalla data della prima immatricolazione compresi gli accessori non di serie dichiarati in polizza; b. al valore commerciale per gli autoveicoli che hanno superato tre mesi dalla data della prima immatricolazione; c. al valore commerciale per i fonoaudiovisivi opzionali. Il valore dei suddetti accessori e dei fonoaudiovisivi opzionali deve essere sommato al valore dell autoveicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti a. e b. Gli apparecchi fonoaudiovisivi opzionali sono assicurabili quando siano incorporati o validamente fissati all autoveicolo, con espressa pattuizione nel modulo di polizza. L Assicurato deve fornire la documentazione fiscale dell acquisto; in caso contrario verrà riconosciuto, come massimo indennizzo, un importo di 260 al lordo dello scoperto e della franchigia eventualmente prevista nel modulo di polizza. 3.6 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO Il Contraente, all atto della stipulazione della polizza, dichiara a quale marca e modello, indicati nella rubrica Automobili Nuove o Automobili Usate della rivista Quattroruote, corrisponde l autoveicolo assicurato, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all estero. 20

26 Reale Mutua ad ogni scadenza annuale, dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell autoveicolo del mese precedente la data di stipulazione della polizza ed il valore del mese precedente la data della scadenza annuale indicati dalla rivista Quattroruote. Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nel modulo di polizza, verrà adeguato con la stessa percentuale utilizzata per il valore dell autoveicolo. Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da Quattroruote del mese precedente la data di stipulazione della polizza, l adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista Quattroruote del mese precedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno segnalati al Contraente sul Certificato di assicurazione rilasciato al momento del pagamento anniversario del premio. La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche Automobili Nuove od Automobili Usate della rivista Quattroruote. Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza annuale l adeguamento del valore dell autoveicolo al valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. 3.7 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA GUASTI INTEGRALE E PARZIALE Il premio della garanzia Guasti è soggetto alle regole evolutive previste dalla formula Bonus/Malus 30 ; il contratto è assegnato alla medesima classe di merito attribuita alla garanzia R.C. Auto. I coefficienti relativi alle classi di merito, per il conteggio del premio, sono i seguenti: Tabella 3.1 Coefficienti garanzia Guasti Classe Coefficiente di determinazione del premio di merito Guasti Parziale Guasti Integrale 1N-3 0,643 0, ,858 0, ,000 1, ,300 1, ,500 1, ,750 1, ,000 2,000 La presente formula di personalizzazione non si applica alla Guasti Parziale prestata nella formula a primo rischio assoluto. 21

27 COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 3.8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l Assicurato non dovrà provvedere a far riparare l autoveicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: a. dare avviso del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova l autoveicolo; b. fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; c. presentare su richiesta di Reale Mutua la documentazione necessaria tra cui: estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà; procura a vendere a favore di Reale Mutua. In caso di sinistro verificatosi all estero l Assicurato dovrà presentare denuncia all Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. 3.9 RITROVAMENTO DELL AUTOVEICOLO RUBATO In caso di ritrovamento dell autoveicolo rubato, il Contraente o Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell autoveicolo. L Assicurato ha facoltà di chiedere, e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall avvenuto recupero, che l autoveicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo dell autoveicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l Assicurato. Qualora l autoveicolo venga recuperato prima dell indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà dell autoveicolo assicurato RELITTI Qualora l autoveicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. 22

28 3.11 DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di danno totalevalore commercialeautoveicolo sinistro autoveicolo In caso di danno parziale autoveicolo valore commercialeautoveicolo sinistrorelitto a. sinistro autoveicolo b. sinistro Se al momento del sinistro il valore dell autoveicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.5, è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori salvo quanto previsto per la garanzia Guasti Parziale a primo rischio assoluto eventualmente prestata. autoveicolo sinistro 3.12 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI sinistro Assicurato 23

29 SEZIONE PATENTE GARANTITA DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Patente Garantita, integrano le definizioni di polizza. UTILIZZATORE PRIVATO Il titolare della patente di guida, che non utilizza abitualmente l autoveicolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. UTILIZZATORE PROFESSIONALE Il titolare della patente di guida, che utilizza abitualmente l autoveicolo come mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. DIPENDENTE Il titolare della patente di guida che utilizza l autoveicolo per conto dell azienda per la quale opera in qualità di dipendente; se l azienda/contraente è una SpA, SapA, Srl, Sas, Snc o Scarl la garanzia è estesa ai soci e/o amministratori che prestano attività continuativa all interno della stessa, quando siano alla guida di un autoveicolo di proprietà dell azienda o da questa utilizzata in leasing/locazione. COSA ASSICURA 4.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Reale Mutua corrisponde: al conducente dell autoveicolo identificato in polizza, quando opera la garanzia Ritiro Patente a favore di utilizzatori privati o professionali; all Assicurato, quando opera la garanzia Ritiro Patente a favore di aziende; al Contraente o al proprietario dell autoveicolo, se diverso, quando opera la garanzia Recupero Punti; un corrispettivo, secondo le modalità riportate in polizza, al verificarsi degli eventi, avvenuti durante il periodo di validità della stessa, previsti nelle garanzie sotto elencate, qualora richiamate sul modulo di polizza. Reale Mutua può recedere dalle coperture assicurative della presente sezione in caso di modifiche delle norme di legge. 24

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