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1 Regolamento (CEE) n. 823/87 del 16 marzo Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate. (pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità Europee n. L 84 del 27 marzo 1987). (I) Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati <<v.q.p.r.d.>>e per i prodotti atti a dare un v.q.p.r.d., ovvero in particolare: le varietà di vitigni, le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini nuovi ancora in fermentazione, i vini. Gli articoli: 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 3, 9 e 18, primo comma, secondo trattino non sono applicabili alle categorie di v.q.p.r.d. di cui al presente articolo, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino per le quali sono applicabili disposizioni comunitarie specifiche. 2. Per v.q.p.r.d. si intendono i vini disciplinati dal presente regolamento e da altri regolamenti specifici o d'applicazione e conformi alle prescrizioni definite dalle regolamentazioni nazionali. I v.q.p.r.d. comprendono le seguenti categorie di vini di qualità: i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati <<v.l.q.p.r.d.>>, che rispondono alla definizione di vino liquoroso figurante al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati <<v.s.q.p.r.d.>>, che rispondono alla definizione di vino spumante di cui al punto 15 dell'allegato I precitato, compresi i v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati <<v.f.q.p.r.d.>>, che rispondono alla definizione di vino frizzante di cui al punto 17 dell'allegato I precitato, i v.q.p.r.d. diversi da quelli menzionati nel primo, secondo e terzo trattino. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l elenco dei v.q.p.r.d da essi riconosciuti, indicando per ciascuno di questi v.q.p.r.d. il riferimento alle disposizioni nazionali che disciplinano la loro produzione ed elaborazione. La Commissione provvede alla pubblicazione di detto elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C (così sostituito dall art. 1 Reg. CEE n. 2043/89). 2. Fatto salvo l art. 18, primo comma, primo trattino, tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione e semprechè esse non pregiudichino la politica di qualità e la (I) L art.81 del Reg. CE 1493/99, che si applica a partire dal 1 agosto 2000, ha abrogato il presente regolamento. 1

2 realizzazione del mercato interno, le disposizioni particolari di cui all art. 1, paragrafo 1, primo comma, sono basate sugli elementi seguenti: a) delimitazione della zona di produzione; b) tipo di vitigno; c) pratiche colturali; d) metodi di vinificazione; e) titolo alcolometrico volumico minimo naturale; f) rendimento per ettaro; g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche (così sostituito dall art. 1 Reg. CEE n. 2043/89) Per regione determinata si intende una zona o un insieme di zone viticole che producono vini con caratteristiche qualitative particolari e il cui nome viene utilizzato, alle condizioni di cui all art. 15, per designare, fra i suddetti vini, quelli definiti all art. 1 (1). 2) Ciascuna regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla parcella o all appezzamento vitato. Tale delimitazione che è effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati tiene conto degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle e degli appezzamenti vitati Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio, varietà che possono essere solo della specie <<Vitis vinifera>> e che devono appartenere alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all art. 13 del regolamento (CEE) n. 822/87. (2) Per quanto concerne le regioni viticole del territorio dell ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania compila l elenco delle varietà di cui al primo comma fino al 31 agosto (3) 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute ulteriormente dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3) Le varietà di viti non comprese nell elenco di cui al paragrafo 1 sono eliminate dalle parcelle o dagli appezzamenti vitati destinati alla produzione dei v.q.p.r.d. Tuttavia in deroga al primo comma, la presenza di varietà di vite non comprese nell elenco può essere ammessa dagli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui ha effetto la delimitazione di una regione determinata effettuata dopo il 31 dicembre 1979, quando tale varietà di vite sia della specie <<Vitis vinifera>> e non costituisca più del 20% delle viti coltivate sulla parcella o sull appezzamento vitato considerato. 4) Al più tardi al termine del periodo di cui al paragrafo 3, ogni parcella o appezzamento vitato destinato alla produzione dei v.q.p.r.d. deve contenere soltanto varietà di vite comprese nell elenco di cui al paragrafo 1. La mancata osservanza di quest ultima disposizione determina, per tutti i vini ottenuti da uve raccolte in tale parcella o appezzamento vitato, la perdita del diritto alla designazione v.q.p.r.d. Fino alla compilazione dell elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, secondo comma, i vini raccolti nel territorio dell ex Repubblica democratica tedesca, ottenuti da varietà (1) Paragrafo così sostituito dall art. 2 punto 3) Reg. n. 2043/89. (2) Comma soppresso dall art. 1 punto 4.) Reg. CEE n. 2043/89. (3) Comma aggiunto dell allegato XII, punto III, lett. a) Reg. CEE n.3577/90. 2

3 tradizionalmente coltivate in detto territorio ed appartenenti alla specie Vitis vinifera, sono considerati come atti a venir trasformati in v.q.p.r.d. (4). 5. Le pratiche colturali necessarie per garantire la qualità dei v q. p. r. d. formano oggetto di appropriate disposizioni adottate da ciascuno degli Stati membri interessati. In una zona viticola l irrigazione può essere effettuata soltanto qualora lo Stato membro interessato l'abbia autorizzata. Lo. Stato membro può accordare tale autorizzazione soltanto se le condizioni ecologiche la giustificano I. v. q. p. r. d. sono ottenuti o elaborati soltanto: a partire da uve provenienti da varietà di vite che figurano nell'elenco di cui all art. 4, paragrafo 1, e raccolte all interno della regione determinata; mediante trasformazione delle uve di cui al primo trattino in mosti nonché dei mosti cosi ottenuti in vino, nonché mediante elaborazione di tale vino all'interno della regione determinata in cui le uve utilizzate sono state raccolte. 2. In deroga roga ai paragrafo 1, primo trattino, qualora si tratti di una pratica tradizionale disciplinata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, detto Stato membro può consentire fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un controllo adeguato, che un v.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui il vino reca il nome a condizione: che questo genere di prodotti vitivinicoli d'aggiunta non sia prodotto nella regione determinata con caratteristiche uguali a quelle dei prodotti non originari; che la correzione sia conforme alle pratiche enologiche ed alle definizioni di cui ad regolamento (CEE). n. 822/87; che il volume totale dei prodotti vitivinicoli d'aggiunta non originari della regione determinata non superi il 10% del volume totale dei prodotti utilizzati originari della regione determinata. Tuttavia lo Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione, secondo le procedure previste viste all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a permettere in casi eccezionali percentuali d'aggiunta superiori al 10% e non superiori al 15%. (5) 3. In deroga al paragrafo 1, secondo trattino, un v. q. p. r. d. può essere ottenuto o elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, quando lo Stato membro interessato lo ha previsto con un'autorizzazione esplicita e a certe condizioni. Inoltre gli Stati membri possono consentire, con autorizzazioni individuali e con riserva di un controllo adeguato, che un v. q. p. r. d. sia ottenuto trasformando uve in mosto e mosto in vino nonché elaborando tale vino, anche al di fuori di una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione: a) qualora si tratti di una pratica tradizionale, sempre che tale pratica: fosse in uso anteriormente al 1 settembre 1970 o, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo questa data, anteriormente alla data in cui è entrata in vigore la loro adesione, non sia stata interrotta dopo tali date e (4) Comma aggiunto dell allegato XII, punto III, lett. b) Reg.CEE n.3577/90. (5) Paragrafo così costituito dall art.1, punto 1), lett. a) Reg. CEE n.3896/91. 3

4 riguardi quantitativi che non hanno da allora subito presso il trasformatore in questione aumenti superiori a quelli corrispondenti all'evoluzione generale del mercato; b) negli altri casi e se si tratta di una pratica in uso prima del 1 settembre 1989, per un periodo transitorio che termina il 31 agosto 1992 al più tardi. 4. Le persone fisiche o morali o le associazioni di persone, che dispongono di uve o di mosti che soddisfano i requisiti per l'ottenimento di un v. q. p. r. d. nonché di altre uve o mosti ne garantiscono una vinificazione e uno stoccaggio distinti, in mancanza di che il vino ottenuto non può essere un v. q. p. r. d. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 83 del regolamento (CEE) n 822/87. Tali modalità riguardano in particolare la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto soprattutto della situazione geografica e delle strutture amministrative. (6) Ogni Stato membro fissa un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuno dei v. q. p. r. d. ottenuti nel suo territorio. Per la fissazione di tale titolo alcolometrico volumico naturale,. si tiene conto in particolare dei titoli alcolometrici volumici constatati durante i dieci anni precedenti detta fissazione, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al primo comma può essere fissato a livelli diversi per lo stesso v. q. p. r. d. secondo: la sottoregione, il comune o la parte di comune, la varietà o le varietà di vite, da cui provengono le uve utilizzate. (7) 2. Salvo deroghe da adottare secondo la procedura prevista all'art. 83 del regolamento (CEE) n , i titoli alcolometrici di cui al paragrafo 1 non possono essere inferiori a: 6,5 % vol nella zona A, ad eccezione delle regioni determinate <<Mosel-Saar- Ruwer>>, <<Ahr>>, <<Mittelrhein>>, <<Sachsen>>, <<Saale-Unstrut>>, <<Moselle luxembourgeoise>>, <<England>> e <<Wales>>, per le quali tale titolo alcolometrico è fissato a 6% vol, (8) 7,5% vol. nella zona B, 8,5% vol nella zona C I a), 9% vol nella zona C I b), 9,5% vol. nella zona C II, 10% vol. nelle zone C III. Le zone di cui al comma precedente sono quelle definite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n 822/ I metodi particolari di vinificazione e di elaborazione con i quali sono ottenuti i v. q. p. r. d. sono definiti per ciascuno di questi vini dagli Stati membri produttori interessati. 2 Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui all'art. 7, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva (6) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, punto 1), lett. b) Reg. CEE n. 3896/91. (7) Comma aggiunto dall art. 1, punto 6). Reg. CEE n. 2043/89. (8) Trattino così sostituito dall'art. 1, punto 2). Reg. CEE n. 3896/91. 4

5 parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a dare un v. q. p. r. d., ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in v. l. q. p. r. d. Detto aumento non può superare i limiti di cui all'art 18, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico di cui al primo comma può essere portato, secondo la procedura prevista dall'art 83 del regolamento (CEE) n 822/87, fino ai limiti di cui all'art 18, paragrafo 2 dello stesso regolamento. Tale autorizzazione non pregiudica la possibilità di un'eventuale autorizzazione analoga per i vini da tavola prevista nella disposizione precitata. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere effettuato soltanto secondo i metodi e le condizioni indicate all art. 19 del regolamento (CEE) n. 822/87, escluso il paragrafo 6. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l'utilizzazione del mosto di uve concentrato. 3 Il titolo alcolometrico volumico totale del v. q. p. r. d. non può essere inferiore a 9% vol. Tuttavia, per alcuni v. q. p. r. d. bianchi figuranti in un elenco da adottare, che non sono stati oggetto di alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale è minimo 8,5% vol. 4. L elenco dei v.q.p.r.d. di cui al paragrafo 3, secondo comma, è adottato secondo la procedura prevista all art. 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 (così sostituito dall'art. 1 R.eg (CEE) n. 2043/89) Le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all acidificazione e alla disacidificazione dell uva fresca, del mosto. di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a dare un v.q.p.r.d. nonché la procedura secondo cui possono essere concesse autorizzazioni e deroghe, sono quelli previsti all art 21 del regolamento (CEE) n. 822/ La dolcificazione di un v.q.p.r.d. può essere autorizzata da uno Stato membro soltanto se è effettuata: rispettando le condizioni e i limiti di cui all art. 22 del regolamento(cee) n. 822/87. all interno della regione determinata da cui proviene il v.q.p.r.d. di cui trattasi oppure in una zona situata nelle immediate vicinanze, salvo eccezioni da determinare, con uno o più dei seguenti prodotti : mosto d uva, mosto d'uva concentrato, mosto d uva concentrato rettificato. Il mosto d uva e il mosto d uva concentrato di cui al primo comma, terzo trattino debbono essere originari della stessa regione determinata del vino per la cui dolcificazione sono utilizzati. 3. Le zone situate nelle immediate vicinanze e le eccezioni di cui al paragrafo 2, 1 comma, secondo trattino sono determinate secondo la procedura prevista all art. 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 (così sostituito dall art. 1 Reg. CEE n. 2043/89). 10. Ciascuna operazione di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui all art.8 e dall art.9, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se effettuata alle condizioni previste dall art.23 del regolamento (CEE) n. 822/87. Fatte salve le disposizioni dell art. 6, paragrafo 3, essa può essere effettuata soltanto nella regione determinata in cui l uva fresca utilizzata è stata raccolta. (9) (9) Comma così sostituito dall art.1, punto 9) Reg. CEE n. 2043/89. 5

6 11.1. Per ciascuno dei v.q.p.r.d. lo Stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità d uva, di mosto o di vino. Per tale determinazione si tiene conto in particolare delle rese ottenute nei dieci anni precedenti, prendendo in considerazione solo i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata. La resa per ettaro può essere fissata a un livello differente per lo stesso v.q.p.r.d., a seconda: della sottoregione, del comune o della parte di comune, della o delle varietà di viti, da cui provengono le uve utilizzate. Tale resa può formare oggetto di modifiche da parte dello Stato membro interessato. 2. Il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli Stati membri alle condizioni da questi ultimi stabilite, eventualmente secondo le zone di produzione; tali condizioni riguardano in particolare la destinazione dei vini o dei prodotti di cui trattasi. 12. (omissis) (10) I. produttori sono tenuti a sottoporre i vini per i quali chiedono la designazione di v.q.p.r.d. agli esami analitico ed organolettico seguenti: a) l esame analitico deve riguardare come minimo i valori degli elementi caratteristici del v.q.p.r.d. in causa, che figurano tra quelli enumerati nell'allegato I. I valori limite di tali elementi sono fissati per ciascuno dei v.q.p.r.d. dallo Stato membro produttore; b) l esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore (6). 2. Gli esami di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati mediante sondaggi dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro, finché le disposizioni adeguate per la loro applicazione sistematica e generale non saranno adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. L'esame analitico previsto al paragrafo 1 è effettuato secondo i metodi di cui all art 74 del regolamento (CEE) n. 822/87. (11) 4 Le modalità di applicazione del paragrafo 1 in particolare la destinazione dei vini che non soddisfano alle condizioni richieste dagli esami in causa. nonché le condizioni di tale destinazione. sono fissate secondo la procedura prevista all'art. 83 del regolamento (CEE) n. 822/ (omissis) (12) 15. Le diciture comunitarie enumerate al secondo comma o le menzioni specifiche tradizionali ammesse, conformemente al paragrafo 2, dalle disposizioni nazionali dello Stato membro produttore per designare taluni vini possono essere utilizzate soltanto per i rispettivi vini di cui all'art. 1, paragrafo 2. Le diciture.comunitarie di cui al primo comma sono le seguenti: << vino di qualità prodotto in una regione determinata << o <<v.q.p.r.d.>>, (10) Art. soppresso dall art.1, punto 10) Reg. CEE n. 2043/89. (11) Paragrafo così sostituito dall art. 1, punto 11) Reg. CEE n. 2043/89. (12) Articolo soppresso dall art.1, punto 12) Reg. CEE n. 2043/89. 6

7 <<vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata>> o <<v.l.q.p.r.d.>>, <<vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata>> o <<v.q.p.r.d.>>, << vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata>> o <<v.f.q.p.r.d.>>. (13) 2. Fatte salve le diciture complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le diciture specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1, primo comma sono a condizione che le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate le seguenti: a) per la Germania: le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini: <<Qualitätswein>>, <<Qualitätswein mit Prädikat>>, unite ad una delle diciture <<Kabinett>>, <<Spätlese>>, <<Auslese>>, <<Beerenaùslese>>, <<Trockenbeerenauslese>>o <<Eiswein>>: <<Qualitätswein garantierten Urspungs>> (14) <<Qualitätswein garantierten Urspungs>> (14) b) per la Francia: <<appellation d origine contrôlée>>, appellation contrôlèe, <<appellation d origine vin dèlimitè de qualitè supèrieure>>, vin doux naturel>>; c) per l Italia: <<denominazione di origine controllata>>, <<denominazione di origine controllata e garantita>>, <<vino dolce naturale>>; d) per il Lussemburgo: <<Marque nationale>> con l'aggiunta <<Appellation contrôlèe>> unita al nome della regione determinata <<Moselle luxembourgeoise>>; e) per la Grecia: <<Ονοµασια προελευσεως ελεγχοµενη (appellation d origine contrôlée)>>. <<Ονοµασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητος (appellation d origine de qualitè supèrieure)>>, <<οινος γλυκυς ϕυσικος (vin doux naturel)>>, f) per la Spagna: <<Denominaciòn de origen>>, <<Denominación de origine calificada>>, <<vino generoso>>, <<vino generoso de licor>>, <<vino dulce natural>>; g) per il Portogallo: <<Denominacaõ de origem>>, <<Denominaçaõ de origem controlada>>, <<Indicaçào de proveniência regulamentada>>, <<vinho generoso>>, <<Vinho doce natural>>. (15) h) per l'austria: le seguenti denominazioni che accompagnano le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini: <<Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer>>, <<Qualitätswein>> <<Kabinett>> o <<Kabinettwein>> <<Qualitätswein besonderer Reife und Leseart>> o <<Prädikatswein>> <<Spätlese>> o <<Spätlesewein>> <<Auslese>> o <<Auslesewein>> <<Beerenauslese>> o <<Beerenauslesewein>> (13) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, punto 13) Reg. CEE n.2043/89. (14) Trattino aggiunto dall art. 1, punto 1) Reg. CEE n. 1426/96. (15) Paragrafo da ultimo così sostituito dall'art. 1, punto 3), lett. a) Reg. CEE n. 3896/91. 7

8 <<Ausbruch>> o Ausbruchwein>> <<Trockenbeerenauslese>> o <<Trockenbeerenauslesewein>> <<Eiswein>>, <<Strohwein>>. (16) 3. La regione determinata di cui all'art. 3 è designata con il suo nome geografico. Tuttavia le denominazioni: <<Muscadet>>, <<Blanquette>>, <<Vinho verde>>, e, <<Cava>>, per quanto riguarda certi v.s.q.p.r.d., <<Manzanina>> (17) sono riconosciute come nomi delle regioni determinate rispettive che sono state delimitate e regolamentate dagli Stati membri in questione entro il I marzo Per quanto riguarda i vini tranquilli la dicitura <<káßa>> e/o <<cava>> può essere utilizzata per la designazione dei vini da tavola greci... (18), quale indicazione relativa all invecchiamento di questi vini. (19) 4 Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata di cui all'art 3 a un v.q.p.r.d. o eventualmente a un vino destinato a essere trasformato in v.q.p.r.d., detto nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo non provenienti dalla stessa regione e/o ai quali il suddetto nome non è stato attribuito conformemente alla normativa comunitaria e nazionale applicabili. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una parte di comune o di una piccola località esclusivamente a un v.q.p. r. d. o eventualmente ad un vino destinato ad essere trasformato in v.q.p.r.d. Fatte salve le disposizioni comunitarie relative in particolare a certi tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono ammettere secondo condizioni di produzione da essi stabilite, che il nome di una regione determinata sia completato da una precisazione concernente il metodo di elaborazione o il tipo di prodotto o.dal nome di una varietà di vite o da un suo sinonimo. In deroga al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, fino al 31 agosto 2001, di autorizzare che taluni nomi geografici tradizionalmente utilizzati per designare un vino da tavola e divenuti il nome di una regione determinata possano continuare ad essere impiegati, al massimo per tre campagne e viticole, anche per la designazione dei vini da tavola. (20) 5. I nomi e le diciture seguenti: - il nome di una varietà di vite di cui all'articolo 4, - una dicitura specifica tradizionale di cui al paragrafo 2, ovvero - una dicitura tradizionale complementare, a condizione che sia attribuita da uno Stato membro per la designazione di un vino in virtù delle disposizioni comunitarie prese in applicazione dell'articolo 72, paragrafo I del regolamento (CEE) n. 822/87, possono essere utilizzati, per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l origine o la provenienza e la composizione di tale e bevanda. (16) Lettera aggiunta dall'atto di adesione (17) Trattino aggiunto dall'art.1, punto 2) Reg. CEE n. 1426/96. (18) Termini soppressi dall'art. 1, punto 3), lett. b) Reg. CEE n.3896/91. (19) Paragrafo così sostituito dall art. 1, punto 13) Reg. CEE n. 2043/89. (20) Comma così sostituito dall'art.1, punto 3) Reg. CEE n.1426/96. 8

9 L utilizzazione di un nome o di una dicitura di cui a. primo comma, o di uno dei termini <<Hock>>, <<Calret>>, <<Liebfrauenmilch>> e <<Liebfraumilch>>, anche se accompagnati da un termine quale <<genere>>, <<tipo>>, <<modo>>, <<imitazione>> o altra espressione analoga, è vietata per la designazione e la presentazione: di una merce contemplata nel codice NC 2206, salvo se tale merce proviene effettivamente dal luogo così designato, di una merce commercializzata con chiare istruzioni per l elaborazione da parte dei consumatori di una bevanda che imiti il vino; tuttavia può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in causa proviene effettivamente da tale varietà, salvo qualora tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d. I nomi: di una regione determinata di cui all'articolo 3 che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, terzo comma, di un'unità geografica più piccola della regione determinata, a condizione che detto nome sia attribuito da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono essere utilizzati, per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve soltanto a condizione che: a) per i prodotti di cui ai codici NC 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 e 2209, nonché per i prodotti elaborati a partire da una materia prima vinicola, ma non contemplati all articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i nomi e le diciture suddetti siano riconosciuti nello Stato membro d origine del prodotto e che tale riconoscimento sia compatibile con il diritto comunitario; b) per le bevande diverse da quelle di cui alla lettera a), sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda. Il riconoscimento di cui al terzo comma, lettera a) deve intervenire al più tardi il 31 dicembre 1999; entro tale data e fino al momento in cui è pronunciato il riconoscimento, tale prodotto resta soggetto alla norma di cui al terzo comma, lettera b). (21) 6. In relazione con il paragrafo 5, possono essere adottate le disposizioni transitorie per quanto riguarda: la messa in circolazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni di cui al paragrafo 5; l utilizzazione di scorte di etichette e di altri accessori per l etichettatura stampati anteriormente al 1 marzo Un vino di cui all art. 1, paragrafo 2 non può essere commercializzato se non sono indicati: il nome della regione determinata che gli è stato riconosciuto dallo Stato membro produttore, e una dicitura comunitaria di cui al paragrafo 1, secondo comma o una dicitura specifica tradizionale di cui al paragrafo 2 oppure più diciture specifiche tradizionali quando lo il: Stato membro in questione lo prevede. La dicitura comunitaria e il nome della regione determinata in questione devono figurare nei documenti commerciali o ufficiali che accompagnano il trasporto dei vini di cui al presente paragrafo. (22) (21) Paragrafo da ultimo così sostituito dall'art.1, punto 4) Reg. CEE n. 1426/96. (22) Paragrafo così sostituito dall'art. 1, punto 13) Reg. CEE n. 2043/89, che ha altresì soppresso il paragrafo 9. 9

10 In deroga al primo comma, secondo trattino, e a meno che le disposizioni dello Stato membro interessato lo escludano, possono essere commercializzati con la sola indicazione del. nome della rispettiva regione determinata i vini che beneficiano, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali loro applicabili, di uno dei nomi delle seguenti regioni determinate: a) per la Francia: <<Champagne>>; b) per l Italia: <<Asti>>, <<Marsala>>; c) per la Grecia: <<Σαµος (Samos)>> d) per la Spagna: <<Cava>>, <<Jerez>>, <<Xérès>> o <<Shérry>>; e) per il Portogallo: <<Madeira>> o <<Madère>>, <<Porto>> o <<Port>>. (23) 8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all art. 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. (24) 15 bis. 1 Gli Stati membri stabiliscono le regole secondo cui nella fase di produzione a) il produttore: può non chiedere la classificazione fra i v.q.p.r.d. di un prodotto che figura nella dichiarazione di raccolto o di produzione quale prodotto atto a dare un v.q.p.r.d.; può declassare un v.q.p.r.d., in particolare a vino da tavola; b) l autorità competente da essi. designata può procedere al declassamento di un v.q.p.r.d. 2. Il declassamento di un v. q. p. r. d. nella fase commerciale è effettuato: a) dall autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il vino si trova: quando si tratta di un vino originario di tale Stato membro. oppure quando si tratta di piccoli quantitativi che il Consiglio deve stabilire deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata: b) dall autorità competente dello Stato membro di cui il vino è originario, nei casi non previsti alla lettera a). Il declassamento di cui al primo comma è deciso in particolare se l'autorità competente ha constatato che: il vino ha subito durante I l immagazzinamento o il trasporto un alterazione che ha attenuato o modificato le caratteristiche del v.q.p.r.d. in questione, il vino è stato oggetto di manipolazioni non consentite o non è legittimamente designato quale v.q.p.r.d. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la destinazione dei v.q.p.r.d. declassati, nonché le condizioni di detta destinazione, sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'art 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 87 (articolo aggiunto dall'art. 1, punto 14), Reg. CEE n. 2043/89) Ciascuno Stato membro assicura il controllo e la protezione di v.q.p.r.d. commercializzati conformemente al presente regolamento. 2. Le modalità d applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all art. 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 10

11 17. (omissis) (25) Gli Stati membri produttori possono definire tenuto conto degli usi leali e costanti: oltre agli elementi di cui all'art. 2, tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d. oltre alle altre disposizioni previste dal presente regolamento, caratteristiche o condizioni di produzione, di elaborazione e di circolazione complementari o più rigorose per i v.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio. Ai sensi del primo comma, secondo trattino, gli Stati membri in particolare possono limitare il tenore massimo di zucchero residuo di un v.q.p.r.d., in particolare per quanto riguarda il rapporto fra il titolo alcolometrico volumico effettivo e lo zucchero residuo (così sostituito dall'art. 1, punto 16), Reg. CEE n. 2043/89). 19. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati sono stabilite secondo la procedura prevista all art 83 del regolamento (CEE) n. 822/ Il regolamento (CEE) n. 338/79 è abrogato. 2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento. Per i visto e i richiami agli articoli del regolamento abrogato vale la tabella di concordanza che figura nell allegato II. 21. Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile ALLEGATO I ELENCO DEGLI ELEMENTI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTI IN APPLICAZIONE DELL ART. 13 E CHE CONSENTONO DI CARATTERIZZARE I VINI DI QUALITÀ PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE A. Stabiliti in base ad un esame organolettico: l. Colore 2. Limpidezza e deposito 3. Odore e sapore B Stabiliti in base a una prova di conservazione del vino: 4. Prova dell aria 5. Prova del freddo C. Stabiliti in base ad esame microbiologico 6. Prova della stufa 7. Aspetto del vino e del deposito D. Stabiliti in base ad un 'analisi fisiochimica: 8 Densità 9. Titolo alcolometrico 10. Estratto secco totale. (ottenuto per densimetria) 11 Zuccheri riduttori 12 Saccarosio 13 Ceneri 14 Alcalinità delle ceneri 15 Acidità totale 16 Acidità volatile 17 Acidità fissa 11

12 18 ph 19 Anidride solforosa libera 20 Anidride solforosa totale E. Stabiliti in base ad un'analisi complementare: 21. Acido. carbonico (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 C). 12

13 ALLEGATO II TABELLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 338/79 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 8 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 4 Articolo 16, paragrafo 4-bis Articolo 16, paragrafo 4-ter Articolo 16, paragrafo 5 Articolo 16, paragrafo 6 Articolo 16, paragrafo 7 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 22 Articolo 23 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 15, paragrafo 6 Articolo 15, paragrafo 7 Articolo 15, paragrafo 8 Articolo 15, paragrafo 9 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 (23) Comma aggiunto dall art. 1, punto 3), lett. b).reg. CEE n. 3896/91. (24) Paragrafo così sostituito dall art. 1, punto 13. Reg. n. 2043/89, che ha altresì soppresso il paragrafo 9. (25) Articolo soppresso dall art. 1, punto 15) Reg. CEE n. 2043/89. 13

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