CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Redatta ai sensi L.R. 15/2001 e DGR 2053/01

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1 PROVINCIA DI PARMA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Redatta ai sensi L.R. 15/2001 e DGR 2053/01 ADOZIONE APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ACUSTICA DEL TERRITORIO Elaborato: G05.RM.150.RG02A TESTO 2006/1 STUDIO A CURA DI: Referente tecnico della società Referente tecnico dell Amministrazione Via Martinella 50/C PARMA tel/fax info@geodeonline.it Dott. Alberto Giusiano Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) D.D. Provincia Parma n del 20/12/2004 D C B A EMISSIONE GIUSIANO CONTINI GIUSIANO DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

2 Classificazione acustica a cura di GEODE s.c.r.l. Via Martinella 50/C PARMA tel/fax info@geodeonline.it PROFESSIONISTI ESTENSORI Dott. Alberto Giusiano Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) D.D. Provincia Parma n del 20/12/2004 Dott. Marco Giusiano Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) Regione E.R. N 1117 del 24/02/99 Dott.ssa Simona Contini 2 / 20

3 SOMMARIO PREMESSA...4 TITOLO I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Competenze dell Amministrazione Comunale Classificazione acustica del Territorio Comunale Elaborati della Classificazione acustica del Territorio Comunale Procedure di adozione della Classificazione acustica del Territorio Comunale Riferimenti normativi...6 TITOLO II TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED ATTIVITA EDILIZIE Strumenti urbanistici e interventi edilizi: principi generali Formazione dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) e strumenti urbanistici ai fini della tutela dall inquinamento acustico Progettazione e gestione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall inquinamento acustico...9 TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE ACUSTICA Disposizioni in materia di valutazione impatto acustico valutazione impatto acustico di attività di somministrazione alimenti e bevande Disposizioni in materia di valutazione clima acustico Documentazione di valutazione acustica: contenuti minimi da produrre...13 TITOLO IV PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA) Piani di Risanamento Acustico (PdRA) Realizzazione delle opere di mitigazione e di protezione passiva...14 TITOLO V ATTRIBUZIONI LIMITI ACUSTICI Limiti acustici attribuiti al territorio Comunale Attribuzione della classe acustica alle fasce di pertinenza infrastrutture stradali Attribuzione di classe acustica: casi particolari Limiti relativi ad Impianti ed attività a ciclo produttivo continuo...16 TITOLO VI DISPOSIZIONI E SANZIONI Autorizzazioni per particolari attività ed ordinanze contingibili e urgenti Controlli e sanzioni Regime transitorio / 20

4 PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE PREMESSA La Classificazione Acustica del Territorio Comunale (C.A.), generalmente conosciuta come Zonizzazione Acustica (Z.A.), rappresenta uno degli strumenti di governo del territorio individuati dal legislatore in materia di pianificazione volta alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. La finalità della Zonizzazione Acustica è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, determinando un coordinamento tra gli strumenti urbanistici di cui le amministrazioni si sono dotate sia relativamente all uso reale del territorio sia rispetto alle previsioni di piano. La zonizzazione acustica si definisce pertanto come uno strumento di sintesi tra lo stato esistente e le previsioni urbanistiche future, con lo scopo di coordinare gli interventi sul territorio al fine di consentire il raggiungimento di una sempre maggiore tutela riguardo all inquinamento acustico. La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale. Le presenti norme costituiscono la proposta di strumento tecnico normativo, allegata alla Classificazione Acustica del Territorio Comunale del Comune di Calestano che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica. La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nella Direttiva Regionale n. 2053/01 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO: CRITERI E CONDIZIONI PER LA AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001 N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO" La struttura del presente documento si articola nei seguenti capi: TITOLO I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni di carattere generale sulle competenze dell Amministrazione, sulla natura e gli scopi del piano, sugli elaborati che compongono la classificazione acustica, sulle procedure necessarie per la sua adozione e variazione e sulle norme da assumersi a riferimento. TITOLO II TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni, indicazioni e procedure da attivare nella redazione di piani e progetti attinenti alle trasformazioni urbanistiche e alle attività edilizie, comprese quelle relative alle infrastrutture di trasporto. TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO: contenente le disposizioni e le procedure da adottarsi in sede di valutazione di piani e progetti per la presentazione degli studi di valutazione delle condizioni acustiche. TITOLO IV PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente le disposizioni e le procedure per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica e per l eventuale adozione di piani di risanamento. TITOLO V ATTRIBUZIONI LIMITI ACUSTICI: contenente l esplicitazione dei criteri che hanno portato all attribuzione delle classi acustiche alle diverse porzioni del territorio comunale (UTO) ed i limiti che debbono essere applicati in situazioni specifiche. TITOLO VI DISPOSIZIONI E SANZIONI: contenente l esplicitazione delle condizioni per le quali è possibile prevedere la deroga dai limiti della classificazione acustica ed i termini delle attività di controllo e connesso regime sanzionatorio. 4 / 20

5 TITOLO I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 1. Competenze dell Amministrazione Comunale Sono di competenza dell'amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge , n. 447, della L.R. 15/2001, delle direttive regionali 2053/01 e 45/2002 e di ogni altra direttiva in materia successivamente emanata, nonché dei decreti e normative applicative della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 2. Classificazione acustica del Territorio Comunale La Classificazione Acustica del Territorio Comunale (altrimenti nota come Zonizzazione Acustica) rappresenta lo strumento utilizzato in sede di gestione del territorio e di pianificazione delle trasformazioni territoriali al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico. La classificazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui si è dotata l Amministrazione Comunale. La classificazione è redatta utilizzando gli strumenti urbanistici adottati dall Amministrazione e classifica il territorio comunale in ottemperanza alla legislazione vigente. La Classificazione Acustica del Territorio Comunale ha una durata massima di cinque anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l aggiornamento della Classificazione Acustica avviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale e comunque in osservanza dei dispositivi e delle procedure definite dalla normativa regionale. L aggiornamento della classificazione acustica interviene, indipendentemente dai tempi fissati dal presente regolamento nei casi di seguito esplicitato e viene approvato secondo le procedure definite dalla normativa regionale. I. All atto di adozione di nuovi strumenti di pianificazione comunale; II. All atto di adozione di varianti dei summenzionati strumenti; III. All approvazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui al Titolo II, contenenti proposte di modifica della classificazione acustica; IV. Al sopraggiungere di modificazioni del quadro normativo di riferimento (nazionale e regionale). 3. Elaborati della Classificazione acustica del Territorio Comunale Costituiscono parte integrante della Classificazione Acustica: I. gli elaborati cartografici prodotti in scale diverse (n 2 in scala 1: TAVOLA 1 e TAVOLA 2 - e n 1 in scala 1:5.000 TAVOLA 3 -) in cui sono esplicitate le classi acustiche attribuite alle UTO di cui alla Direttiva Regionale 2053/01 secondo i criteri definiti dalla suddetta direttiva; II. la Relazione Illustrativa; III. il Regolamento Comunale per la disciplina acustica del territorio; IV. il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Costituiscono allegato alla Classificazione Acustica: V. gli elaborati relativi alla campagna di rilevazioni fonometriche eseguita a corredo della Classificazione Acustica del Territorio Comunale. 5 / 20

6 4. Procedure di adozione della Classificazione acustica del Territorio Comunale Ai sensi della LR 15/2001, coordinata con le modifiche introdotte dall Art. 44 della LR 31 del 25/11/2002, la classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la Classificazione Acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti previsti all articolo 2 comma 5 della L.R. 15/ Le modifiche alla Zonizzazione Acustica Comunale devono rispettare la procedura descritta dalla legge regionale 15/2001 e successive modifiche ed integrazioni 5. Riferimenti normativi La Classificazione Acustica del Territorio Comunale soggiace alle disposizioni normative indicate nella Relazione Illustrativa definita all articolo 3. Il territorio comunale è stato suddiviso in Unità Territorialmente Omogenee (U.T.O.) ai sensi della DGR 2053/2001, ed a tali UTO sono state acusticamente classificate in base ai criteri definiti dalla DGR 2053/2001. Alle classi acustiche sono attribuiti i limiti così come definiti dal DPCM 14/11/97. Alle infrastrutture di trasporto presenti nel territorio comunale sono attribuite le fasce di pertinenza acustica ed i limiti così come definiti dal DPR 142/2004. TITOLO II TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED ATTIVITA EDILIZIE 6. Strumenti urbanistici e interventi edilizi: principi generali Tutte le trasformazioni urbanistiche nonché gli interventi edilizi devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica con i limiti definiti dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale o contribuire al miglioramento di una situazione di criticità esistente. Le attività edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Ai sensi della Legge 447/95 si definisce ambiente abitativo ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, ivi comprese quelle produttive. La definizione di ambiente abitativo si applica anche a locali destinati ad attività produttiva limitatamente all'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; per tutti gli altri aspetti acustici resta ferma la disciplina di cui al D.lgs 15 agosto 1991 n 277 e sue successive modificazioni. Ai fini dell applicazione delle presenti norme, ai sensi dell art 31 della LR 20/2000 si intendono per Piani Urbanistici Attuativi : i Piani Particolareggiati 1 risoluzione di eventuali incongruità e conflitti (es. salti di classe )tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini. 6 / 20

7 i Piani di lottizzazione; i Piani per l'edilizia Economica e Popolare; i Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi; i Piani di Recupero; i Programmi Integrati di intervento; i programmi di recupero urbano; ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione Ai fini dell applicazione delle presenti norme, ai sensi dei disposti dell art. 17 della LR 15/2001, sono considerati Strumenti Urbanistici, così come definiti dall art. 41 della LR 20/2000 i seguenti strumenti: i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46; le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata; i programmi pluriennali di attuazione; le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati. Ai fini dell applicazione delle presenti norme si considerano Interventi Edilizi : i permessi di costruire e le concessioni edilizie; le denunce di inizio attività; le autorizzazioni o licenze finalizzate all esercizio di attività produttive; ogni altro atto di assenso all uso, comunque denominato, di edifici destinati ad uso abitativo secondo la definizione data dall articolo 2 della L 447/95. La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente (rumore residuo) risulta compatibile con i valori limite applicabili al nuovo insediamento in progetto. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile realizzare l'intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori del nuovo insediamento. Le opere di mitigazione e risanamento acustico dovranno essere progettate da tecnico competente in acustica, approvate dagli Enti competenti ed inserite nella documentazione di Impatto acustico da presentare in allegato al progetto dell insediamento o dell opera. 7. Formazione dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) e strumenti urbanistici ai fini della tutela dall inquinamento acustico In sede di formazione dei P.U.A. e degli strumenti urbanistici occorre garantire quanto segue: all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica; nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti, così come definiti dal DPCM 14/11/97, previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati e sottoposti a valutazione di tecnico competente in acustica nonché all approvazione di ARPA ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti; 7 / 20

8 qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale aerea e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa anti-rumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto dei valori limite di zona entro tale area. Le opere di mitigazione dovranno essere progettate ovvero sottoposte a valutazione di un tecnico competente in acustica ambientale ed approvate da ARPA. Nei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio e la distribuzione degli usi previsti all interno del P.U.A. siano tali da venire ad individuare aree tali che si possano configurare come UTO, così come definite dalla delibera 2053/01, è possibile attivare una procedura di variazione della classificazione acustica vigente. La procedure di variazione è attivabile purché: la proposta di modifica della classificazione acustica relativa all area oggetto di P.U.A. sia compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dba; la dimensione di ogni nuova UTO individuata sia tale da non determinare un eccessiva frammentazione della classificazione acustica; siano rispettati nell attribuzione delle classi alle nuove UTO individuate i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01 e sue successive modificazioni. Nella formazione di piani urbanistici attuativi nonché nella progettazione delle infrastrutture di trasporto connesse o funzionali a tali piani, ai fini della tutela dall inquinamento acustico, si dovrà tenere conto delle seguenti principali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi: attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, cosi come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge n attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.). La redazione dei P.U.A. e degli strumenti urbanistici dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni (attività e destinazioni d uso) che si configurano come sorgenti sonore ovvero come potenziali recettori e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti (es. viabilità, parcheggi). In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere degli edifici e delle sorgenti sonore previste (es. impianti tecnologici). La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento) è a carico dei soggetti proponenti. In sede di presentazione di ogni singolo P.U.A. o strumento urbanistico, pena l improcedibilità dello stesso, dovrà essere allegata specifica Relazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri definiti dalla DGR 673/04 e comunque contenente: 8 / 20

9 documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico corredata da rilievi fonometrici che certifichino lo stato acustico attuale dei luoghi; eventuale proposta di variazione della Classificazione Acustica vigente con conseguente differenziazione in più zone dell area oggetto di PUA o strumento urbanistico, in funzione delle destinazioni d uso previste dal piano/strumento; dichiarazione del rispetto dei criteri definiti dalla delibera 2053/01 indicando gli usi previsti in ogni singola UTO ed i valori dei parametri di calcolo utilizzati (superficie delle UTO, densità di popolazione, attività produttive ed attività commerciali definite sulla base della massima capacità insediativa prevista) 8. Progettazione e gestione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall inquinamento acustico La progettazione e la realizzazione di infrastrutture di trasporto è soggetta alle disposizioni in materia di valutazione di impatto acustico con la conseguente presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del e sue successive modificazioni, relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della legge , n. 447 ovvero, in assenza di questi, i limiti definiti dalla Delibera della Giunta Regionale 2053/01. Ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del DPR 142/04, rispetto alle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs 285/92, vengono fissate le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica così come sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/04. Gli interventi per il rispetto dei limiti ed il risanamento acustico debbono essere definiti secondo i disposti degli articoli 6, 7 e 8 del DPR 142/04. All approvazione della classificazione acustica relativamente agli interventi di mitigazione e risanamento acustico previsti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459 e dal DM 29 novembre 2000 del Ministero dell Ambiente è fatto obbligo alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di ottemperare agli obblighi definiti dai summenzionati decreti in coordinamento con le indicazioni contenute nella classificazione acustica e con i disposti del DPR 142/04 e del DLgs 194/05. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa alle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, così come definite dal DPR 459/98, deve essere redatta secondi i disposti della DGR 673/04 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Alle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, così come definite dal DPR 459/98 secondi i disposti di applicazione definiti all articolo 2 del suddetto decreto, si applicano le fasce di pertinenza come definite dall articolo 3 ed i limiti come definiti dagli articoli 4 e 5 del DPR 459/98. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa alle aviosuperfici e agli eliporti di cui all art.8, comma 2 della L. n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, deve essere redatta secondo i disposti della DGR 673/04. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto. 9 / 20

10 TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE ACUSTICA Come premesso negli articoli 7 e 8, a corredo dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.), degli strumenti urbanistici e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della legge n. 447, ovvero ai sensi dell art. 10 della Legge RER 15/2001, dovrà essere predisposta e presentata secondo le procedure previste dalla normativa la "Documentazione di previsione di impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico". 9. Disposizioni in materia di valutazione impatto acustico La Documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere ed attività: opere soggette a V.I.A. aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; cave. Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di Impatto Acustico le domande per il rilascio: di concessione edilizia e di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali; di altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali; di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive o riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso. La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso. Le attività estrattive devono presentare valutazione d'impatto acustico, che potrà anche risultare inserita nello Studio di Impatto Ambientale, se previsto dalla normativa vigente. Per specifiche fasi della attività di coltivazione, con caratteristiche di temporaneità, è possibile presentare richiesta di autorizzazione in deroga secondo le procedure definite per i cantieri dal regolamento comunale relativo alle attività rumorose temporanee. La presentazione della documentazione di impatto acustico è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti ed attività sopraelencate. Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, abilitazione ed assimilabili sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta di Valutazione di Impatto Acustico deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. Tale 10 / 20

11 documentazione di valutazione deve essere approvata dagli organi di controllo ambientale prima dell inizio dell attività oggetto di denuncia di inizio attività o di altro atto equivalente. Il rilascio di concessione, autorizzazione o licenza è subordinato al parere da richiedersi, da parte degli uffici dell Amministrazione competenti, agli organi preposti al controllo in materia di inquinamento acustico. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di Previsione di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell agibilità/usabilità della struttura, della licenza ovvero dell autorizzazione richiesta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in osservanza ai dispositivi della DGR 673/04 criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico', utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". La documentazione dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art.2 della legge , n Ai sensi dell art. 10 Comma 3 della LR 15/01 è possibile presentare dichiarazione sostitutiva di non assoggettabilità alla presentazione di documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico. Ai sensi delle disposizioni contenute nella DGR 673/04, articolo 1, comma 7 la dichiarazione attestante la condizione di non assoggettabilità alla presentazione di documentazione di impatto acustico, prodotta ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445/2000, può essere rilasciata dal progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell attività. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente. 10. valutazione impatto acustico di attività di somministrazione alimenti e bevande La Documentazione di previsione di impatto acustico comprovante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, redatta da tecnico competente, deve essere predisposta dai soggetti titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande normate dalla LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003 n. 14 e deve allegata alla pratica depositata in caso di: rilascio nuova autorizzazione amministrativa rilascio autorizzazione temporanea e/o stagionale trasferimento di sede ampliamento o riduzione della superficie qualunque altra variazione nell autorizzazione e nell attività che modifichi le condizioni già acusticamente valutate, in particolare relativamente ai luoghi, orari, impianti e attività esercitate Ai sensi delle disposizioni contenute nella DGR 673/04, articolo 1, comma 7 il progettista, ove previsto, ovvero il titolare dell attività può presentare dichiarazione sostitutiva di non assoggettabilità alla presentazione di documentazione di previsione di impatto acustico nei casi in cui siano verificate le seguenti condizioni: attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico. Il titolare dell attività potrà presentare dichiarazione che attesti il non mutamento delle condizioni acustiche già oggetto di documentazione di previsione di impatto acustico o di dichiarazione sostitutiva nei seguenti casi: 11 / 20

12 subentro in attività preesistente variazione del rappresentante o della ragione sociale richiesta di proroga all esercizio qualunque altra variazione che non modifichi l attività già acusticamente valutata relativamente ai luoghi, orari, impianti e attività esercitate Ai sensi dell articolo 12 della L.R. 26/07/2003 n. 14 che abilita all effettuazione di attività accessorie a quella di somministrazione alimenti e bevande, compresa l installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, la documentazione di impatto acustico ovvero la dichiarazione di non assoggettabilità dovranno specificare la presenza o meno di impianti per la diffusione sonora in grado di generare inquinamento acustico. Per l effettuazione di attività accessorie a carattere temporaneo in grado di determinare inquinamento acustico potranno essere richieste specifiche autorizzazioni in deroga ai limiti della classificazione acustica secondo le procedure stabilite dal regolamento comunale vigente in materia. Le attività accessorie che siano state oggetto di valutazione di impatto acustico e siano state riconosciute in grado di rispettare i limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla classificazione acustica potranno essere esercitate nel rispetto dei disposti definiti dalla L.R. 26/07/2003 n. 14 e suoi regolamenti applicativi senza dover ricorrere ad autorizzazioni in deroga. 11. Disposizioni in materia di valutazione clima acustico Ai sensi dell articolo 8 della L 447/95, comma 3 ovvero ai sensi sell art. 10 comma 3 Legge RER 15/2001, è fatto obbligo di produrre Valutazione Previsionale del Clima Acustico relativa alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: I. scuole e asili nido; II. ospedali; III. case di cura e di riposo; IV V parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; cave; impianti produttivi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi La Valutazione di Previsione di Clima Acustico deve essere prodotta anche nei casi in cui relativamente ad edifici esistenti venga presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo. 12 / 20

13 La documentazione previsionale di clima acustico dovrà essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica ai sensi dei limiti definiti dal DPCM 14/11/97, la documentazione previsionale di Impatto/Clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti ovvero contenere l indicazione delle misure previste per mitigarne gli effetti presso il recettore, nei casi consentiti dalla legge, fino al raggiungimento del rispetto dei limiti normativi. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in osservanza ai dispositivi della DGR 673/04 criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico', utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". La documentazione dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art.2 della legge , n Documentazione di valutazione acustica: contenuti minimi da produrre Alle opere, progetti e richieste di qualsiasi natura soggette alla presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico come pure di valutazione di clima acustico, ai sensi della L.447/1995 e L.R. n 15/2001, dovrà essere allegata una documentazione conforme ai criteri regionali definiti dalla DGR 673/04 criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico' e sue successive modificazioni ed integrazioni. La DGR 673/04 costituisce al momento della stesura delle presenti norme il riferimento normativo per la redazione della documentazione acustica di valutazione. Il testo della DGR 673/04 risulta pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Pubblicato numero 54 del TITOLO IV PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO 13. Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA) Il Comune, secondo le procedure definite dall art 5 della LR 15/2001, adotta o aggiorna se già esistente il Piano Comunale di Risanamento Acustico qualora: non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di porre fra loro a contatto, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio, aree che possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dba di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998; si verifichi mediante rilievi fonometrici eseguiti seguendo le metodiche disposte dal DM 16/3/98, il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, così come definiti dall art. 6 del DPCM 14/11/97; gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui al punto precedente. Il PCRA, ai sensi dell art. 7 comma 2 della L 447/95 deve contenere: 13 / 20

14 l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate nella classificazione acustica; l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Il Comune adotta o aggiorna se già esistente il Piano Comunale di Risanamento acustico, coordinando tale attività con le disposizioni contenute nel DLgs 194/05 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla redazione dei Piani di Azione, così come definiti dal DLgs 194/05 quali piani tesi a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e tutti gli strumenti urbanistici generali e di settore di cui l Amministrazione si è dotata o si viene a dotare devono essere adeguati ed aggiornati in conformità agli obiettivi ed ai contenuti del Piano Comunale di Risanamento Acustico. Il PCRA recepisce e coordina al proprio interno i piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 nonché degli eventuali criteri regionali, nazionali e comunitari per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale. Il Piano Comunale di Risanamento Acustico e' trasmesso a cura del Comune alla Provincia per gli adempimenti di coordinamento ed indirizzo di cui all'art. 7 della LR 15/ Piani di Risanamento Acustico (PdRA) Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti di rumore (impianti ed attività) ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento. I risultati dell attività di autovalutazione devono essere comunicati all Amministrazione Comunale, anche in caso di rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi, previsto per la presentazione del piano stesso. Il Piano di Risanamento Acustico dell Impresa è redatto secondo le modalità e la tempistica definita dall art. 9 della LR 15/2001. Per tutte quelle aree in cui rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi dei disposti contenuti nel DM 16/3/98 e successive modificazioni, abbiano evidenziato il mancato rispetto dei limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica dovrà essere predisposto, a cura dei soggetti che determinano l inquinamento acustico, un piano di risanamento acustico. 15. Realizzazione delle opere di mitigazione e di protezione passiva La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di mitigazione a protezione dei recettore nonché degli interventi di protezione passiva è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica tali 14 / 20

15 interventi risultano destinati come pure per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente in acustica. La realizzazione delle opere di mitigazione e di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica stabilita all'art. 99. costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95. TITOLO V ATTRIBUZIONI LIMITI ACUSTICI 16. Limiti acustici attribuiti al territorio Comunale Alle diverse zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio Comunale, denominate UTO dalla delibera regionale 2053/01, sono attribuiti i limiti stabiliti dalla normativa vigente, secondo i criteri e le modalità riportate nella Relazione Illustrativa della classificazione acustica, di cui costituisce parte integrante. Le disposizioni riguardanti le infrastrutture di trasporto strade per la definizione dell ampiezza delle fasce di pertinenza e dei limiti assoluti sono quelle definite dal DPR 142/ Attribuzione della classe acustica alle fasce di pertinenza infrastrutture stradali All interno del territorio comunale sono presenti esclusivamente infrastrutture stradali alle quali è possibile applicare i limiti definiti dal DPR 142/04 per le strade di tipo E ed F, così classificate ai sensi del D.lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada. Le strade di competenza comunale sono di caratteristiche tali da ricadere nella categorie di strade di tipo E ed F Le infrastrutture di altra competenza sono di competenza dell Amministrazione Provinciale di Parma che con atto di Deliberazione della Giunta Provinciale (DGP 346 del 11/04/2002) ha provveduto a classificare nel seguente modo le seguenti strade: S.P. n. 15 di Calestano e di Calestano-Berceto strada tipo F strada locale S.P. n. 39 della Val Sporzana S.P. n. 48 di Terenzo S.P. n. 61 di Calestano-Langhirano strada tipo F strada locale strada tipo F strada locale strada tipo F strada locale Le strade di tipo E come pure le strade di tipo F sono caratterizzate da fasce di pertinenza acustica definita ai sensi del DPR 142/04 di ampiezza pari a 30 metri. A tali fasce di pertinenza acustica, per il solo rumore di origine stradale, vengono applicati i limiti assoluti di immissione della classe della UTO interessata dalla fascia stradale. 18. Attribuzione di classe acustica: casi particolari Qualora un edificio ricadesse in diverse fasce di pertinenza acustica di infrastrutture stradali, è da intendersi soggetto nel suo intero ai limiti meno restrittivi (valori in decibel più elevati) definiti dalla fascia stradale. E sufficiente che solo una porzione limitata di un edificio, ancorché limitata alla porzione di un fronte, ricada all interno di una fascia di pertinenza acustica di una strada 15 / 20

16 perché l intero edificio debba essere considerato soggetto ai limiti definiti dal DPR 142/04 e sue successive modificazioni. 19. Limiti relativi ad Impianti ed attività a ciclo produttivo continuo Ai sensi del DM 11/12/96, sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo: impianti di cui non è possibile interrompere l attività senza causare danni all impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto; impianti deputati ad erogare servizi di pubblica utilità; impianti il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione Ai sensi del DM 11/12/96 deve essere applicato il criterio differenziale solamente alle seguenti tipologie di impianti produttivi a ciclo continuo: impianti ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (classe VI); impianti la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (classi inferiori alla classe VI); I criteri di applicazione del criterio differenziale agli impianti produttivi a ciclo continuo sono: per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire e dell autorizzazione all esercizio; gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all esercizio successivamente al 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) debbono rispettare il criterio differenziale presso recettori esterni alla classe VI, indipendentemente dalla classe acustica dell area in cui vengono realizzati; gli impianti esistenti alla data del 19/03/1997 che non rispettino i limiti assoluti di immissione definiti dalla classificazione acustica debbono rispettare il criterio differenziale limitatamente ai recettori posti nella classe di cui non viene rispettato il limite assoluto. In caso di mancato rispetto debbono essere predisposti idonei piani di risanamento acustico ai sensi della normativa vigente. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che risultassero non in grado di rispettare i limiti assoluti di immissione redigono specifici piani di risanamento acustico, finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali. I piani di risanamento aziendali devono essere presentati entro sei mesi dalla data di approvazione della classificazione acustica ed essere accompagnati da relazione tecnica da cui risulti la tipologia e l'entità del rumore presenti, le modalità ed i tempi di risanamento nonché la stima degli oneri finanziari necessari. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del decreto 11/12/96 (impianti posti in aree non esclusivamente industriali o che dispieghino i propri effetti in aree non poste in classe VI) ed in 4 anni quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impianti che abbiano già presentato piani di risanamento acustico ai sensi del DPCM 1/3/91) Gli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando i limiti assoluti di emissione definiti dalla classificazione acustica non presentino il piano di risanamento acustico devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale 16 / 20

17 entro il termine di sei mesi dalla approvazione della classificazione stessa, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 447/95. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che in seguito ad autovalutazione prodotta ai sensi dell articolo 14 comma 1 del presente regolamento risultassero in grado di rispettare i limiti assoluti di immissione trasmettono allo sportello unico comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. TITOLO VI DISPOSIZIONI E SANZIONI 20. Autorizzazioni per particolari attività ed ordinanze contingibili e urgenti Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dal Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base della Norma Comunale vigente in materia. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della LR 15/2001. Lo svolgimento di attività a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, è consentito e regolamentato tramite specifica Normativa Comunale vigente in materia. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 447 del 1995, secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico. 21. Controlli e sanzioni Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'arpa. Il comune esercita le proprie funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; della disciplina stabilita per il rilascio di permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, atti ed autorizzazioni che necessitino della presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L 447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L 447/95; della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione previsionale di impatto e clima acustico fornita ai criteri ed alla normativa vigente Limitatamente alle competenze sopra fissate al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447/1995 e le modalità di ripartizione di queste come specificate al comma 4 del suddetto articolo, il Comune provvede all'irrogazione delle seguenti sanzioni: 17 / 20

18 pagamento di una somma da Lire da 516,46 Euro (pari a Lire ) a 5.164,57 Euro (pari a Lire ) per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico; pagamento di una somma da Euro 1.549,37 (pari a Lire ) a Euro ,70 (pari a Lire ) per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti; pagamento di una somma da 516,46 Euro (pari a Lire ) a 5.164,57 Euro (pari a Lire ) per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista; pagamento di una somma da 516,46 Euro (pari a Lire ) a 5.164,57 Euro (pari a Lire ) per il superamento dei valori limite di emissione e di immissione stabiliti dalla classificazione acustica nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore. In caso di messa in esercizio o di utilizzo di immobili, strutture, impianti ed attività senza che sia stata presentata, ove necessaria, la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico o del Clima Acustico il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell attività o dell impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa da 285,23 Euro (pari a Lire ) a ,14 Euro (pari a Lire ) ai sensi del comma 3 dell art.10 della Legge n. 447/1995 Qualora la messa in esercizio di un impianto rumoroso o l utilizzo di un edificio sia avvenuto senza la trasmissione della Relazione di Collaudo acustico, ove necessaria, l applicazione della sanzione al minimo è subordinata all installazione delle opere di mitigazione definite nella Relazione Previsionale di Impatto/Clima acustico. 22. Regime transitorio Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti agli strumenti urbanistici di cui alla L.R. n. 20 del 2000 sono approvate in conformità alla classificazione acustica stessa. Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della LR 15/2001, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico 18 / 20

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