DELIBERAZIONE n. 51 del 15 dicembre 2014

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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX /Fastweb XXX e Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 478 del 7 novembre 2012 con cui lo XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le 2/10

3 Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb XXX (di seguito, per brevità, Fastweb) e Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota dell 8 novembre 2012 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 19 dicembre 2012 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 30 gennaio 2013; UDITE le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. L istante, intestatario di un contratto per servizi di telefonia fissa (comprensiva di servizio internet) di tipo business con Fastweb, lamenta l illegittima disattivazione delle proprie utenze telefoniche e del proprio indirizzo di posta elettronica, in uso rispettivamente dal 1994 e dal 2005, nonché la mancata portabilità dei numeri fissi verso l operatore Telecom Italia, con conseguente perdita delle numerazioni. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: Nell ottobre 2010 l istante, da anni abbonato con Fastweb per le proprie utenze fisse e per il servizio internet, aderiva ad una proposta contrattuale formulata dall operatore Fastweb stesso per il passaggio anche delle proprie utenze mobili, all epoca attive con altra compagnia telefonica, dietro promessa di un miglioramento dal punto di vista economico del piano tariffario delle utenze fisse (cfr. pag. 2 dell istanza). Al ricevimento delle fatture, tuttavia, l istante riscontrava un aggravio di spesa rispetto al precedente piano tariffario, in palese discordanza con le informazioni asseritamente ricevute. Attesa la non economicità della nuova proposta formulata, sia con riferimento all utenza fissa dello studio legale che con riferimento alle utenze cellulari, l istante chiedeva all operatore il ripristino dell antecedente piano tariffario nonché il recesso dalle proposte relative ai telefoni cellulari, inviando all uopo varie lettere raccomandate A/R (cfr. doc. 10, 12, 13); in data 26 maggio 2011, lo XXXXXX istante provvedeva al pagamento parziale delle fatture in contestazione, dandone contestuale comunicazione all operatore (cfr. doc. 13, 14). Nonostante quanto sopra, con lettera del 4 agosto 2011 il cui avviso di recapito veniva consegnato allo XXXXXX istante in data 23 agosto 2011 (cfr. doc. 15) Fastweb intimava il pagamento dell insoluto entro 15 giorni dalla data della 3/10

4 presente, pena la risoluzione del contratto con contestuale e definitiva disattivazione del servizio. Il servizio veniva quindi disattivato tra il 23 agosto 2011 (data indicata dall istante) e il 25 agosto 2011 (data dichiarata dall operatore nella propria memoria), con conseguente perdita dei numeri che l istante aveva in uso dal 1994 e, quanto all indirizzo , dal Visto il grave inadempimento di Fastweb, che cagionava all istante danni e disagi, in data 1 settembre 2011 l istante sottoscriveva una proposta contrattuale con Telecom Italia per l attivazione di una nuova linea telefonica con servizio ADSL (cfr. doc. 18); lamenta l istante che Telecom Italia, nonostante le assicurazioni fornite, non avrebbe effettuato la portabilità dei numeri telefonici in questione, costringendo l istante a modificare i numeri di telefono e fax, oltre all indirizzo di posta elettronica. In data 24 luglio 2012 la parte istante esperiva presso il CoReCom Toscana tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti di Fastweb e di Telecom Italia; il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo. Con l istanza di definizione della controversia l istante ha chiesto: 1) la condanna di Fastweb e/o di Telecom Italia, in solido tra loro ed in base alle rispettive responsabilità, al pagamento ( ) della somma di euro 3.400,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa, a titolo di indennizzo per la perdita delle utenze sopra indicate, oltre interessi legali, tenuto conto degli anni di utilizzo dei numeri XXX/XXXXXX e XXX/XXXXXX, ossia dal 1994 al 2011, e dell Indirizzo XXXXXXXXX@fastwebnet.it, in uso alla ricorrente dal 2005 al 2011 nonché della tipologia business del contratto ; 2) la condanna di Fastweb all indennizzo ( ) nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, per illegittima disattivazione delle linee telefoniche XXX/XXXXXX e XXX/XXXXXX di tipo business ed indirizzo XXXXXXXXX@fastwebnet.it intestate alla ricorrente e dedicate ai servizi di fonia vocale ed internet, disattivazione posta in essere in data 1/08/2011 in assenza di intimazione ad adempiere pervenuta al ricorrente solo in data 29/08/2011 ; 3) la condanna di Fastweb all indennizzo ( ) nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia per mancata risposta ai reclami riguardanti la richiesta di ripristino dell originario piano tariffario fastweb, gli importi addebitati nella fatture descritte in narrativa nonché la mancata concessione della portabilità ; 4) lo storno di tutti gli importi erroneamente addebitati in tutte le fatture emesse da Fastweb ; 5) la condanna di Fastweb e/o di Telecom Italia, in ragione della rispettiva responsabilità, al rimborso delle spese procedurali. In data 5 dicembre 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, Fastweb trasmetteva la propria memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente l inammissibilità delle nuove richieste formulate nell istanza di definizione rispetto a quelle contenute nell istanza di conciliazione a suo tempo promossa, nonché l inammissibilità delle doglianze relative alle utenze di rete mobile, in quanto non ricomprese nell oggetto della controversia per come individuato dallo stesso istante; nel merito, Fastweb 4/10

5 rilevava che i servizi in contestazione erano stati regolarmente attivati e fatturati secondo le richieste dell istante, già proprio cliente per il servizio di rete fissa, il quale aveva all uopo sottoscritto due proposte di abbonamento Offerta Mobile con piani tariffari All in 1 (cfr. doc. 2) e All in 300 (cfr. doc. 4); che, nonostante la correttezza degli importi fatturati, l istante aveva omesso di pagare integralmente le fatture; che, pertanto, in data 25 agosto 2011, previo sollecito di pagamento del 17 maggio 2011 (cfr. doc. 6) e successivo preavviso di risoluzione contrattuale del 4 agosto 2011 (cfr. doc. 7), aveva risolto il contratto per morosità e disattivato i propri servizi, restituendo le numerazioni a Telecom Italia ; precisava, altresì, che le utenze mobili dell istante erano passate ad altro operatore e che gli importi relativi alla tassa di concessione governativa erano stati stornati a mezzo note di credito (cfr. docc ), residuando in capo all istante un insoluto di 776,15. Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l inammissibilità dell istanza e, nel merito, per il suo rigetto, con condanna dell istante al pagamento della somma di 776,15 oltre interessi. In data 12 dicembre 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, l istante trasmetteva la propria memoria di replica in cui, dedotta l infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da Fastweb, precisava quanto segue: che le fatture erano state debitamente contestate entro il termine di scadenza con lettera raccomandata e che, come pure comprovato dai documenti in atti, aveva provveduto al pagamento parziale delle fatture (cfr. 14 e 20 allegati all istanza); che, stante quanto sopra, i servizi erano stati illegittimamente disattivati in mancanza dei necessari presupposti e, in particolare, con violazione del termine di 15 giorni concesso dalla stessa Fastweb con lettera del 4 agosto 2011, atteso che solo in data 23/08/2011 veniva consegnato al ricorrente l avviso di recapito del sollecito, formalmente ritirato in data 29/08/2011, allorquando Fastweb aveva già provveduto, arbitrariamente, alla disattivazione di tutti i servizi (cfr. pag. 5); che, stante l ostruzionismo di Fastweb, Telecom Italia operatore con il quale l istante aveva sottoscritto una proposta contrattuale in data 1 settembre 2011 non era stata in grado di garantire i medesimi numeri fissi in uso da anni. Insisteva, pertanto, per l accoglimento dell istanza. Anche Telecom Italia, nel rispetto dei termini procedimentali, trasmetteva in data 18 dicembre 2012 una propria memoria di replica in cui, eccepita l estraneità rispetto alle contestazioni concernenti la fatturazione emessa da Fastweb, rilevava che l istante non aveva mai formulato alcuna formale richiesta di rientro in Telecom Italia delle linee XXX XXXXXX e XXX XXXXXX, né sporto alcun reclamo nei suoi confronti in relazione al mancato passaggio delle linee disattivate da Fastweb; segnalava, altresì, che l istante aveva attivato con Telecom Italia una nuova linea voce ISDN con numerazione aggiuntiva con la quale far fronte alle proprie esigenze. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. In via preliminare si rileva che le richieste di cui ai punti 3) e 4) rassegnate nell istanza di definizione sono inammissibili, trattandosi di domande nuove rispetto alle richieste contenute nell istanza di conciliazione a suo tempo promossa le quali, con ciò, violano il principio dell obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Al riguardo, è opportuno evidenziare che, nell ambito dell esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, l istante, lamentando la disattivazione dei servizi di 5/10

6 telefonia fissa comprensiva di internet in uso da anni, nonché la mancata esecuzione della portabilità dei numeri fissi, aveva chiesto la condanna di Fastweb al risarcimento di danni tutti, patrimoniali e non, subiti dallo studio legale ricorrente per la disattivazione della linea di telefono fax ed indirizzo di posta elettronica, nonché per la mancata concessione della portabilità delle proprie utenze nella misura che sarà ritenuta di giustizia (cfr. doc. 23 allegato all istanza di definizione). Nessuna domanda è stata invece formulata né con riguardo all indennizzo per mancata risposta ai reclami, come oggi richiesto al punto 3) delle citate conclusioni, né con riguardo allo storno di tutti gli importi erroneamente addebitati in tutte le fatture emesse da Fastweb spa, come oggi richiesto al punto 4) delle conclusioni stesse. In tale contesto, attesa l evidente diversità delle domande rassegnate nelle due istanze, nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l istante avrebbe da sempre evidenziato e contestato le medesime circostanze di fatto, i medesimi inadempimenti da parte della Fastweb XXX (cfr. pag. 2 della memoria di replica), posto che l identità fattuale e giuridica della vicenda che costituisce l indefettibile presupposto per il passaggio dalla fase di conciliazione a quella di definizione non consente, com è ovvio, la formulazione di domande diverse e ulteriori rispetto a quelle che hanno formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione. Per completezza, deve precisarsi altresì stante l eccezione di inammissibilità delle doglianze relative alle utenze di rete mobile formulata da Fastweb nella propria memoria che l oggetto della presente controversia è circoscritto alle problematiche relative alle utenze fisse dell istante, nonché al suo indirizzo , i quali sono espressamente indicati nelle apposite sezioni dell istanza dedicate alle Utenze telefoniche interessate e all Oggetto della controversia, dove si legge: disattivazione servizi di telefonia fissa e servizi internet, nonché mancata esecuzione portabilità numeri fissi. Del resto, come si è visto, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione l istante non ha formulato alcuna specifica domanda con riguardo alle proprie utenze mobili, il che preclude in questa sede ogni eventuale esame delle relative questioni. Nel merito: Sulla disattivazione, e conseguente perdita, dei numeri di rete fissa e indirizzo dell istante. L istante lamenta che Fastweb avrebbe illegittimamente disattivato le sue linee telefoniche di tipo business ed il relativo indirizzo , in uso da anni, causando la perdita delle utenze stesse. Lamenta altresì che Telecom Italia, cui l istante si era successivamente rivolto per l attivazione del servizio di rete fissa, avrebbe assicurato la portabilità dei numeri telefonici in questione, poi asseritamente negata da Fastweb, senza tuttavia informare l istante circa la possibile perdita irreversibile dei numeri. La doglianza mossa nei confronti di Fastweb è fondata e meritevole di accoglimento. Dalla documentazione in atti emerge che Fastweb, con lettera del 4 agosto 2011 avente ad oggetto Risoluzione contrattuale e disattivazione del servizio, aveva invitato l istante a provvedere al pagamento dell insoluto entro 15 giorni dalla data della presente da intendersi, ex lege, dalla data di ricezione della lettera, 6/10

7 trattandosi di atto recettizio con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto alla risoluzione del contratto con contestuale e definitiva disattivazione del servizio (cfr. doc. 15 allegato all istanza). L avviso di recapito della lettera veniva consegnato all istante in data 23 agosto 2011 (cfr. lo stesso doc. 15) ed il successivo 29 agosto 2011 l istante provvedeva al ritiro formale della lettera (cfr. pag. 5 dell istanza). Nonostante quanto sopra, risulta che alla data del 23 agosto 2011 o, secondo quanto dichiarato dall operatore, del 25 agosto 2011 Fastweb aveva già disattivato i propri servizi, in palese violazione del termine per adempiere assegnato dall operatore stesso all istante. A conferma e riprova dell assunto dell istante si deve evidenziare che Fastweb, nella propria memoria, non ha contestato in alcun modo la data di ricevimento della lettera in questione, per come dichiarata dall istante, limitandosi a produrre soltanto una copia informe della lettera priva dell avviso di ricevimento (cfr. doc. 7). In aggiunta, non corrisponde al vero avendo l istante fornito apposita prova documentale (cfr. doc. 14), non contestata da Fastweb che l istante avrebbe omesso di pagare integralmente le fatture, nemmeno negli importi non oggetto di presunta contestazione (cfr. pag. 3 della memoria). E pacifico, del resto, che Fastweb ha ricevuto la lettera raccomandata del 26 maggio 2011 in cui l istante comunicava di aver provveduto, come da copia di bonifico che allego, al pagamento delle fatture in oggetto per l importo di 130,00 ciascuna a titolo di abbonamento, oltre ad i consumi effettivi per ogni singola fattura ed oltre iva (cfr. doc. 13, 14). Per quanto sopra, è di tutta evidenza che la disattivazione delle utenze è avvenuta in mancanza dei necessari presupposti e, in ogni caso, con violazione del termine concesso dallo stesso operatore per la regolarizzazione della posizione amministrativa dell istante. Sussiste pertanto la responsabilità dell operatore Fastweb in relazione alla illegittima disattivazione delle utenze di rete fissa dell istante, con conseguente obbligo di corresponsione dell indennizzo previsto dalla normativa di settore per la perdita, peraltro non contestata dall operatore, delle utenze medesime. Ai fini del calcolo dell indennizzo, l art. 9 del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, prevede che l utente, in caso di perdita del numero telefonico precedentemente assegnato per fatto imputabile all operatore, ha diritto ad un indennizzo pari ad 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo, fino ad un massimo di 1.000,00. Si ritiene applicabile, altresì, anche alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, l art. 12, comma 1, del Regolamento medesimo, il quale prevede che nel caso di titolarità di più utenze l indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità. Nel caso di specie, infatti, il disservizio lamentato seppur riferito alla linea telefonica e fax è dato dalla irreperibilità dell istante presso il domicilio professionale, nel quale erano allocate le utenze medesime, indipendentemente dal numero di utenze interessate. Orbene, risulta agli atti del procedimento che le utenze fisse dell istante, corrispondenti al numero di telefono XXX XXXXXX e al numero fax XXX XXXXXX, sono state in uso all istante sin dall anno 1994 fino alla loro disattivazione nel mese di 7/10

8 agosto 2011; tale circostanza, più volte evidenziata dall istante, non è mai stata contestata da Fastweb e deve pertanto ritenersi pacifica e provata. Tenuto conto degli anni di utilizzo di tali utenze, pari a circa 17 anni, e del massimale di euro 1.000,00 previsto dalla norma citata, spetta all istante un indennizzo pari ad euro 1.000,00 che, moltiplicato per quattro in ragione della tipologia affari delle utenze ai sensi dell art. 12, comma 2, del Regolamento in materia di indennizzi, porta ad un indennizzo di euro 4.000,00. Con riguardo, invece, alla perdita della casella di posta elettronica dell istante, corrispondente all indirizzo XXXXXXXXX@fastwebnet.it, si rileva che la fattispecie non essendo applicabile l art. 9 citato, relativo alla perdita del numero telefonico è riconducibile al caso di cui all art. 4, comma 2, del Regolamento in materia di indennizzi, avente ad oggetto la cessazione amministrativa di servizi accessori senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso. In particolare, stante il richiamo effettuato da tale disposizione agli importi di cui al comma 4 dell art. 3, spetta all istante l indennizzo massimo di 300,00 che, moltiplicato per due in ragione della tipologia affari del contratto ai sensi dell art. 12, comma 2, del Regolamento medesimo, porta ad un indennizzo di euro 600,00. Per quanto sopra esposto, non sussiste invece alcuna responsabilità in capo all operatore Telecom Italia in relazione alla lamentata perdita delle utenze in questione. Al riguardo, risulta agli atti che l istante, in data 1 settembre 2011, ha sottoscritto una proposta contrattuale con Telecom Italia per l attivazione di una nuova linea voce ISDN con servizio ADSL (cfr. doc. 18); non risulta invece che l istante, come correttamente rilevato da Telecom Italia, abbia mai richiesto a detto operatore la portabilità dei numeri fissi precedentemente attivi con Fastweb, né che Telecom Italia abbia in qualche modo assicurato all istante il mantenimento dei numeri stessi. Deve pertanto rigettarsi la richiesta svolta dall istante al punto 1) delle domande nei confronti di Telecom Italia. Dall accoglimento della domanda di cui al punto 1) nei confronti di Fastweb resta assorbita la connessa domanda di indennizzo per illegittima disattivazione senza preavviso delle utenze in questione, di cui al successivo punto 2) delle conclusioni, stante la prevalente funzione indennitaria svolta dalla norma già applicata dalla scrivente Autorità in relazione alla perdita delle numerazioni. Sulle spese del procedimento. Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, da porsi a carico di Fastweb. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di procedura tra l istante e Telecom Italia. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; 8/10

9 UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 15 dicembre 2014; Con voti unanimi D E L I B E R A in parziale accoglimento dell istanza avanzata in data 7 novembre 2012 dallo XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXXX nei confronti di Fastweb XXX e Telecom Italia XXX, che l operatore Fastweb XXX provveda alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato allo Studio istante: 1) dell importo di euro 4.000,00 a titolo di indennizzo per la perdita dei numeri di fonia fissa XXX XXXXXX e XXX XXXXXX; 2) dell importo di euro 600,00 a titolo di indennizzo per la cessazione senza preavviso dell indirizzo di posta elettronica XXXXXXXXX@fastwebnet.it; 3) dell importo di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS. Le somme così determinate a titolo di indennizzo di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. 9/10

10 Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 10/10

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