CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg.

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 419/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. - relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Nell adunanza del giorno 28 novembre 2012; Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari. Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall Organo di revisione del Comune di Alice Castello (VC) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore. Vista l ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta. delibera_419_2012.doc Pagina 1 di 8

2 Udito il Magistrato Istruttore Dott. Mario Pischedda. PREMESSO La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno". Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012, n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive. Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa delibera_419_2012.doc Pagina 2 di 8

3 all Ente l adozione delle necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione, da parte degli enti interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l effettività del controllo, nettamente separata dall attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37). La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali. In ogni caso, l Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. CONSIDERATO Dall analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Alice Castello (VC) e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità: 1) previsioni dell entrata di parte corrente "sanzioni amministrative per violazione del codice della strada" che si discosta dagli accertamenti e dalle riscossioni degli anni precedenti; 2) incremento delle spese correnti. Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n.6271 in data delibera_419_2012.doc Pagina 3 di 8

4 7 novembre 2012 a firma del Sindaco, del Responsabile dei Servizi finanziari e del Revisore. In sede di contraddittorio, inoltre, poiché con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con il d.l. 10 ottobre 2012 n.174 in corso di conversione, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell esercizio 2012, si è invitato l Organo di revisione, nell esercizio delle sue funzioni, a verificare l attuazione da parte dell Ente delle previsioni contenute nei sopra citati d.l., nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l esame collegiale della situazione. RITENUTO 1. La prima criticità riguarda la previsione dell entrata di parte corrente "sanzioni amministrative per violazione del codice della strada" che si discosta notevolmente dagli accertamenti e dalle riscossioni degli anni precedenti; inoltre l'ammontare dello stanziamento previsto per la suddetta entrata, appare sovrastimato anche in relazione al modesto importo della riscossione in conto residui, come si evince dalle tabelle del punto 1.7 del questionario che di seguito si trascrivono: Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (Tabella 1.7) Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Previsione ,00 Accertamento 3.894, , ,68 Riscossione (competenza) 3.894, , ,68 Residui attivi al 1/1/ ,51 Riscossioni in c/residui anno ,23 delibera_419_2012.doc Pagina 4 di 8

5 Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità 0,00 Residui rimasti da riscuotere al 31/12/ ,28 Nelle deduzioni l Ente ha affermato che "nel corso del 2012 è stata attivata una gestione convenzionata del servizio di polizia municipale le cui modalità di organizzazione hanno portato a prevedere l introito di una maggiore entrata rispetto agli anni precedenti" e che "gli impegni sui capitoli di destinazione saranno assunti nel limite delle entrate accertate al 31/12/2012". Ad oggi sono stati accertati e riscossi 1.024,54. Al riguardo va evidenziato che una corretta applicazione del principio di veridicità del bilancio richiede che siano iscritte solo le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo considerato (principio della prudenza) e che le relative valutazioni siano sostenute da accurate analisi degli andamenti storici, o in mancanza da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione (principio dell'attendibilità), come evidenziato nei Principi contabili, postulati del sistema di bilancio, alle voci n. 39, 40, 53,54, 68 e La seconda criticità è costituita dall incremento delle spese correnti che, rispetto agli impegni del 2011, mostrano un aumento dell 8,54%, pari ad ,60, passando da ,4 a ,00. Nel corso dell istruttoria l Ente ha indicato le funzioni interessate alle maggiori spese, ed ha assicurato che "la realizzazione delle maggiori entrate (IMU, trasferimenti statali) ed il conseguente impegno delle somme stanziate tra le spese correnti del bilancio 2012 sono oggetto di costante controllo e monitoraggio". Osserva la sezione che l'esame del questionario evidenzia, in valori assoluti, un incremento delle entrate correnti di ,28, quasi uguale a quello delle spese correnti che in termini assoluti aumentano di ,60, e ciò è confermato anche dal leggero miglioramento della differenza di parte corrente, che passa da ,64 del rendiconto 2011 a ,00 del bilancio delibera_419_2012.doc Pagina 5 di 8

6 Ciò premesso, osserva la Sezione che obiettivo primario della politica nazionale in materia di finanza pubblica è la riduzione del deficit pubblico che, nell'attuale situazione economica, si raggiunge anche con la contrazione delle spese correnti, come dimostrano tutti i vincoli e limiti posti dalle varie norme succedutisi negli ultimi anni. Al riguardo appare opportuno richiamare l'art. 13. c.1 del sopra richiamato d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" e l'art. 8 della l. 183/2011 (legge di stabilità 2012) il quale, dopo aver stabilito al comma 1 i nuovi limiti di indebitamento, modificando l'art. 204 del TUEL, dispone al comma 3 che "Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità' del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". In quest'ottica un aumento delle entrate correnti, dovrebbe essere destinato prioritariamente al raggiungimento dell'equilibrio della parte corrente senza far ricorso ad entrate straordinarie e non all'aumento della spesa corrente, per la quale, invece, occorre procedere ad una sua attenta revisione, eliminando sprechi e disfunzioni e migliorando l'allocazione delle risorse e la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi. In caso di un eventuale avanzo economico dovrebbe procedersi prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento ed infine ad investimenti. delibera_419_2012.doc Pagina 6 di 8

7 4. Per ultimo la Sezione ricorda che con delibera n.276/2012, relativa al rendiconto 2010, aveva invitato l Amministrazione comunale di Alice Castello (VC) a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio o, in alternativa, a vincolare l avanzo di amministrazione in misura tale da consentire la copertura della relativa perdita e, nelle more dell'adozione di questi provvedimenti, a subordinare l'impiego dell'avanzo d'amministrazione all'effettiva realizzazione dei crediti dai quali scaturisce. Non essendo pervenuta alcuna risposta, si evidenzia che l'art 6 c. 17 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che " A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità". P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l Amministrazione comunale di Alice Castello (VC): - a formulare, per l'avvenire, previsioni di bilancio che, in aderenza al principio della veridicità, siano fondatamente attendibili - ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente, assicurando un bilanciamento strutturale tra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; delibera_419_2012.doc Pagina 7 di 8

8 - a dare adempimento alle previsioni del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, ed al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, ed all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Alice Castello. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 28 novembre Il Presidente f.f. F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) Depositata in Segreteria il 29/11/2012 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) delibera_419_2012.doc Pagina 8 di 8

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