Nuovo Accordo Stato Regioni 07 Luglio 2016

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1 Nuovo Accordo Stato Regioni 07 Luglio 2016 In vigore dal 3 settembre 2016 Abroga degli Accordi del 26 gennaio e 5 ottobre del 2006 pur consentendo, fino al 3 settembre 2017, di avviare corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi della vecchia disciplina.

2 Nuovo Accordo Stato Regioni 07 Luglio 2016 Contiene disposizioni integrative e correttive alla disciplina riguardante la formazione dei vari attori della salute e sicurezza aziendali. Figure aziendali RSPP e ASPP Lavoratori Dirigenti Preposti Norme di riferimento art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 07/07/16 che abroga e sostituisce l accordo 26/01/06 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 Aspetti innovativi - Nuova articolazione dei contenuti, della metodologia didattica, e nuove regole riguardanti i soggetti formatori, i docenti, la valutazione degli apprendimenti; - Modifica la durata del modulo B; - Riduzione della durata dei percorsi di aggiornamento, e nuove modalità per il loro svolgimento; - Maggior dettaglio delle classi di laurea che garantiscono l esonero ai corsi di formazione (moduli A e B). - Ampliati i casi in cui è possibile far ricorso alla formazione con modalità e-learning con regolamentazione della stessa ; - Adeguati gli aspetti riguardanti la formazione dei lavoratori somministrati con particolare riferimento agli soggetti sui quali ricadono tali obblighi. - Eliminato ogni riferimento agli enti bilaterali, nella richiesta di collaborazione per lo svolgimento dei corsi, in quanto non contemplati nel D.Lgs 81/08, a differenza degli Organismi Paritetici (art. 2, c.1, lettera ee)

3 Nuovo Accordo Stato Regioni 07 Luglio 2016 Figure aziendali Norme di riferimento Aspetti innovativi Datori di Lavoro con compiti di RSPP art. 34 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 - Chiariti alcuni aspetti sulla durata dei corsi in funzione all effettivo livello di rischio; - Eliminato ogni riferimento agli enti bilaterali quali enti formatori in quanto non contemplati nel D.Lgs 81/08, a differenza degli Organismi Paritetici (art. 2, c.1, lettera ee). Utilizzatori di attrezzature di lavoro art.73 c.5 d.lgs. n. 81/08, accordo 22/02/12 - Importante chiarimento sulla formazione pregressa (di cui all accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012). - Eliminato ogni riferimento agli enti bilaterali quali enti formatori in quanto non contemplati nel D.Lgs 81/08, a differenza degli Organismi Paritetici (art. 51). In generale, per i percorsi formativi di tutti attori della sicurezza aziendale attuazione art. 37 c. 14 bis d.lgs. n. 81/08 Accordo 07/07/16 - Riconoscimento dei crediti formativi (parzialmente o totalmente) in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra di loro. - Regolamentate n presenze, modalità di aggiornamento - Obbligo di avvalersi, in tutti i corsi in materia di SSL, di Docenti in possesso della qualifica di «formatore» in base ai criteri del DI. 06/03/13.

4 ACCORDO FORMAZIONE RSPP E ASPP

5 Formazione RSPP e ASPP : articolazioni e contenuti del percorso formativo Il percorso formativo per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP Titolo di studio Non inferiore al diploma Attestato di frequenza con verifica apprendimento al Modulo A corso di base su normativa, soggetti, funzioni, obblighi, concetti di base. Attestato di frequenza con verifica apprendimento al Modulo B comune a tutti i settori: finalizzato a fornire conoscenze e abilità nelle operazioni di VdR e pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione. Solo per alcuni settori, con rischi di livello e complessità più alta, attestato di frequenza con verifica apprendimento al Modulo B di specializzazione Durata 28 ore comune a tutti i settori Propedeutico per l accesso agli altri moduli Consentita la modalità e-learning (all. II) L articolazione ed i contenuti minimi sono riportati nella tabella 1 Durata 48 ore comune a tutti i settori Esaustivo per tutti i settori ad eccezione dei 4 settori per i quali è prevista un integrazione specialistica. Propedeutico per l accesso ai moduli B di specializzazione. L articolazione ed i contenuti minimi sono riportati nella tabella 2 Esclusivamente per i seguenti settori: SP1 agricoltura pesca. Durata 12 ore SP2 cave costruzioni. Durata 16 ore SP3 sanità residenziale. Durata 12 ore SP4 chimico petrolchimico Durata 16 ore

6 Formazione RSPP e ASPP : articolazioni e contenuti del percorso formativo Inoltre, solo per la funzione di RSPP (non ASPP) : Attestato di frequenza con verifica apprendimento al Modulo C finalizzato a fornire conoscenze e abilità relazionali, gestionali e organizzative (con riferimento ai processi formativi, SGSL, modelli di gestione, comunicazione con i vari soggetti). Durata 24 ore comune a tutti i settori Corso per le sole funzioni di RSPP Modulo conclusivo che consente di svolgere la funzione di RSPP L articolazione ed i contenuti minimi sono riportati nella tabella 3

7 Formazione RSPP e ASPP : la valutazione degli apprendimenti Dal calcolo delle ore di formazione, relative ai vari moduli A B C, vanno escluse quelle utilizzate per la valutazione degli apprendimenti Valutazione degli apprendimenti Modulo A Test, anche intermedi, con minimo di 30 domande in totale a risposte alternative, almeno il 70% corrette. Eventuale colloquio di approfondimento. Modulo B Test, anche intermedi, con minimo di 30 domande in totale a risposte alternative, almeno il 70% corrette. Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione Eventuale colloquio di approfondimento. Modulo C Test, anche intermedi, con minimo di 30 domande in totale a risposte alternative, almeno il 70% corrette. Colloquio individuale

8 Formazione RSPP e ASPP : disposizioni di carattere generale Disposizioni di carattere generale: Individuazione dei Soggetti formatori e accreditamento Requisiti dei docenti Organizzazione dei corsi Le Regioni, gli Enti di formazione accreditati, le ASL, le Università, l INAIL, i VVFF, gli Ordine e Collegi professionali, le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici. Le Associazioni possono organizzare direttamente la formazione o avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione che, in questo caso, devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome. Tolto il riferimento agli Enti Bilaterali dai soggetti formatori abilitati, in quanto non previsti dal D.Lgs 81/08. Devono essere in possesso della qualifica di «formatore» in base ai requisiti del DI 6/03/13 (regola già prevista per la formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti). Il «vecchio» accordo prevedeva un esperienza almeno biennale e non per area tematica. Massimo 35 corsiti Registro partecipanti, nominativo docenti, e del responsabile del progetto formativo Obbligo di frequenza di almeno 90% delle ore.

9 Formazione RSPP e ASPP : soggetti formatori Nota al punto 2 lettera l) Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio Considerato che l art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici Soggetti_formatori gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [ ],si ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri: 1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione); 4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro. I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare leattività formative e di aggiornamento.

10 Formazione RSPP e ASPP : esonero per alcuni soggetti Dettagliate maggiormente le classi di laurea valide ai fini dell esonero dalla frequenza ai corsi di formazione Modulo A B. I soggetti in possesso di tali lauree devono comunque frequentare il modulo C e l aggiornamento quinquennale; L obbligo di aggiornamento deve/doveva essere completato: - per i Laureati dopo il 15/05/08, entro 5 anni dal conseguimento della laurea; - per i Laureati prima del 15/05/08, entro il 15/05/2013. Attenzione: In generale il percorso formativo deve essere concluso prima di assumere l incarico.

11 Formazione RSPP e ASPP : riconoscimento della formazione pregressa Tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all interno dello stesso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo. Corso frequentato ai sensi del vecchio accordo 26/01/2006, modulo B Ateco Credito riconosciuto in base alla nuova articolazione del modulo B Modulo B Comune Durata 48 ore Modulo B Specialistico Agricoltura- B1-36 ore Totalmente riconosciuto Agricoltura -SP1 12 ore Pesca -B2-36 ore Totalmente riconosciuto Pesca SP1 12 ore Cave Costruzioni -B3-60 ore Totalmente riconosciuto Cave Costruzioni - SP2-16 ore Chimica-Plastica - B5-68 ore Totalmente riconosciuto Chimico-Petrolifero - SP4-16 ore Sanità- Servizi Sociali - B7-60 ore Totalmente riconosciuto Manifatturiero - B4-48 ore Totalmente riconosciuto Sanità residenziale SP3-12 ore Commercio e Artigianato - B6-24 ore Pubblica Amministrazione Istruzione - B8-24 ore Servizi (alberghi, ristoranti, immobiliari, uffici) -B9-12 ore

12 Formazione RSPP e ASPP : alcuni esempi Settore operativo RSPP/ASPP, prima dell accordo 07/07/16, con specifica formazione Artigianato di servizio - attestato B6-24 ore Artigianato di servizio - attestato B6-24 ore Costruzioniattestato B3-60 ore Manifatturiero (meccanica)- attestato B4-48 ore Costruzioniattestato B3-60 ore Manifatturiero (legno)- attestato B4-48 ore Incarico, settore produttivo dopo l accordo 07/07/16 Stesso Servizi (alberghi, ristoranti, immobiliari, uffici ) Petrolchimico Stampaggio materie plastiche Manifatturiero Servizi (alberghi, ristoranti, immobiliari, uffici ) Riconoscimento della formazione (modulo B) o obbligo di integrazione non necessaria integrazione Necessaria integrazione con modulo B comune - 48 ore Modulo B comune riconosciuto, necessaria integrazione con modulo B specialistico SP4 16 ore Modulo B comune riconosciuto. Non necessaria integrazione con modulo B specialistico SP4 16 ore Modulo B comune riconosciuto. Non necessaria integrazione con modulo B specialistico Modulo B comune riconosciuto, non necessaria integrazione

13 Formazione RSPP e ASPP : aggiornamento periodico Le ore dell aggiornamento sono: - ASPP: 20 ore nel quinquennio; - RSPP: 40 ore nel quinquennio. Non c è più il raggruppamento dei macrosettori (28, 40, 60,100 ore). Le regole per i corsi di aggiornamento : - organizzati da soggetti formatori «accreditati»; - le materie e i contenuti trattati riguardino le evoluzioni e le innovazioni degli aspetti giuridico normativo e tecnico-organizzativo e le applicazioni pratiche collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore; - numero massimo di partecipanti pari a 35; - tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto formatore che realizza il corso. Il 50 % del monte ore può essere colmato con la partecipazione a convegni e seminari, a condizione che i temi siano coerenti e che: - l iniziativa sia organizzata da soggetti formatori accreditati. - venga tenuto un registro presenze (in questi casi non c è limite al n massimo dei partecipanti);

14 Formazione RSPP e ASPP : aggiornamento periodico E preferibile che il monte ore venga spalmato nel arco del quinquennio. E consentita la modalità e-learning, per tutto il monte ore, secondo i criteri previsti nell Allegato II. I corsi di aggiornamento per Docenti-Formatori (DI 6/03/13) e per CSP/CSE vengono riconosciuti ai fini del aggiornamento RSPP e ASPP e viceversa. Non vengono riconosciuti, ai fini dell aggiornamento RSPP/ASPP, i corsi di formazione finalizzati all ottenimento e/o all aggiornamento di qualifiche specifiche ( es. dirigenti, preposti, addetti antincendio e primo soccorso ).

15 Formazione RSPP e ASPP : decorrenza dell aggiornamento L aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla data di conclusione del Modulo B comune. Il mancato rispetto della scadenza dei 5 anni per l aggiornamento, fa perdere la possibilità di esercitare la funzione di RSPP e ASPP (non il credito formativo già maturato), riacquisita solo dopo aver completato l aggiornamento. In ogni caso i soggetti, per poter esercitare, dovranno dimostrare in qualsiasi momento di essere formati, nei 5 anni antecedenti, per un n di ore non inferiore a quello previsto. Quinquennio ore (S) 20ore (C) 4ore (S) Nel 2021, termine del quinquennio, l RSPP ha le 40 ore. Nei 5 anni antecedenti al 2022 l RSPP ha 24 ore di formazione e non 40 ore come dovrebbe.

16 Formazione RSPP e ASPP : decorrenza dell aggiornamento Gli RSPP e ASPP, dal 3 settembre, possono completare l aggiornamento utilizzando le regole del nuovo Accordo (40 e 20 ore). Possono quindi fin da subito non pianificare l aggiornamento su un monte ore di 40, 60, 100 e 28 ore «vecchio sistema». In fase di prima applicazione (fino al 3 settembre 2021), la frequenza del Modulo B comune (48 ore) o di uno o più Moduli B di specializzazione (12 e/o 16 ), può essere riconosciuta ai fini dell assolvimento dell obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi del «vecchio» accordo Stato-Regioni.

17 ACCORDO LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, GENERALE SPECIFICA, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

18 Formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti : Possibile ricorso alla modalità e-learning (regolamentata nell allegato II) anche per la formazione specifica (già possibile per la formazione generale) limitatamente ai lavoratori delle aziende classificate a rischio basso (uffici, commercio, servizi ecc) o che non svolgano mansioni comportanti la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi. In tal caso i lavoratori devono avere familiarità con l uso del computer e conoscenza della lingua utilizzata. Viene ulteriormente precisato che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all effettiva mansione svolta dal lavoratore ed agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi e non tanto in base alla suddivisione in gruppi ATECO (basso, medio, alto).

19 Formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti : lavoratori somministrati In caso di somministrazione lavoro, la formazione è a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive, e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia a carico del Datore di Lavoro utilizzatore. Aspetto, quest ultimo, da considerare con attenzione dal momento che il lavoratore somministrato è assoggettato al potere direttivo e di controllo da parte dell utilizzatore, il quale, nei confronti di quest ultimi, deve osservare gli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti. Disposizione contenuta nel D.Lgs. 81/2015, art. 35 comma 4.

20 Formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti : richiesta di collaborazione all OPP Viene eliminato il riferimento agli enti bilaterali, non previsti dal D.Lgs 81/08, che nell articolo 2, comma 1, lettera ee), fa riferimento ai soli organismi paritetici (organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative..) Viene confermato l obbligo, a carico al datore di lavoro, di chiedere, preventivamente (almeno 15 giorni prima) all avvio dei corsi di formazione per i lavoratori, la collaborazione degli organismi paritetici, dove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l azienda. Delle indicazioni dell OPP occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione della formazione. Anno Numero di piani formativi visionati dall OPP di Pordenone a 07/

21 Formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti : aggiornamento periodico Mai formati oppure con formazione non comprovata Obbligo di formazione. Nessun periodo transitorio nell accordo 21/12/11!! Aggiornamento ogni 5 anni (dal completamento del corso) Formazione effettuata prima del 11/01/07. Comprovata. Non tenuti alla formazione di «base» secondo l accordo 21/12/11 Tenuti all aggiornamento entro 11/01/2013. (e poi ogni 5 anni) Formazione effettuata dopo il 11/01/07 prima del 11/01/12. Comprovata. Non tenuti alla formazione di «base» secondo l accordo 21/12/11 Tenuti all aggiornamento entro 11/01/2017. (e poi ogni 5 anni)

22 ACCORDO LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO COMPITI DI RSPP

23 Formazione per Datori di Lavoro / RSPP Per i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene specificato che sono tenuti a frequentare il corso di formazione corrispondente al rischio effettivo a cui sono esposti i lavoratori. Esempio: azienda appartenente ad ATECO catalogati a rischio medio o alto, ma tutti i lavoratori svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio basso, il datore di lavoro può frequentare il corso di formazione a rischio basso e viceversa. Viene eliminato il riferimento agli enti bilaterali, tra i soggetti formatori abilitati ad effettuare la formazione, in quanto non previsti dal D.Lgs 81/08.

24 Formazione per Datori di Lavoro / RSPP Rischio Basso 16 ore Rischio Medio 32 ore Rischio Alto 48 ore Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico-normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza Individuazione e valutazione dei rischi Formazione e Consultazione dei lavoratori anche E-Learning anche E-Learning Aggiornamento quinquennale Rischio Basso 6 ore Rischio Medio 10 ore anche E-Learning Rischio Alto 14 ore

25 Formazione per Datori di Lavoro / RSPP (Auto) nomina prima del 31/12/1996, non formati. (Auto) nomina dopo il 01/01/1997, formati (al 11/01/2012) conformemente al DM 16/01/1997 o al Modulo A-B-C Non sono tenuti alla formazione prevista dagli accordi Non sono tenuti alla formazione prevista dagli accordi Aggiornamento doveva concludersi entro 11/01/2014. Da ripetere ogni 5 anni Aggiornamento da concludere entro 11/01/2017. Da ripetere ogni 5 anni

26 ACCORDO ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO ATTREZZATURE

27 Formazione per utilizzatori di attrezzature di lavoro. In merito al riconoscimento della formazione pregressa «attrezzature», viene chiarito che gli attestati di formazione/abilitazione rilasciati a seguito di corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica di apprendimento, hanno validità 5 anni a partire dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell accordo 22 febbraio 2012). Corso frequentato prima del 12 marzo 2013 Corsi della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall accordo, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento Corsi composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall accordo. validità attestato di formazione/abilitazione Abilitazione valida fino al 12 marzo 2018 Prima della scadenza deve essere aggiornata Abilitazione valida fino al 12 marzo 2015 Prima della scadenza doveva essere aggiornata durata corso aggiornamento 4 ore da rinnovare con scadenza quinquennale 4 ore da rinnovare con scadenza quinquennale Viene eliminato il riferimento agli enti bilaterali, tra i soggetti formatori abilitati ad effettuare la formazione, in quanto non previsti dal D.L 81/08.

28 ACCORDO FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, IN GENERE PER TUTTE, LE FIGURE AZIENDALI

29 Formazione per tutte le figure aziendali Alcune disposizioni integrative e correttive in generale alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza. In tutti i corsi obbligatori (fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche), i docenti devono essere in possesso dei requisiti di Docente Formatore (di cui al DI 6/03/13). Il Datore di Lavoro con requisiti di RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la docenza anche se non in possesso del requisito relativo alla «capacità didattica» stabilito dal DI 6 marzo In tutti i corsi obbligatori è consentita una presenza massima di 35 corsiti (se non diversamente normato come nel caso formazione attrezzature). L aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, DL-RSPP, può essere fatto anche a mezzo partecipazione a convegni e seminari in misura non superiore al 50% delle ore totali previste. Inserito principio generale che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all esercizio della funzione (es. CSP/CSE, operatore attrezzature, addetti primo soccorso, antincendio) tale funzione non è esercitabile se non viene completato l aggiornamento nei tempi previsti. Una volta eseguito l aggiornamento si viene riabilitati.

30 Formazione per tutte le figure aziendali Con l Allegato III del nuovo accordo, viene data attuazione a quanto previsto dal D. Lgs 81/08, all articolo 37, comma 14 bis ( Legge 98/2013 «legge del fare» - semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro): «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento.. sono individuati dalla Conferenza Stato e Regioni»

31 Formazione per tutte le figure aziendali : riconoscimento dei crediti Formazione dei Base Soggetti RSPP Modulo A + B + C RSPP con esonero e Modulo C ASPP Modulo A + B ASPP con esonero Coordinatori per la sicurezza Norme di riferimento art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV RLS Crediti formativi riconosciuti LAVORATORE Formazione Generale LAVORATORE Formazione Specifica DIRIGENTE PREPOSTO TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE * la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

32 Formazione per tutte le figure aziendali : riconoscimento dei crediti Formazione di Base Soggetti RLS Lavoratore con formazione generale Lavoratore con formazione specifica Dirigente Preposto Norme di riferimento art. 37 d.lgs. n. 81/08 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 RLS Crediti formativi riconosciuti LAVORATORE Formazione Generale LAVORATORE Formazione Specifica TOTALE Frequenza DIRIGENTE PARZIALE (4 ore) Credito Modulo: - giuridico Necessaria frequenza Moduli - gestionale - tecnico - relazionale PREPOSTO TOTALE Frequenza Frequenza Frequenza Frequenza Frequenza Frequenza Frequenza Frequenza Parziale (16ore) necessarie 16 ore Parziale (8 ore) necessarie 24 ore TOTALE TOTALE* TOTALE Frequenza Frequenza PARZIALE (4 ore) Credito Modulo: - giuridico Necessaria frequenza Moduli - gestionale - tecnico - Relazional

33 Formazione per tutte le figure aziendali : riconoscimento dei crediti Formazione di aggiornamento Soggetti RSPP ore RSPP 40 ore ASPP 28 ore ASPP 20 ore CSP / CSE 40 ore Norme di riferimento art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 07/07/16 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 07/07/16 art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV RLS 4/8 ore Crediti formativi riconosciuti LAVORATORE 6 ore DIRIGENTE 6 ore PREPOSTO 6 ore TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE

34 Formazione per tutte le figure aziendali : riconoscimento dei crediti Formazione di aggiornamento Soggetti RLS 4/8 ore Lavoratore 6 ore Dirigente 6 ore Preposto 6 ore Norme di riferimento art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 art. 37 d.lgs. n. 81/08, accordo 21/12/11 RLS 4/8 ore Crediti formativi riconosciuti LAVORATORE 6 ore DIRIGENTE 6 ore PREPOSTO 6 ore TOTALE TOTALE TOTALE Frequenza Frequenza TOTALE Frequenza TOTALE TOTALE Frequenza TOTALE TOTALE

35 Formazione per tutte le figure aziendali : riconoscimento dei crediti Formazione di aggiornamento Soggetti ASPP 28 ore ASPP 20 ore Norme di riferimento art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 26/01/06 art. 32 d.lgs. n. 81/08, accordo 07/07/16 Crediti formativi riconosciuti ASPP 20 ore TOTALE RSPP 40 ore Parziale (28 ore) necessarie 12 ore Parziale (20 ore) necessarie 20 ore

36 Tabella riassuntiva per la formazione di base dei vari soggetti Soggetti 81/2008 Norme di riferimento Categoria di rischio Soggetti formatori Requisiti Docenti Valutazione apprendimenti Modalità di valutazione Massimo partecipanti Erogabili in e- learning DDL che svolge le funzioni di RSPP RSPP ASPP RLS DIRIGENTE art. 34 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 art. 32 d.lgs. 81/08 - Accordo 07 /07/16 art. 37 d.lgs. 81/08 - Accordo 07 /07/16 e CCNL art. 37 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 n. 3 categorie: Basso Medio Alto Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici soggetti indicati nell accordo: ope legis o accreditati soggetti indicati nell accordo: ope legis o accreditati / / / / Decreto 6/03/13 Decreto 6/03/13 Decreto 6/03/13 Decreto 6/03/13 SI colloquio o test 35 SI SI Modulo A test o colloquio Modulo B test o colloquio e simulazione Modulo C test e colloquio / (*) Fatto salvo diverse indicazioni CCNL 35 SI colloquio o test 35 Possibile solo per Mod.1 e 2 Possibile solo per Modulo A 35 NO Possibile per tutto il corso

37 Tabella riassuntiva per la formazione di base dei vari soggetti Soggetti 81/2008 Norme di riferimento Categoria di rischio Soggetti formatori Requisiti Docenti Valutazione apprendimenti Modalità di valutazione Massimo partecipanti Erogabili in e- learning Preposto art. 37 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 / / Decreto 6/03/13 SI colloquio o test 35 Possibile solo per da punto 1 a 5 Lavoratore art. 37 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 n. 3 categorie: Basso Medio Alto / Decreto 6/03/13 SI colloquio o test 35 Possibile solo per formazione generale e specifica rischio basso Addetto primo soccorso D.M 388/03 n. 3 gruppi A.B.C / Medici con eventuale collaborazione del personale specializzato / / 35 NO Addetto Antincendio D.M 10/03/98 allegato IX n. 3 livelli di rischio: Basso Medio Elevato / Decreto 6/03/13 / / 35 NO Coordinatore sicurezza art. 98 d.lgs. n. 81/08 All.XIV / Ope legis Decreto 6/03/13 SI simulazione e test Possibile solo per il Modulo Normativo giuridico

38 Tabella riassuntiva per la formazione di base dei vari soggetti Soggetti 81/2008 Norme di riferimento Categoria di rischio Soggetti formatori Requisiti Docenti Valutazione apprendimenti Modalità di valutazione Massimo partecipanti Erogabili in e- learning Operatore Attrezzature art. 73 d.lgs. 81/08 accordo 22/02/12 / Soggetti indicati nell accordo: ope legis o accreditati Esperienza documentata almeno triennale sia teorica che pratica Per la parte teorica è consigliabile avere i requisiti del decreto 6/03/13 SI Test e Verifica finale 24 Per la parte pratica 1 docente ogni 6 allievi NO

39 Tabella riassuntiva per la formazione di aggiornamento Soggetti 81/2008 Norme di riferimento Categoria di rischio Soggetti formatori Requisiti Docenti Valutazione apprendimenti Periodicità Convegni e seminari Massimo partecipanti Erogabili in e-learning DDL che svolge le funzioni di RSPP art. 34 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 n. 3 categorie: Basso Medio Alto soggetti indicati nell accordo: ope legis o accreditati Decreto 6/03/13 NO 5 anni Si per il 50 % delle ore 35 SI RSPP ASPP art. 32 d.lgs. 81/08 - Accordo 07 /07/16 Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici soggetti indicati nell accordo: ope legis o accreditati Decreto 6/03/13 NO 5 anni Si per il 50 % delle ore 35 SI RLS art. 37 d.lgs. 81/08 - Accordo 07 /07/16 e CCNL In base al numero di addetti / Decreto 6/03/13 NO annuale Si per il 50 % delle ore 35 NO DIRIGENTE art. 37 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 / / Decreto 6/03/13 NO 5 anni Si per il 50 % delle ore 35 SI

40 Tabella riassuntiva per la formazione di aggiornamento Soggetti 81/2008 Norme di riferimento Categoria di rischio Soggetti formatori Requisiti Docenti Valutazione apprendimenti Periodicità Convegni e seminari Massimo partecipanti Erogabili in e- learning Preposto art. 37 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 / / Decreto 6/03/13 NO 5 anni Si per il 50 % delle ore 35 SI Lavoratore art. 37 d.lgs. 81/08 accordo 21/12/11 / / Decreto 6/03/13 NO 5 anni Si per il 50 % delle ore 35 SI Addetto primo soccorso Addetto Antincendio Coordinatore sicurezza D.M 388/03 - D.M 10/03/98 allegato IX -Circolare 23/02/11 -D.Lgs. 81/08 -art. 37 c9 art. 98 d.lgs. n. 81/08 All.XIV n. 3 gruppi A.B.C n. 3 livelli di rischio: Basso Medio Elevato / / / / Medici con eventuale collaborazione del personale specializzato Decreto 6/03/13 NO NO 3 anni Parte pratica In base VDR Decreto 6/03/13 NO 5 anni NO 35 NO NO 35 NO Si per il 50 % delle ore 35 SI

41 Tabella riassuntiva per la formazione di aggiornamento Soggetti 81/2008 Norme di riferimento Categoria di rischio Soggetti formatori Requisiti Docenti Valutazione apprendimenti Periodicità Convegni e seminari Massimo partecipanti Erogabili in e- learning Operatori attrezzature art. 73 d.lgs. 81/08 accordo 22/02/12 / Soggetti indicati nell accordo: ope legis o accreditati Esperienza documentata almeno triennale sia teorica che pratica Per la parte teorica è consigliabile avere i requisiti del decreto 6/03/13 SI 5 anni NO 24 Per la parte pratica 1 docente ogni 6 allievi NO

42 LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI FORMATORI

43 Qualificazione dei formatori Gazzetta Ufficiale n marzo 2013 Il Decreto è entrato in vigore il 18 marzo 2014.

44 Introduzione In attuazione dell'articolo 6, c. 8, lett. m-bis), del D.Lgs 81/08 sono stati individuati i REQUISITI RICHIESTI per la qualifica del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei corsi di formazione: generale e specifica per i Lavoratori; per Preposti e Dirigenti; per DL/RSPP; e per i relativi aggiornamenti. L accordo del 07 luglio 2016 ha stabilito che detti requisiti devono essere in possesso di tutti i docenti ai corsi di formazione in materia di SSL (corsi per CSP/CSE, RSPP/ASPP, RLS e relativi aggiornamenti), fatti salvi quelli dove i requisiti sono previsti da norme specifiche (es. formazione attrezzature e primo soccorso). Il docente-formatore deve possedere tre caratteristiche: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

45 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Docente formatore Prerequisito Almeno uno dei 6 requisiti Prerequisito ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado Deroghe: I datori di lavoro, abilitati allo svolgimento diretto dei compiti di RSPP, possono effettuare la formazione dei propri lavoratori anche se non in possesso del pre-requisito e del requisito relativo la capacità didattica (accordo 07/07/16); per i formatori che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei requisiti di seguito riportati.

46 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente La qualifica di Docente formatore deve essere conseguita per ciascuna delle aree tematiche (tre) per la quale si intende svolgere attività di docenza Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, oggetto delle docenze, cui fare riferimento, sono le seguenti: 1. Area normativa/giuridica/organizzativa. 2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto. 3. Area relazioni/comunicazione.

47 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente 1 requisito Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell area tematica oggetto della docenza

48 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 2 requisito percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o titolo di studio in materia di comunicazione, in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

49 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza 3 requisito b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o titolo di studio in materia di comunicazione, in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

50 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza 4 requisito b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o titolo di studio in materia di comunicazione, in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

51 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 5 requisito percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o titolo di studio in materia di comunicazione, in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

52 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 6 requisito percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o titolo di studio in materia di comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

53 Requisiti richiesti per la qualifica di formatore-docente Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare il pre-requisito e almeno uno dei predetti requisiti. La qualifica è permanente fatti salvi gli aggiornamenti con riferimento all area tematica. La rispondenza ai requisiti deve essere dimostrata con idonea documentazione (es. attestazioni, lettere ufficiali d incarico, nomine del datore di lavoro).

54 Aggiornamento professionale del formatore - docente Ai fini dell aggiornamento professionale, il formatoredocente deve dimostrare, con cadenza triennale: di avere effettuato un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell area tematica di competenza; oppure di aver partecipato, per almeno 24 ore complessive nell area tematica di competenza, a seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i (almeno 8 ore devono essere di corso). oppure di aver partecipato al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (accordo SR 07/07/2016). Il triennio decorre dal 18 marzo 2014 (per i già qualificati ) o dalla data della qualifica (per i nuovi).

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