IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

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1 Oggetto: parere obbligatorio ex art. 11, comma 2, l.r. 1/2007 in ordine alla proposta di legge regionale n.230/2011, concernente Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI VISTO l art. 67 dello Statuto della Regione; VISTO l art. 11, comma 2, della l.r. 1/2007; VISTO il proprio regolamento interno; VISTA la proposta di legge regionale n. 230/2011 concernente Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio, che consta di 48 articoli; RITENUTO che l esame da parte del CAL della suddetta proposta di legge, d iniziativa della Giunta regionale, debba essere circoscritto alle disposizioni, ivi contenute, di diretto interesse delle Autonomie territoriali; RILEVATO che gli articoli della p.l. in esame che riguardano direttamente le Autonomie territoriali sono: l art. 1, relativo ai centri di accoglienza per stranieri; l art. 2, relativo alla programmazione degli interventi socio-assistenziali; l art. 8, relativo al Fondo regionale per l inserimento al lavoro; l art. 18 relativo alla sicurezza urbana; l art. 25, in materia di turismo; l art. 29 (Istituzione del premio Euro d oro); l art. 30 (Fondo per la valorizzazione dell identità territoriale); l art. 31 (Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni); l art. 32 relativo al sistema informativo degli investimenti e dei fondi regionali e l art. 43 (Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale); RITENUTO, relativamente all art. 1, di proporre la seguente modifica: al comma 1 ter dopo RITENUTO, relativamente all art. 2, di dover mantenere inalterata le attuali disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 53 della l.r. 38/ che attribuiscono una funzione di

2 coordinamento alle province ed alla città metropolitana in ordine alla verifica dell attuazione, da parte dei comuni e delle comunità montane, del piano socio-assistenziale regionale - e di aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma 4bis: 4bis. La Giunta regionale, previo parere espresso in sede di concertazione dalla delegazione di cui all articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modifiche, individua i criteri e le modalità per la redazione della relazione di cui ai commi 2 e 3, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni. ; RITENUTO, relativamente all art. 8, di proporre la seguente modifica: l alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: Ferme restando le risorse del FSE destinate alle province, al Fondo sono destinate: ; RITENUTO, relativamente all art.18, di proporre le seguenti modifiche: 1. dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1 bis: 1bis. Al patto possono aderire il Ministero dell Interno e le Prefetture Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, le Province e i Comuni capoluogo di provincia. ; 2. al comma 2, le parole da cui possono aderire fino a capoluogo di provincia sono soppresse. RILEVATO che l art 25 della p.l. in esame, che apporta modifiche alla l.r. 13/2007 sull organizzazione del sistema turistico nonché a disposizioni contenute nella l.r. 14/1999 legge quadro sul decentramento comporta la perdita di significative funzioni da parte delle Province, che verrebbero riassunte dalla Regione, nonché la soppressione immediata delle Aziende di Promozione Turistica; RILEVATO, in particolare, che in base al comma 1 dell art. 25 della p.l. in questione verrebbero tolte alle Province, per divenire funzioni della Regione: la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all estero, per il tramite dell Agenzia regionale di promozione turistica; l organizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza del turista (ICT), attraverso gli IAT; la consulenza ed assistenza agli operatori turistici; la valorizzazione e la promozione turistica nonchè la promozione di manifestazioni; il controllo della qualità dei servizi; inoltre, in base al comma 3, Roma Capitale acquisterebbe sì competenze relative alla protezione civile, ma perderebbe quelle, già dell APT di Roma, che le erano state attribuite (comma 4); RILEVATO, ancora, che ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 9 dell art. 25, sarebbe prevista la soppressione immediata delle APT, le cui funzioni verrebbero ad essere esercitate dall Agenzia regionale che sarebbe articolata in uffici territoriali provinciali, e che, ai sensi del comma 6, sarebbe abrogato l art. 60 della l.r. 13/2007 che a sua volta prevedeva la soppressione delle AAPPTT, le cui funzioni sarebbero dovute passare alle Province ed al Comune di Roma; VISTO l art. 16 dello Statuto regionale, secondo cui in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative 2

3 relative a materie oggetto di potestà legislativa della Regione come lo è quella turistica sono attribuite ai Comuni o agli altri Enti locali, e solo in ultima analisi possono essere riservate alla Regione, nei soli casi in cui ciò sia necessario per garantirne l esercizio unitario, ai fini dell efficace tutela degli interessi dei cittadini ; RITENUTO che nella materia in questione non sussistano le motivazioni, a carattere eccezionale, che possano giustificare la spoliazione di competenze nei confronti di Roma Capitale e delle Province previste dall art. 25 del collegato; RITENUTO, pertanto, di proporre la sostituzione dell art. 25 in questione come di seguito riportato: Art All articolo 60 della legge 6 agosto 2007, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: dalla data del concreto esercizio da parte delle province e del Comune di Roma delle funzioni già di competenza di tali aziende, ai sensi della citata legge regionale, attraverso le proprie strutture amministrative, ovvero con le forme di gestione previste dal titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), secondo quanto stabilito con apposito atto di organizzazione. sono sostituite con le seguenti: dal 1 gennaio 2012 ; b) al comma 2 le parole e comunque non oltre duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse; c) al comma 3 le parole: Ai fini della soppressione delle APT, sono sostituite con le seguenti: Ai fini del trasferimento delle risorse umane e patrimoniali della soppressione delle APT alle Province, ; d) al comma 4 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: c) impartisce ai commissari straordinari specifiche direttive in ordine al trasferimento del personale, del patrimonio mobiliare ed immobiliare con relativo vincolo di destinazione d uso, fatta eccezione per quello indicato dal comma 4, lettera b), e delle risorse strumentali alle province che subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle APT. e) il comma 5 è abrogato; f) al comma 6 al primo capoverso la cifra 5 è sostituita con la cifra 4 ; g) al comma 6 la lettera b) è abrogata.. RITENUTO, relativamente all art. 30, di proporre la seguente modifica: al comma 3, dopo RITENUTO, in relazione a quanto previsto dall art. 31, che l iniziativa ivi delineata per prevenire rischi di dissesto finanziario e gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei Comuni, pur meritoria in considerazione delle finalità perseguite, presenti aspetti suscettibili di riserve, in considerazione del fatto che in tal modo verrebbero ad essere 3

4 individuati quali destinatari di contributi finanziari proprio quegli enti che non hanno dimostrato positive capacità di gestione; su tale aspetto si rileva che le recenti disposizioni contenute nell art. 20 della manovra finanziaria 2011 (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) prevedono, a decorrere dall anno 2013, la collocazione degli enti locali in quattro classi, in base al rispetto di parametri di virtuosità all uopo individuati; i criteri che sono presi in considerazione dall art. 31 della p.l. in esame ai fini della concessione di contributi finanziari regionali utilizzazione continuativa dell anticipazione di tesoreria, disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e il disavanzo di amministrazione sono sostanzialmente quelli che sarebbero assunti in negativo ai fini della citata ripartizione in quattro classi degli enti locali; RITENUTO, pertanto, che la suddetta concessione di contributi finanziari ai Comuni prossimi in gravi difficoltà finanziarie possa trovare applicazione laddove tale precaria situazione finanziaria sia stata determinata da eventi particolari ed imprevisti, se non eccezionali; RITENUTO, conseguentemente, di proporre le seguenti modifiche all art. 31: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Contributo straordinario a favore dei Comuni in gravi difficoltà finanziarie ; b) al comma 1, le parole Fondo di prevenzione dal dissesto finanziario dei Comuni sono sostituite dalle seguenti: Fondo per la concessione di contributi straordinari a favore dei Comuni in gravi difficoltà finanziarie ; c) al comma 2, le parole da con una situazione di rischio fino a disavanzo di amministrazione sono sostituite dalle seguenti: in gravi difficoltà finanziarie ; d) al comma 3, dopo le parole assessore agli enti locali, inserire le seguenti: previo parere espresso in sede di concertazione dalla delegazione di cui all articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive RITENUTO, relativamente all art. 32, di proporre la seguente modifica: al comma 3, dopo RITENUTO, relativamente all art. 43, di proporre la seguente modifica: al comma 2, dopo RITENUTO inoltre auspicabile, relativamente all art. 46, che, analogamente a quanto stabilito dalla normativa statale sul federalismo demaniale, sia prevista l attribuzione agli enti locali di beni immobili di proprietà della Regione, al fine della loro valorizzazione; UDITO il Relatore, Giancarlo RIGHINI, ed acquisita agli atti la sua proposta di parere; 4

5 VALUTATI gli emendamenti presentati nel corso dell esame del presente parere;. TUTTO CIO PREMESSO DELIBERA - di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge regionale n. 230/2011, concernente Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio, subordinato al recepimento delle proposte indicate nelle premesse del presente parere; - anche in relazione a quanto disciplinato dal richiamato art. 31 della p.l. 230, di rivolgere un fermo invito alla Regione affinchè provveda ad erogare i fondi impegnati in via di priorità ai Comuni ed alle Province che si trovano in difficoltà di cassa, dovuta al mancato trasferimento dei fondi regionali da oltre un anno. Il presente parere è stato espresso dall Assemblea del CAL, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nella seduta del 26 luglio

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